Opera Omnia Luigi Einaudi

Arbitrato e mezzadria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 08/08/1945

Arbitrato e mezzadria

«Risorgimento liberale», 8 agosto 1945

 

 

 

Leggo sui giornali di un arbitrato al quale sarebbe sottoposto il problema della mezzadria. In verità, le questioni mezzadrili sono così mutevoli nel tempo e così varie da luogo a luogo da non lasciar facilmente immaginare in che modo possano essere vantaggiosamente risolute da arbitrato. L’arbitro può operare con equità se è chiamato a risolvere quella precisa controversia, sorta in quel luogo e tempo, fra quelle parti e queste siano in grado di sottoporre all’arbitro dati precisi anche se diversamente interpretabili intorno al punto controverso.

 

 

Tutto diverso è il giudizio che si deve dare intorno ad altri problemi, non più proprii ad un dato tempo e ad un dato luogo, battuti dalle operazioni belliche; dico intorno a problemi generali, permanenti dalla cui definizione dipende l’esistenza medesima del contratto di mezzadria. Tipico fra tutti i problemi della «quota di conguaglio».

 

 

È noto che la mezzadria, per il suono stesso della parola, è sinonimo di divisione per esatta metà del prodotto fra proprietario e colono; ed è altrettanto noto che la divisione a metà è una norma empirica, adatta alla generalità dei casi, disadatta a quelli che si allontanano segnatamente dalla media ordinaria. Sorge perciò spontanea l’idea di una quota la quale dovrebbe essere spostata dall’una all’altra parte allo scopo di creare, nei casi disformi dalla media, quella eguaglianza od equità effettiva che di fatto sarebbe violata dalla rigida osservanza della regola uniforme del cinquanta per cento.

 

 

Non appena, tuttavia, si tenta di definire senza troppa imprecisione il contenuto del concetto «quota di conguaglio» subito ci si avvede che ad esso possiamo dare significazioni assai diverse.

 

 

Una prima significazione potrebbe essere «temporale». Quel cinquanta per cento, il quale negli anni buoni remunera ed al di là l’opera del coltivatore, è insufficiente negli anni di siccità o di grandinate o di altre avversità atmosferiche. Tra le «avversità» non includo il fatto bellico, trattandosi di avvenimento straordinario e localizzato, suscettibile di arbitrato per casi singoli ma non di norma generale legislativa. La quota di conguaglio equivale, in questo primo caso, ad un premio assicurativo contro la scarsità dei prodotti. Credo di interpretare l’unanime avviso dei proprietari e dei coloni affermando che essi sono contrari ad ogni sorta di assicurazione contro i rischi delle stagioni. Val molto meglio soffrire, ad esempio, ogni dieci anni il rischio incerto di una grandinata piena piuttosto che pagare ogni anno il premio di assicurazione, che ammonterebbe ad una sicura grandinata ogni anno e che aggiungerebbe alla perdita del raccolto l’onere parassitario, senza forse maggiore, della gestione della assicurazione. Nove decimi di coloro che si sono assicurati contro la grandine hanno disdetto appena possibile il contratto, perché chiaramente e gravemente troppo oneroso.

 

 

Nei rapporti fra proprietario e colono, il metodo tradizionale da usare nei casi di avversità stagionali è quello dei soccorsi a debito senza interessi e dei lavori straordinari compiuti dal colono e pagati dal proprietario. Esso è le mille volte più semplice ed efficace di una quota di conguaglio assicurativa che snaturerebbe il contratto di mezzadria, trasformandolo in un contratto di salariato fisso, con partecipazione ad un eventuale sovrappiù; che non ci sarebbe mai, una volta che il mezzadro da socio si mutasse in stipendiato sicuro di ricevere, comunque vadano le cose, l’assegno fisso.

 

 

Un’altra significazione della quota di conguaglio è quella relativa ai poderi «poveri» ed ai poderi «ricchi». C’è il podere povero nel quale al colono non basta il 60 od il 70 per cento per vivere; e c’è il podere ricco che tutti i coloni accetterebbero a gara al quaranta per cento. Il concetto, così interpretato, della quota di conguaglio sembra a me erratissimo. Il tradizionale «cinquanta per cento» poggia su un fondamento storico razionale. Esso è la difesa del colono contro la gara che lo porterebbe ad accettare la conduzione dei poderi buoni al quaranta e forse meno per cento. La tradizione comanda che al disotto del 50 per cento non si scende. Se il proprietario vuole ricavare di più dai poderi buoni, provveda altrimenti. Di fatto si provvede altrimenti, con vantaggio della produzione e delle famiglie coloniche. Si spezzano i buoni fondi troppo grossi per la media famiglia agricola; si costruiscono nuove case; si ricava dalla stessa superficie un prodotto doppio che fa vivere ugualmente bene e probabilmente meglio due famiglie agricole là dove prima viveva una sola. Chi è vissuto a lungo sulla terra ricorda e, si può dire, ha vivi negli occhi esempi senza numero di queste variazioni nella ampiezza dei poderi. Si possono anche dare variazioni nell’altro senso. Se, camminando con gli occhi aperti, si passa da terreni ricchi a poveri, si osserva che la superficie del podere aumenta, i metodi culturali sono più semplici, il seminativo e il prato naturale si sostituiscono alle culture miste ed arboree. Sul terreno povero più ampio la famiglia agricola vive altrettanto bene come sul terreno ricco. La quota di conguaglio ostacolerebbe il vantaggioso adattamento delle superfici e delle culture alla diversa indole dei terreni; sarebbe un premio antieconomico ed antisociale a favore della stabilità anzi della stasi agricola. Chi vuole agricoltura arretrata arcaica costui chiegga la quota di conguaglio per le terre povere. Ma la quota di conguaglio ha altresì una significazione, la sola che io conosca, sebbene non la veda mai menzionata, altamente progressiva e socialmente benefica.

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