Opera Omnia Luigi Einaudi

Capitolo III – Costruzione di un sistema corretto di imposte cosidette sui redditi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1914

Capitolo III – Costruzione di un sistema corretto di imposte cosidette sui redditi

Corso di scienza delle finanze, Tipografia E. Bono, Torino, 1914, pp. 418-475

 

 

 

Sezione prima.

Spiegazione delle imposte sul reddito guadagnato.

 

380. Passaggio dalle imposte cosidette sui consumi alle imposte sui redditi. – Nel capitolo precedente noi abbiamo veduto come le imposte sui consumi cerchino di attuare il concetto della tassazione del reddito consumato. Ma lo attuano imperfettamente in ogni paese e specie in Italia, dove purtroppo abbondano le imposte sui consumi risparmio e solo scarsamente si applicano le imposte suntuarie.

 

 

Laonde si comprende, come fu già spiegato nel capitolo ultimo della parte seconda (paragrafo 289), come il legislatore, sollecito, forse inconsapevolmente, di applicare il postulato della uguaglianza, abbia fatto ricorso altresì alle cosidette imposte sul reddito, guadagnato, attenuandone i difetti con presunzione di una quota di risparmio da esentarsi. L’imposta sul reddito guadagnato non vuol quindi colpire «tutto» il reddito «guadagnato» (per la definizione si rifletta alle nozioni esposte nella parte II, cap. V, sez. I), sibbene il reddito guadagnato meno una quota presunta di risparmio.

 

 

381. La spiegazione razionale delle imposte sui redditi. – Vediamo così quale sia la spiegazione razionale delle imposte sul reddito guadagnato. Se fosse possibile cioè accertare tutti i consumi in cui si investe il reddito consumato del contribuente e se fosse possibile tassarli ugualmente si avrebbe costrutto un sistema perfetto di imposte. Ma poiché è impossibile accertarli tutti ed è pure difficilissimo tassarli ugualmente, il sistema delle imposte sui consumi è di fatto imperfetto: benché però la sua perfezione, se dovuta solo a queste cause sarebbe tollerabilissima e diventa intollerabile solo perché si tassano scorrettamente i consumi risparmio ed ancor più scorrettamente ai tributi fiscali sui consumi si aggiungono altri tributi privati protettivi, che sovra tutti sono dannosissimi. A compensare parzialmente la imperfezione dei tributi sui consumi il legislatore si appiglia all’applicazione dei tributi sul reddito guadagnato, con detrazione di una quota presunta di risparmio, nella speranza che le imperfezioni dell’un genere di imposte non combacino con quale dell’altro genere; ma anzi dove l’uno è imperfetto e l’altro sia perfetto; cosicché le imperfezioni si elidano e quasi si compensino a vicenda. È quasi impossibile sapere se la speranza del legislatore si avveri; se cioè questo gioco sottile di compensazioni sia fortunato o non. Negli istituti umani la perfezione compiuta non va cercata; bastando avvicinarsi all’ideale con tentativi più o meno approssimati. La applicazione delle imposte sul reddito guadagnato, con detrazione di una quota presunta di risparmio, è uno di questi tentativi; ed in ciò si scorge la spiegazione razionale di questo secondo gruppo di imposte.

 

 

382. La spiegazione politico illusoria. – Ma la spiegazione razionale non è la sola; cooperando invece potentemente a fare accettare cotali imposte ai popoli ed ai legislatori altri motivi. Di cui l’uno dicesi politico illusorio. Ed invero i governanti di ogni tempo e di ogni paese hanno sempre usato tra le loro armi di governo questa: di moltiplicare i tipi ed i nomi delle imposte, per far credere ai popoli che con ognuna d’esse si percuotono nuovi contribuenti, prima esenti o non abbastanza colpiti. La qual credenza è falsa; poiché con le imposte comunemente dette sul reddito (guadagnato) nuovamente si colpiscono quei redditi che già avevano assolto il debito tributario con le imposte sul reddito consumato; anzi, una parte del reddito, quella consumata, paga di nuovo una volta il tributo, l’altra parte lo ripaga due volte. Né contenti della nuova tassazione, presto inventarono nomi nuovi, come di imposta di successione, sui trasferimenti della proprietà o sul capitale, con sui lo stesso reddito viene percosso una terza o quarta volta; ed ora si inventano nomi nuovissimi, come di imposte sugli incrementi di valore, con cui la ripetizione si rinnova e forse non per l’ultima volta.

 

 

Così fatto sollazzo della ripetizione è in parte forse innocente; perché trattasi di frazionare un tributo del 20% sul reddito consumato, che ha aspra apparenza e sarebbe risentito dai popoli, in parecchi altri tributi, più benigni nell’aspetto, l’uno del 2, l’altro del 5, il terzo del 10 ed un quarto del 3% del reddito. La somma non muta e non può mutare, essendo immutato il fabbisogno dello Stato; ma l’impressione nei contribuenti è meno viva. Arte vecchia di governo, perché sempre si seppe che a spennare la gallina senza farla stridere troppo conviene levarle ad una ad una dolcemente le penne.

 

 

Ma in parte è indubbiamente dannoso; poiché la reazione dei contribuenti, sembrando meno viva la percossa dell’imposta, è meno pronta ed efficace; sicché le spese pubbliche possono crescere ad altezze che altrimenti non sarebbero comportate; e perché la creazione di tanti nomi diversi per la stessa cosa illude i contribuenti e li persuade che realmente si tratti di imposte per una diversa materia imponibile. E si ricerca allora l’uguaglianza tributaria nella cerchia di ogni singola imposta; e si grida alla immunità «ingiusta» ogni qualvolta un contribuente non sia colpito dall’imposta che ha un nome, senza cercare se non lo sia dall’imposta che ha altro nome. Le quali baruffe intestine fra contribuenti sono graditissime ai governanti, a cui apprestano nuova occasione di balzelli.

 

 

La creazione di parecchie categorie d’imposta soddisfa a volta a volta altresì agli interessi dei gruppi politici dominanti, i quali nel nome nuovo trovano un mezzo di farsi credere osservanti esecutori delle promesse fatte quand’erano all’opposizione e di indulgere all’abito democratico d’oggi come ai pregiudizi aristocratici d’un tempo. Come alle oligarchie aristocratiche dominanti nel secolo XVII e XVIII erano piacevolissime le imposte sulla spesa quando colpivano i consumi primari o consumi risparmio, perché costringendo al lavoro le plebi oziose, contente di poco guadagno ottenuto con scarso lavoro, accrescevano la quantità delle maestranze, così sono oggi graditissime alle democrazie moderne le imposte sui redditi guadagnati, sulle eredità, sugli incrementi perché sono imposte che godono nomea di colpire i ricchi. Che diversa sia poi spessissimo la realtà poco monta, purché l’effetto ottico sulle plebi sia ottenuto. E si dimostrano più grandi schiamazzatori a pro’ dell’imposta sul reddito coloro che di fatto meno la pagano, pur essendo fondata la persuasione che a pagarla dovrebbero sentirsi astretti dal dovere.

 

 

383. La spiegazione politico reattiva. – Altra spiegazione di questo gruppo d’imposte che in parte fu già detta sopra nella sezione seconda del capitolo primo di questa parte è l’attitudine di alcune tra le imposte sul reddito guadagnato a risvegliare il senso di controllo dei contribuenti e la loro reazione contro le spese inutili. Ma già si disse che cotale virtù è limitata ad alcune poche tra le imposte sul reddito, ossia a quelle soltanto che sono direttamente esatte dal contribuente legale. Or si aggiunga che, sebbene i propugnatori delle imposte sul reddito guadagnato non se ne siano accorti, nessuna imposta tende ad essere meno «diretta» di quelle che essi si affaticano a lodare come imposte dirette sul reddito. Chi studi la maniera reale con cui sono esatte le imposte sul reddito si avvedrà di leggieri che cresce la proporzione di esse la quale è esatta su chi paga e diminuisce la proporzione esatta su chi riscuote il reddito. Il legislatore e più l’amministratore della pubblica finanza si sono accorti cioè che il tentativo di accertare il reddito ed esigere l’imposta a carico di chi riscuote il reddito e teoricamente deve essere considerato come il vero contribuente era unicamente fecondo di frodi e d’insuccessi fiscali; perché il contribuente, quando abbia incassato il reddito, ha mille modi di sfuggire alle indagini fiscali; e tanto è complessa la struttura economica odierna, tanto fini ed occulti i congegni creditizi e le maniere di investire capitali in lontani paesi e varii gli accorgimenti per esigere i guadagni che ogni speranza di strappare direttamente al contribuente la confessione dei suoi redditi è onninamente vana. Legga, chi voglia, i libri dello Seligman su The Income tax, quello dell’Ingenbleek già citato e l’altro del Lia su L’imposta mobiliare e la riforma dei tributi diretti in Italia (Torino, S.T.E.N., 1906); e si persuada come l’esperienza universa, italiana, svizzera, austriaca, inglese, americana, insegni la inanità degli sforzi compiuti ad accertare il reddito presso il contribuente «vero» che lo riceve; inanità che appare minore in un paese solo del mondo, ed è la Prussia, dove i popoli supinamente son contenti di proclamarsi vassalli di un burocrazia forte, inquisitrice, persuasa della propria sapienza ed onestà. Le quali attitudini di ubbidienza e di dominio essendosi verificate per una volta sola nella storia delle genti umane, è probabile abbiano a tramontare nel loro medesimo paese d’elezione; e sarebbe impolitico da parte dei governanti di altri paesi fare affidamento sul loro inaspettato radicarsi in popoli che tuttodì vi si dimostrano ribelli. Ben fatto perciò i legislatori, volendosi tenere stretti alla teoria della tassazione del reddito presso non chi riceve, ma chi paga il reddito, col metodo della «ritenuta» da parte dello Stato dell’imposta sugli interessi del suo debito o sugli stipendi dovuti agli impiegati pubblici, o colla tassazione a carico delle provincie, dei comuni, degli enti morali, delle società per azioni, degli industriali per i redditi degl’impiegati, degli operai, dei creditori, degli azionisti, degli obbligazionisti, ecc., che dai primi ricevono il proprio reddito. Sorge così la figura moderna del «contribuente esattore per conto altrui», su cui si ritornerà in altra parte di questo capitolo (cfr. sezione seconda, par. 392 e segg.), il quale non ha il reddito, anzi lo paga altrui: ed è tassato perché il fisco ha maggiori facilità di accertare il reddito e di esigere l’imposta a carico degli enti pubblici, degli enti morali, delle società per azioni, tutti corpi astretti a severa disciplina di pubblicità di bilanci e di responsabilità degli amministratori e quindi incapaci, del tutto o quasi, di frodare il fisco. In Inghilterra forse i tre quarti dell’imposta sul reddito sono esatti da pseudo contribuenti; in Francia i nuovissimi progetti di imposta sul reddito pongono gran cura ad evitare, per quanto sia possibile, di mettere a contatto il fisco coi «veri» contribuenti, preferendo di gran lunga tassare i contribuenti esattori. Negli Stati Uniti lo Seligman guarda con orrore al pericolo che si abbia ad abbracciare il partito di tassare i veri contribuenti sul reddito complessivo da essi ricevuto, e, mosso dal desiderio di vedere introdotta nel suo paese l’imposta sul reddito guadagnato e di salvarla da un insuccesso che le sarebbe fatale, si industria con gran fatica ed ingegno a delineare un sistema (a practical programme) di cui il concetto essenziale è di evitare con somma cura, per quanto sia possibile, ogni tassazione del reddito complessivo all’arrivo presso il contribuente «vero» e di estendere l’applicazione del concetto di tassare i redditi all’origine (stoppage at source system) presso i pseudo contribuenti esattori; e reputa sommo suo trionfo l’aver potuto dimostrare che negli Stati Uniti, paese economicamente progreditissimo per il prevalere sempre maggiore delle imprese rette a forma di società per azioni, la massima parte dell’imposta da lui auspicata sul reddito potrà essere esatta a mezzo di questi pseudo contribuenti.

 

 

Che cosa significa il fatto, certissimo ed universale e di crescente importanza, dell’esazione delle imposte sul reddito a carico dei pseudo contribuenti esattori? Che le imposte sul reddito guadagnato vanno via via perdendo l’attitudine che esse avevano di risvegliare la reazione del contribuente, che è la virtù politica massima di una buona imposta. Vero è che lo pseudo contribuente ha diritto di esercitare la «rivalsa» dell’imposta da lui anticipata nel momento che paga il reddito al «vero» contribuente. Ma di fatto la rivalsa non viene quasi mai esercitata, amando meglio i pseudo contribuenti sommare le imposte anticipate colle altre spese di gestione e pagare stipendi, salari, interessi, dividendi in cifre rotonde, nette da imposta. I «veri» contribuenti preferiscono, pur essi, riscuotere al netto il loro reddito; di guisa che nasce ed a poco a poco si radica in essi la «illusione» di non pagare imposte; anzi, con nuova peregrina illusione, essi gioiscono delle imposte le quali cadono sui pseudo contribuenti, per lo più persone immaginarie o giuridiche, persuadendosi di non essere per nulla tocchi dalla sventura che quelli opprime. Con questo avvedimento della tassazione all’origine, gli accorti governanti raggiungono ad un tempo due per loro utilissimi fini: il primo dei quali si è di esigere agevolmente l’imposta ed il secondo di annebbiare per modo il genuino fatto tributario da persuadere ai «veri» contribuenti di essere immuni e di farsene strumenti ed alleati nella persuasione contro gli pseudo contribuenti. Ma per tal modo le imposte sul reddito guadagnato ogni virtù reattiva; essendoché le persone immaginarie, che son fatte contro lor voglia contribuenti esattori, sono incapaci a reagire e le persone, di carne ed ossa, che sono i veri contribuenti, son persuasi di nulla pagare. Il quale inganno è pernicioso, perché consente di mettere imposte per fini inutili od almeno tali che sarebbero considerati inutili dai contribuenti, che avessero coscienza di dover pagare essi imposte per raggiungerli.

 

 

384. La spiegazione tecnica. – L’ultima ed invero più seria ragione del costituirsi di un gruppo di imposte sul reddito guadagnato è tecnica. Ogni imposta ha, come fu spiegato sopra, un limite troppo scarso. È la teoria della produttività decrescente applicata alle imposte ed è il nocciolo di verità che sta nella illusione sopra descritta. Un sistema ottimamente costrutto di imposte sul reddito consumato incontra limiti al di là dei quali non è conveniente spingerne il rendimento. Se si rialza troppo l’imposta sulle bevande alcooliche, l’uomo si avvelena con spiriti inferiori o ricorre al contrabbando divenuto lucroso. Se si aumenta eccessivamente il prezzo dei sigari e delle sigarette, si inventa qualche vizio che surroghi l’abitudine del fumare. Se dal 10% si spinge al 20, al 30 e poi al 40 o 50% l’imposta, ottima se bene regolata, sul valore locativo si spingono gli uomini a stiparsi in poche camere. Se si tassano troppo fortemente servitori, cani, carrozze, cavalli, automobili, i ricchi andranno in aeroplano o spenderanno più forti somme in sports invernali o butteranno denari in maggior copia in divertimenti e in giuochi, che non sempre dal fisco possono essere accertati e tassati.

 

 

Or può ben darsi che quando il sistema delle imposte sul reddito consumato è giunto al punto di sua produttività massima, il fabbisogno dello Stato non sia ancora coperto. Ecco un fatto dal quale non si può fare astrazione.

 

 

Ed ecco la ragione di essere tecnica delle imposte sul reddito guadagnato. Il fisco dopo essersi messo in imboscata presso tutte le vie percorse dal reddito per investirsi in consumi, dopo avere tassato tutti i consumi tecnicamente tassabili, dopo averli tassati in guisa da soddisfare al postulato dell’uguaglianza, si trova ad aver più fame che pria. Ed allora rifà il cammino a ritroso. Ritorna al reddito consumando e cerca di colpirlo nello stadio quand’è tuttora indistinto, espresso in numerario. Ma farlo non può, se non traverso alla forma di reddito guadagnato. Ricordiamo le considerazioni esposte nell’ultimo capitolo della parte seconda intorno alla impossibilità di accertare direttamente il reddito consumato. Tutte le cose discorse fin qui ebbero ad oggetto la descrizione delle maniere diverse di tassare indirettamente il medesimo reddito. Ma poiché queste diverse maniere non bastano, si rifà il tentativo, approssimandosi all’ideale per altra via. La maniera fu già esposta, criticata, messa a raffronto con l’approssimazione finora descritta e trovata inferiore (par. 290 e 291). Benché inferiore, essendo necessaria, conviene rassegnarvisi. Abbiamo cosiil secondo gruppo di imposte: sul reddito guadagnato, le quali devono però essere costruite in maniera da tassare nell’indistinto reddito guadagnato quella parte che il legislatore presume consumata, esentando la parte che il legislatore presume risparmiata.

 

 

Sezione Seconda.

 

La logica propria delle imposte sul reddito guadagnato ossia dell’accertamento del reddito guadagnato considerato nelle sue parti e nel suo tutto.

 

385. I due concetti informatori di questo gruppo d’imposte. – Per vedere chiaramente come le imposte sul reddito guadagnato possano applicarsi bisogna nettamente distinguere i due concetti loro informatori. Noi sappiamo invero:

 

 

  • a) che oggetto dell’imposta è il reddito guadagnato, ossia (cfr. par. 250) «la massa netta di ricchezza acquistata da una persona fisica in un determinato periodo di tempo (anno finanziario) e consumabile (disponibile per consumi privati e pubblici della persona fisica) senza variare (diminuire o crescere) la massa di ricchezza posseduta all’inizio dello stesso periodo di tempo»;
  • b) che da questo oggetto deve essere detratta una quota presunta di risparmio.

 

 

La prima operazione dunque che occorre di fare è di accertare tutto ed esattamente il reddito guadagnato, senza preoccuparsi affatto dell’esenzione del risparmio. Senza questa operazione preliminare noi non avremo una imposta logicamente costrutta, ma qualcosa di cui non si sa quale sia il contenuto. Soltanto dopo che questa prima operazione sia compiuta, solo quando si sappia che il reddito guadagnato di Tizio è di 10.000 lire nell’anno 1913, si potrà procedere alla detrazione delle 1.000 o 2.000 o 5.000 lire di risparmio che il legislatore presume sia il risparmio che Tizio, data l’origine del suo reddito, le sue condizioni di fortuna, di famiglia, di salute, ecc. ecc. deve fare. L’imponibile cioè è il residuo di una sottrazione di cui il minuendo è il reddito guadagnato di Tizio (L. 10.000), il sottraendo è la sua quota presunta di risparmio (ad es. L. 3000); talché l’imposta colpisce solo le 7000 lire residue che sono il reddito presunto consumato.

 

 

È chiaro che per fare la sottrazione e conoscere così il residuo imponibile, bisogna elaborare due concetti: in primo luogo il minuendo, ossia il reddito guadagnato, e in secondo luogo il sottraendo, ossia la quota presunta di risparmio. Ciascuno di questi due concetti va elaborato colla logica sua propria, così da accertare nel modo approssimativamente più esatto i due termini della sottrazione. Accertati essi, l’operazione avviene, per così dire, automaticamente.

