Opera Omnia Luigi Einaudi

Perché l’imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali non fu estesa alle società straniere operanti in Italia

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1939

Perché l’imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali non fu estesa alle società straniere operanti in Italia

«Rivista italiana di dottrina e giurisprudenza delle imposte dirette», 1939, n. 2, pp. 145-155

 

 

 

1. – Nei provvedimenti legislativi concernenti l’istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (R. Decreto legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744; legge 14 gennaio 1937-XV, n. 91, e R. Decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 190) non è fatta parola delle società straniere, le quali svolgono attività nel regno con fini industriali e commerciali.

 

 

2. – Chi voglia cercare la ragione del silenzio, uopo è si rifaccia alle motivazioni che del nuovo tributo sono state date nel testo medesimo dei provvedimenti e nelle relazioni ministeriali e parlamentari che li illustrarono.

 

 

La relazione del governo alla camera (28 novembre 1936, n. 1456) subito chiarisce il motivo della legge riconnettendola al precedente decreto legge 5 settembre 1935-XIII, n. 161, col quale, all’inizio della guerra per la conquista dell’Etiopia, si vietava temporaneamente alle società di distribuire utili (dividendi per le società azionarie) in misura superiore al 6% del capitale e delle riserve ovvero alla media degli utili distribuiti nel triennio precedente e si faceva ad esse obbligo di accantonare l’eccedenza non distribuibile degli utili stessi in una riserva speciale vincolata da investirsi in titoli di Stato.

 

 

«Con la fulminea vittoriosa conclusione della impresa etiopica» – dice la relazione ministeriale al disegno di legge per la conversione del Decreto legge 5 ottobre 1936 – «si è ritenuto che il divieto avesse oramai assolto il suo compito e che pertanto si potesse ridare alle società commerciali piena libertà di disporre dei propri utili a favore dei soci».

 

 

Il passaggio dal vincolo alla libertà doveva però tener conto di due esigenze:

 

 

l’una relativa al tesoro dello Stato, il quale, per provvedere alle spese richieste dalla conquista e dalla valorizzazione dell’impero, aveva bisogno di entrate straordinarie; quale fu ritenuta potesse essere, per l’appunto, per la ricchezza mobiliare, un’imposta sugli utili eccedenti il 6% (e dopo l’8%) del capitale versato e delle riserve o la media degli utili ripartiti nel triennio precedente, su quei soprautili cioè i quali venivano liberati dal vincolo imposto dal decreto del 1935;

 

 

l’altra era quella di «creare un incentivo a rafforzare sempre più la compagine economica delle aziende, mediante l’accrescimento delle riserve».

 

 

3. – Questa seconda esigenza, alla quale «principalmente» veniva dal governo connessa l’istituzione dello straordinario tributo, divenne ben presto e necessariamente il perno essenziale del nuovo istituto. La nuova imposta, infatti, per il suo stesso congegno, appartiene al novero di quei tributi, il cui scopo preciso è, per usare una espressione solo apparentemente paradossale ed in realtà profondamente vera, di non fruttare nulla al tesoro dello Stato.

 

 

Se si istituisce un dazio sul frumento importato dall’estero, vuolsi con ciò sul serio fornire un provento all’erario? Il provento può essere un effetto incidentale del dazio, ma il suo scopo vero è, nell’intendimento del legislatore, quello di contribuire, insieme con altre molte provvidenze, a far crescere sulla terra italiana tutto il frumento necessario al consumo degli italiani, sì da ridurre al nulla l’importazione di frumento dall’estero ed a zero il provento del tesoro. Solo quando si sia ottenuto il risultato di un incasso nullo si può affermare raggiunto l’effetto che era stato voluto con la istituzione del dazio.

