Opera Omnia Luigi Einaudi

Il decreto sulle borse ed il sistema del catenaccio

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 08/03/1925

Il decreto sulle borse ed il sistema del catenaccio

«Corriere della Sera», 8 marzo 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 139-143

 

 

 

Nel clamoroso scompiglio verificatosi nelle borse italiane in seguito al decreto del 25% vi è un problema generale, il quale merita di essere discusso in se medesimo, astrazione fatta dal problema particolare che vi ha dato origine. Ed è l’applicazione del decreto-catenaccio in materia economica.

 

 

Gli argomenti arrecati a favore del metodo del catenaccio sono noti e costituiscono una specie di catechismo tradizionale nell’alta burocrazia dei ministeri romani. La tradizione deve essersi formata a Torino, nei tempi anteriori allo statuto, e fu conservata gelosamente nel ministero delle finanze, sotto tanti rispetti il più conservatore, fortunatamente per il paese, di tutti i ministeri; fu radicata sotto il governo di parecchi ministri, segnalato tra essi l’on. Giolitti, sospettosi delle cosidette indiscrezioni giornalistiche poco teneri delle borse.

 

 

La tradizione dice: Un provvedimento di finanza deve essere tenuto segreto fino all’ultimissimo momento della sua pubblicazione come decreto o della sua presentazione definitiva alla camera come disegno di legge. Né il decreto né il disegno di legge debbono essere conosciuti al mattino o nelle ore di borsa e possibilmente neppure nei giorni in cui la borsa è aperta. Il momento migliore per la pubblicazione è il sabato pomeriggio, dopo le tre pomeridiane, quando la borsa è chiusa e quando gli operatori hanno quasi due giorni netti per meditare sulle conseguenze del decreto.

 

 

La tradizione afferma che queste regole sono salutari per impedire la speculazione di coloro i quali, riuscendo in tempo a conoscere il provvedimento, comprerebbero o venderebbero titoli con vantaggio proprio e nocumento altrui.

 

 

Bisogna naturalmente distinguere, nel dare un giudizio della tradizione, il disegno di legge dal decreto-catenaccio. Nel caso del disegno di legge, la discussione parlamentare implica un ritardo tale e favorisce tali modificazioni del testo presentato dal governo, che il momento in cui il contenuto del disegno di legge diventa noto ha poca importanza. Sabato o non sabato, pomeriggio o mattino diventano incidenti trascurabili, dinanzi alla lentezza con cui l’idea si traduce in azione, il disegno diventa legge. La critica ha buon gioco, le opposizioni si risvegliano, il mercato ha dinanzi a sé mesi di adattamento. La novità, quando sarà divenuta un fatto, troverà il pubblico già preparato e non produrrà scosse.

 

 

Ben diverso è il caso del decreto-catenaccio. Si potrebbe osservare pregiudizialmente che il segreto è quasi impossibile ad osservarsi; che qualcosa, per inevitabili indiscrezioni, trapela tra gli iniziati; e che perciò riesce più facile ai pochi iniziati fare il colpo di borsa in grande stile, il quale presuppone, accanto alla consapevolezza o fiuto di pochissimi, l’ignoranza degli altri. Si potrebbe aggiungere che quasi mai il provvedimento di borsa, di banca, di dogana, ecc. esce fuori, per generazione spontanea, dal cervello del ministro, il quale lo redige in articoli di decreto e in gran segreto lo fa approvare dal consiglio dei ministri, firmare dal re e pubblicare sulla «Gazzetta Ufficiale», ad insaputa di tutti. Il provvedimento è quasi sempre il frutto di inconvenienti denunciati dagli interessati o deve avere di mira la consecuzione di qualche beneficio desiderato da gruppi sociali ragguardevoli. Come evitare che i promotori dell’idea non intuiscano quale strada le loro insistenze hanno fatto nell’animo degli uomini di governo? E come impedire che essi agiscano in conformità della loro intuizione, ossia speculino?

 

 

Non è dunque in alcun modo possibile di sopprimere la speculazione. Il metodo tradizionale del segreto, sovratutto con la nuova abusata specificazione del decreto-catenaccio, ha per unico effetto di mutare l’indole della speculazione. Questa, in tempi ordinari, significa «previsione del futuro»; ed implica ragionamenti, ipotesi, intuizioni su quel che accadrà in avvenire; se le finanze di uno stato saranno bene o male regolate, se le sorti di un’industria in genere o di un’impresa in particolare volgeranno prospere od avverse. La speculazione equivale dunque all’esercizio di rare qualità mentali economiche. Siccome gli uomini provveduti di conoscenze, di intuito, di esperienza e di genialità sono pochi anche nel campo economico, così si spiega come nelle speculazioni di borsa alla lunga pochi si avvantaggino e molti perdano. Perché le cose andassero diversamente, bisognerebbe che gli uomini di ingegno e di esperienza fossero molto più numerosi di quanto in fatto non siano. Il metodo del catenaccio ha forse la virtù di trasformare le menti tarde o mediocri in agili ed aperte? Pare di no. Esso ha l’unico effetto di rendere più difficili le previsioni. Invece di far esercitare le menti in un quesito del tipo: il tal titolo merita di aumentare o diminuire in ragione della consistenza patrimoniale, capacità dei dirigenti, avvenire dell’industria, ecc. ecc.?, li costringe a risolvere problemi di quest’altro tipo: quale novità legislativa potrà piombare fra un’ora sul mercato? Quali sono le forze politiche o finanziarie le quali nel presente momento maggiormente influiscono sul potere legislativo?