 

 

386. Analisi logica del minuendo, ossia dell’intiero reddito guadagnato. – Le nozioni esposte nel capitolo quinto della parte seconda consentono di affermare che il reddito guadagnato, tanto rispetto alle cose che alle persone, è un concetto che ha a suo fondamento:

 

 

  • 1) l’ipotesi di un momento iniziale, di un periodo di tempo considerato, che è di solito l’anno finanziario, e di un momento terminale;
  • 2) al momento iniziale il contribuente, Tizio, ha un patrimonio che può essere di zero, o di 10.000 o di 100.000 lire o di qualsivoglia altra somma. Supponiamo 100.000 lire all’1 gennaio;
  • 3) al momento terminale, ossia al 31 dicembre, lo stesso contribuente Tizio, se non avesse nulla speso per suoi consumi pubblici e privati, avrebbe un patrimonio cresciuto a 110.000 lire;
  • 4) logicamente ne discende che nel periodo di tempo considerato, ossia nell’anno finanziario, il patrimonio sarebbe aumentato di 10.000 lire. Questo aumento dicesi reddito guadagnato, ed è la somma che Tizio avrebbe potuto consumare durante l’anno, senza intaccare e senza accrescere il patrimonio iniziale, conservando cioè semplicemente al momento terminale (31 dicembre) lo stesso patrimonio di 100.000 lire che egli possedeva al momento iniziale (1 gennaio). Le 10.000 lire di reddito guadagnato logicamente alla loro volta si scompongono nei seguenti elementi:

 

 

  • a) i frutti periodici del patrimonio o del lavoro della persona possedente il patrimonio o di amendue combinati insieme. Tizio che possedeva il patrimonio di L. 100.000 al momento iniziale lo ha dato a mutuo e ne ha ricavato l’interesse netto del 4% ossia di 4.000 lire; od ha comperato una casa od un fondo rustico, ricavandone il medesimo reddito netto di L. 4.000.

 

 

Essendo, inoltre, valido al lavoro ha trovato un’occupazione, che gli ha reso 3.000 lire. In tutto, tra frutti del capitale e frutti del lavoro lire 7.000. Ovvero, ha impiegato egli stesso le 100.000 lire di suo patrimonio in un’industria ed ha ricavato, dall’applicazione simultanea del capitale e del lavoro, un reddito complessivo di L. 7.000;

  • b) l’apprezzamento della sorte capitale intervenuto durante l’anno. Per esempio, la casa od il fondo rustico che, al principio dell’anno, valevano 100.000 lire perché si supponeva rendessero 4000 lire nette e l’interesse corrente era del 4%, si prevede, fermo restando il tasso dell’interesse, che a partir dall’anno successivo verranno a rendere 4120 lire nette all’anno; laonde il valor capitale ne cresce a 103 mila lire, con un apprezzamento od incremento di valore di 3 mila lire. Questo apprezzamento si aggiunge alle 7 mila lire i frutti e costituisce le 10.000 lire di guadagno che Tizio potrebbe consumare senza intaccare il valore capitale iniziale. Fanno dunque parte anch’esse del reddito guadagnato.

 

 

All’apprezzamento si contrappone il deprezzamento, che si ha quando per qualsiasi cagione – vetustà della casa, minor numero di abitanti della città o rione, minor pregio dei prodotti del suolo, esaurimento del terreno, ecc. ecc. – il reddito del patrimonio si prevede abbia a ribassare ad es. di 200 lire all’anno ossia a 3.800 lire annue. Allora, fermo restando il tasso dell’interesse al 4%, il valor della casa scema da 100 a 96 mila lire. In questo caso, se Tizio vuole conservare intatto il valore del suo patrimonio a lire 100.000, deve prelevare dalle 7.000 lire di frutti del patrimonio e del suo lavoro la somma di 4.000 lire necessaria a reintegrare il patrimonio da 96.000 al valore originario di L. 100.000. Laonde il reddito guadagnato in questo caso è di L. 7.000 di frutti meno L. 4.000 di deprezzamento del patrimonio, ossia di L. 3.000 soltanto;

 

 

  • c) le accessioni eventuali e gratuite di ricchezza, come sarebbero a dire eredità, donazioni, vincite al giuoco, alla lotteria e simili. Tizio, oltre alle L. 10.000 di reddito guadagnato del primo caso come sopra (L. 4.000 frutti del patrimonio iniziale, L. 3.000 frutti del lavoro e L. 3.000 apprezzamento del patrimonio iniziale), ovvero oltre alle L. 3.000 del secondo caso, pure come sopra (L. 4.000 frutti del patrimonio, L. 3.000 frutti del lavoro meno L. 4.000 deprezzamento del patrimonio iniziale), ha ricevuto in eredità od ha vinto al gioco L. 50.000. Queste non sono frutti del patrimonio iniziale o di lavoro e neppure apprezzamenti patrimoniali; sono semplici accessioni di ricchezza, gratuite perché non dovute ad impiego di capitale o di lavoro. Ma sono anch’esse reddito guadagnato, perché Tizio tutte potrebbe consumarle, senza che al momento terminale il patrimonio suo iniziale, che era di 100.000 lire, risultasse menomamente accresciuto o diminuito. Fuori dei frutti, del patrimonio, del lavoro o dell’industria (che è la combinazione del patrimonio col lavoro), degli apprezzamenti e relativi deprezzamenti e delle accessioni eventuali e gratuite di ricchezza di questi tre elementi.

 

 

387. Quali elementi del minuendo costituiscano l’oggetto delle imposte esistenti sul reddito. – Conviene subito osservare che i sistemi legislativi vigenti non considerano sempre come oggetto dell’imposta sul reddito guadagnato tutti gli elementi sovra descritti. Nel capitolo quarto della parte seconda (pag. 252 e segg.) si è veduto come il concetto del reddito imponibile abbia subito nel tempo una evoluzione progressiva, per cui da stadi di pensiero più grossolano a mano a mano passò a stadi di pensiero più raffinato. Nel momento presente l’evoluzione è giunta al punto che in ogni caso si considera come oggetto dell’imposta il reddito netto (cfr. par. 257), ma non in tutti i casi e dappertutto il concetto del reddito netto si è allargato sino a comprendere tutti gli elementi, che sopra si dissero, del reddito guadagnato. Nelle grandi linee, si può affermare che:

 

 

  • a) in nessuna legislazione, e nemmeno nella nostra, si considerano le accessioni eventuali di ricchezza (par. 386 c) dipendenti da eredità, donazioni, vincite al gioco, ecc. come elemento del reddito guadagnato da tassarsi colle imposte sul reddito. Sembra che anche a coloro che vogliono tassare il reddito guadagnato ripugni considerare come reddito la somma durante l’anno ricevuta come eredità o guadagnata al lotto. In sostanza trattasi, se si parte dal punto di vista della logica del concetto del reddito guadagnato, di una superstizione, poiché non vi è nessuna differenza intrinseca tra la somma che si riceve a titolo di frutto o di apprezzamento o di eredità. In tutti e tre i casi si ha una ricchezza che potrebbe essere tutta consumata, se soltanto si volesse conservare intatto quel capitale iniziale. Gli uomini però, che danno gran peso alle questioni di parole, hanno preferito chiamare imposte sulle successioni e donazioni l’imposta sul reddito guadagnato per via di successioni e donazioni ed istituire speciali imposte sui guadagni fatti ai giuochi ed alle lotterie. Sembra che il chiamare queste imposte con un nome diverso dal solito faccia loro gran piacere; e poiché discutere sulle parole è un perditempo, a noi non resta che pigliare atto dello loro deliberazione ed escludere anche noi dal novero dei redditi guadagnati le accessioni eventuali di ricchezza sovra dette. Sebbene, finché si ragiona di reddito guadagnato, di questa esclusione non si capisca il perché, e sembri strano doversi inchinare in materia puramente scientifica, dinnanzi al mistero. Vedremo poi, discorrendo delle quote presunte di risparmio, come il mistero si dilegui e sia una prova di più che il vero oggetto dell’imposta non è il reddito guadagnato, sibbene quello consumato, sia pure presunto.
  • b) in molte legislazioni ed anche, in parte, nella nostra, il concetto di reddito guadagnato si limita ai frutti (lettera a del par. 386), ed esclude gli apprezzamenti e relativi deprezzamenti. Per non andare fuor di casa nostra, possiamo notare che, di tre imposte dirette di Stato esistenti attualmente in Italia, due si limitano sicuramente ai frutti ed una sola tenta, qua e là, imperfettamente, di sottoporre a tassazione anche gli apprezzamenti.

 

 

Le due imposte che si limitano a tassare i frutti annui del patrimonio, senza badare ad apprezzamenti o deprezzamenti, sono le imposte sui terreni e sui fabbricati. L’imposta sui terreni colpisce i frutti naturali, grano, vino, foraggi, legname ecc., che si ricavano dalla terra dopo dedotte le spese tutte di coltivazione. L’imposta sui fabbricati tassa i fitti effettivi o presunti di cui i fabbricati sono fecondi dopo dedotte le spese.

 

 

Tutt’al più si può trovare un vago accenno a tener conto dei deprezzamenti, non mai degli apprezzamenti, per il fatto che tra le spese si tiene calcolo delle somme che annualmente si devono spendere per ricostruire la fertilità deteriorata del terreno (spese di concimazione), per sostituire le piante venute a mancare, per riparare i canali di irrigazione, per mantenere in buono stato i fabbricati. Trattasi però di un deprezzamento fisico, non economico. Si vuole mantenere in buono stato l’edificio, ma non si guarda che esso valga alla fine dell’anno le stesse 100.000 lire che voleva al principio dell’anno; si vuole ripianata la vigna, ma non si bada se essa valga più o meno di prima. Insomma il timido accenno che nelle imposte sui terreni e sui fabbricati si fa alla questione del deprezzamento ha per iscopo più di garantire la conservazione dei frutti in genere, secondo le norme seguite dal buon padre di famiglia che di conservare intatto il capitale originario, talché ben si può dire che le due imposte tassano solo i frutti e null’altro di ciò che sopra fu definito come reddito guadagnato.

 

 

Invece la imposta di ricchezza mobile, terza delle nostre imposte sui redditi, oltre a percuotere i frutti del capitale mobiliare, dell’industria, dei commerci, delle professioni liberali, degli impieghi e del lavoro in genere, ossia tutti i frutti che non siano terrieri od edilizi, tende a percuotere taluni tra gli apprezzamenti che più hanno attratto l’attenzione del fisco. Così essa tassa: i guadagni ottenuti colla rivendita e più alto prezzo degli immobili comprati a più basso prezzo, appena si constati che il lucro è ottenuto da chi fa professione od almeno con una certa frequenza usa di comprare o vendere immobili; i guadagni ottenuti dalle banche, casse di risparmio e società anonime dalla rivendita dei titoli di portafoglio a prezzo più alto di quello segnato negli inventari; i guadagni ottenuti da industriali e commercianti quando vendono la loro azienda ad un prezzo superiore al costo (tassazione del cosidetto valor d’avviamento); i cosidetti guadagni ottenuti dalle società anonime colla emissione di azioni ad un prezzo superiore al nominale (tassazione del sovraprezzo delle azioni). Che cosa sono tutte queste tassazioni, a parte la loro conformità alla logica del principio informatore di questo gruppo d’imposte, conformità che almeno nel caso della tassazione del sovraprezzo delle azioni deve escludersi, se non tentativi di estendere l’oggetto della tassazione dai semplici frutti annui agli apprezzamenti dei valori iniziali patrimoniali? La logica del sistema è tale che a queste estensioni riesce impossibile sottrarsi, finché almeno si considera come imponibile il reddito guadagnato e non il consumato.

 

 

388. Come il reddito guadagnato possa essere accertato. – Sia che in una concezione più ampia del reddito guadagnato, si vogliano tassare i frutti annui, più gli apprezzamenti e meno i deprezzamenti, sia che il legislatore si contenti di tassare i frutti annui, con qualche sporadica incursione nel campo degli apprezzamenti, è chiaro che nessuna imposta può funzionare, se non provvede ad acconcie maniere di accertare l’oggetto imponibile e principalmente i frutti. È facile escogitare sulla carta un bellissimo sistema tributario; qualunque elettore, giornalista, studente, uomo politico, cameriere di caffè ha pronto un sistema per attuare la giustizia tributaria. Il difficile è accertare i redditi guadagnati da tassare; constatare cioè legalmente che Tizio ha 1.000 lire di reddito imponibile, Caio 5.000 e Sempronio 10.000. Ed è difficile perché Tizio, pur di pagar meno, farà ogni sforzo per dimostrare che i suoi redditi ammontano appena a 500 lire, Caio a 2.000 o 3.000 e Sempronio a 5000 a 6000 lire. Come opporsi a simiglianti frodi? Trattandosi di materia pratica e non dottrinale la teoria poco può dire al riguardo; la pratica amministrativa, l’abilità degli agenti delle imposte, la loro cultura, la loro conoscenza degli uomini, la loro perizia nei commerci e nelle industrie che son fonti di reddito, giovando assai più alla scoperta del vero di qualsiasi consiglio scientifico. Ma, per la loro importanza generale, vogliamo accennare a due problemi importanti, che furono molto discussi in materia di accertamento e la cui più o meno felice soluzione assai giova o nuoce alla scoperta del vero. Vogliamo accennare prima al problema se alla scoperta del vero reddito guadagnato meglio giovi il sistema del contingente o quello della quotità, e in secondo luogo se sia opportuna la tassazione globale del reddito presso i percipienti del reddito o la tassazione particolare delle diverse specie di reddito presso i pagatori del reddito.

 

 

389. Contingente e quotità. – Dicesi sistema di contingente quello che comincia collo stabilire l’ammontare del tributo che il fisco vuole esigere nello Stato; per esempio 100 milioni di lire, e poi via via riparte il contingente nazionale dei 100 milioni in contingenti compartimentali o provinciali, per es. su la provincia di Roma 6 milioni, su quella di Milano 5, su quella di Torino 3, ed in seguito riparte il contingente provinciale, per es. della provincia di Torino, tra i comuni appartenenti alla provincia, ottenendo ad es., un contingente del comune di Torino di 500.000 lire e uno del comune di Moncalieri di 10.000 lire; e finalmente riparte il contingente comunale tra i cittadini del comune, a seconda del loro reddito guadagnato (frutti). A questo punto Tizio, facendo il confronto tra l’imposta di 100 lire che è egli chiamato a pagare e il reddito da lui goduto, ad es. 10.000 lire, calcola che la proporzione dell’imposta al reddito è dell’1 per cento. Questa proporzione dell’imposta al reddito dicesi aliquota dell’imposta. Nel sistema del contingente si parte dal gettito totale dell’imposta per arrivare all’aliquota. Il fisso o punto di partenza è il gettito o prodotto complessivo dell’imposta: 100 milioni di lire. Il risultato variabile è l’aliquota: 1%, che avrebbe potuto essere del 2%, rimanendo fissi i 100 milioni, se invece di scoprire i 10 miliardi di reddito (100 milioni di imposta sono l’1% di 10 miliardi di reddito), se ne fossero scoperti solo 5 (100 milioni di imposta sono il 2% di 5 miliardi di reddito).

 

 

Dicesi invece sistema o metodo della quotità o dell’aliquota quello che comincia collo stabilire l’aliquota dell’imposta, ad es., nell’1% del reddito. Questo è il fisso o punto di partenza: l’aliquota dell’imposta al reddito che il contribuenti singoli sono chiamati a pagare. Variabile è qui invece il prodotto dell’imposta; poiché il gettito sarà di 100 milioni, se si scoprono 10 miliardi di reddito e di soli 50, se si accertano soltanto 5 miliardi di reddito.

 

 

Inversi sono dunque i punti fissi di partenza: il gettito complessivo dell’imposta nel metodo del contingente e l’aliquota nel metodo delle quotità; ed i risultati variabili: l’aliquota nel contingente e il gettito nella quotità. Vero è che teoricamente i due sistemi sono perfettamente uguali; poiché, se si conosce la massa dei redditi del paese e la si accerta in 10 miliardi, per ottenere l’aliquota dell’1% basta stabilire a priori un gettito di 100 milioni col contingente, ed inversamente, colla quotità, per ottenere 100 milioni basta stabilire l’aliquota dell’1 per cento. Tutta la differenza nei due metodi sta in quel se; essendo appunto la massa dei redditi l’incognita e disputandosi se a farla scoprire meglio giovi il metodo del contingente o quello della quotità.

 

 

390. Vantaggio del metodo del contingente in confronto al metodo della quotità. – Pregio massimo del metodo del contingente sarebbe appunto questo che i contribuenti di Torino, sapendo di dovere, tutti essi insieme, pagare 500.000 mila lire, sarebbero pronti a guardarsi l’un l’altro, per evitare che uno o parecchi di loro paghino meno del dovuto. Poiché il sistema del contingente suppone che, se taluno dei contribuenti non paga tutto il suo debito d’imposta, non perciò debba sminuire il debito della collettività. I contribuenti sono, con questo metodo, gli uni cogli altri solidali; e ciò che non paga uno, debbono pagare gli altri. La frode dei malvagi nuoce immediatamente agli onesti; onde gli onesti sono tratti ad allearsi col fisco, per non subir danno dalla malvagità dei frodatori. Il contingente procacci al fisco un alleato prezioso nella scoperta del reddito, e cioè il contribuente medesimo, interessato a non pagare più del dovuto a prò del compagno frodatore.

 

 

Invece il metodo della quotità dice al contribuente: tu pagherai l’1 o il 10 o il 20% del tuo reddito. Ma se il contribuente Tizio nasconde in parte o in tutto il suo reddito, buon per lui e nessun danno agli altri; ché Caio pagherà sempre solo l’1 o il 10 o il 20% a cui è astretto dalla legge e nulla più. Il metodo della quotità non crea alcun vincolo solidale tra i contribuenti verso il fisco; anzi lascia che il fisco combatta ad uno ad uno contro i contribuenti, in battaglia ad ordine sparso. Onde si crea una solidarietà nel male tra i contribuenti, i quali, persuasi di recar danno soltanto al fisco, vanno a gara ad occultare i proprii redditi; ed ognuno trae dalle prodezze frodatrici dei compagni incitamento a malfare.

 

 

Vero è che i contribuenti si ingannano; poiché se il vizio della frode troppo si estende, accadrà che la speranza del fisco di ottenere coll’aliquota dell’1% un provento di 100 milioni da un reddito nazionale di 10 miliardi di lire andrà delusa. Ed allora, essendo i contribuenti riusciti a far accertare solo 5 miliardi, il fisco, per ottenere i 100 milioni necessari, aumenterà l’aliquota al 2 per cento. I contribuenti in massa non trarranno alcun vantaggio dalla frode; ed i buoni pagheranno per i cattivi. Siano invero Tizio e Caio contribuenti provvisti amendue di un reddito di 10.000 lire; e Tizio, più abile frodatore, riesce a far accertare solo 3.000 lire, mentre Caio deve rassegnarsi a pagare su 7.000. In apparenza tutte due han ragione di rallegrarsi, perché amendue pagano meno del dovuto. In realtà Tizio avrebbe pagato, ove tutti fossero stati onesti, l’1% di 10.000 lire ossia 100 lire; ed oggi paga il 2% di 3.000 ossia 60 lire, con un lucro di 40 lire; mentre Caio avrebbe dovuto pagare l’1%, di 10.000 ossia 100 lire ed invece paga il 2% di 7.000 ossia 140, con una perdita di 40 lire. In regime di onestà, il fisco avrebbe incassato, coll’1%, 100 lire da Tizio e 100 lire da Caio, e in tutto 200 lire: e sarebbe stata equa ripartizione, avendo amendue il medesimo reddito; in regime di frode, il fisco incassa, col 2%, 60 lire da Tizio e 140 da Caio, e sempre 200 lire, con ripartizione però scorretta.

 

 

Del qual fatto Caio però non si accorge, perché tutto contento di pagare solo su 7000 lire invece che su 10.000, non pon mente che paga il 2 invece dell’1 per cento. Mentre nel sistema del contingente la solidarietà dei contribuenti li spinge ad allearsi col fisco nella battaglia contro la frode.