 

 

È istituita una imposta del 10% sugli interessi e dividendi dei titoli al portatore? Non occorre neppure indagare nei documenti quale fosse la mente del legislatore. L’istituto parla da se stesso. Poiché il contribuente può, con pieno ossequio alla legge, sottrarsi all’imposta facendo iscrivere il titolo al suo nome, manifesto è che lo scopo del tributo è di indurre i possessori di titoli al portatore a renderli nominativi. Quando tutti, ad ipotesi, obbedissero all’invito, sarebbe raggiunta una duplice meta: ridurre a zero il provento della imposta per l’erario ed avere trasformati tutti i titoli in nominativi. Ciò appunto voleva il legislatore, persuaso di fornir così ben altri proventi all’erario, grazie al migliore accertamento dei redditi ai fini dell’imposta complementare progressiva sul reddito e dei patrimoni ai fini delle imposte di successione e donazione.

 

 

4. – Così è dell’imposta progressiva sui dividendi delle società commerciali. Con:

 

 

la esenzione degli utili, ora fino all’8% del capitale e delle riserve ovvero fino alla media degli utili ripartiti nel triennio precedente;

 

 

con la tassazione rapidamente progressiva, per scaglioni, dal 5 al 60%, delle eccedenze oltre il minimo esente;

 

 

e con l’opzione offerta alle società di sottrarsi all’imposta, qualora esse, rinunciando alla distribuzione delle eccedenze di utili, li assegnino a riserva;

 

 

l’imposta manifesta il suo vero volto, che è di spingere gli amministratori delle società ad accantonare a riserva gli utili eccedenti.

 

 

Qualora i contribuenti ubbidissero compiutamente all’invito, sarebbero nel tempo stesso ottenuti i due risultati: di rendere massima la forza economica delle società e di ridurre a zero il provento dell’erario.

 

 

Se l’erario continua a riscuotere qualche somma, ciò è effetto incidentale, non necessario e non implicito nella legge, di situazioni particolari le quali possono consigliare agli amministratori di distribuire utili superiori a quelli normali.

 

 

5. – Tanto è evidente l’indole extra-fiscale del congegno tributario costruito dal decreto del 5 ottobre 1936, che quando si volle veramente chiamare a contributo la ricchezza mobiliare per la valorizzazione dell’impero e il potenziamento della ricchezza nazionale, ben altro fu il tributo a cui si fece appello: l’imposta sul capitale delle società per azioni. Imposta vera e propria è quella la quale assoggetta incondizionatamente all’obbligo tributario una data materia imponibile, non quella che dice al contribuente: paga se vuoi; ma gioverai a te e alla cosa pubblica se ti comporterai in modo da non pagare. Qui c’è solo l’apparenza tributaria; in realtà siamo dinanzi ad un istituto i cui scopi sono extra-tributari: politici, economici, sociali e morali.

 

 

6. – Manifesta è ora la ragione per la quale non si fece e non si poteva far menzione delle società straniere le quali esplicano attività economica nel regno. Mancava la ragione fondamentale del tributo, quella ragione che nella premessa medesima del decreto 5 ottobre 1936 trova espressione lapidaria: «tutelare l’avvenire delle società commerciali per rafforzarne le condizioni patrimoniali». Nessun interesse ha lo Stato italiano a cosifatto rafforzamento. Giudici in materia possono essere soltanto i legislatori degli Stati a cui le società appartengono. Lo Stato italiano non ha, in proposito, interesse a non lasciar distribuire gli utili eccedenti, ma, eventualmente, a non consentire la esportazione degli utili, normali ed eccedenti insieme. Il risultato si ottiene con discipline diverse da quella tributaria. Non spetta al ministero delle finanze bensì a quello per gli scambi e le valute disciplinare, con norme adatte, la esportazione all’estero delle somme di denaro in cui si compendiano gli utili distribuibili. Ed invero le norme furono dettate e sono osservate, diguisachè si può affermare che, salvo nei casi, di fatto eccezionali, ammessi dalla competente autorità, nessuna esportazione di utili, nonché eccedenti, normali ha avuto o può aver luogo. E poiché, trattandosi di società straniere, gli utili non possono essere distribuiti se prima non pervengono a disposizione della sede centrale, è chiaro che il vincolo alla esportazione significa altresì limite alla distribuzione, in misura ben più rigida di quella affermata dal decreto del 5 ottobre per gli utili spettanti alle società italiane.

