Opera Omnia Luigi Einaudi

A proposito della promessa legge sullo stato degli impiegati civili

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 24/01/1899

A proposito della promessa legge sullo stato degli impiegati civili

«La Stampa», 24 gennaio 1899

 

 

 

In una seduta di alcuni giorni fa al Senato del regno, il ministro Pelloux, durante la discussione avvenuta circa gli organici dei Ministeri, la quale, partita essenzialmente da un problema finanziario, venne ad abbracciare altri punti di vista, riconobbe la necessità di una legge generale sullo stato degli impiegati civili, e promise che ne avrebbe ben tosto allestito il relativo progetto e che lo avrebbe presentato alle Camere.

 

 

Speriamo che a questo disegno sia riserbata sorte migliore che non ai precedenti, e lo speriamo tanto più vivamente in quanto sono numerosissimi ed importanti gli argomenti che nella pratica quotidiana della nostra vita amministrativa si connettono a tale questione generale e fondamentale. Uno di questi argomenti, a cui per di più dà carattere di attualità un concorso che si dice dovrà essere bandito a primavera per gli impiegati delle Amministrazioni dell’interno, è quello che riflette gli avanzamenti in carriera.

 

È logico far dipendere gli avanzamenti in carriera da esami essenzialmente teorici o da esami di concorso?

 

 

Noi non vogliamo per ora trattare la questione dal punto di vista generale, e ci limitiamo, per maggiore praticità, ad esaminarla rispetto agli impiegati del Ministero dell’interno e delle Prefetture che formano la classe più numerosa e veramente tipica degli impiegati civili dello Stato. Finora gli esami per la promozione al grado di primo segretario e di consigliere erano stati esami di idoneità; vi erano ammessi tutti i segretari di prima e di seconda classe, e nel nucleo dei riconosciuti idonei il Ministero dell’interno procedeva alle nomine a seconda del bisogno, seguendo naturalmente l’ordine di classificazione, e quando, dopo quattro o cinque, e, nel caso presente, dopo sette anni, il nucleo era esaurito, si bandiva un altro esame e così via.

 

 

Dato e non concesso che un esame, e per giunta un esame prettamente teorico, possa costituire un buon criterio d’avanzamento in una carriera in cui, oltre alle cognizioni teoriche, ne occorrono essenzialmente delle pratiche, e sono necessari tanti altri elementi morali che d’esame non sono suscettibili; dato, ripetiamo, e non concesso questo principio, il sistema finora seguito non era peggiore d’un altro; certo si prestava a squilibrii grandissimi, e se ne ebbe esempio nei due eccessi opposti verificatisi negli esami del 1888 e del 1891, nel primo dei quali caddero alla difficilissima prova molti che d’avanzamento erano degni, mentre, per converso, in quello di larghissima manica del 1891 ottennero l’idoneità molti fra i meno

valorosi.

 

Ma a tale inconveniente, che non era inerente alla natura del sistema, sarebbe stato facile ovviare mantenendo da una volta all’altra un po’ più d’equilibrio nelle scelta dei temi e delle domande e nei criteri di giudizio. Ad ogni modo, chi alla prova o per deficienza o per disgrazia cadeva, s’acconciava alla sentenza perché regolarmente dichiarato non idoneo al grado superiore.

 

 

Ma con decreto reale 13 agosto 1897 fu approvato un nuovo regolamento per la carriera degli impiegati dell’Amministrazione centrale e provinciale dell’interno, in forza del quale le promozioni dal grado di segretario a quello di consigliere o di primo segretario si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

 

 

A questo esame di concorso, che deve essere indetto pel numero di posti che si sogliono rendere vacanti in un biennio, hanno diritto di concorrere soltanto i segretari di prima classe, ed in caso di scarsità di concorrenti potrà esservi ammesso un ristretto numero di quelli di seconda.

 

 

Come correttivo, un ruolo di merito e la facoltà nel ministro di nominare coloro che raggiunsero i punti dell’ultimo vincitore del concorso.

 

 

Contro questo decreto si iniziò un’agitazione fra i segretari di seconda classe del Ministero dell’interno, nel senso di ottenere il ritorno all’antico sistema dell’esame d’idoneità, ma il Ministero, pur cedendo sul punto dell’ammissione di tutti od almeno di gran parte dei segretari di seconda classe, pare intenda tener fermo l’esame di concorso, e le modificazioni trovansi a quanto si dice al Consiglio di Stato pel parere. Il decreto dunque 13 agosto 1897 rimarrebbe immutato e solo si aumenterebbe straordinariamente il numero dei concorrenti.

 

 

Ora, a parte la questione giuridica, se sia o meno in facoltà del Ministero di mutare le condizioni dell’avanzamento per coloro che entrarono in carriera sotto il regime dell’esame d’idoneità, è evidente che quelli fra i 250 o 300 segretari che non vinceranno alcuno dei 40, o 50, o 60 posti messi a concorso, o non entreranno nel ruolo di merito, o non raggiungeranno il punto dell’ultimo vincitore, non otterranno mai il posto di consigliere quantunque virtualmente possano esservi idonei.

 

 

In altri termini: entrando in carriera, ogni segretario sapeva che un bel giorno il Ministero lo avrebbe chiamato a dar prova di idoneità al grado di consigliere, non a lottare di abilità teorica coi suoi colleghi. Ora l’esame di concorso lascia insoluta la questione dell’idoneità; su cento concorrenti a dieci posti, cinquanta dei novanta caduti possono avere in grado diverso un’idoneità che il Ministero non deve trascurare, tanto più trattandosi di funzionari da cui si esige la laurea in legge, che già una volta furono sottoposti al vaglio di un esame di concorso per l’ammissione in carriera , e che, stretti come sono da vincoli di collegialità, trovano inopportuno ed anzi odioso che si getti fra di loro il seme dell’antagonismo.