 

 

391. Ragioni della preferenza al metodo della quotità. – Tuttavia, malgrado questo suo innegabile vantaggio, il metodo del contingente perde ognor più terreno di fronte al metodo della quotità. Del qual fatto parecchie sono le ragioni:

 

 

  • a) la solidarietà tra i contribuenti viene spesso ad essere dileggiata col nome di spionaggio. Dove il male della frode fiscale è diffuso, il contribuente onesto, che denuncia il compagno frodatore per non essere dalla costui frode danneggiato, vien chiamato spia ed è oggetto all’universale vilipendio;
  • b) il metodo del contingente può, di fatto, condurre a sperequazioni ancor più gravi di quelle che esso vorrebbe togliere. Si disse invero che il contingente di Stato deve essere ripartito prima tra i compartimenti e le provincie, poi tra i comuni e infine tra i contribuenti del comune. Ben può darsi che, per la sorveglianza reciproca, i contingenti comunali siano equamente ripartiti tra i singoli contribuenti. Diremo però noi altrettanto per gli stadi precedenti? I supposti 100 milioni di contingente di Stato come saranno ripartiti fra le provincie? Non sulla base del reddito complessivo degli abitanti della provincia, poiché è questa appunto l’incognita del problema. Dunque su indizi più o meno precisi o vaghi del reddito, indizi fallaci quasi sempre. Nel 1864, al momento della prima applicazione dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, il contingente di Stato fu ripartito fra le provincie a seconda della superficie, della popolazione assoluta e relativa, delle tasse sugli affari pagate ecc. Tutti indizi fallaci onde i contingenti provinciali risultarono cervellotici. Ugualmente accade per la ripartizione dei contingenti provinciali in contingenti comunali, per cui si assunsero ad indizi, oltre i soliti del territorio e della popolazione, l’ammontare dei bilanci comunali. Tutte cose che poco avevano a che fare con i redditi mobiliari; talché non è meraviglia se i contingenti comunali riuscirono siffattamente sperequati che in taluni comuni i contribuenti dovettero ripartirsi un carico del 20% del reddito ed in altri appena del 2 o 3 per cento. La ripartizione dei contingenti comunali tra i singoli fu forse equa: ma che montava, se i contingenti erano sbagliati? Nessuno perciò si stupì quando il metodo del contingente fu abolito per l’imposta di ricchezza mobile e sostituito con quello di quotità. Forse, se si aveva pazienza, i difetti si sarebbero corretti per via. Essendoché, dopo un anno o due di applicazione, si sarebbe riuscito a conoscere i redditi individuali nei singoli comuni mercé lo spionaggio o sorveglianza reciproca, che dir si voglia, dei singoli l’un contro l’altro; e conosciuti i redditi dei singoli, se ne sarebbe potuto far la somma e conoscersi così il reddito dei comuni; e, fatta la somma del reddito dei comuni, il reddito delle provincie; e, conosciuto questo, il reddito totale degli abitanti dello Stato. Negli anni successivi, su queste nuove basi, si sarebbe potuto rifar nuovamente la ripartizione del contingente di Stato in contingenti provinciali e di questi in contingenti comunali. Di anno in anno la ripartizione per provincie e comuni meglio si sarebbe avvicinato alla equità; e si sarebbe conservato il pregio della sorveglianza vicendevole;
  • c) ma se tutto ciò avrebbe funzionato benissimo sulla carta, non così nella realtà. Suppongasi uno Stato con due provincie sole, perfettamente uguali per ricchezza e redditi. Contingente di Stato 10 milioni, che andrebbero repartite per giusta metà tra le due provincie. Suppongasi che, per un errore iniziale, la provincia A paghi invece 6 milioni e la B 4 milioni. Credesi forse che, scoperto con una più esatta valutazione dei redditi l’errore, questo venga riparato nel senso che A e B paghino ciascuna 5 milioni? Mai no. La provincia B, con tutta la forza della sua deputazione, dei suoi consigli provinciali e comunali, dei suoi sindaci e grandi elettori, premerà per vedere rispettato il suo diritto al vecchio contingente dei 4 milioni; mentre la A insisterà e si agiterà per veder soddisfatta la giusta sua rivendicazione ad una riduzione di contingente da 6 a 4 milioni. La perequazione si farà riducendo il contingente di A a 4 e facendo perdere allo Stato 2 milioni. Almeno questa è l’esperienza del passato e sarebbe la realtà del domani;
  • d) difficilissimo sarebbe del pari aumentare il contingente totale in caso di maggiori bisogni pubblici. Il sistema della quotità è elastico perché il fisco può aumentare l’aliquota dal 10 all’11%, può accertare meglio i redditi, può seguire i redditi nel loro incremento progressivo. In quest’opera, che tutta tende a crescere il gettito dell’imposta, il fisco non ha contro sé che i contribuenti disuniti, disorganizzati che pensano a salvarsi alla spicciolata colla frode o si illudono di aver conseguito vittoria quando hanno nascosto una parte del reddito. Col metodo del contingente invece, il fisco, se vuol aumentare il contingente da 100 a 110 milioni, trova contro a sé la forza organizzata delle provincie in blocco, con tutti i loro corpi deliberanti e le loro influenze politiche. Aumentare i contingenti provinciali e comunali è impresa quasi disperata; gli enti locali tollerando le diminuzioni, non mai gli aumenti dei contingenti. Il gettito delle imposte per contingente si fossilizza, irrigidisce ed è impari alle urgenze crescenti e variabili degli Stati. Se ciò per un lato è bene, perché limita la spesa dei governi, può essere per altro verso un male, in quanto può spingere gli Stati a peggiori maniere di tassazione.

 

 

L’esperienza storica è altresì d’accordo su questo punto. Epperciò il metodo del contingente fu abbandonato; tanto più che altri metodi furono via via perfezionati per trarre il maggior vantaggio possibile dal metodo della quotità, preferito per il pregio della elasticità e capacità di seguire, nelle sue variazioni e sovrattutto nel suo aumento, il reddito dei contribuenti.

 

 

392. I due metodi delle imposte per quotità: il metodo dell’imposta globale con tassazione all’arrivo e dell’imposta per categorie con tassazione, possibilmente, all’origine. – Il perfezionamento che si fece nel sistema della quotità fu quello di analizzare il reddito del contribuente nelle sue parti costitutive, sì da serrarlo da vicino e da rendergli difficile di nascondere il vero. Infatti il sistema della quotità sarebbe perfetto, se fosse possibile di impedire a Tizio di nascondere parte del suo reddito vero, che è, supponiamo, di 10.000 lire. Tutta la difficoltà è questa. I legislatori più inesperti hanno voluto affrontarla di fronte, pretendendo di costringere il contribuente a palesare tutto insieme il suo reddito: ed hanno fatto fiasco. Più accorti, altri legislatori non hanno richiesto al contribuente una confessione così penosa; e si son messi invece ad assillarlo di domande per tanti motivi diversi: quanto vi rende la vostra casa? quale è il frutto del vostro reddito? quanto è il vostro stipendio? od il vostro guadagno professionale? Alle singole domande è più difficile non dare risposta e la verità della risposta può essere più facilmente controllata. Spesso, per non infastidire il contribuente, non gli si chiede nulla e le domande si fanno non al creditore che riceve, ma la debitore che paga gli interessi, non all’impiegato stipendiato ma al principale o alla società od all’ente che paga lo stipendio, non all’azionista od obbligazionista, ma alla società che paga i cuponi, ecc., ecc. Tutta gente che è meno interessata a nascondere il vero e che spesso non può dire il falso.

 

 

Così sorsero le due maniere principali, secondo cui il concetto dell’imposta per quotità può essere concepita.

 

 

Una è quella che alla francese dicesi da noi l’imposta globale ed in inglese chiamasi lump sun tax; l’altra è quella che gli inglesi dicono esatta collo stoppage at source method e in italiano direbbesi imposta per categorie con esazione, possibilmente, all’origine per ritenuta o per rivalsa. Il primo metodo può essere detto dei riformatori entusiasti perché è quello che per il primo viene in testa alla buona gente che mette a discorrere di riforma tributaria; che può essere capito anche da chi non abbia voglia e tempo di studiare e riflettere e che può essere fatto comprendere, tanta è la sua semplicità, perfino ai più ottusi tra i cittadini. Tizio ha 1000 lire di reddito all’anno? Paghi o non paghi in proporzione delle sue mille lire di reddito. Più spesso si dirà che Tizio non deve pagare, perché è sempre popolaresco esentare dal pagamento i molti che hanno appena 1000 lire o che sperano di farsi piccoli sì da non parere di avere più di 1000 lire di reddito. Caio ha 10.000 lire di reddito? Paghi costui il 10% di queste 10.000 lire. Sempronio ha 100.000 lire di reddito? Paghi il capitalista il 15 o 20% in attesa che giunga il giorno della palingenesi sociale, in che non esisteranno più né capitalisti né proletari. Questo è il metodo dell’imposta progressiva e globale sul reddito. Progressiva, perché Tizio paga il zero per cento, Caio il 10% e Sempronio il 15/20%; globale, perché tutto il reddito nel suo complesso (lump sum) è assoggettato all’imposta.

 

 

Che cosa vi può essere di più bello? di più giusto? di più perfetto? gridano i politicanti entusiasti agli elettori, il cui entusiasmo per non essere chiamati a pagar nulla deve tradursi in tanti voti a favore di chi promette l’immunità ai molti e la gragnuola ai pochi. Ma è anche il metodo dei riformatori «ingenui»:, oltreché entusiasti; perché tutti essi discorritori ignorano che il sistema, dovunque fu sperimentato, ha fatto fiasco, salvo che in un unico paese ed è la Prussia. I fiaschi non si contano e sono la conseguenza ineluttabile della natura umana, come in realtà è stata, è e sarà in ogni paese. L’unico successo invece è la conseguenza di due singolarissime circostanze che raramente si verificano da sole ed ancor più raramente esistono insieme congiunte; tanto raramente che finora si sono trovate esistenti e congiunte nella sola Prussia dei tempi nostri; voglio accennare da un lato ad una burocrazia forte, onesta, che si crede superiore alle altre classi sociali ed investita dal Re e da Dio della missione di far regnare in terra tra gli uomini la giustizia, e dall’altro lato ad un popolo abituato, per lunga educazione, all’ossequio ed all’ubbidienza verso le autorità costituite. Malgrado la strapotenza della burocrazia ed il servilismo dei popoli verso di essa, il successo prussiano è soltanto un mezzo successo; e per la sua singolarità stravagante conferma la bontà del secondo metodo. Il quale consiste in questo: di non tassare né Tizio, né Caio, né Sempronio sulle 1.000 o 10.000 o 100.000 lire di reddito che essi hanno; ma di studiare ed analizzare quei redditi; scernendo ed isolando dapprima quant’è reddito di terreni, quanto di case, quanto di titoli mobiliari, di mutui, di industrie, di commerci, di professioni, di impieghi ecc.; e poi tassando ognuno di questi redditi all’origine (stoppage at source, letteralmente: fermo o sequestro alla sorgente, possibilmente presso chi paga, non presso chi riceve il reddito).

 

 

Questo è il metodo inglese, e in parte italiano: è il metodo del buon senso, della ragion pratica, che tutti gli amministratori che si siano trovati a gerire un dicastero tributario prediligono e proclamano efficace, feconde, capace di resistere alle frodi. Il metodo della tassazione globale, che si potrebbe anche dire della tassazione all’arrivo del reddito presso il redditiere, è metodo destinato a fallire ogni volta che i contribuenti non siano, come per eccezione pare siano in Prussia, pecore pronte a lasciarsi tosare dal pastore burocratico; perché i contribuenti inglesi, francesi, svizzeri, austriaci, italiani, americani tutto son disposti a fare pur di non lasciarsi tosare: dire il falso, commettere spergiuro, pianger miseria, architettare contabilità contorte; e finalmente, potendo, non pagare e lasciar fare gli atti all’esattore per la dichiarazione dell’inesigibilità della quota. Mentre il metodo della tassazione per categorie che si può anche chiamare metodo della tassazione alla partenza del reddito dall’origine sua, è metodo sicuro, perché l’affittavolo non pagherà il fitto intiero al proprietario ma ne detrarrà l’imposta, dovendo altrimenti pagarla una seconda volta al fisco; perché la società per azioni non può sfuggire alla stretta fiscale, mentre l’azionista, l’obbligazionista, l’impiegato e l’operaio, quando avessero incassato cuponi, dividendi, stipendi e salari, rimarrebbero irraggiungibili; perché lo Stato, la provincia, il comune con tutta facilità possono trattenere l’imposta dovuta all’atto del pagamento del reddito. Il metodo può anche essere detto di tassazione per interposta persona perché si fonda sulla creazione di numerosi contribuenti fittizi (provincia, comune, enti morali, società per azioni, banca, ecc.) che non sono contribuenti in nome proprio, ma in nome altrui, essendo invece essi esattori semi pubblici per conto del fisco a carico dei veri contribuenti.

 

 

Il metodo della tassazione all’arrivo è infecondo fiscalmente. Passata la festa gabbato lo santo; chi vuol pagare l’imposta, quando ha ricevuto il reddito e forse l’ha già consumato? Il metodo della tassazione alla partenza è invece fecondissimo; perché il contribuente è troppo contento di percepire il fitto, il dividendo, l’interesse, lo stipendio, il salario da chi è obbligato a pagarglielo per far troppo lo schizzinoso sul prelievo che precedentemente lo Stato ha fatto sul reddito quand’era ancor in mano di chi lo doveva pagare. La natura umana è fatta così, e ben poco savii sarebbero quei legislatori che volessero fare astrazione da queste proprietà essenziali degli uomini. Le quali proprietà non paiono nemmeno del tutto estranee alle pecore prussiane, se almeno si deve prestar fede alle malignità di coloro che affermano esser le frodi copiosissime pur sotto l’occhio paterno del pastore burocrata della Prussia.

 

 

393. Dimostrazione positiva della bontà del metodo di tassazione per categorie: l’esempio inglese. – La prima dimostrazione che può essere data della eccellenza del sistema della tassazione all’origine in confronto al sistema della tassazione globale od all’arrivo si riferisce all’Inghilterra del 1768 e del 1803. Tutti sanno che l’income tax inglese ebbe origine nella celebre esposizione finanziaria (budget speech) fatta dal secondo Pitt il 24 novembre 1797. La legge del 12 gennaio 1798 assideva una imposta sul reddito globale, tenuto però conto della spesa dei contribuenti. L’insuccesso fu grande. Invece dei 4,5 milioni di lire sterline sperate, si incassarono appena 1.885.996 lire sterline, al lordo da spese di riscossione; e ciò, come avvertì Pitt, a causa «delle vergognose evasioni o meglio delle scandalose frodi che impedirono l’attuazione della legge». Non ancora abbastanza ammaestrato, Pitt modificò, con la legge del 9 gennaio 1799, l’imposta in guisa da non tener più conto della spesa del contribuente, ma del solo ed intiero reddito suo. Era però ancora una imposta sul reddito globale all’arrivo, come fu spiegato sopra. Pitt calcolava il reddito imponibile del paese a 100 milioni e, con una aliquota del 10%, sperava di ricavarne 10 milioni. Anche stavolta il successo fu meschino. Il gettito fu di 6.046.924 lire sterline nel 1779, di 6.244.438 nel 1800 e di 5.628.903 nel 1801. Nel 1802, dopo la pace di Amiens, l’imposta fu abolita.

 

 

Nel 1803, quando la guerra si rinnovò e richiese nuovi sacrifici di imposta dai contribuenti, Pitt aveva imparato la lezione insegnatagli dalle dure esperienze trascorse. La legge dell’11 agosto 1803 stabiliva una imposta di appena il 5% sul reddito; e nonostante che l’aliquota fosse così stata ridotta della metà, dal 10 al 5%, il gettito fino dal primo anno fu quasi uguale a quello che s’era ottenuto prima con imposta doppia: e cioè ben 5.341.907 lire sterline nel 1803, quando l’imposta era al 5%, in confronto a 5.628.903 lire sterline nel 1801, con l’imposta del 10 per cento. Nel 1905 l’aliquota fu aumentata al 6 e 1/4% e il reddito salì a L. 6.429.599; superiore cioè al massimo che prima aveva gittato quando era al 10. Nel 1806, sotto il ministero Grenville-Fox l’aliquota fu, durando i bisogni della guerra, aumentata al 10%, ed a tale altezza rimase fino al 1815, quando fu abolita per la sopravvenuta pace. Ebbene, mentre nel periodo 1799-1801, coll’aliquota al 10%, il gettito dell’imposta era diminuito da 6.046.624 a 5.628.903 lire sterline, nel periodo 1806-1815, colla medesima aliquota del 10%, il gettito dell’imposta crebbe da 12.822.656 a 15.642.338 lire sterline. Dunque: reddito più che doppio di prima e reddito crescente invece che decrescente.

 

 

Quale la causa di sì felice mutazione? Una sola ma essenzialissima: al posto della primitiva imposta globale sul reddito intiero ottenuto dal contribuente fu messa una imposta, quella che risorse poi e tuttora esiste, la quale è un conglobamento di cinque imposte diverse, sulle diverse categorie dei redditi, di cui ognuna è, per quanto sia possibile, esatta a carico della persona che paga e non di quella che riceve il reddito. L’imposta sul reddito della terra e dei fabbricati fu pagata dall’affittavolo del terreno e dall’inquilino della casa, i quali se ne rivalevano poi sul proprietario, deducendola dal fitto. L’imposta sugli impiegati governativi e degli enti pubblici fu ritenuta all’atto del pagamento dello stipendio dal governo o pagata all’ente pubblico, salvo rivalsa sull’impiegato. Questa fu la ragione del successo della imposta inglese sul reddito. Un perfezionamento amministrativo fu la causa che il reddito subito raddoppiasse e tendesse col tempo a crescere, che le frodi diminuissero di numero e che l’imposta venisse pagata senza troppe lagnanze dai contribuenti.

 

 

Tuttociò risultò così evidente che l’atto del 22 giugno 1842, con cui su proposta di Roberto Peel l’income tax veniva ripristinata, riproduceva le modalità amministrative che avevano fatto la fortuna dell’imposta del 1803.

 

 

Dopo d’allora il principio dello stoppage at source, della tassazione all’origine, rimase il cardine fondamentale della imposta sul reddito inglese. Lo Seligman, nel citato volume su The income tax (New Jork, The Macmillan Co. 1911), dove questo problema è largamente trattato, elencando le cause della fortuna avuta da questo tributo, afferma che la principale di esse è appunto «the system of the stoppage at source, il sistema della tassazione del reddito all’origine, possibilmente presso chi paga il reddito e non presso chi riceve. «L’originaria imposta sul reddito globale fu abbandonata come impraticabile; e tutti i funzionari inglesi sono d’accordo nel ritenere che ogni tentativo di ritornare a questo primitivo e screditato sistema sarebbe cagione di disastri. Se c’è un punto a cui le autorità inglesi sono tenacemente attaccate, è questo sistema appunto di dividere l’imposta in categorie e di cercare, per quanto sia possibile, di assicurarne il gettito con la tassazione all’origine».

 

 

Un po’ per volta il sistema fu perfezionato, allargando il novero di quelli che si possono chiamare esattori semi pubblici di imposte. (Vedi gli scritti di Luigi Einaudi su Le premesse dottrinali della riforma del regime fiscale delle società per azioni in «Rivista delle Società Commerciali», fascicolo del 31 dicembre 1911 e su I metodi della riforma tributaria e la importanza crescente della esazione per interposta persona, in medesima rivista, fascicolo del 31 agosto 1912). Senza aver la pretesa di delineare compiutamente le vicende di questa progressiva formazione del tipo di esattore semi pubblico, si può dire che l’atto del 1842 obbligava i banchieri e tutte le persone incaricate di pagare gli interessi o cuponi dei titoli di debito pubblico di governi stranieri a fare agli Special Commissioners dell’imposta un rapporto su tali pagamenti. L’atto del 1853 estese tale obbligo al pagamento di interessi o dividendi di tutte le società straniere; e l’atto del 1861 l’allargò ancora a tutte le società coloniali. Ecco sorta la responsabilità del banchiere od altro agente finanziario pel pagamento delle imposte dovute da governi e società estere. Gli interessi o dividendi provenienti dall’estero e fluenti a favore di cittadini inglesi facilmente avrebbero potuto sfuggire al dovere tributario se non si fosse escogitato questo provvedimento di colpire interessi e dividendi mentre transitano attraverso la banca incaricata del pagamento. Se si riflette che l’industria bancaria tende sempre più ad essere esercitata da società per azioni, che queste non hanno modo di collaudare coi capitalisti privati ai danni del fisco, si conclude agevolmente che la banca organizzata a forma di società per azioni è diventata e sempre più diventa cardine essenzialissimo di un esatto funzionamento della imposta sul reddito per i redditi provenienti dall’estero. Senza l’ausilio della banca per azioni il gettito dell’income tax inglese subirebbe una falcidia gravissima. Il contribuente inglese se non vuole pagare l’imposta sui redditi provenienti dall’estero deve astenersi dall’incassare i redditi medesimi in Inghilterra, lasciandoli capitalizzare all’estero. Ma il giorno in cui si deciderà a farli venire in Inghilterra, la banca, per mezzo di cui la rimessa verrà fatta, ne prevalerà automaticamente l’imposta.