 

 

Con la risoluzione giusta dei quesiti del primo tipo la speculazione arricchisce se stessa e giova alla collettività, perché incanala il risparmio, col rialzo, verso le buone imprese e lo allontana, col ribasso, dalle imprese cattive. Con la risoluzione, anche giusta, dei quesiti del secondo tipo, la speculazione fortunata arricchisce se stessa, con danno della collettività, perché sposta semplicemente danaro dalle tasche degli altri a proprio vantaggio.

 

 

Ma v’ha un altro argomento contro il metodo legislativo del catenaccio. In qualunque idea legislativa c’è la possibilità dell’errore. L’errore può non essere visto a tutta prima, anche da persone abituate a trattare problemi di quella categoria. Mi sia consentita una confessione. Quando mi fu comunicato telefonicamente dalla direzione del giornale, perché vedessi se meritava di formare oggetto di commento, il testo del noto decreto, ebbi l’impressione che si trattasse soltanto di codificare la norma già introdotta dalle principali banche di chiedere un ragguardevole scarto nei riporti di titoli. La norma aveva funzionato bene; molti agenti di cambio ne desideravano l’estensione. Conclusi quindi che non c’era che da approvare un principio che i pratici riconoscevano vantaggioso per la serietà e la sicurezza delle transazioni.

 

 

Quando poi, a mente riposata, si poté leggere e meditare il testo preciso del provvedimento, apriti, cielo!, ecco saltar fuori una norma tutta diversa da quella già placidamente introdotta dalla consuetudine sui mercati italiani. Ed ecco l’agitazione dei pratici contro un principio formulato in modo da renderlo di impossibile applicazione. Le spiegazioni successive non potevano rimediare allo sbaglio originario; sono empiastri su una gamba di legno. Le borse, le quali debbono muoversi rapidamente, con quella gamba camminano malissimo.

 

 

Il decreto-catenaccio rende irrimediabile l’errore e faticoso al governo, giustamente geloso della sua autorità, districarsene. L’on. De Stefani è un valoroso economista ed un prudente amministratore; ma un ministro non ha spesso il tempo di vedere tutti i particolari delle faccende che tratta. Se volesse veder tutto, non potrebbe far nulla. Se un principio gli par buono, deve forzatamente lasciare a qualche suo consigliere la cura di tradurre il principio in una formula legislativa concreta. Come meravigliarsi che, con le migliori buone intenzioni, la formula sia un’iradiddio?

 

 

Qui si pare l’eccellenza del metodo di legislazione parlamentare. Appena un disegno di legge è noto, sul suo testo si esercita l’acume mentale degli interessati. In tema di borse, un agente di cambio provetto la sa più lunga di qualunque ministro, senatore, deputato e pubblicista. Forse egli non è buono a scrivere l’articolo; ma subito scrive una lettera per spiegare al giornale l’errore del disegno. Altri parlerà al deputato; commissioni arriveranno sino al relatore alla camera od al senato del disegno di legge. Ecco che ministri, senatori, deputati, pubblicisti, i quali non sapevano niente dell’argomento o ne avevano una infarinatura generica, diventano portenti di dottrina. Il problema viene discusso, sviscerato a fondo; ecco che l’errore può essere rimediato, senza vergogna per nessuno, perché nulla è stato fatto. Ecco anzi ministri, senatori, deputati, pubblicisti inorgoglirsi di avere collaborato a costruire un bello e buon testo legislativo; invece di essere costretti ad arrapinarsi per tacconare alla meglio l’errore di un decreto infelicemente formulato. Il parlamento non ha in se stesso alcuna virtù intrinseca. È lo strumento attraverso a cui si fanno sentire voci, interessi, sentimenti, ragioni, è un organo di discussione che lascia sopravvivere soltanto alcune poche delle molte idee buone e cattive, reali e fantastiche, le quali tentano di trasformarsi in comando legislativo. Il sistema di discussione pubblica e preliminare non abolisce l’errore; ne scema però enormemente il danno in confronto al sistema del catenaccio decretato nel segreto di un gabinetto ministeriale.

 

 

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