 

 

Coll’esame d’idoneità tenuto nei limiti di una giusta severità si otteneva già una classificazione, imperfetta è vero, perché a nostro avviso l’esame non è non deve essere criterio assoluto, ma la graduatoria poneva il Ministero in condizione di promuovere subito coloro che erano stati dichiarati migliori e di destinarli ai posti ed alle funzioni importanti, ritardando anche di anni l’avanzamento dei meno idonei, cui potevano essere assegnati posti e funzioni di secondaria importanza;intanto però il concetto dell’idoneità, l’impegno morale, se non legale, assunto dallo Stato rimaneva salvo ed il servizio non ne soffriva danno alcuno. Gli inconvenienti gravi di voler tutto far dipendere dal criterio dell’esame sono già troppi perché si debbano aggravare ancora colla restrizione del concorso.

 

 

Si tratta di persone che su per giù tutte si accostano alla quarantina e che certo non hanno più l’elasticità di memoria che occorre a rifarsi fresche in mente le teoriche di diritto civile, di economia politica, di diritto civile, di economia politica, di diritto costituzionale, di storia e di tutta quella grazia di Dio che i programmi, mutevoli sino a pochi giorni prima dell’esame, esigono da loro.

 

 

Si tratta di impiegati che hanno la loro giornata vincolata dall’orario d’ufficio, padri di famiglia cui le poche ore che potrebbero dedicare allo studio sono conturbate da faccende e difficoltà domestiche, gente dalla quale pubblico e superiori esigono costantemente e sostanzialmente un’attitudine pratica al disbrigo sollecito ed oculato, e sovratutto onesto e dignitoso di molteplici affari, gente che per conseguenza dalle teorie scientifiche è andata man mano scostandosi per necessità di cose, per l’indole eminentemente pratica delle sue attribuzioni; ed ora, dopo che per dieci o quindici anni avete voluto da lei che s’addestri sovratutto alla pratica, pretendete che d’un salto riassurga agli alti principii del diritto ed alle teorie scientifiche più astratte, volete fra l’altro assicurarvi della sua coltura storica?

 

 

Il candidato potrà essere l’uomo più genialmente e largamente colto e più adatto per normale equilibrio di facoltà alle funzioni di consigliere o di sotto-prefetto, ma se il caso lo trova impreparato sugli avvenimenti che precedettero o seguirono la lega di Cambray o sulle teoriche di Ungher sull’interpretazione della legge o le ultime disquisizioni sul concetto del valore, se l’esaminatore non è in vena di larghezza, se uno dei diversi incaricati di giudicare i temi è più esigente dell’ altro, e meno di lui corrivo nei punti, il poveretto è mal classificato e voi scartate un elemento che aveva i migliori requisiti per servire efficacemente lo Stato.

 

 

Ma è egli cosa seria, per garantirsi della coltura di un funzionario, che è in carriera da 15 anni, esigere da lui delle cognizioni storiche così ridevolmente determinate dal periodo A al periodo B, come se il ricordare quel giro di fatti fosse una garanzia di coltura? Ma la coltura è cosa molto più vasta e generale che non può passare nella sottil cruna d’un esame; chi ne ha lo dimostra nei rapporti quotidiani con quei superiori che sono incaricati di dare sul suo conto le periodiche informazioni al Ministero. A che servono dunque queste informazioni se non bastano neppure a far distinguere un impiegato colto da un incolto?

 

 

L’esame d’idoneità classificava prima nel diritto alla promozione chi meglio aveva superato la prova puramente teorica, ma non eliminava chi, pur essendovi riuscito solo mediocremente, poteva avere al suo attivo altri elementi come serietà, calma, forza d’autorità, giusta misura, adattabilità, senso dell’opportunità, energia, forza di volere, costanza, sangue freddo, tutte qualità preziosissime nella carriera amministrativa, che sono apprezzabili solo per lunga conoscenza della persona, ed alle quali l’esame di concorso toglie ogni modo di valere, limitando la loro efficacia solo a quei pochi che saranno riusciti vincitori e fra i quali non è detto che esse debbano trovarsi in maggior quantità.

 

 

Questi inconvenienti saranno poi resi tanto più gravi dal fatto che, dato il vezzo nostro di fare e disfare ad ogni piè sospinto, si può prevedere che il sistema del concorso non avrà vita lunga, per cui i male avventurati che ne avranno ingiustamente subito le conseguenze, guarderanno dal morto stagno della loro carriera i fortunati che prima e dopo di loro avranno potuto e potranno per virtù di più equi provvedimenti progredire liberamente.

 

 

Questo esempio parziale che abbiamo preso in esame serve intanto a provare una volta di più la necessità di una legge che, regolando i ruoli degli impiegati civili, ne disciplini altresì la carriera, in modo da sottrarla alle mutevolezze dei decreti reali ispirati da convenienze passeggere, spesso illusorie e fallaci, e che, intanto, vengono alcuna volta a danneggiare seriamente l’avvenire di benemeriti funzionari, alterando le condizioni del loro avanzamento, condizioni che, in fin dei conti, debbono rispettarsi come contrattuali, giusta i patti intervenuti fra lo Stato e i suoi impiegati, al momento dell’entrata in carriera. Ben venga adunque, anche per questa ragione, la legge sullo stato degli impiegati civili, premessa dall’on. Pelloux in Senato, e a preparare la quale fu già nominata una apposita competente Commissione.

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