 

 

Nel 1860 le società ferroviarie furono dichiarate responsabili del pagamento dell’imposta dovuta dai funzionari, impiegati ed operai. Nel 1902 gli imprenditori, gli industriali ed in genere tutti coloro che impiegano altrui, furono obbligati a fare rapporto non solo dei nomi e della residenza dei loro impiegati ed operai, ma anche degli stipendi e salari pagati. E fini dall’origine le società per azioni avevano pagato l’imposta per conto dei loro azionisti ed obbligazionisti.

 

 

Così largamente esteso è il sistema di tassare, per ritenuta o salvo rivalsa, il reddito presso chi lo paga, che su 1.009.935.926 lire sterline di reddito tassato nel 1908-1909, l’imposta era pagata dai veri contribuenti, ossia dai percettori del reddito, soltanto sulle lire sterline 17.386.798 di reddito degli affittavoli – e ciò per forza, non essendoci chi paghi il reddito degli affittavoli – e su parte delle lire sterline 408.703.837 degli industriali, commercianti e professionisti; dico su parte di questi 408 milioni perché una notevolissima parte di essi, forse la maggiore, è reddito di società per azioni od altre forme di società ed allora la imposta è pagata non dai veri contribuenti (azionisti, obbligazionisti, impiegati) ma dal contribuente esattore per conto dello Stato. Si può dire, senza tema di errore, che più di tre quarti dell’imposta inglese sui redditi sono esatti non a carico dei veri contribuenti ma a carico di pseudo contribuenti (affittavoli di terreni per conto del proprietario, inquilini per conto del proprietario, inquilini per conto del padron di casa, governi, municipi, enti pubblici, società per azioni, banchieri, ecc., per conto dei loro impiegati, azionisti, obbligazionisti, clienti, ecc.) che il legislatore obbliga a diventare esattori per conto dello Stato. Se l’imposta inglese sui redditi rende oggi circa 40 milioni di lire sterline (1 miliardo di lire italiane), e se le frodi sono praticamente limitate agli stranieri residenti in Inghilterra, ai prestatori di denaro ad usura, ai giornalisti, comici, grandi professionisti, alla gente vagabonda, ecc. ciò è dovuto a due fatti:

 

 

  • 1. La tenuità dell’aliquota, almeno fino a questi ultimi tempi;
  • 2. L’esazione dell’imposta all’origine, prima che il reddito venga nelle mani dei veri contribuenti, i quali, se ci potessero mettere le mani sopra, non esiterebbero un istante a frodare il fisco. Non si creda infatti che le tendenze fraudolenti siano proprie degli italiani.

 

 

Gli inglesi, dove possono, non son da meno. Un membro del comitato d’inchiesta sull’income tax del 1904 ebbe ad esclamare: «Io sono stupito dinnanzi al particolare codice d’onore che impera nel paese. Un uomo che si taglierebbe il braccio prima di scrivere coscienziosamente una falsa dichiarazione, aspetterà invece di essere tassato, nella speranza che l’accertamento sia inferiore al vero. Ed egli si asterrà deliberatamente dal fornire informazioni che, secondo leggi, è obbligato a dare e tuttavia crederà di non aver compiuto alcuna azione disonorevole od illegale». Ed un aneddoto tra quelli riferiti al medesimo comitato di inchiesta, merita di essere ricordato. «In un’adunanza dei commissari dell’imposta, uno di essi riferì: Qui c’è Tizio, che non fa mai alcuna dichiarazione. Lo abbiamo tassato per L. st. 300 di reddito negli ultimi due o tre anni e sempre ha pagato. Non credete opportuno di aumentare la tassazione? Il Presidente: Si, sarà bene. Quanto? chiede il commissario: dobbiamo portare il reddito a 4000 o 5000 lire sterline? Presidente: mettiamo 50.000. Tizio pagò su 50.000 lire sterline, senza mormorare».

 

 

Segno chiarissimo che il suo reddito superava le 50.000 lire sterline; e che, non essendo il suo reddito tra quelli tassabili all’origine, il fisco difficilmente poteva conoscerlo, mentre a lui riusciva agevole la frode. Se la frode è ridotta a limiti tollerabili, il merito, insieme alla tenuità dell’aliquota, va dunque attribuito alla tassazione all’origine, su quelli che, essendo i debitori del reddito, non hanno interesse a nasconderlo, anzi hanno l’interesse contrario a palesarlo integralmente, per non incorrere nel pericolo di dover pagare due volte. Questo interesse è grandissimo sovrattutto nel caso dei contribuenti esattori per conto dello Stato i quali, come gli enti pubblici, gli enti morali e le società per azioni, hanno l’obbligo della pubblicità dei bilanci ed i cui amministratori sono responsabili della veridicità delle cifre scritte sui bilanci medesimi. Onde diretta sempre più grande la convenienza per lo Stato di adattare i propri metodi di accertamento e di esazione delle imposte alle esigenze economiche e contabili di questi contribuenti esattori. Non è possibile che lo Stato si serva unicamente negli utili dei contribuenti esattori, come sono le società per azioni, trattandoli in materia contraria al vigoreggiar di essi. I contribuenti esattori sono bensì uno strumento dell’azione fiscale, sono una condizione necessaria per il successo finanziario di un ordinamento tributario; ma è duopo che lo strumento sia adoperato in modo da non impedire lo sviluppo, da non coartarne l’azione; anzi devono essere cercate le maniere con le quali lo strumento fiscale possa raggiungere il più alto grado di produttività propria; perché allora soltanto è anche massima la produttività dell’imposta per il fisco.

 

 

394. L’eccezione prussiana del successo dell’imposta globale. – Se questa è la lezione dell’Inghilterra: un miliardo di gettiti, con aliquota mite che partendo da zero per i redditi di 4000 lire italiane o meno, raggiunge solo al limite di 17.500 lire il 3,60% per i redditi di lavoro ed il 5,80% per i redditi di capitale e tende appena all’8,60% per i redditi superiori a 125.000 lire italiane[1], con un minimo di attrito tra contribuente e fisco; qual è la lezione della Prussia, di questo paese d’elezione dell’imposta globale, dell’imposta sulle pecore sottomesse alla dittatura burocratica? In Prussia, secondo la legge Miqael del 24 giugno 1891, il reddito imponibile è quello globale, complessivo delle persone. È il sistema perfettamente opposto a quello inglese, ed ha avuto, bisogna riconoscerlo un lusinghiero successo. Nel primo anno il reddito aumentò di un colpo da 79,5 milioni di marchi; e nel 1906 era giunto a 210 milioni. Il successo, per quanto grande, è ben lungi però dall’uguagliare quello inglese. In breve ora il sistema prussiano fu imitato da quasi tutti gli altri Stati tedeschi, salvo la Baviera e due altri Stati minori; ed alle imposte di Stato si aggiunsero delle sovrimposte provinciali e comunali; cosicché il gettito dell’imposta di Stato e delle sovrimposte locali nel 1908 arrivava in tutta la Germania a circa 1040 milioni di lire italiane. Il prodotto è uguale all’incirca in Inghilterra e in Germania; ma la pressione tributaria è ben più forte in quest’ultimo paese. In Germania il reddito minimo esente batte sulle 1000 lire, in Inghilterra è di 4000 lire. Basta questa differenza essenziale per dimostrare che in Inghilterra sono esenti forse i tre quarti dei contribuenti che in Germania sono tassati. Inoltre in Inghilterra le attenuazioni d’imposta giungono sino alle 17.500 lire per i redditi in genere ed alle 50.000 lire per i redditi di lavoro; in Germania tutt’al più si arriva alle 12.000 lire. Sovrattutto poi in Inghilterra le aliquote generali sono del 3,60% pei redditi di lavoro, del 5,80% pei redditi di capitale e tendono a toccare il massimo dell’8,60% solo per i redditi superiori a 125.000 lire. In Germania, per ottenere lo stesso provento di un miliardo circa di lire, è duopo aggiungere tali e tanti centesimi addizionale al principale dell’imposta che l’aliquota complessiva ben di rado è inferiore al 10% e sovente sale al 12 od al 15%, non stando al disotto di alcune famigerate aliquote italiane dell’imposta di ricchezza mobile.

 

 

Il successo non è ottenuto soltanto al caro prezzo di molti e stretti giri di vite al torchio tributario, ma anche a prezzo di un sistema feroce di inquisizione fiscale. Alla Camera dei deputati francesi, il signor Reinach, parlando del sistema prussiano, giunge a dire: «In Prussia è stato necessario mettere in opera uno spionaggio intollerabile ed una delazione degradante; si interrogano i fornitori, i vicini, i domestici, i fanciulli, si tien conto dei pranzi dati in famiglia, dei sigari offerti agli invitati».

 

 

E che l’invettiva non sia esagerata è messo in luce da alcuni aneddoti gustosi, che si leggono in libri serissimi, come quelli dello Seligman e dell’Ingenbleek, e non furono oppugnati da nessuno.

 

 

Ad un commerciante fu chiesto: «Usate voi il telefono per vostro uso privato, e cioè fuori dei bisogni d’ufficio?» Egli rispose: «No». Ma, quando si scoperse che egli aveva ordinato un palco al teatro per telefono, gli aumentarono l’imposta. Perché, evidentemente, usare il telefono per usi non commerciali vuol dire avere un reddito più alto.

 

 

Ad un terzo grosso finanziario fu chiesto: «Quanti titoli avete venduto l’anno scorso? In che giorno e in che borsa li avete venduti? A che prezzo? Quale il nome della società di cui possedete i titoli? Chi sono i vostri soci? Quanto risparmiate all’anno? Che cosa fate dei vostri risparmi? Come spiegate l’aumento del vostro reddito quest’anno? È desso proveniente da capitale? Se è così, da dove è venuto il capitale? Fu un dono? Chi ve lo fece? È il risultato di una vendita vantaggiosa? Se è così, dite tutto intorno ad essa». Ad un proprietario di case fu chiesto: «Intendete voi di aumentare i fitti ai vostri inquilini? Avete investito il denaro che avete ricavato l’anno scorso dalla vendita di quel certo mobilio?». Ad un affittavolo si domanda: «Quante vacche avete? Quanto latte e burro vi danno ognuna? Quante galline? Quanta paglia fu consumata dal vostro proprio bestiame e quanta ne avete venduta? Quale è il valore della frutta, vegetali ed altri prodotti agricoli che voi e la vostra famiglia avete consumato l’anno scorso? Il proprietario da chi voi affittate i vostri terreni ha davvero rimborsato l’anno scorso il debito ipotecario che aveva? Non avete stimato troppo alto il logorio delle vostre macchine agricole?». Ad un commesso viaggiatore fu domandato: «Quanto spendete ordinariamente nei vostri viaggi? Quanto per divertirvi? Quali sono le altre vostre spese?».

 

 

Se in Italia o in Francia gli agenti delle imposte volessero abituarci a simili impertinenze di linguaggio, i contribuenti risponderebbero con delle male parole; e qualcuno offeso di essere creduto capace di far la spia, farebbe passare un brutto quarto d’ora al disgraziato agente. In Germania si contentano di sentir dire alla tribuna del Reichstag che «il paese è coperto da un perfetto sistema di spionaggio»; e, dopo averlo detto, tranquillamente vi si sottomettono. Quando si discusse una modificazione alla legge vigente mercé la quale si autorizzavano le commissioni a sottoporre ad interrogatorio contribuenti ed a richiedere a tutti (e non dalle sole società per azioni, come in Italia) la produzione dei libri, contratti, ricevute e qualunque altro documento utile, nessuno si alzò a parlar contro una norma che attribuisce al fisco i poteri più assoluti ed inquisitori.

 

 

Per sottoporre una imposta, con aliquote così alte, e accertata con metodi così autoritari, bisogna essere dei tedeschi e dei tedeschi del Nord.

 

 

Questa almeno è l’opinione di Seligman. «I metodi amministrativi usati in Germania e specialmente in Prussia, sono impraticabili altrove. In nessun altro paese la burocrazia è così potente. In nessun altro paese gli uomini sono così ossequenti di fronte alla burocrazia. In nessun altro paese del mondo sarebbe possibile mettere in atto una procedura così inquisitoria, come quella che si è veduto essere consuetudinaria in Prussia. E malgrado tutta questa rigorosità, è assai dubbio se le frodi e le evasioni siano sensibilmente minori che in Inghilterra». Ed è assai dubbio, aggiungiamo noi, che il sistema possa continuare a funzionare, sia pure mediocremente come oggi, quando in futuro la compagine sociale della Germania sarà mutata, la burocrazia sarà diventata meno onnipotente, il governo si sarà trasformato secondo i metodi parlamentari e la borghesia avrà acquistato coscienza della sua forza. Il sistema tedesco è il prodotto di una situazione particolarissima; e, ben lungi dal dover essere considerato come il tipo della perfezione, non dico teorica, ma semplicemente amministrativa, è di gran lunga inferiore al sistema inglese, il quale con a) procedura assai meno inquisitoria, b) aliquote di gran lunga minori, e c) la geniale creazione dei contribuenti fittizi, esattori per conto dello Stato, ottiene risultati fiscali uguali e rende ossequio ben più profondo alle esigenze della esenzione dei redditi minimi e mediocri dalle imposte dirette e della variazione dell’imposta a seconda dell’origine e dell’importanza del reddito.

 

 

395. L’insuccesso dell’imposta globale in Austria e in Svizzera. – Che il sistema della tassazione del reddito globale o della tassazione all’arrivo presso il contribuente sia una particolarità prussiano burocratica, è dimostrato all’evidenza dal fatto che nemmeno gli altri tedeschi ne vogliono sapere. Applicato in Austria, il sistema ha fatto fiasco. «Malgrado una latitudine abbastanza ampia di poteri lasciata all’amministrazione ed una procedura che, sebbene non paragonabile alla prussiana, può ciononostante essere considerata inquisitoria, i funzionari non sono in grado di accertare il reddito dei contribuenti con qualche parvenza di accuratezza e le dichiarazioni sono notoriamente manchevoli.

 

 

Scrivendo cinque anni dopo l’approvazione della legge di riforma del 25 ottobre 1896, il professore Wieser richiamava l’attenzione sugli accertamenti notoriamente troppo bassi non solo nei distretti rurali, ma generalmente tra le classi più ricche, come tra le più povere della popolazione. Egli confessò mestamente che il pubblico non aveva nessuna disposizione a fare dichiarazioni nemmeno per metà giuste … Il dott. Mayer, alto funzionario governativo, è costretto ad ammettere che le frodi e le evasioni sono divenute epidemiche. Si crede che non più di un terzo od una metà del reddito effettivo può essere accertata. Così poco soddisfacenti sono stati i risultati degli sforzi per raggiungere il reddito reale che si dovette ricorrere, in proporzioni larghissime, a quell’articolo della legge che permette ai funzionari di stimare il reddito del contribuente secondo i segni esteriori e specialmente il fitto da lui pagato per la casa. In pratica il reddito è stimato a cinque volte il valore locativo dell’appartamento abitato dal contribuente. Cosicché, ciò che doveva essere una accurata imposta sul reddito ha finito di diventare una specie grossolana di imposta sul valor locativo».

 

 

Né migliori sono le condizioni di fatto nell’altra terza promessa della tassazione globale, voglio dire nella Svizzera. Qui l’imposta prende due forme principali: sul capitale e sul reddito. Di solito le due imposte coesistono, in proporzioni variabili, salvo nel cantone di Berna, dove esiste solo l’imposta sul reddito. La differenza tra i due tipi d’imposta è in gran parte puramente formale, perché è indifferente tassare col 0,50% il capitale che rende 5 lire all’anno per cento o del 10% il reddito. In amendue i casi il contribuente paga 50 centesimi. La coesistenza delle due imposte permette però di prelevare i 50 centesimi una volta sola dalle L. 5 di reddito di lavoro, a titolo di imposta sul reddito, e due volte, a titolo di imposta sul reddito e di imposta sul capitale, sui redditi di capitale.

 

 

Naturalmente l’esempio dato è immaginario, variando nei cantoni Svizzeri moltissimo le aliquote e le combinazioni tra le due imposte. Ma, comunque congegnate e combinate, le due imposte gareggiano tra di loro nel funzionare pessimamente. Avendo la pretesa di colpire il reddito all’arrivo presso i redditieri ed i capitalisti, questi si danno gran cura di fuorviare le ricerche del fisco.

 

 

Non c’è che l’imbarazzo della scelta nelle testimonianze del fatto notorio.

 

 

«Nel cantone di Zurigo fu affermato nel 1897 autorevolmente su dati di fatto, che solo il 54% della ricchezza era accertato. In una conferenza sulla questione della frode fiscale, tenuta nel 1895 da un funzionario fiscale, si concluse che le frodi crescono quattro volte più rapidamente dell’incremento della ricchezza. In Berna le condizioni non sono migliori; e si nota che in Appenzell e San Gallo nessuno pensa a pagare l’imposta dovuta. In altri cantoni gli abitanti considerano come cosa che va da sé ché essi hanno quasi il diritto di non dichiarare più di un terzo del loro reddito; ed in altri luoghi è divenuto abitudine degli agenti delle imposte di chiedere direttamente ai contribuenti la cifra che essi si degnano di pagare. In Appenzell è divenuto de bon ton di dichiarare la frazione più piccola possibile di reddito. Non solo il pubblico non biasima il contribuente che nasconde la maggior parte della propria ricchezza; ma la gente al contrario è stimata in ragione della furberia posta nell’evadere al pagamento dell’imposta. In molte città si conchiudono regolari contratti fra il contribuente e l’agente delle imposte in virtù di cui il contribuente in cambio del basso accertamento, si obbliga a non trasferire la sua residenza in altre città. Soltanto quando le aliquote sono eccezionalmente basse e l’imposta è insignificante, essa ha un certo grado di successo. Ma, a mano a mano che l’imposta cresce ed acquista una posizione importante nel sistema tributario, dessa è votata all’insuccesso.

 

 

Né si può dire che una delle due specie d’imposta abbia sull’altra qualche vantaggio. Se l’imposta sul capitale funziona male, l’imposta sul reddito funziona peggio».

 

 

396. L’esperienza italiana favorevole alla tassazione per categorie. – L’Italia insegna qualcosa? Sì. L’Italia possiede una imposta sul reddito molto simile a quella inglese ed è l’imposta di ricchezza mobile di cui si parlerà più ampiamente in seguito. L’imposta italiana di ricchezza mobile né più né meno che un perfetto equivalente dell’imposta inglese. Due sole le differenze, anzi una, perché la seconda oggi è in gran parte scomparsa.

 

 

La prima differenza, tuttora esistente, è formale. L’imposta inglese colpisce anche i redditi dei terreni e sui fabbricati (categoria o schedula A), mentre in Italia quei redditi sono colpiti da due speciali imposte sui terreni e sui fabbricati. È una differenza puramente verbale, perché in sostanza è indifferente chiamare un’imposta col titolo di categoria A dell’imposta sui redditi come in Inghilterra, ovvero con l’altro di imposta sui redditi dei terreni e dei fabbricati, come in Italia. I redditi che l’imposta inglese tassa col nome di categorie B, C, D ed E dell’imposta sul reddito sono precisamente quelli che in Italia sono tassati col nome di categorie A’, A”, B, C e D dell’imposta di ricchezza mobile. Su questa differenza che ha fatto versare fiumi d’inchiostro ai nostri chiacchieroni finanziari è inutile fermarsi oltre. L’altra differenza era invece sostanziale ed era tutta a favore dell’imposta italiana. Infatti l’imposta inglese, fino al 1907, tassava i redditi di tutte le categorie colle medesime aliquote; e solo dopo il 1907 distinse i redditi personali da quelli di capitale, tassando questi più di quelli. Fu necessaria un’agitazione di due terzi di secolo per raggiungere in parte il risultato, che fin dal 1864 si era ottenuto in Italia, quando con la legge istitutiva dell’imposta di ricchezza mobile i redditi furono distinti in redditi di lavoro puro, redditi misti (industriali e commerciali) e redditi di capitale puro, tassando questi ultimi coll’aliquota massima, quelli di lavoro con l’aliquota minima e quelli misti con aliquota intermedia.