 

 

7. – La normale 14 luglio 1937-XV, n. 6400, della direzione generale delle imposte dirette al ministero delle finanze sintetizzava i principi sopra esposti, dichiarando (pag. 4) che l’imposta straordinaria colpisce «le società di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, costituite secondo la legislazione italiana e la cui sede legale si trovi nel regno».

 

 

Il ragionamento fin qui condotto dimostra come bene e fedelmente abbia il ministro in poche precise parole dichiarato la volontà del legislatore. Scopo principale dell’imposta essendo di scoraggiare la distribuzione degli ultrautili e il rafforzamento delle riserve e scopo incidentale ed augurabilmente evanescente quello di procacciare entrata all’erario, requisiti essenziali del tributo al punto di vista che qui ci interessa

sono:

 

 

la costituzione della società od ente a norma della legge italiana e l’esistenza nel regno della relativa sede legale;

 

 

la esistenza conseguente di un capitale e di riserve proprie della società ai quali si possano paragonare gli utili annualmente prodotti e distribuiti, sì da consentire il calcolo delle eccedenze o meno di utili e l’accertamento della loro eventuale distribuzione ad azionisti, partecipanti od amministratori in misura superiore a quella definita «normale» dalla legge.

 

 

Se i requisiti non esistono, riesce, nonché difficile, impensabile l’applicazione dell’imposta.

 

 

8. – Esistono casi nei quali invece sia logica questa applicazione, anche a società od enti stranieri, sempre argomentando dal concetto informatore della legge? Evidentemente sì. Se una società straniera:

 

 

ha istituito nel regno una filiale autonoma;

 

 

se cioè la filiale è dotata di patrimonio proprio, distinto dal patrimonio della società madre, con azionisti proprietari del patrimonio stesso, con bilancio ed amministrazione giuridicamente individualizzabili, sicché sia possibile conoscere di essa il capitale e le riserve, accertare gli utili prodotti o distribuiti, appurare la eventuale distribuzione di questi ad azionisti ed amministratori, calcolare il rapporto degli utili distribuiti al capitale e riserve e l’esistenza di eccedenze distribuite;

 

 

esistono gli estremi per l’applicazione del tributo.

 

 

9. – Esistono formalmente. La filiale della società straniera ha cessato di essere straniera. Essa si è, per così dire, nazionalizzata, costituendosi secondo la legge italiana e assumendo nel regno la sua sede legale. Rileggasi ancora una volta la normale ministeriale, sotto parecchi rispetti davvero degna di elogio per la nitidezza della sua costruzione logica. Si riferiscono, sole ma tutte, le parole pertinenti all’argomento:

 

 

«L’imposta … colpisce le società di qualunque specie, costituite secondo la legislazione italiana e la cui sede legale si trovi nel regno. Sono, quindi, soggette alla imposta le filiali autonome in Italia di società straniere …».

 

 

Ho sottolineato il quindi, perché questo avverbio è veramente la chiave di volta del sistema costruito dal legislatore. Le filiali autonome in Italia di società straniere sono soggette all’imposta perché e se si sono costituite a forma di società secondo la legislazione italiana ed hanno nel regno la loro sede legale; dunque perché e se si sono nazionalizzate. Ecco il requisito essenziale perché sorga l’obbligo tributario.

 

 

10. – Esistono sostanzialmente. In tal caso invero, essendo le azioni emesse in Italia, occorre impedire che ad esse, da chiunque siano possedute, da italiani o da stranieri, sia distribuito un dividendo maggiore di quello normale, senza solvere l’imposta. Se così non si facesse, non esisterebbe più lo stimolo a rafforzare le riserve, che è il fine propostosi dal legislatore.