 

 

Fuori di questa differenza, e salva sempre, s’intende, la diversa altezza dell’aliquota, le due imposte sono sostanzialmente uguali. Anche in Italia il reddito è tassato, dove è possibile, all’origine, ossia presso chi lo paga e non presso chi lo riceve. Lo Stato tassa i suoi impiegati e i suoi creditori per ritenuta; e nemmeno un centesimo sfugge per questo titolo all’imposta; tassa gli impiegati ed i creditori delle provincie, dei comuni, delle opere pie, degli enti morali ecc., traverso agli enti che pagano stipendi, salari ed interessi, salvo a questi enti il diritto di rivalsa; tassa gli azionisti, gli obbligazionisti, gli impiegati delle società per azioni, facendo pagare l’imposta alle società stesse, salvo sempre il diritto di rivalsa. In tutti questi casi, in cui il principio della tassazione all’origine, dello stoppage at source è applicabile, le evasioni sono notoriamente minime ed in parecchi casi, specialmente delle società per azioni, vi è talvolta sovra tassazione di ciò che non è reddito ed è quota di ammortamento, di rischio ecc. ecc. Là dove l’imposta italiana di ricchezza mobile fallisce è precisamente là dove falliscono le imposte di tutto il mondo; e cioè nelle categorie in cui il principio dello stoppage at source, della tassazione all’origine è inapplicabile.

 

 

Nelle categorie B e C, dei commercianti, industriali, professionisti privati, è impossibile andare alla sorgente dei redditi, perché partenza ed arrivo si confondono in una medesima persona: il contribuente che non riceve da nessun principale il suo reddito, ma lo guadagna direttamente dalla clientela e se lo tiene per sé, senza svelarlo ad alcuno. Qui, come acconciamente nota l’autore sopra citato, lo Seligman, «l’agente delle imposte, disarmato non solo dalla legge (che non gli consente l’ispezione dei libri; e se lo consentisse, otterrebbe l’intento di farli scomparire o di farli fare inesatti) ma anche dalla forza della pubblica opinione, è praticamente incapace a controllare gli accertamenti e si contenta di fare una stima grossolana basata sopratutto sul fitto di casa pagato dal contribuente (proprio come in Austria!). Quasi nessuno pensa a fare una dichiarazione esatta del suo reddito; e nessuno immagina che gli accertamenti si avvicinino alla capacità contributiva reale dell’individuo. L’unico caso che stupirebbe un italiano sarebbe di vedere che il vicino ha dichiarato il reddito vero od è stato altrimenti tassato in misura proporzionata al vero reddito. Ciò produce ineguaglianze stridenti (shocking) fra i contribuenti ed una completa disorganizzazione fiscale».

 

 

Le cause dell’insuccesso parziale sono due:

 

 

  • 1) La enormità dell’aliquota. Citerò soltanto la conclusione finale del libro dello Seligman, che riassume osservazioni di molti autori italiani: «Mentre l’imposta sul reddito italiana ha alcune caratteristiche ammirevoli, come la tassazione all’origine (stoppage at source provisions) ed il principio della differenziazione dei redditi, le aliquote sono però divenute così enormi, che l’amministrazione ne è rimasta schiacciata e la coscienza pubblica si è obliterata. L’imposta sul reddito in Italia è prova segnalata dalla pazzia del tentativo di tassare i redditi con aliquote che non siano modestissime».
  • 2) Il fatto che in Italia il sistema della tassazione all’origine, dello stoppage at source si applica soltanto ai quattro decimi dei redditi tassati. Di ciò il fisco non ha tutta la colpa, perché è una circostanza che in parte è apparente e in parte dipende dal grado di sviluppo dell’economia italiana.

 

 

Se in Inghilterra i 3/4 dei redditi sono tassati all’origine e in Italia solo i 4/10, la cosa dipende in parte dal fatto che i redditi fondiari ed edilizi in Inghilterra sono compresi nei 3/4 e in Italia sono esclusi dai 4/10. Se si includessero questi, le proporzioni non sarebbero straordinariamente diverse. E a tassare bene i terreni e i fabbricati occorre solo eseguire il catasto per i terreni e dar opera alla revisione periodica, quinquennale del reddito dei fabbricati.

 

 

Oltre questa ragione apparente, ve n’è un’altra, la quale dipende, come ho detto, dal grado di sviluppo dell’economia italiana. In Inghilterra molti più redditi mobiliari si tassano all’origine, perché le industrie ed i commerci sono più frequentemente esercitati da società per azioni che da industriali e commercianti singoli, perché in Inghilterra i privati usano assai più frequentemente che in Italia tenere i propri fondi presso le grandi banche per azioni e disporne per mezzo di assegni. Questa è la ragione sostanziale, oltre quella inenarrabile dell’enormità grottesca dell’aliquota, per cui è difficile in Italia tassare i redditi all’origine e sono più facili le frodi. A mano a mano che l’economia italiana evolverà viemmeglio verso forme superiori di organizzazione industriale, che le società per azioni si sostituiranno alle imprese individuali, l’esazione dell’imposta all’origine diventerà più facile e le frodi diminuiranno. Del resto le istruttive relazioni del direttore generale delle imposte dirette sono probanti a questo riguardo: l’imposta pagata dagli enti collettivi, ossia all’origine, dà gettiti rapidamente crescenti, mentre l’imposta pagata dai privati, ossia all’arrivo, dà redditi lentamente crescenti, stazionari o magari decrescenti.

 

 

397. L’evoluzione economica favorisce l’esazione per categorie all’origine. – Tutta l’evoluzione economica moderna porta a crescere l’importanza di questi che acconciamente si possono chiamare esattori semi privati o semi pubblici di imposte messe a carico di moltitudini di contribuenti. Non le sole società commerciali e non i soli soci ed azionisti delle società commerciali si trovano in questa singolare situazione, creata dal complicato meccanismo della società economica moderna.

 

 

I fabbricanti di merci o derrate soggette ad imposta di fabbricazione non sono forse essi dei riscuotitori di tributi sui consumatori di zucchero, spiriti, birra, gas, luce elettrica, cicoria, zolfanelli, ecc., per conto del fisco? Il tecnicismo moderno, accentrando le imprese, ha reso conveniente l’esazione di tributi sui consumi in maniera che sarebbero assurde in un regime di piccole e medie intraprese. Il fabbricante è ritenuto dalla legge come contribuente dell’imposta di fabbricazione. In realtà trattasi di una finzione. Egli è un vero esattore per conto del fisco e in tale qualità riceve il suo bravo aggio di esazione, consistente nel maggior prezzo che egli può imporre ai consumatori, in aggiunta all’imposta, per conseguenza della situazione privilegiata in cui l’imposta stessa lo mette: minor concorrenza tra fabbricanti diminuiti di numero, perché non tutti hanno i mezzi per anticipare l’imposta al fisco; perciò minori fidi concessi ai grossisti e dettaglianti, più brevi more al pagamento; maggior facilità di accordi tra fabbricanti, di cui il fisco stesso si incarica di controllare e pubblicare le cifre della produzione, a garanzia tacita dell’osservazione dei patti del consorzio, ecc. ecc. Se il fabbricato è un esattore ad aggio, il vero contribuente è il consumatore.

 

 

Quando si parla di istituire od accrescere un’imposta di fabbricazione non si bada alla capacità contributiva dei fabbricanti, ma esclusivamente a quella dei consumatori.

 

 

Nel campo delle imposte dirette la medesima evoluzione è evidentissima. L’imprenditore non paga forse, salvo rivalsa, l’imposta per conto dei suoi impiegati ed operai, il banchiere, la cassa di risparmio per conto dei depositanti, i quali nemmeno si accorgono di essere soggetti a tributo, ricevendo un interesse netto da imposta?

 

 

E non c’è una tendenza a crescere queste funzioni esattoriali dei banchieri, agenti di cambio, casse di risparmio? Il disegno di legge francese di imposta sul reddito (Caillaux) impone a tutti costoro una serie di obblighi tributari molteplici. Essi dovrebbero percepire l’imposta cedulare sul reddito su tutti i cuponi, cheques emessi dall’estero in pagamento di interessi o dividendi o profitti, pagati colla loro intermediazione; e dovrebbero fare un elenco di tutte le persone a cui favore fossero fatti simili pagamenti, per permettere al fisco di tassarne il reddito globale, ecc. ecc.

 

 

Si deve dire con ciò che i contribuenti veri siano i banchieri, le casse di risparmio e simili organismi intermediari che le necessità economiche della vita moderna vanno moltiplicando? Ohibò! Essi sono dei puri esattori, esattori non volontari, costretti per forza dal fisco a soddisfare questa buona o mala bisogna per conto dei vari contribuenti, i quali sono coloro che ricevono e godono il reddito.

 

 

398. Funzione fiscale delle società commerciali. – Così è delle società commerciali. Esse sono contribuenti, non perché siano veramente tali, ma in qualità di esattori di imposta per conto del fisco a carico dei veri contribuenti. I quali non sono soltanto gli azionisti, ma pur anco gli obbligazionisti, gli amministratori, gli impiegati, gli operai, i correntisti e quant’altri ricevono redditi in una certa permanente maniera per mezzo della società. La quale ha quindi due distinte funzioni, l’una produttiva, l’altra distributiva: 1) come strumento di produzione della ricchezza gli uomini si decideranno a riunirsi in società quando, così facendo, riescano a produrre in quantità maggiore ed a costo minore; 2) come strumento di distribuzione, il reddito ottenuto in società viene distinto in due parti: la prima viene consegnata ai soci, agli obbligazionisti, agli amministratori, agli impiegati, agli operai perché se ne servano per i loro bisogni privati; la seconda, invece di essere consegnata a tutte queste egregie persone perché esse le versino allo Stato per ottenere il soddisfacimento dei loro bisogni pubblici, viene dalla società in veste di esattore versata direttamente all’erario. Ecco tutto il succo del perché le società commerciali sono contribuenti: per risparmiare un giro vizioso.

 

 

Allo schema:

 

 

 

 


Il reddito ottenuto dai contribuenti mercé lo strumento economico «società commerciali» si distribuisce in

reddito riscosso dai contribuenti che se ne servono per soddisfare i bisogni privati e lo trasferiscono perciò ai fornai

vinai

sarti

padroni di case, ecc.

reddito riscosso dai contribuenti che se ne servono per soddisfare i bisogni pubblici e lo trasferiscono perciò ai Stato

Provincia

Comune

altri enti pubblici

coattivi

 

 

si sostituisce quest’altro schema:

 

 

 

 

 


Il reddito ottenuto dai contribuenti mercé lo strumento economico «società commerciali» si distribuisce in

reddito riscosso direttamente dai contribuenti che se ne servono per soddisfare i bisogni privati e lo trasferiscono perciò ai fornai

vinai

sarti

padroni di case, ecc.

reddito versato direttamente  dalla società intermediaria per conto dei contribuenti ai quali viene così tolto il fastidio di provvedere al soddisfacimento dei bisogni pubblici a Stato

Provincia

Comune

altri enti pubblici

coattivi

 

 

Per la parte del reddito destinato al soddisfacimento dei bisogni pubblici invece di aversi i passaggi:

 

 

Società – Contribuente – Fisco

 

 

si ha un solo passaggio:

 

 

Società – Fisco

 

 

Ma, nonostante questa abbreviazione, il vero deux ex machina rimane sempre l’uomo singolo, vivo e reale, contribuente per mezzo della società.

 

 

Il risparmio del giro vizioso è conveniente per molti motivi:

 

 

  • 1) perché è inutile compiere una trasmissione di denaro, che si può benissimo risparmiare. In un’epoca in cui il tempo è moneta, in cui si creano le stanze di compensazione per evitare un maneggio superfluo di monete, anche il fisco ha compreso la convenienza di risparmiare un giro vizioso;
  • 2) nel giro vizioso il fisco dovrebbe sottostare a maggiori spese di esazione, le quali aumenterebbero il carico dei contribuenti ed andrebbero contro all’aureo dettame di Adamo Smith che le imposte debbono essere esatte in maniera da gravame sui contribuenti in misura non superiore o di pochissimo superiore al reddito fornito all’erario. Correre dietro a migliaia di azionisti, di obbligazionisti, di operai sarebbe cosa ben più fastidiosa e costosa dell’esigere un tributo globale dalla società, salvo a questa di trattenere le quote rispettive sui veri contribuenti;
  • 3) nel tragitto vizioso del reddito consacrato ai fini pubblici dalla società strumento al fisco attraverso alle borse private dei contribuenti, ben potrebbe darsi che una parte del reddito imposta pigliasse delle vie traverse e si nascondesse anche agli occhi d’Argo del fisco. Come individuare questi azionisti ed obbligazionisti, possessori di titoli al portatore, una volta che essi avessero incassato il loro interesse o dividendo? Si dovrebbero forse rendere tutti i titoli nominativi? Il rimedio sarebbe peggiore del male. Come esigere il fatto l’imposta da impiegati ed operai nullatenenti, talvolta in lotta col bisogno? Bisognerebbe pignorare i mobili, procedere ad atti odiosi, che sommoverebbero l’opinione pubblica.

 

 

L’esazione dell’imposta in blocco presso le società tutti si divertono, persino molti dei contribuenti colpiti. Gli obbligazionisti riflettono che essi hanno contrattato un interesse al netto da qualunque imposta presente e futura e ritengono che il tributo non li interessi. Gli impiegati e gli operai si rallegrano ai bei colpi indirizzati all’odiato capitale; e gli ultimi minacciano lo sciopero ove la società faccia mostra di volere sul serio esercitare il diritto di rivalsa. Rimangono gli azionisti. Ma anche essi, avendo il dividendo pagato al netto da imposte, immaginano spesso di non pagarlo.

 

 

399. Dove il metodo del contingente potrebbe ancora forse riuscire utile. – La pratica si è incaricata perciò di risolvere essa il problema dell’accertamento esatto dei redditi, mediante la tassazione per categorie all’origine. Purtroppo il sistema non sempre può essere applicato; e specialmente, come si disse sopra (par. 396), pei redditi dei professionisti e dei commercianti ed industriali singoli; perché dove non c’è nessun principale che paga altrui un salario o stipendio, ma il contribuente stesso ottiene il reddito direttamente dalla clientela, è d’uopo accertare la verità. Fu proposto perciò da taluno che, limitatamente a questi gruppi di contribuenti – che sarebbero poi i contribuenti privati appartenenti alle categorie B (reddito di capitale misto a lavoro, ossia industriali e commercianti) e C (redditi di puro lavoro dei professionisti) dell’imposta di ricchezza mobile italiana – si adottasse ancora il metodo del contingente. Si dichiarino cioè il gruppo o i sottogruppi di ognuna di queste categorie e per ogni comune debitori della somma delle imposte pagate dei loro componenti nell’anno precedente all’attuazione del metodo del contingente; e siano i componenti il gruppo incaricati di ripartire tra di loro il contingente totale.

 

 

Può darsi che in tal maniera il contingente venga equamente ripartito tra i membri del gruppo; quantunque possano tenersi sopraffazione dei piccoli contribuenti, più numerosi, aventi eguale diritto al voto nelle assemblee del gruppo, contro i meno aventi più alti redditi. Ma v’è da temere che questa perequazione contro il gruppo avvenga a danno della perequazione in confronto agli altri gruppi; precisamente come accadeva tra regione e regione in un’applicazione più generale del contingente (cfr. par. 391).

 

 

Nascerà cioè una tendenza di ogni gruppo a cristallizzare il proprio contingente, ad opporsi ad ogni suo incremento, a sminuire il reddito collettivo del gruppo per farsi piccoli e meno capaci di tributo. Il gruppo dei medici protesterà di guadagnar meno di quello degli avvocati e questo degli ingegneri. Laonde si può concludere che, dove la materia non si presta ed i redditi, incerti, sfuggevoli, è quasi impossibile impresa di riuscire a conoscerli esattamente. Bisogna accontentarsi di larghissime approssimazioni. Il che, per noi che non siamo fanatici della tassazione dei redditi guadagnati, prova che questa maniera di tributo è assai meno corretta, sia scientificamente che praticamente, dei tributi sul reddito consumato e cioè delle imposte sui consumi secondari e delle imposte suntuarie. Poiché ostinarsi ad accertare l’inaccertabile e non colpire i commercianti, gli industriali ed i professionisti sul reddito che essi consumano? Potranno costoro nascondere i guadagni, ma non le spese. A meno che siano degli avari e degli anacoreti (nei quali casi l’esenzione discende logicamente del teorema dell’esenzione del risparmio), essi avranno casa, mobilio, servitori, forse carrozza ed automobile; consumeranno caffè, thè, bevande alcooliche, tabacco, ecc.; né potranno sfuggire all’imposta che su tutti questi consumi del reddito sapientemente sia messa.

 

 

400. Inconveniente della tassazione all’origine: a) mancata reazione dei contribuenti. – La tassazione all’origine, se è utilissima dal punto di vista tecnico dell’esazione delle imposte, può dar luogo però a qualche inconveniente.

 

 

Di cui il primo è che il fatto di colpire di imposta non il vero contribuente, che è colui il quale riceve il reddito, ma un pseudo contribuente (principale, società, ente), ossia chi paga il reddito, diminuisce la reazione del contribuente ma ha la sensazione viva di pagarla.

 

 

L’imposta essendo anticipata dalla società esattore o dal principale esattore, diventa in apparenza insensibile pel vero contribuente. È vero che la società ha ricevuto dal legislatore il diritto di esercitare la rivalsa. Ma in pratica viene essa esercitata? Quasi mai. Talvolta alla rivalsa si è fatta rinuncia per patto espresso, come accade per gli obbligazionisti, a cui si è promesso un dato interesse annuo libero da ogni tributo presente o futuro. Più spesso la rinuncia alla rivalsa viene di fatto. Si riflette che no val la pena di compiere tutto un giro di scritturazioni, per rivalersi dell’imposta sui dividendi, sugli stipendi e sui salari; epperciò questi redditi si pagano al netto. Nessuna pratica è in fondo più perniciosa di questa. Si abituano molte persone all’idea di non pagare imposte. Dall’idea di non pagare di fatto all’altra di non dover pagare o di averla fatta franca al fisco poco ci corre.

 

 

L’azionista medio non leggi i bilanci, non va nemmeno alle assemblee e non sente le querimonie degli amministratori intorno al pondo delle imposte; quindi accade che egli crede in buona fede di non pagare imposte sui dividendi.

 

 

Negli impiegati e negli operai il difetto della rivalsa ingenera la persuasione di non dovere pagare l’imposta, onde nasce e si moltiplica nella società medesima, dove l’esazione indiretta all’origine si estende sempre più, una classe di contribuenti che, mentre di fatto contribuiscono, hanno l’illusione di non contribuire. Costoro si disinteressano della cosa pubblica; o se ne interessano soltanto per chiedere spese inutili e provocare nuove imposte sui ricchi, e sulle grandi intraprese di cui sono i collaboratori.

 

 

Perciò una delle riforme più efficaci, più utili nel regime fiscale delle società per azioni e di tutti i finti contribuenti che fungono da esattore per conto del fisco sarebbe questa: rendere la rivalsa obbligatoria per tutte le specie di redditi tassati al nome di società, ditte, enti diversi dal vero contribuente. A questa obbligatorietà non si dovrebbe poter derogare con convenzioni particolari. Gravissime dovrebbero essere le sanzioni contro chi violasse questa norma; fino a stabilire la nullità assoluta di tutti i pagamenti di somme soggette ad imposta, che fossero fatti senza che fosse esercitata la rivalsa, con diritto da parte del creditore di ripetere un’altra volta il pagamento della somma.

 

 

Una certa latitudine discretiva dovrebbe essere lasciata agli amministratori intorno alla distribuzione per rivalsa del carico dell’imposta sui vari contribuenti. Agli obbligazionisti, agli impiegati, agli operai, ai correntisti, ecc. non potrebbe essere fatto pagare per rivalsa nulla più e nulla meno delle aliquote legali scritte nelle leggi. Il residuo dovrebbe far carico agli azionisti. Spesso si vedrebbe in Italia che il dividendo di costoro dovrebbe essere decurtato non del solo 10% che è l’aliquota effettiva legale dei contribuenti di categoria B, ma di una percentuale ben superiore, tanto grandi sono le somme che il fisco considera reddito mentre di fatto sono una cosa diversa, o tanto diverse sono le somme che gli amministratori giudicano conveniente distribuire come utile dalle somme reputate utile dagli agenti delle imposte.

 

 

L’imposta di R.M., che ora si fa sentire a troppa poca gente nella categoria C riuscirebbe più fastidiosa ai veri contribuenti e sarebbe soggetta a critiche più efficaci. In Inghilterra quando l’income tax, essendo stata da Lloyd George spinta al 5,60% cessò di essere un fattore trascurabile nel bilancio delle spese delle società per azioni, furono molte le società che deliberarono di esercitare di fatto quella rivalsa sugli azionisti, che prima avevano sempre trascurata, reputandola una mera complicazione di forma. Pagavano il dividendo free of income tax, netto di imposta; ed ora lo pagano less income tax, al lordo di imposta. Il contribuente ha così la sensazione netta di quanto il fisco gli porta via. C’è qualche maggior complicazione di scritture, ampiamente compensata dalle forze reattive che la coscienza della verità mette in azione.

 

 

Noi abbiamo ripetutamente affermato che un buon sistema di imposte deve avere la virtù di far reagire i contribuenti (cfr. par. 217 a 224 e par. 307 a 310); essendo la reazione dei contribuenti nei paesi moderni, in cui i parlamentari non adempiono più al loro ufficio storico di limitare le spese compiute dai governanti, l’unica forza atta ad impedire l’eccesso delle spese pubbliche. In un tempo perciò in cui la tassazione sui pseudo contribuenti si palesa indispensabile, se si vogliono accertare i redditi imponibili, l’unico mezzo per evitare che i veri contribuenti più non sentano il peso dell’imposta, è di rendere obbligatoria ed inderogabile la rivalsa dai pseudo ai veri contribuenti.

 

 

401. b) Duplicazioni di imposta. – La tassazione del reddito all’origine, separatamente per ogni fonte del reddito stesso è tecnicamente necessaria; ma dà luogo al male della duplicazione, di cui in altra parte già si discorse (par. 236 e 237). Allora si vide che la tassazione separata dava luogo a duplicazione d’imposta perché si tassa il reddito del mutuo presso il debitore e poi il reddito della casa ipotecata presso il proprietario o l’inquilino. Altri esempi si potrebbero addurre di queste duplicazioni. Di cui uno si può ricordare a proposito di ciò che sopra dicemmo intorno alla convenienza di far pagare l’imposta ai pseudo contribuenti «società commerciali» per conto dei veri contribuenti che sono gli azionisti, obbligazionisti, impiegati, operai, ecc. Infatti v’è pericolo che le società commerciali, invece che o, meglio, oltre che essere considerate contribuenti per conto proprio. E così la società paghi sul reddito suo di 100.000 lire all’anno; ed inoltre l’azionista sui dividendi di 50 lire per azione, in che quelle 100.000 lire di reddito sociale furono scisse.

 

 

401. c) Difficoltà di tener dietro alle complicazioni della vita moderna. – Anche di questo difetto della tassazione separata all’origine già si discorse (cfr. par. 237); ed è evidente che in tempi, come gli odierni, in cui un medesimo individuo può ricavar redditi dalla professione esercitata nel luogo di residenza, da terreni posti nel contado, da azioni di imprese industriali, da titoli di debito pubblico di Stati stranieri, ecc. ecc., riesce difficile, colla tassazione separata all’origine, proporzionare l’imposta al reddito complessivo del contribuente.

 

 

402. Conclusione: la tassazione separata all’origine deve contenere colla tassazione globale all’arrivo. – Ci troviamo perciò qui di fronte ad una doppia esigenza: da un lato l’esigenza tecnica dell’accertamento esatto dei redditi che impone l’esazione all’origine, dall’altro l’esigenza di equità tributaria che vorrebbe l’esazione all’arrivo per evitare le duplicazioni di imposta e per proporzionare l’imposta al reddito globale dell’individuo. Le maniere pratiche di tener conto di queste due esigenze possono essere diverse. Ma la più ragionevole sembra essere la seguente: accertare i redditi all’origine, dovunque si può; tassarli pure all’origine, salvo la obbligatorietà della rivalsa. In questo modo, ossia colla rivalsa, si evita il pericolo della mancanza di reazione dei veri contribuenti. L’altro pericolo della duplicazione può essere evitato, volendo, anche col sistema della tassazione all’origine. Basta introdurre una concezione personale del reddito nel sistema tributario (cfr. par. 239), in questo senso che il proprietario di casa o fondo rustico, debitore di 5000 lire di interessi (cfr. par. 236) abbia diritto di detrarre le 5000 lire di passività dal reddito di 10.000 lire della casa o terreno, in guisa da essere tassato solo sulle 5000 lire di suo reddito effettivo. Qualunque onere, a qualunque causa dovuto, dovrebbe poter essere detratto dalle attività, perché la tassazione avvenga una volta sola. Né sarebbe impossibile togliere le altre duplicazioni: nulla costringendo, ad es., il legislatore a tassare il medesimo reddito due volte, prima presso la società e poi presso gli azionisti.

 

 

In tal maniera si eliminano i due difetti più gravi della tassazione all’origine; e mercé questa, e soltanto sua mercé, si riesce a conoscere i redditi con una certa approssimazione. Rimane l’ultimo difetto: che sopra fu espresso in modo un po’ vago, dicendosi che con la tassazione separata all’origine non si tiene conto della complicazione della vita moderna. Più precisamente, l’obiezione vuol dire: Tizio è tassato all’origine per 5.000 lire di reddito professionale e 5.000 lire di reddito di una sua casa: in tutto 10.000 lire. Altri redditi suoi il fisco non è riuscito a scoprire.

 

 

Nulladimeno si sa che Tizio spende assai di più: 20.000 lire all’anno; né consta che egli consumi il valor capitale della sua casa per vivere più largamente di quanto non consentano i suoi redditi noti. Se le 10.000 lire d’origine ignota provenissero da titoli al portatore nazionali, poco male; perché le 10.000 lire sarebbero tassate all’origine presso la società e questa, ove la rivalsa fosse obbligatoria, avrebbe dovuto anzi trattenere l’ammontare dell’imposta all’atto del pagamento del dividendo od interesse. Ma le 10.000 lire possono provenire da titoli od altre fonti straniere; ed in quel caso la tassazione all’origine, che deve limitarsi al territorio nazionale, non serve.

 

 

Aggiungasi: come si fa, colla tassazione separata a tener conto del risparmio presunto, ossia a dedurre dal minuendo, che qui si cerca, ossia dal reddito guadagnato, il sottraendo, ossia il risparmio presunto, di cui si dirà nella sezione successiva? Per far ciò, non basta sapere che Tizio riceve 5.000 lire dalla professione e 5.000 dalla casa; poiché il risparmio presunto è in funzione non solo della composizione ma anche dell’ammontare del reddito. Altro è il risparmio che si presume necessario per che ha 5.000 ed altro per chi ha 10.000 o 20.000 lire di reddito guadagnato complessivo.

 

 

Di qui la necessità, dopo aver valutate separatamente, all’origine, le varie quote del reddito, di riassumerle in una cifra sola complessiva, allo scopo:

 

 

  • a) di calcolare se qualche parte non sia sfuggita alle indagini, col controllo di altri indizi e sovratutto della spesa del contribuente;
  • b) di detrarre dal totale reddito guadagnato la quota di presunto risparmio ad esso afferente.

 

 

Per risolvere il problema, il metodo più sicuro sarebbe questo: di conservare assai moderazione nelle imposte, assise separatamente all’origine o quantomeno sulle varie fonti del reddito, contentandosi di cavar da esse una parte sola del fabbisogno che dalle imposte sul reddito guadagnato si spera; e sovrapporre alle imposte separate una imposta globale sul reddito complessivo, in cui, fatta la somma degli addendi ed integrata questa somma con una presunzione per gli addendi sconosciuti od extraterritoriali, si possa tener conto adeguatamente del risparmio presunto che dovrà essere esentato.

 

 

Alla base l’imposta sulle diverse categorie di reddito, tassate all’origine quanto più è possibile, allo scopo di diminuire le difficoltà di accertamento e ridurre al minimo le frodi. Questa base noi in Italia l’abbiamo già, teoricamente perfettissima, col nome di imposte sui redditi dei terreni, dei fabbricati e della ricchezza mobile. Si tratta solo di perfezionarne i particolari di applicazione, il che può essere tutto dal punto di vista del rendimento fiscale e della corretta ripartizione dell’onere tributario tra i contribuenti.

 

 

Al disopra della base, quando siasi compiuta l’indispensabile impresa dell’accertamento dei redditi per categorie si può istituire una imposta complementare sul complesso dei redditi, in cui si faranno le opportune detrazioni per tener conto del risparmio.

 

 

In Inghilterra la legislazione finanziaria trovasi a questo punto: cinque imposte alla base sulle diverse categorie di reddito; e raggruppamento delle cinque imposte, col nome di income tax e di super tax per tener conto delle quote presunte di risparmio, differenti a seconda delle diverse categorie di reddito, e dell’ammontare minimo (al disotto di 4.000 lire italiane), medio (da 4.000 a 17.500 lire), alto (da 17.500 a 125.000) ed altissimo (oltre 125.000 lire) di reddito. Del che già si disse sopra (in nota a par. 394).

 

 

In Italia la legislazione tributaria per ora si limita alle imposte di base, sulle diverse categorie di reddito. Non ancora si è costituita una imposta globale di Stato. Esiste una imposta globale detta di famiglia, che è riscossa dai comuni; ed è a prevedere che più o meno presto sarà estesa allo Stato.

 

 

Non è da credere però che le imposte separate di base non abbiano sentito la necessita di esentare il risparmio presunto. Non si è ancora fatta la somma delle tre imposte dirette sui redditi dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile; ma entro certi limiti, per sapere ad esempio, se certi redditi di ricchezza mobile siano minimi ed esentabili, già si fa il coacervo o somma di tutti i redditi del contribuente, compresi quelli dei fabbricati; e già si applicano quote di detrazione per risparmio alle diverse categorie di redditi di ricchezza mobile. Per tenendosi stretti, come è ragionevole, alla tassazione all’origine, che sola può essere fiscalmente feconda, si vede la necessità di conoscere il reddito guadagnato totale; e massimamente si sente allo scopo di consentire la esecuzione di quote presunte di risparmio. Del che meglio si dirà nella sezione che segue.

 

 

Sezione Terza.

 

Le deviazioni dalla logica propria della tassazione del reddito guadagnato ossia delle detrazioni delle quote presunte di risparmio per constatare il reddito presunto consumato.

 

403. La constatazione del sottraendo ossia della quota presunta di risparmio. – Riportiamoci a quanto fu detto in principio della sezione precedente (par. 385) e nelle ultime pagine di essa (par. 402). Nel sistema delle imposte sul reddito guadagnato l’imponibile è il residuo di una sottrazione, di cui il minuendo è il reddito guadagnato di Tizio (ad es., L. 10.000), il sottraendo è la sua quota presunta di risparmio (ad es., L. 3000); talché l’imposta colpisce solo le 7000 lire residue, che sono il reddito presunto consumato. Nella sezione precedente noi abbiamo analizzato il minuendo ossia il concetto del reddito guadagnato ed abbiamo veduto quali siano le difficoltà che si oppongono ad una sua constatazione esatta; e le maniere che si possono tenere per superarle. Supponiamo ora che le difficoltà siano superate e che si vogliano detrarre le quote presunte di risparmio. L’accertamento del sottraendo forma appunto oggetto di questa terza sezione. Varie sono le maniere di presumere il risparmio e sottrarlo; delle principali di esse si discosterà qui di seguito.

 

 

A) Il risparmio presunto qualitativo e la classificazione dei redditi.

 

404. La classificazione deve farsi guardando alla destinazione del reddito. – La prima e fondamentale maniera di attuare la regola dell’esenzione del risparmio pur entro il sistema delle imposte sul reddito guadagnato si è di presumere per ogni specie di reddito una quota di risparmio e quella rendere immune dall’imposta. Già vedemmo (cfr. par. 290) che il sistema è difettosi, perché sostituisce alla constatazione dei fatti reali nei casi singoli, che automaticamente si avvera colle imposte sul reddito consumato, la presunzione compiuta dal legislatore per classi di contribuenti, presunzione che potrà presentare degli scarti più o meno ampi dalla verità. Tuttavia il metodo può essere accolto, in difetto di meglio, come una grossolana approssimazione all’esenzione dell’effettivo risparmio ed è universalmente noto sotto il nome di diversificazione o discriminazione o classificazione dei redditi.

 

 

Questa presunzione di risparmio dicesi qualitativa per indicare che essa non bada all’ammontare totale del reddito, ma alla sua qualità o composizione, asserendosi che certi redditi, per es., di lavoro, hanno maggior bisogno di risparmio che certi altri redditi, per es., di capitale. Con ciò si fa astrazione del tutto dall’altra quota di risparmio che possa essere necessaria in ragione dell’ammontare maggiore o minore del reddito, di cui si dirà appresso. La presunzione qualitativa di risparmio ha il vantaggio di poter essere fatta anche in quei sistemi tributari, come l’italiano, che tassano i redditi solo separatamente e non sono ancor giunti a farne la somma complessiva.

 

 

Ben è vero che il metodo per cui certuni redditi sono tassati di più ed altri meno viene dalla comune degli scrittori spiegato diversamente; ritenendosi che siano meritevoli di trattamento già simpatico i redditi che derivarono dal lavoro, perché s’acquistarono con fatica di muscoli o di intelligenza, e di tassazione più severa quelli s’ottennero senza fatica col semplice impiego dei capitali. Spiegazione fallace; perché s’introduce nella finanza un concetto extravagante di valutazione morale dei redditi che non ha alcun fondamento. Nulla di più odioso di siffatte discussioni sull’origine del reddito: sarà «guadagnato» il reddito di un cantante famoso a cui il dono naturale di un’ugola divina fa lucrare un milione di lire l’anno e sarà «gratuito, unearned» il reddito che l’operaio, la donna di servizio, il contadino ritrae a titolo di interessi sul libretto della cassa di risparmio e di rendita fondiaria dal brandello di terreno acquistato con le sudate economie? Sarà reddito di «lavoro» e quindi meritevole di benigno trattamento fiscale la pensione passata dal gran signore alla cortigiana famosa; e sarà reddito di «capitale» e perciò abominevole e soggetto ai colpi aggravati delle imposte il dividendo che l’avventuroso capitalista ritrae dalle azioni di una società esercente un’industria rischiosa?

 

 

L’origine del reddito non conta nulla agli effetti tributari; sibbene conta assaissimo la sua destinazione; e si trattano benignamente i redditi di lavoro, non perché siano di «lavoro» sibbene perché essi in parte non sono «reddito». Badare all’origine del reddito vuol dire risuscitare a rovescio le vecchie distinzioni di classi, di cui le une sarebbero immuni, le altre taillables et corvéables à merci, con le funeste conseguenze che dalle immunità di classi derivano sempre. Badare alla destinazione del «reddito guadagnato» significa semplicemente attuare, in maniera imperfetta e grossolana, ma attuare, il postulato dell’uguaglianza tributaria.

 

 

405. Tentativi di classificazione in Inghilterra. – Ciò fu ben visto dai primi legislatori che vollero applicare il principio dello Stuart Mill dell’esenzione del risparmio. L’Hubbard, relatore di un comitato inglese sulla riforma dell’imposta sul reddito (Report and evidence of the Committee of 1861 on the income tax, page XIV), constatava che i dati disponibili allora intorno al risparmio delle diverse classi sociali facevano ritenere che i possessori di redditi immobiliari e mobiliari capitalistici risparmiassero il decimo circa dei loro redditi; mentre nei redditi professionali od industriali la proporzione saliva ai quattro decimi. Quindi egli proponeva che si esentasse dall’imposta un decimo di tutti i redditi professionali od industriali, redditi provenienti cioè sovratutto dal lavoro. La proposta non fu accolta in Inghilterra se non tardissimo; e se il penultimo cancelliere dello Scacchiere, Mr. Asquit, la volle adottata dovette adornarla degli ornamenti del gergo democratico di moda e perciò atto a procacciare voti, dichiarando di volere, non esentare il risparmio, sibbene tassare con aliquota minore (9 d. per ls.) i redditi «guadagnati» invece dell’aliquota normale di 1 scellino e 2 d. per lire sterlina applicata ai redditi «non guadagnati». Lo scorretto nome nulla toglie alla sostanza dell’istituto, che è tassare meno coloro che hanno maggior bisogno di risparmiare per la vecchiaia, l’invalidità, le malattie, la famiglia.

 

 

406. La bellissima classificazione italiana. – Il legislatore però che primo mosse i più arditi passi sulla via dell’esenzione presuntiva del risparmio fu il nostro italiana, il quale costrusse coll’imposta sui redditi di ricchezza mobile una imposta, che nella sua struttura fondamentale era la migliore dei suoi tempi (legge 14 luglio 1864, n. 1830) ed è ancora bellissima oggi e sarebbe vieppiù ammiranda, ove noi non avessimo l’abitudine di lodare le cose altrui, lasciando via via degenerare le migliori istituzioni nostre. L’imposta di ricchezza mobile è nulla più di un rudere rovinato dell’edificio immaginato dai legislatori del periodo eroico della finanza italiana. Veggasi come sia stupendo l’edificio concepito: distinti i redditi mobiliari in tre categorie, di capitale puro, di lavoro puro e misti di capitale e lavoro. I redditi di capitale puro, detti di categoria A, si presume siano interamente consumati dai loro percettori e sono quindi interamente tassati, per gli otto ottavi del loro ammontare. La supposizione è, in tesi generale, accettabile, perché il reddito si forma senza uopo dell’intervento dell’opera dell’uomo. Il contribuente può morire, ammalarsi, diventar vecchio ed inabile al lavoro e ciononostante il reddito gli perviene nella stessa misura di prima, sicché egli non ha bisogno di premunirsi contro queste eventualità risparmiando.

 

 

La supposizione non è in tutto corretta, potendo ben darsi che contribuenti capitalisti di fatto risparmino, pure non avendone bisogno; ma essendo questo l’inevitabile difetto di tutte le presunzioni generali, è inutile discorrerne. Ovvero si potrebbe osservare che qualche capitalista può «aver bisogno» di risparmiare, se i suoi redditi di capitale puro sono così esigui che lo lascerebbero alla mercé di quei danni che col risparmio si vogliono scongiurare; il possessore di un libretto di cassa di risparmio con 1.000 lire versate, del reddito annuo di 30 lire, essendo meglio tutelato contro le malattie o l’invalidità di chi nulla possiede, ma essendo ben lungi dall’essere tutelato abbastanza; e non essendo in nulla sufficiente l’avere suo all’educazione ed istruzione dei figli in caso di sua morte prematura. Al che si provvederebbe concedendo l’esazione dall’imposta in categoria A, fino alle 400 lire imponibili di reddito, così come si fa per le altre categorie o fino alle lire 10.000 di capitale. Esigenze alle quali si potrà soddisfare quando il legislatore italiano vorrà fare la somma dei redditi e tener conto anche delle presunzioni quantitative di risparmio (cfr. sotto

B).