 

 

11. – Laddove invece la filiale o rappresentanza di società straniera non ha possibilità di distribuire, per mancanza di capitale proprio, dividendi e superdividendi, ma deve trasmettere gli utili alla sede centrale all’estero, affinché ivi siano eventualmente distribuiti agli aventi diritto, altro è lo scopo che diventa preminente agli occhi del legislatore: vietare l’esportazione di tutto l’utile, sia esso contenuto entro i limiti della normalità o la ecceda. Il rafforzamento dell’impresa straniera non interessa l’economia nazionale. Lo Stato ha reputato che soltanto la conservazione in Italia di tutta la ricchezza prodotta lo interessasse; e disciplinando la esportazione delle divise, raggiunse, e qui di nuovo per incidente e nel tempo stesso in misura assai più recisa e compiuta, l’intento del rafforzamento delle riserve, non in quanto appartengono alla società straniera, ma in quanto sono forzate ad investirsi in paese.

 

 

12. – Taluno potrebbe osservare che la parola «utili distribuiti» e «filiali Autonome» serberebbero per avventura una qualche significazione anche quando l’autonomia consistesse soltanto nella mera separazione di conti che si suppone debba sempre esistere per ragioni di contabilità fra la sede centrale della società (suppongasi straniera) e le sedi o filiali o rappresentanze distaccate territorialmente (suppongasi in Italia); e quando la distribuzione consistesse meramente nell’invio di una somma qualificata saldo utili della gestione dalla sede o filiale o rappresentanza italiana alla cassa centrale. Sia come si voglia della legittimità di siffatte significazioni a prima vista lontanissime dall’uso, certo è che ogni parola deve essere interpretata secondo l’indole propria della materia trattata.

 

 

Nella materia tributaria, ogni qualvolta si parla di utili distribuiti, sempre si intende di distribuzione fatta ad azionisti, caratisti, partecipanti, amministratori tanti e misti e simili. Mai si pensò che si parlasse di «distribuzione» nei casi di mero invio di fondi da una branca all’altra della medesima amministrazione. Parimenti quando si parla di utili distribuibili, mai si pensò potesse accennarsi ai saldi utili di una delle diverse sedi o filiali o rappresentanze di una società, ad es. una banca. Il saldo contabile del bilancio particolare della filiale torinese di una banca, suppongasi di interesse nazionale, avente la sede centrale a Milano non è cosa utile, come non è utile il saldo del bilancio della sede centrale medesima. Sono meri elementi di un bilancio più complesso, il quale dovrà essere integrato dalla direzione centrale con elementi non rientranti particolarmente nel bilancio di nessuna sede o filiale o rappresentanza, sì da depurarlo da tutti i costi, anche generali, e ridurlo a utile repartibile. Quel particolare saldo contabile può essere vantaggioso a conoscersi per la testimonianza dell’attività più o meno zelante e feconda del personale della filiale; ma non è escluso che esso non sia affatto «utile», anzi si converta in «perdita» ove si tenga conto di spese, non dipendenti dalla filiale, di cui la direzione centrale deve tuttavia tener conto.

 

 

Perché si possa parlare di «utili» di filiale, occorre che questa sia davvero economicamente e legalmente autonoma; che cioè essa non solo tenga conti e faccia quadrare somme di dare e di avere; ché ciò deve fare ogni ufficio per poco non sia del tutto amalgamato col resto ed abbia una qualche, anche modesta, facoltà di iniziativa. Occorre esista un bilancio compiuto in se stesso, un patrimonio, un’autorità dirigente responsabile direttamente verso coloro (azionisti) ai quali debbono esclusivamente essere resi i conti. Potrà darsi che unica azionista sia la società madre. Ciò non monta. Con l’approvazione del bilancio da parte dei rappresentanti dell’unico azionista, il ciclo della produzione e della distribuzione del reddito è chiuso; è giuridicamente dichiarata la perdita o l’esistenza dell’utile; è noto a chi questo è destinato; se agli azionisti, agli amministratori ed alla riserva.