 

 

I redditi di lavoro puro, ossia di categoria C, per loro indole rendono necessario per il contribuente medio, sufficientemente previdente, del tipo del buon pater familiae, quale appunto il legislatore deve sempre presumere, una notevole capitalizzazione. Infatti l’operaio, il professionista, l’impiegato, vivendo del proprio lavoro, hanno un reddito che muore colla cessazione della vita fisica o produttiva del contribuente. Se essi ammalano o diventano inabili al lavoro, non possono più attendere alla clientela; e l’imprenditore, l’ente pubblico a cui prestano i loro uffici manuali od intellettuali, dopo alquanta attesa, si stanca di pagare stipendio o salario. Se invecchiano e non hanno un fondo risparmiato con cui sostentarsi, sono trascurati o maltrattati dai figli e devono cercare amaro ricovero in un ospizio. Se muoiono in età prematura, l’ultima loro ora sarà angosciata dal pensiero della moglie e dei figli miserabili, costretti a guadagnarsi subito un pane, senza perfezionare la loro educazione tecnica o professionale, discendendo forse ad uno strato sociale inferiore a quello a cui il padre d’era innalzato. Perciò il legislatore italiano del 1864 aveva supposto che i redditi di lavoro puro fossero consumabili solo per i cinque ottavi, onde esentò dall’imposta i rimanenti tre ottavi, da lui supposti destinati al risparmio. Anche questa è una supposizione spesso irreale, essendo molti contribuenti scapoli e bisognosi quindi soltanto di risparmio individuale e non di quello di specie ed essendo numerosi i lavoratori incapaci di pensare all’indomani per difetto di previdenza. A quelli che all’indomani non possono pensare perché hanno guadagni appena necessari al sostentamento della vita fisica, il legislatore accordò l’esenzione totale dall’imposta sino alle 4000 lire imponibili (che vogliono dire 640 lire effettive nella categoria C ed 800 lire nella D nuova che è una suddivisione della prima) e minorazioni notevoli dalle 400 alle 800 lire, tenendo conto, in misura che potrà essere discussa e col tempo variata, del concetto espresso prima che il cosidetto reddito destinato o supposto destinato a consumi primari o consumi risparmi non è in realtà «reddito». Si può obiettare ancora, contrariamente a quanto si osservò per i contribuenti di categoria A, che vi possono essere lavoratori provvisti, oltreché di redditi di lavoro, di redditi di capitale, così da non aver bisogno di risparmiare; ma, pur essendo questi casi frequentissimi, se ne deve fare astrazione per non complicare tecnicamente oltre misura l’assetto dell’imposta ed essendo inoltre probabile che si tratti di capitali modesti insufficienti ai molteplici bisogni a cui debbono servire, e bisognosi di incremento ad opera di nuovi risparmi.

 

 

A mezzo tra i redditi di capitale puro e di lavoro puro s’incontrano i redditi misti di capitale e lavoro (categoria B), che sono redditi di imprese industriali e commerciali. Per questi il bisogno di risparmio non è così vivo come per i redditi di lavoro puro, perché l’impresa sussiste e continua a fruttificare malgrado la malattia, l’invalidità, la vecchiaia, la morte dell’imprenditore; onde il contribuente ha già, entro certi limiti, provveduto ai casi tristi della sua vita mediante il semplice possesso dell’impresa. Non totalmente però; poiché quel reddito, derivando insieme dall’impiego del capitale e dell’opera personale, resta dimezzato quando cessa o si attenua l’opera personale, che male viene sostituita da quella di commessi, impiegati, sovrastanti non interessati al buon andamento dell’impresa, forse interessati a rovinarla provvisoriamente per poterla acquistare a vil prezzo. La qual verità è manifesta pure dal fatto che, se un reddito di capitale puro si capitalizza al tasso di interesse del 4% (ossia moltiplicando 6.000 lire di reddito per 25 volte ed ottenendo 150.000 lire, che al 4% rendono appunto 6.000 lire), un reddito misto si capitalizza al 10, 15, 20 e forse più per cento; il che vuol dire che 6.000 lire di reddito annuo di impresa industriale o commerciale valgono non 150.000, ma soltanto 60.000 o 40.000 o 30.000 lire. Se quindi il contribuente vuol formarsi un capitale di 150.000 lire, non avrà bisogno di prelevare dal suo reddito guadagnato annuo tutte le 150.000 lire, ma sì però la differenza fra le 60.000 o 40.000 o 30.000 lire che già vale la sua impresa e le 150.000 lire. Perciò il legislatore italiano ha reputato che il bisogno di risparmio di costui fosse intermedio tra quello nullo del capitalista e quello dei tre ottavi del lavoratore, concedendogli la detrazione dei due ottavi, e tassandolo sui rimanenti sei ottavi. Anche questa presunzione di risparmio, come le altre, può essere lontana dalla realtà e ci fa ancora una volta rimpiangere la vera imposta sul reddito consumato, a cui tali effetti sono estranei; ma è una approssimazione bastevolmente vicina al vero.

 

 

407. Le modificazioni successive alla classificazione originaria. – Come si vede sopra, per non complicare la trattazione, si è fatta astrazione dalle novità introdotte dalla legge 23 giugno 1877, n. 3903 (serie seconda) la quale distinse la C in C (reddito di lavoro puro prestato a privati) e D (reddito di lavoro puro prestato ad enti pubblici) e dalla legge del 22 luglio 1894, n. 339, che distinse la A in A’ (redditi di capitale puro mutuato ad enti pubblici ed a società sovvenzionate da enti pubblici) ed A” (redditi di capitale puro mutuato a privati), ed elevando l’aliquota al 20%, mutò le detrazioni espresse in ottavi in queste altre espresse in quarantesimi: nulla per la A’, 10/40 per la A”, 20/40 per la B, 20/40 per la C e 25/40 per la D. Coteste mutazioni furono compiute in ubbidienza a momentanee necessità del tesoro.

 

 

Semplici espedienti fiscali non rispondono a verun concetto teorico, difficilmente potendosi menar per buona teoria che i redditi di A’ siano più sicuri dei redditi di A”, dopoché in Italia lo Stato ebbe una volta, e precisamente nel 1894, a ridurre forzatamente gli interessi del debito pubblico, sotto colore di aumento generale (ché tale non era, essendo specialissimo) dell’imposta di ricchezza mobile, e dopoché non rari furono gli esempi di comuni e provincie ridotti in stato di fallimento e costretti a ricorrere all’opera di una speciale commissione governativa per venire a concordato coi creditori. Neppure ha valore teorico il motivo, pur praticamente fondatissimo, che consigliò la divisione della C e D, con trattamento più benigno alla D. Esentando i 4/8 invece dei 3/8 ed ora i 25/40 invece dei 22/40 per i contribuenti della D in confronto della C, il legislatore non ha voluto riconoscere un maggior loro bisogno di risparmio; cioè anzi lo hanno minore, essendo gli impiegati pubblici provveduti di lunghi congedi di malattia, di pensioni di riposo e di pensioni riversibili alla vedova ed ai figli minori; sibbene ha voluto tener conto della minor attitudine frodolenta in confronto ai professionisti e lavoratori privati, del fatto cioè che gli impiegati pubblici nulla possono nascondere del loro reddito, mentre assai più possono frodare i privati professionisti. Non si può impedire che in un sistema d’imposte sul primitivo concetto semplice e puro si innestino concetti estranei e pratici; né questi ci devono vietare di scorgere, attraverso al groviglio dei fatti nuovi e disparati il nucleo fondamentale d’idee che ha ispirato l’opera del legislatore.

 

 

408. I perfezionamenti sono possibili nella classificazione italiana. – Inspirandosi alle quali idee fondamentali, sarebbe possibile perfezionare vieppiù il disegno originario distinguendo nella categoria B dei redditi misti alcune sottocategorie in cui essa si divide e che per la prevalenza del capitale o del lavoro danno fondato motivo di presumere una quantità minore o maggiore di risparmio. È manifesto invero che una intrapresa industriale in cui l’elemento capitalistico sia di gran lunga predominante all’elemento personale si capitalizzerà al 6%, perché la perdita dell’imprenditore potrà, con qualche sacrificio di stipendio e di cointeressenza commerciale, dove sia prevalente il fattore personale, si capitalizzerà al 20%, perché la morte del commerciante, che s’era procacciato la clientela colla sua abilità personale e la manteneva col lavoro assiduo, ne riduce grandemente il reddito. Il medesimo frutto annuo di 6.000 lire varrà nell’un caso in capitale 100.000 lire e nell’altro caso appena 30.000 lire. Il primo imprenditore deve risparmiare la differenza fra 150.000 e 100.000 soltanto, se vuole conservare alla sua famiglia lo stesso reddito di capitale puro – e perciò al 4% – di 6000 lire; il secondo dovrà risparmiare la differenza tra 30.000 e 150.000 lire. Eppure il legislatore italiano li tratta amendue – e pei suoi tempi fece moltissimo – alla stessa stregua, esentando uniformemente i 2/8 del reddito.

 

 

Ma forse la principale e più semplice distinzione che ancor resta da fare nella categoria B è quella tra redditi misti ottenuti direttamente dall’imprenditore e redditi misti ottenuti mercé l’intermediazione sussiste nella pratica amministrativa, ai fini dell’accertamento, perché si pongono in gruppi differenti e si tassano con diversi metodi di accertamento i contribuenti privati e gli enti collettivi. Lasciando stare questa differenza pure rilevantissima, ma qui irrilevante, nei mezzi d’accertamento, la ragion teorica di distinguere tra gli uni e gli altri contribuenti sta in ciò: che il reddito guadagnato dall’industriale e dal commerciante, che è imprenditore diretto, dirigente cioè personalmente la sua impresa, è reddito che deriva certamente, in misura notevole, sebbene più o meno grande, dal lavoro; e quindi devesi presumere che il suo bisogno di risparmio sia notevole. Mentre invece il reddito guadagnato dall’azionista di una società anonima industriale o commerciale è ottenuto sovratutto coll’impiego del capitale. L’azione delega quasi del tutto il lavoro inerente all’esercizio dell’impresa a direttori generali, amministratori delegati, consiglieri di amministrazione, e questi renumera con stipendi fissi e con interessenze. Perciò egli compie un impiego che si può dire quasi intieramente di capitale; onde non vale la presunzione di un bisogno di risparmio per lui uguale a quello sentito dall’imprenditore diretto. La sua azione si capitalizza ad un tasso di interesse già depurato delle spese di stipendi ed interessenze ai dirigenti, epperciò il tasso corrente per la capitalizzazione sarà più in basso di quello che si deve adottare per le imprese dirette, dove esso è la lordo delle spese stesse. Supponendo come prima, un reddito di 6.000 lire, di cui 3.000 lire siano la rinumerazione dell’opera dei dirigenti, all’azionista rimarranno solo 3.000 lire; ma queste si capitalizzeranno non al 6 o 20%, ma al 5 o 10% a seconda della natura dell’impresa, e varranno in capitale 60.000 0 30.000 lire. Non sono ancora le 75.000 lire che egli dovrebbe possedere per avere, al 4% da un impiego di capitale puro le stesse 3000 lire di reddito; ma la differenza risparmianda fra 75.000 e 60.000, o 30.000 lire è, proporzionalmente, minore che fra 150.000 e 100.000 o 30.000 lire. Dunque a lui deve essere concessa una detrazione minore per quota di risparmio.

 

 

Andrebbe tuttavia nell’eccesso opposto colui che giudicasse non essere necessaria alcuna quota di risparmio, considerando questi redditi in tutto simili a quelli di capitale puro. Perché un certo lavoro è pure richiesto all’azionista, per cui s’intende, come deve il legislatore, l’azionista diligente pater-familias, e non l’illuso predestinato a comprare ad alto prezzo carta straccia avente nome di «azione». L’azionista «normale» deve sapere leggere e leggere sul serio i bilanci e le relazioni del consiglio d’amministrazione, intervenire alle assemblee generali, muovere domande sui punti dubbi ed esigere spiegazioni «tempestive»; deve seguire i listini di borsa per conoscere l’opinione dei competenti intorno al valore della sua azienda, deve studiare l’andamento generale dell’industria, per entrare a tempo in un impiego ed uscirne del pari a tempo, per distribuire i suoi impieghi tra industrie diversamente soggette a crisi. Questo lavoro può essere compiuto dall’azionista mentre è sano e la sua intelligenza è lucida; onde non si consigliano siffatti impieghi ai pupilli, alle vedove, agli interdetti, ed agli inabilitati, a cui invece i tribunali consentono l’impiego in terreni, case, mutui ipotecari, titoli di debito pubblico, obbligazioni di credito fondiario e obbligazioni industriali, ed altrettali investimenti di categoria A o di capitale puro. In Inghilterra il legislatore stesso ha designato, a tutela delle persone economicamente incapaci a seguire le vicende delle imprese industriali e commerciali, la linea di distinzione, vietando ai trustees o fiduciari del patrimonio altrui, a cui il testatore non abbia prefissato norme particolari di condotta, l’impiego in titoli non segnalati in apposita lista e non rispondente a certi requisiti. Analoga linea di distinzione si potrebbe adottare per distinguere tra i titoli a reddito fisso (titoli di debito di Stato e di enti pubblici, cartelle, fondiarie, obbligazioni) e titoli a reddito variabile (azioni di preferenza, azioni ordinarie). Questi ultimi dovrebbero essere collocati in una sottocategoria della B; e dove alla B2 (redditi di imprese individuali) si continuasse ad assegnare la detrazione per risparmio presunto dei 2/8 ed oggi dei 20/40, alla B1 (redditi di azioni di società anonime o in accomandita per azioni) si potrebbe assegnare la minor detrazione di un ottavo e mezzo ovvero, come dicesi oggi, dei 15/40.

 

 

B) Il risparmio presunto qualitativo e la sua esenzione automatica mercé l’imposta complementare sul patrimonio.

 

409. Equivalenza di diversi sistemi per esentare la quota presunta di risparmio. – Altri legislatori preferirono battere via diversa per giungere in sostanza al medesimo risultato; istituendo cioè in aggiunta alle imposte sul reddito guadagnato le imposte sul patrimonio o sul capitale. È manifesto che tassare un reddito di lavoro per cui si presume la necessità di un maggiore risparmio sui 5/8 soltanto, ed il reddito del capitale, per cui si presume inesistente quella necessità, su tutti gli 8/8, equivale a tassare, supponendo dell’8% l’aliquota dell’imposta, col 5% tutto il reddito del lavoro e coll’8% del pari tutto il reddito del capitale. Dal che si deduce che il sistema dell’esenzione del risparmio presunto può attuarsi sia col metodo italiano di adottare l’aliquota unica e le variabili quote tassate del reddito guadagnato e delle aliquote variabili. Come pure può attuarsi con un terzo sistema, che diremo prussiano o svizzero-olandese, prendendo norma dai paesi che l’hanno prescelto; e consiste nel tassare con la stessa aliquota tutto il reddito guadagnato, senza distinzione di specie; ed aggiungere all’imposta sul reddito un’imposta sul patrimonio. Se tutte le specie di reddito guadagnato son tassate coll’imposta del 5% ed inoltre il patrimonio è gravato con un’imposta del 0,15% sul capitale, è evidente che supponendo un tasso d’interesse del 5% si ottiene lo stesso risultato tributario dei due metodi precedenti. Infatti il reddito di lavoro, non usando capitalizzarsi nelle società dove è ignota la schiavitù personale, sarà tassato colla sola imposta del 5%; mentre i redditi di capitale sono tassati col 5% sul reddito e poi ancora col 0,15% sul capitale; ossia, poiché il capitale 100, secondo l’ipotesi fatta, dà il reddito 5, con un’altra imposta del 3% sul reddito del capitale ed in tutto coll’8% sul reddito.

 

 

410. La tassazione del patrimonio evita la determinazione arbitraria delle quote di risparmio. Lo strumento della classificazione è il tasso d’interesse. Come è tassato il lavoratore puro. – L’imposta complementare sul patrimonio non altro dunque è in sostanza che un metodo, tecnicamente consigliabile in certi paesi che non hanno i precedenti italiani della tassazione dei redditi per categorie, e sono invece abituati alla tassazione uniforme dei redditi guadagnati per attuare il teorema milliano della esenzione dei risparmi. È un metodo, inoltre, che può essere consigliabile per evitare talune delle difficoltà sopra vendute che s’incontrano nella determinazione delle diverse quote presunte di risparmio a seconda delle diverse categorie di reddito. Provvede a tale determinazione spontaneamente il mercato col mirabile strumento del tasso d’interesse. Come ciò accada, è facile spiegare. Supponiamo un legislatore che abbia d’uopo di ricavare il 10% d’imposta dal reddito consumato dai cittadini; e supponiamo ancora che, per presunzione sua, confortata da indagini statistiche, i lavoratori o professionisti abbiano bisogno ed in media usino di risparmiare (risparmio capitalistico e risparmio personale) metà del loro reddito guadagnato: e che sia minore la quota proporzionale di risparmio di tutti gli altri contribuenti. Di quanto sia minore non è precisamente noto; onde si spiegano le approssimate e forse erronee presunzioni dei legislatori italiano e inglese. Il legislatore, che voglia evitare il pericolo di errori, opera come segue. Colpisce tutto il reddito guadagnato di tutti i contribuenti con un’imposta del 5%; talché il contribuente lavoratore privo di qualsiasi patrimonio, pagando 5 lire sulle 100 che guadagna, paga in realtà 5 lire sulle 50 che consuma, e l’imposta è per lui precisamente perciò del 10% sul reddito consumato. Colle altre 50 lire risparmiate egli, al 5% d’interesse posticipato, alla fine della sua probabile vita produttiva, che fissiamo per ipotesi in quasi 23 anni, avrà accumulato un patrimonio di 2000 lire. S’intende che il guadagno probabilmente essendo maggiore di L. 100, il capitale risparmiato alla fine dei 23 anni sarà maggiore di L. 2000. Basta, per calcolarlo, moltiplicare le lire 2000 per il multiplo del guadagno effettivo in confronto alle supposte lire 100 annue.

 

 

411. Come è tassato l’industriale. – Gli altri contribuenti, oltre l’imposta del 5% sul reddito, pagano il 0,25% sul patrimonio, colla quale automaticamente la loro parte è adeguata a quella del lavoratore puro.

 

 

Infatti l’industriale che ha reddito di 100, il quale viene capitalizzato dal mercato, per l’incertezza delle sorti dell’impresa, per la connessione della sua produttività colla vita dell’imprenditore, al tasso d’interesse del 20%, possiede già un patrimonio di 500 lire. Forte di tal possesso, egli ha bisogno di prelevare dal suo reddito di 100 solo una quota annua di L. 37,50; perché con questa quota egli accumula in quasi 23 anni – si suppone per lui la stessa vita attiva probabile per uniformità di calcolo – il capitale di L. 1500, le quali unite alle L. 500 già possedute formano lo stesso patrimonio che il lavoratore accumula col risparmio di 50 lire all’anno. Il suo reddito consumato si riduce perciò a L. 62,50; e su queste egli paga L. 5 per imposta del 5% sul reddito guadagnato di L. 100 e L. 1,25 per imposta al 0,25 sul capitale posseduto di L. 500, in tutto L. 6,25, che sono precisamente il 10% delle L. 62,50 di suo reddito consumato.

 

 

412. Come è tassato l’azionista. – Supponiamo ora l’azionista che ha lo stesso reddito di L. 100, capitalizzato però al 6,66%, a norma della valutazione di mercato del reddito futuro probabile dell’impresa azionaria.

 

 

Costui già possiede perciò un capitale di L. 1500; ed a lui basta risparmiare L. 12,50 all’anno, ottenendo dopo i soliti quasi 23 anni il capitale di L. 500, le quali aggiunte alle 1500 già possedute, formano il capitale totale bisognevole di L. 2000. Egli pagando L. 5 a titolo di imposta dul reddito, e L. 3,75 (0,25% su 1500) a titolo di imposta sul patrimonio paga L. 8,75 in tutto, ed anche qui precisamente il 10% delle 87,50 di reddito che gli rimangono da consumare, dopo detratta la quota presunta di risparmio di L. 12,50.