 

 

13. – Di nuovo, il ministro nella già citata normale ha interpretato con logica perfetta il pensiero del legislatore per quanto tocca la figura economica e giuridica della filiale autonoma:

 

 

«Sono soggette all’imposta le filiali autonome in Italia di società straniere mentre non vi sono soggette le filiali all’estero di società italiane; ma queste devono corrispondere l’imposta sui dividendi da esse distribuiti ai propri soci anche per quella parte che sia costituita dai dividendi da esse percepiti sulle azioni delle rispettive filiali estere».

 

 

L’esegesi della interpretazione ministeriale è chiarissima: I redditi eccedenti e distribuiti delle filiali autonome in Italia di società straniere sono soggetti all’imposta perché prodotti e distribuiti in Italia.

 

 

I redditi eccedenti e distribuiti delle filiali autonome all’estero di società italiane non sono soggetti all’imposta perché prodotti all’estero e se distribuiti all’estero; ma sono soggetti in quanto siano invece trasferiti in Italia dalla società filiale alla società madre proprietaria di tutte o parte delle azioni emesse dalla società filiale ed in quanto la società madre abbia usufruito (in tutto o in parte) dei dividendi così riscossi per ripartire a sua volta dividendi ai propri azionisti.

 

 

14. – Perché dunque un reddito prodotto all’estero dalla filiale all’estero di una società italiana sia soggetto all’imposta, di cui si discorre, fa d’uopo passare attraverso ai seguenti momenti:

 

 

a)    che esso sia distribuito a titolo di dividendo sulle azioni emesse dalla filiale all’estero. Se non esistono azioni non v’ha dividendo distribuito;

 

b)    che le azioni o talune di esse siano proprietà della società italiana madre, la quale perciò riceva i dividendi;

 

c)    che la società madre a sua volta si giovi dei dividendi così riscossi per distribuire, sia separatamente come congiuntamente con altri suoi utili di fonte nazionale, utili ai propri azionisti;

 

d)    che parte degli utili così distribuiti sia riconosciuta eccedente.

 

 

15. – Il ministro ha inteso – e basta rileggere le parole sopra riferite per essere di ciò persuasi – applicare alle filiali in Italia di società straniere il criterio medesimo applicato alle filiali all’estero di società italiane. È ovvio che egli si sia intrattenuto, nella seconda parte del brano, con speciale riguardo intorno al caso delle filiali all’estero di società italiane, se si riflette che ai suoi occhi il caso di utili esteri trasferiti in Italia era quello veramente interessante sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista economico del rafforzamento delle riserve della società madre italiana, e perciò rispetto ad esso importava chiarire la mente del legislatore; ma non vi ha dubbio che il criterio di interpretazione è nell’uno e nell’altro caso il medesimo; né la logica consentirebbe fosse diverso.

 

 

Basta perciò seguire, con le modificazioni imposte dal giuoco diverso della fattispecie, il reddito prodotto in Italia dalla filiale di società straniera attraverso i medesimi momenti:

 

 

a)    il reddito prodotto, per essere tassabile, occorre sia distribuito su azioni emesse dalla filiale in Italia della società straniera. Se non esistono azioni, se la filiale cioè non è una filiale autonoma, secondo la mente del legislatore e la dichiarazione del ministro, non occorre andare innanzi. Il processo è esaurito. Dove non c’è distribuzione, non nasce il diritto all’imposta sulle eccedenze del distribuito. È lapalissiano che non può esistere eccedenza di distribuzione in quel che non si è distribuito;

 

b)    se invece l’utile risultante dal bilancio della filiale autonoma in Italia di società straniera è, in tutto od in parte, distribuito alle azioni emesse dalla filiale italiana autonoma e se si riscontra eccedenza nella distribuzione, si fa luogo a tassazione.

 

 

16. – Non occorre prolungare il discorso. Il dilemma è ovvio: O esistono azionisti, chiunque siano, sia anche unico azionista la società madre estera. In tal caso la finanza interviene ad accertare l’esistenza eventuale di eccedenza di utili distribuiti; e, se esistono, a tassarli.