 

 

413. Come è tassato il capitalista puro. – Giungiamo finalmente al capitalista puro che ha reddito guadagnato di L. 100 ed un patrimonio di L. 2.000, corrispondente alla capitalizzazione al tasso d’interesse del 5% del reddito di 100 lire. Costui nulla ha d’uopo di consumare, possedendo già il patrimonio che gli altri acquistano alla fine della loro vita produttiva. Ed egli pagando 5 lire a titolo di imposta del 0,25% sul patrimonio di L. 2.000 ossia in tutto L. 10 paga il 10% del reddito da lui consumato, che è di L. 100.

 

 

414. Condizioni necessarie per ottenere con l’imposta patrimoniale l’esenzione del risparmio. – Ecco come l’imposta complementare sul patrimonio attua automaticamente, con prontezza stupenda, l’esenzione del risparmio, ovvero, che è la stessa cosa, la tassazione costante del reddito consumato. Basta osservare due condizioni: 1) fare una presunzione corretta di risparmio per i lavoratori puri e ridurre in proporzione l’aliquota dell’imposta sul reddito guadagnato: se il risparmio presunto è del 5% e l’aliquota necessaria è del 10% sul consumato, bisogna ridurre al 5% l’aliquota sul guadagnato, mentre, se il risparmio presunto è del 25%, restando ferma l’aliquota necessaria o reale sul consumato al 10% bisognerà ridurre l’aliquota figurativa sul reddito guadagnato al 7,50%, ecc. ecc.; 2) attenersi, s’intende per periodi lunghi e nelle medie, al tasso d’interesse realmente corrente sul mercato per gli impieghi capitalistici puri. Se il tasso è del 5% bisognerà fissare al 0,25% l’aliquota dell’imposta sul patrimonio; perché così il capitalista che ha reddito guadagnato di 100 e per conseguenza possiede un patrimonio del valore di L. 2.000 pagherà L. 5 per un titolo e L. 5 per l’altro; ed in tutto le L. 10 necessarie sulle 100 di reddito consumato. Che se il tasso d’interesse per gli impieghi capitalistici puri si riduce al 4%, l’aliquota dell’imposta sul patrimonio deve essere del pari ridotta al 0,20%. Perché così il contribuente capitalista pagherà L. 5 d’imposta sul reddito e L. 5 (0,20% su 2.500 lire valore nuovo capitalizzato di L. 100 di reddito all’interesse del 4%) per imposta sul patrimonio, ossia sempre le solite 10 lire sul totale reddito consumato o presunto consumato del capitalista. Quando questi dati primi siano correttamente determinati, si può lasciare al mercato la fissazione dell’imposta da pagarsi dai contribuenti intermedi tra il capitalista puro e il lavoratore puro. A parità di reddito guadagnato il mercato darà una valutazione più o meno alta al valore capitale corrispondente; e il contribuente pagherà più o meno d’imposta in somma assoluta, in corrispondenza al suo minore o maggiore bisogno di risparmiare e al maggiore o minore reddito suo consumato.

 

 

Il problema delicatissimo che angustia o dovrebbe angustiare tanto il legislatore italiano complementare sul patrimonio, affidando alle valutazioni del mercato la determinazione della quantità di imposta da pagare. Vero è che lo stupendo risultato è ottenuto a condizione si faccia variare l’aliquota dell’imposta sul patrimonio sincronicamente e nello stesso senso delle variazioni del tasso d’interesse sul mercato per gli impieghi capitalistici puri. Vero è che molti errori si possono commettere mentre si tenta di osservare queste condizioni; e che ben può darsi che il mercato abbia dato una corretta valutazione patrimoniale dei redditi ed il fisco non la conosca, per imperfezione dei suoi strumenti tecnici di accertamento, talché si può forse concludere che praticamente il sistema italiano della esenzione diretta di quote di risparmio presunte dal legislatore e il sistema dell’imposta complementare patrimoniale finiscano per equivalersi: essendo più grezzo il primo ma più agevole ad attuarsi; più perfetto il secondo, bensì anche più delicato. La diffusione crescente dell’imposta patrimoniale, qualunque siano i motivi apparenti che furono addotti a giustificarla, prova come siano varii i metodi tecnici, di cui essa imposta è uno, che si possono usare per attuare il teorema dell’esenzione del risparmio.

 

 

C) Il risparmio presunto quantitativo e la progressività dell’imposta.

 

415. Il bisogno ragionevole del risparmio in rapporto alla quantità del reddito. – Il risparmio può essere presunto non solo in rapporto alla qualità del reddito ossia alle varie sue specie, bensì anche in rapporto alla quantità del reddito. Infatti il contribuente che ha meschino reddito ha maggior bisogno di risparmiare di colui che lo ha già cospicuo. Già Matteo Pescatore nella sua Logica delle imposte aveva osservato (pag. 18 e segg.) che «il bisogno ragionevole, di risparmio non cresce in proporzione uniforme al reddito: la proporzione decresce col progressivo aumento del reddito stesso. Uno possiede la rendita di mille lire: ne avanza ogni anno il quinto (duecento lire), e non ha di che troppo rallegrarsi: un altro gode dell’amplissima rendita di lire cinquantamila, ne avanza ogni anno per titolo di aumento del capitale il solo decimo a rendere sempre più doviziosa e splendida la condizione della famiglia e può di questo progresso annuale pienamente appagarsi. Questa osservazione non dice che di fatto la proporzione del risparmio decresca col crescere del reddito «guadagnato» che è la specie del reddito a cui poneva mente il Pescatore. Direbbe, così asseverando cosa contraria al vero; essendo probabile che di fatto i piccolissimi e i piccoli redditieri poco contributo diano al risparmio capitalistico, sebbene lo diano più grande al risparmio personale; mentre i redditieri medi (operai organizzati, artigiani scelti, commercianti, industriali, professionisti ossia borghesi minuti e medi) assaissima risparmino in amendue le maniere; e finalmente i grossi redditieri scarsamente aumentino il proprio patrimonio e per lo più soltanto nella generazione da sé assunta a grande ricchezza e in quella immediatamente susseguente. Non però qui si discorre del fatto del risparmio nelle diverse classi sociali, quale potrebbe statisticamente essere determinato: bensì del bisogno ragionevole del risparmio. Del fatto è inutile discorrere, perché, come già dicemmo ripetute volte, dei fatti tengono spontaneamente conto i tributi sul reddito consumato e questi soltanto; e, rispetto ad essi è inutile teorizzare di progressività o di proporzionalità; perché essi superano la vessata disputa adeguandosi volta a volta all’uso che ognuno degli uomini contribuenti fa della propria ricchezza ed al loro apprezzamento singolare dei beni pubblici. Non fa d’uopo cioè, rispetto ai tributi sul reddito consumato, vanamente disputare se l’imposta debba essere una proporzione costante o variabile del reddito «guadagnato»; poiché, supponendola una proporzione costante del «consumato», una brevissima riflessione basta a dimostrare che essa è una variabilissima proporzione del «guadagnato»; né la variazione dipende dall’arbitrio del legislatore, dalla legge da lui a capriccio immaginata intorno all’utilità decrescente della ricchezza o dalle sue, pure arbitrarie, preferenze morali o politiche intorno all’impiego del denaro, ma è determinata per ogni individuo da un volontario giudizio di valutazione dei beni presenti e futuri.

 

 

L’osservazione del Pescatore risponde invece ad un’esigenza logica del sistema delle imposte sul reddito guadagnato. Queste, che sono erronee teoricamente, debbono cercare di far dimenticare i loro vizi intrinseci appropriandosi, per via di presunzioni, le virtù delle imposte sul reddito consumato. Le quali virtù riassumendosi nella esazione spontanea di tutte le maniere di risparmio, uopo è nella esazione spontanea di tutte le maniere di risparmio, uopo è che le imposte sul reddito guadagnato imitino le altre cercando di esentare, non potendo il «vero», il risparmio «presunto»; e, fra le altre presunzioni, facendo altresì quella del risparmio in funzione dell’altezza dei redditi. Qui viene in acconcio l’osservazione del Pescatore, la quale dà la legge non del risparmio di fatto, sebbene del risparmio che gli uomini dovrebbero fare se ragionevolmente sapessero valutare i propri bisogni presenti e futuri. Manifestissimo essendo allora che il povero dovrebbe potere risparmiare di più per assicurare la propria vita contro gli infortuni futuri e per migliorare le sorti della propria figliolanza; mentre al ricco, il quale già possiede doviziose entrate ed è sicuro di goderle in vecchiaia e trasmetterle ai figli, l’intiero reddito guadagnato appare consumabile nel momento presente. L’imposta progressiva sul reddito guadagnato si può ritenere corretta non perché sia progressiva, ma perché una parte del reddito guadagnato in verità è «non reddito», che deve essere immune da imposta, in ubbidienza al postulato dell’uguaglianza, sicché, volendo percuotere proporzionalmente l’altra parte ossia il «vero», reddito, è d’uopo colpire progressivamente tutto il reddito guadagnato.

 

 

416. L’imposta progressiva è un canone tecnico per esentare il risparmio che è tanto più necessario quanto più piccolo è il reddito guadagnato. – Così abbiamo assolto la promessa, fatta in una parte precedente del nostro discorso (cfr. par. 198 sub. 3), di mettere in chiaro come la progressità dell’imposta che allora (nella sez. quarta del cap. II della parte II), discutendo il principio del sacrificio minimo, era stata dichiarata irrazionale, possa avere ragion d’essere in qualità di canone tecnico con cui, nel sistema delle imposte sul reddito guadagnato, si tenta imperfettamente di obbedire al postulato dell’uguaglianza e di scansare i doppi di imposta inerenti alla tassazione del risparmio. «Imperfettamente» si disse: poiché se l’ipotesi che il «ragionevole bisogno» di risparmio diminuisce proporzionalmente col crescere del reddito è l’ottima fra le presunzioni, il «fatto» del risparmio realmente avvenuto eccelle sovra ogni presunzione; sicché l’imposta sul reddito consumato, quale fu sopra delineata, è più perfetta di ogni imposta, sia pure progressiva, sul reddito guadagnato.

 

 

417. Limiti alla progressività così concepita. – Essendo un puro canone tecnico consigliabile per raggiungere lo intento della esenzione del risparmio presunto, è chiarissimo che la progressività del tributo è strettamente limitata dal fine a cui tende; e non potrà la scala della progressione diventare siffattamente rapida da scoraggiare gli agiati ed i ricchi dal compiere opera di risparmio. La differenza tra la proporzione pagata da chi ha reddito piccolo o mediocre, e quella soluta da chi ha un reddito vistoso non potrà superare la differenza nel rispettivo «ragionevole bisogno» di risparmiare. Il qual bisogno può essere dal legislatore valutato sulla scorta di eventuali dati statistici che potrebbero essere raccolti tenendo presente che qui non si vuol valutare il fatto, sibbene il dovere del risparmio. Onde opportuna riuscirebbe una ricerca statistica la quale cercasse di rispondere alla domanda: quale risparmio deve essere fatto da ognuno degli appartenenti ad una classe sociale, il quale volesse salire egli medesimo o far salire i propri figli alla classe di reddito immediatamente superiore? Poiché gli uomini vogliono sovratutto emulare i vicini, che stanno su un gradino più elevato della scala sociale e pochissimi dall’imo fondo elevano lo sguardo fino alla sommità degli ordini umani, una ricerca siffatta riuscirebbe statisticamente assai interessante ed utilissima per la finanza, la quale vi troverebbe una base oggettiva per la formulazione di una scala progressiva d’imposta. È probabile che l’imposta così empiricamente trovata sarebbe del tipo di quelle che si dicono proporzionali con detrazione di una quota costante o variabile di reddito; come l’imposta inglese sul reddito che deduce dal reddito, fino alle 700 sterline, 160, 150, 120 e 70 sterline o l’italiana sui redditi di ricchezza mobile che, tra le 400 e le 800 lire imponibili, deduce 250, 200, 150 e 100 lire. Queste somme sono quelle che, con indagine grossolana, il legislatore ha considerato uguali al risparmio in più che i redditieri maggiori. Della grossonalità della quale presunzione nessuno dubitò mai; onde si impongono indagini statistiche più raffinate per giungere a più corrette stime.

 

 

D) Il risparmio presunto in base alle condizioni famigliari del contribuente.

 

418. – Talvolta il legislatore presume la necessità del risparmio non guardando più alla qualità od alla quantità del reddito; bensì alle condizioni in cui si trova il contribuente. Cosivi sono disposizioni, con le quali si esenta da tributo una quota variabile dal reddito guadagnato secondo il numero delle persone a carico del capo famiglia: p. es., 400 lire a testa compreso il capo nella milanese imposta di famiglia, sino alle 70.000 lire di reddito. La presunzione qui fatta è manifestamente quella che cresca il bisogno di risparmio d’ogni specie quanto più cresce la famiglia ed aumentano i doveri del capo; sicché il reddito disponibile per godimenti presenti scemi d’altrettanto. Trattasi di presunzione soggetta, come ogni altra, a fallire nei casi singoli, sebbene valida nella media dei casi, per la qual media sono fatte le presunzioni. Di cui altri esempi si potrebbero discorrere, oltre quello milanese, tratti dalle legislazioni forestiere; dai quali, per non dilungarci inutilmente, ci asterremo.

 

 

E) Il risparmio effettivo constatabile senza pericolo di frode.

 

419. L’esenzione dei premi di assicurazione. – Le imposte sul reddito guadagnato hanno dovuto contentarsi di esentare il risparmio presunto: poiché a volere esentare il risparmio effettivo si andava incontro a quei pericoli di frode che furono sopra (cfr. par. 284) descritti. Ma vi son dei casi in cui il pericolo di frode non v’è; ed allora si possono esentare i risparmi effettivi. Di che l’esempio più calzante si ha nell’immunità che in vari paesi si concede alle quote di assicurazione. Citeremo soltanto l’esempio dell’Inghilterra che esenta dall’imposta sul reddito i premi di assicurazione sulla vita pagati dal contribuente fino ad 1/6 del reddito; e quello della Prussia che li esenta fino al massimo di 600 marchi l’anno.

 

 

Più largo e logico di tutti, il progetto Sonnino del 1910 – poi non attuato – di avocazione allo Stato dell’imposta di famiglia esentava da tributo qualunque somma pagata a titolo di premio di assicurazione a nome del capo di famiglia. Sono norme che testimoniano della ripugnanza diffusa a considerare come reddito una ricchezza che attualmente non si gode; parziali ammissioni del teorema fondamentale. Il quale vedemmo non potersi attuare direttamente per la possibilità di frodi: mentre, se questa possibilità viene a mancare ed è assurdo supporre che il contribuente risparmi o finga di risparmiare durante un esercizio finanziario per ottenere l’immunità tributaria, salvo a consumare il risparmiato nell’esercizio successivo, rivive in tutta la sua interezza il principio e l’esenzione deve essere concessa. Questo è manifestamente il caso dei premi d’assicurazione sulla vita, essendoché nessuno vuole obbligarsi a rinunciare per tutta la vita o per lunghi anni alla sua ricchezza soltanto per evitare un tributo, se all’opera del risparmio non sia deliberato. Ai premi di assicurazione sulla vita in caso di morte o per capitali differiti devono essere ragguagliati le malattie, la vecchiaia, la invalidità, la sepoltura; ed eziandio le quote pagate ad ogni maniera di società di mutuo soccorso e di resistenza, quando si possa constatare che il contribuente rinuncia ad una ricchezza presente in cambio di una promessa di prestazione futura. Quando in futuro si avrà la prestazione dalla società di assicurazione, di mutuo soccorso o di resistenza, la ricchezza ricevuta, sarà o non sarà reddito a seconda dell’uso che se ne farà, ben potendo darsi che sia nuovamente investita capitalisticamente o rivolta a scopi di risparmio personale: nel qual caso converrà vedere se l’imposta sia foggiata a tipo di imposta sul guadagnato – ed allora saranno esenti solo le quote presunte di risparmio – o sul consumato; ed allora automaticamente tutto l’investito sarà esente.

 

 

La teoria qui svolta torna massimamente a beneficio – se beneficio si può chiamare l’immunità dall’imposta non dovuta – delle classi medie e lavoratrici; essendo queste soltanto che s’assicurano sulla vita (in Italia la somma media assicurata batte sulle 6000 lire) o che s’inscrivono alle società di mutuo soccorso, alle casse pei vecchi, alle società di resistenza. Nuova conferma che il teorema fondamentale non è, come falsamente si assevera, benigno ai ricchi ed ostile ai poveri. Anzi a questi è benignissimo e verso quelli severissimo, esentandoli soltanto quando rinuncino a godere la propria ricchezza.

 

 



[1] Il sistema della tassazione all’origine non vieta infatti che, per i redditi bassi o medi, in Inghilterra il contribuente possa di sua iniziativa chiedere il rimborso totale, è inferiore dimostrando che il complesso dei suoi redditi, già tassati all’origine, è inferiore a 4000 lire italiane od il rimborso parziale se stanno fra 4000 e 17.500 lire. Né vieta che ai più grossi redditieri, che hanno reddito superiore a 125.000 lire italiane, si possa imporre l’obbligo di dichiarare se il loro reddito complessivo, già tassato all’origine coll’income tax ordinaria, raggiunga appunto le 125.000 lire, nel qual caso allora essi saranno colpiti dalla super tax di 7 denari per lira sterlina, ossia del 2,80% sulla parte del reddito che supera le 75.000 lire. Questa siè una pratica imposta globale sul reddito! Ma è chiaramente più agevole accertare il reddito globale di poche decine di migliaia di persone, tutte conosciutissime e poste in altro grado sociale, che non accertare il medesimo reddito globale per milioni di contribuenti. Il legislatore ha risolto il difficilissimo problema in modo semplice, l’unico praticamente tollerabile; ignorando in genere i redditi globali dei contribuenti: e tassando oggettivamente tutti i redditi, dove è possibile all’origine, permettendo da un lato ai contribuenti piccoli di dimostrare la propria picciolezza per ottenere il rimborso totale o parziale dell’imposta già pagata ed obbligando dall’altro lato i pochi contribuenti maggiori a dichiarare che la somma dei loro redditi, singolarmente già tassati all’origine coll’income tax, supera le 125.000 lire italiane, assoggettarli in tal caso alla super tax. Questo in succinto, salvo parziali modificazioni, il sistema inglese. Tra le modificazioni al sistema merita di essere ricordata quella per cui nella categoria D, dove i redditi spesso non possono essere tassati all’origine, trattandosi di redditi di industriali, professionisti commercianti, senz’altro si esimono dall’imposta i redditi inferiori a 4000 lire, senza il giro ozioso del pagamento e del rimborso. Ma in tutti gli altri casi, quando il reddito può essere tassato all’origine, anche i più piccoli redditi sono tassati, salvo domanda di rimborso. Il comitato d’inchiesta del 1906 accertò che, su 1.100.000 contribuenti, ben 700.000 avevano chiesto ed ottenuto rimborsi d’imposta totali o parziali e la somma rimborsata era stata di 40 milioni di lire italiane. Il sistema funziona egregiamente essendosi i contribuenti ad esso abituati. Quando, coll’atto esiste sino dal 1864, l’aliquota fu ridotta da 1 scellino e 2 denari per lira sterlina, ossia dal 5,80%, come è per i redditi in generale, a 9 denari per lira sterlina, ossia al 3,60% per i redditi di lavoro e di industria personale che fossero inferiori a 50.000 lire italiane; ma al solito si fece pagare l’aliquota normale del 5,80%, salvo rimborso della differenza a quelli che dichiaravano di avervi il diritto. In seguito si escogitarono sistemi per evitare eccessivi pagamenti e rimborsi: ma il principio della tassazione integrale all’origine è mantenuto fermamente.

Torna su