 

 

Quel che accadrà poi degli utili distribuiti e riscossi dagli azionisti non interessa più la finanza. Provvederà, se del caso, altra amministrazione statale ad impedire, se lo giudicherà opportuno, agli azionisti di esportare all’estero il dividendo riscosso od alla filiale di far lo stesso degli utili mandati a riserva.

 

 

O non esistono azionisti, né la sede o filiale o rappresentanza della società straniera deve approntare bilanci propriamente detti, dichiarare utili netti e distribuirli. Il saldo del conto profitti e perdite della sede o filiale o rappresentanza in Italia della società straniera, si chiude in attivo con la cifra x, suppongasi 10 milioni di lire. La somma, tutta intiera la somma, rimane nella cassa della rappresentanza, investita in denaro contante, in valori pubblici italiani, in stabili od altrimenti. Non solo non è distribuita, ma finché conserva la sua forma attuale, non è neppure distribuibile. Per farla diventare tale, occorrerebbe trasformarla in divise estere, da valori lire in valori franchi o lire sterline o dollari o marchi, e questi dovrebbero essere inviati alla sede centrale estera. Se ciò possa farsi non dipende dagli organi sociali, sì dall’autorità pubblica (ministero per gli scambi e valute), la quale darà il proprio consenso solo quando ciò giovi, a suo avviso, all’interesse nazionale. Sino a questo momento il saldo attivo del conto profitti e perdite deve forzatamente essere investito in paese.

 

 

17. – Se, per sola ragione di assurdo ipotetico, si volesse configurare una distribuzione di utili laddove alla distribuzione non si può giungere se non in frode alla legge – invio di valori monetari all’estero – ci troveremmo subito dinanzi ad imbarazzanti e pressoché insolubili problemi.

 

 

  1. Quale è il capitale (capitale più riserve) effettivamente investito in Italia dalla filiale o rappresentanza in Italia della società straniera?

 

  1. Quale è non il saldo del conto particolare italiano di profitti e perdite, ma l’utile vero della filiale o rappresentanza italiana depurato non solo delle spese sue proprie ma della sua giusta quota delle spese generali sociali non attribuibili in modo particolare a nessuna delle branche locali della società?

 

  1. Quale è la quota dell’utile che fu repartito e quale quella mandata a riserva?

 

 

Se alla domanda (1) si sarebbe potuto dare una risposta approssimativamente significativa ricorrendo al metodo seguito ai fini della applicazione dell’imposta sulla negoziazione dei titoli, non così per la domanda (2).

 

 

Qui gli uffici italiani si sarebbero trovati dinanzi ad una difficoltà insormontabile; che è la necessità di accertare ed apprezzare documenti contabili e dati di fatto stranieri, rispetto ai quali all’autorità italiana manca qualsiasi competenza, non potendo essa compiere atti od investigazioni probanti relativi a territorio estero. Sarebbero d’uopo esistessero convenzioni internazionali, le quali nella soggetta materia fanno difetto.

 

 

Altrettanto impossibile e per le stesse ragioni è rispondere alla domanda (3). Il saldo del conto non fu né distribuito né mandato a riserva. Non fu distribuito, non esistendo azionisti o partecipanti al patrimonio proprio della filiale. Non fu mandato a riserva, perché non esiste una riserva specificamente propria della filiale. Quel saldo trovasi anzi, per altro comando del legislatore italiano, indisponibile in una specie di limbo valutario, sino a che all’autorità pubblica piacerà di ordinare diversamente.

 

 

18. – Giova lasciarlo lì dove si trova. Dal punto di vista fiscale, il problema della tassazione dei così detti utili di rappresentanze italiane di società straniere ai fini di questa particolare imposta sugli utili distribuiti è di soluzione di gran lunga più ardua di quello che parve praticamente insolubile al legislatore medesimo, che pur in proposito aveva dettato norme minute, della tassazione degli utili delle società ad enti non azionari. È noto che il decreto originario e il regolamento medesimo 22 febbraio 1937, n. 190, avevano regolato minutamente la tassazione di questi enti (art. 7 del regolamento). Ma le difficoltà e, dicasi pure, le sperequazioni inerenti alla tassazione apparvero subito così grandi che il R. Decreto 17 giugno 1937, n. 1302, sospese l’applicazione della legge nei riguardi di codeste società. Né la legge fu più fatta rivivere.

 

 

Ad applicarla alle filiali e rappresentanze in Italia di società estere – prive di autonoma esistenza giuridica, e di patrimonio proprio e di azionisti – occorrerebbero nuove norme di legge. Finché queste non siano emanate, si deve logicamente affermare che quelle filiali o rappresentanze non sono soggette all’imposta. Ed è da presumere che esse rimarranno in avvenire escluse da un’applicazione di imposta la quale nei loro riguardi sarebbe inutile e ingombrante nei rispetti del vantaggio pubblico.

 

 

Inutile perché non interessa alla cosa pubblica nazionale rafforzare le riserve delle imprese straniere. Ingombrante perché quello scopo che il legislatore reputò vantaggioso ottenere, e cioè il rafforzamento della valuta nazionale, si raggiunge già e si raggiunge unicamente, nel pensiero del legislatore nostro, grazie alla disciplina della esportazione delle divise corrispondenti agli utili totali conseguiti.

 

 

Come la imposta sui superutili per le società italiane, così la disciplina delle divise nei confronti delle imprese straniere e per l’intiero utile, continua e perfeziona il regime di divieto di distribuzione che per le sole eccedenze di utili era stato istituito dal decreto legge 5 settembre 1935, n. 1613.

 

 

Alle società italiane, siano italiane in tutto o siano filiali autonome di società straniere costituite in forma di società italiane, la legge fa invito di rafforzare le riserve, con la sanzione, in caso di distribuzione di ultrautili, di una particolare imposta. Alle società straniere, le quali lavorano in Italia per mezzo di proprie sedi o filiali o rappresentanze, il legislatore non muove alcun invito di auto rafforzamento; ma, inteso esclusivamente a rafforzare la cosa italiana, disciplina ed in massima fa divieto di esportare all’estero, per mero atto di volontà propria, l’utile intiero. L’esportazione è concessa solo quando l’autorità pubblica competente (ministero per gli scambi e valute) ritenga ciò vantaggioso all’interesse non della società straniera, ma dell’economia nazionale. Se, a cagion d’esempio, quell’autorità reputi opportuno che una società italiana riscuota in Italia l’ammontare di un suo credito estero che sarebbe altrimenti di non facile consecuzione, può ordinare alla sede italiana della società straniera A di versare a B la somma che, pur essendo disponibile, essa non può trasferire alla sede centrale all’estero, consentendo che a sua volta il debitore di B versi l’equivalente all’estero ad A. L’utile diventa così trasferibile; ma, badisi, non in quanto utile, ma come importo monetario, da qualsivoglia fonte derivato, che l’autorità italiana ritenne opportuno fosse trasferito in Italia dalla cassa di A alla cassa di B, affinché all’estero l’equivalente monetario divenisse trasferibile dal debitore di B ad A. Se, a cagion del trasferimento, la somma trasferita divenisse passibile di imposta mancherebbe ordinariamente, per non dire sempre, la convenienza per A di trasferirla a B; ed il fine reputato preminente dall’autorità pubblica, non potrebbe essere conseguito.

 

 

È chiaro perciò come i due fini pubblici: rafforzamento delle riserve per le società italiane, e non trasferibilità degli utili per le società estere debbano essere perseguiti distintamente con mezzi ad ognuno di essi appropriati; l’imposta sui superutili per le prime e la disciplina delle divise estere per le seconde. L’imposta consente alle società italiane la distribuzione dei superutili quando si versi allo Stato una congrua quota; la disciplina consente il trasferimento all’estero quando con ciò si conseguano intenti superiori di pubblico interesse. In ambo i casi si attua lo schema del vantaggio generale. Ma trasportare all’un caso i criteri propri dell’altro caso sarebbe contaminazione.

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