Opera Omnia Luigi Einaudi

Case nuove e sgravi tributari. (Come assicurarsi l’esenzione dei 25 anni)

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/10/1923

Case nuove e sgravi tributari. (Come assicurarsi l’esenzione dei 25 anni)

«Corriere della Sera», 19 ottobre 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 414-418

 

 

 

Avevo chiesto ripetutamente la pubblicazione del regolamento che disciplinasse la modalità di applicazione del r. decreto 8 marzo 1923 n. 695 il quale accordava l’esenzione dalle imposte e dalle sovrimposte per il periodo di 25 anni alle case per abitazioni civili, alberghi, uffici, negozi ed alle sopraelevazioni di detti edifici, la cui costruzione sia stata iniziata e condotta a termine fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926.

 

 

Il regolamento non è venuto e non è facile che venga, trattandosi di mettere d’accordo due o tre ministeri diversi: finanze, economia nazionale e, pare, anche i lavori pubblici, non si sa se in aggiunta od in sostituzione dell’economia nazionale. Per fortuna, quel che un regolamento, a quanto sembra, non può fare, l’ha fatto, sul punto essenziale, una semplice circolare del ministero delle finanze. Eccone il testo:

 

 

«Poiché il r.d. 8 marzo 1923 n. 695 subordina la concessione della esenzione dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati alla condizione che le nuove costruzioni e sopraelevazioni siano eseguite nel periodo posto fra il 5 luglio 1919 e il 31 dicembre 1926, si rende necessario che, per dar modo agli uffici di accertare la sussistenza della condizione stessa, i contribuenti, prima di iniziare le dette costruzioni, presentino una denuncia all’agenzia delle imposte, nella quale debbono specificare la costruzione che intendono eseguire, corredando la denuncia stessa con la licenza di costruzione, rilasciata dall’apposito ufficio municipale, là dove tale licenza è obbligatoria, ai sensi dei regolamenti locali di edilità. Che se, all’atto in cui si presenta la denuncia con richiesta di esenzione, le costruzioni siano già iniziate od anche compiute, la denuncia stessa dovrà, del pari, essere corredata dalla suindicata licenza di costruzione, fermo, in ogni caso, l’obbligo delle agenzie delle imposte di accertarsi, con ogni indagine che crederanno del caso, se la costruzione si trovi realmente nelle condizioni volute dalla legge per fruire della esenzione, richiedendo anche, ove occorra, l’intervento degli uffici tecnici di finanza per gli opportuni accertamenti.

 

 

Quanto si è detto in rapporto alla constatazione della data di inizio della costruzione vale altresì in rapporto alla data di abitabilità dello stabile, dalla quale data la esenzione decorre. È necessario, cioè, che il contribuente presenti la licenza di abitabilità dello stabile, ed a queste licenze possono gli uffici, in linea di massima, appoggiarsi, salvi sempre gli altri accertamenti che essi reputino di dover fare a tal fine.

 

 

Tutto quanto si è dichiarato circa la identificazione della data di inizio e della data di abitabilità vale per i comuni dove permesso di costruzione e licenza di abitazione vengono rilasciati dai municipi. Che se trattasi invece di comuni – e sono, forse, per numero, la maggioranza – nei quali questi documenti non si rilasciano, occorrerà che suppliscano, integralmente, le indagini di fatto degli uffici, indagini che sono da parte degli uffici stessi sempre obbligatorie e che nei casi di mancanza dei documenti predetti diventano assolutamente indispensabili».

 

 

Ho riprodotto testualmente la circolare, perché ritengo che i costruttori e gli acquisitori, a fabbricati interi o ad appartamenti o negozi, di case nuove abbiano interesse a tenerla presente, per non avere fastidi nella consecuzione di quel venticiquennio di immunità tributaria a cui essi hanno diritto. Traducendo la circolare in articoli, i «contribuenti» – la circolare, essendo emanata dal ministero delle finanze, parla di contribuenti, ossia delle persone che, avendo iscritta in catasto la casa o il terreno su cui essa deve sorgere, hanno od avrebbero, se non fossero esenti, l’obbligo di pagare imposta per tale motivo – hanno interesse a farsi parte diligente adempiendo alle seguenti formalità:

 

 

1)    presentare, prima di iniziare la costruzione o la sopraelevazione, apposita denunzia di tale intenzione all’agenzia delle imposte, insieme coll’indicazione o piano della costruzione che intendono eseguire.

 

 

È evidente però che tale obbligo di denuncia preventiva si riferisce, in via di massima, solo al futuro, non essendo possibile che la circolare, pubblicata oggi, si riferisca alle costruzioni iniziate dal 5 luglio 1919 a ieri. Epperciò la circolare esplicitamente contempla ed ammette il caso che la denuncia, con richiesta di costruzione, sia presentata «quando le costruzioni siano già iniziate od anche compiute». Né la circolare afferma tassativamente che tale possibilità di presentare la denuncia in ritardo, ossia dopo l’inizio della costruzione, sia limitata al tempo passato. Anche in futuro, le denunce tardive sono ammesse; poiché, in fin dei conti, esse non danneggiano la finanza, ma solo rendono più difficile per il contribuente dimostrare, a posteriori, che la costruzione fu proprio iniziata dopo il 5 luglio 1919. Il contribuente, cioè, ha interesse a presentare la denuncia prima di iniziare la costruzione; ma la mancata presentazione preventiva non lo danneggia irremissibilmente. Anche dopo, egli può adempiere alla formalità, purché provi che l’inizio della costruzione non risale oltre il 5 luglio 1919.

 

 

2)    All’obbligo della denuncia della data di inizio della costruzione succede l’obbligo della denuncia della data di abitabilità dello stabile, la quale non deve essere posteriore al 31 dicembre 1926. Anche queste denunce sono obbligatorie per tutti, in qualunque comune del regno si compiano le nuove costruzioni.

 

 

3)    Come si prova la verità delle denunce? Qui bisogna distinguere i comuni in due categorie: quelli in cui nessuna costruzione può essere iniziata senza un permesso, o licenza o decreto di costruzione e nessuna casa nuova può essere abitata senza analogo permesso o licenza o decreto di abitabilità da parte del municipio. Tutti, ritengo, i comuni maggiori e un certo numero dei minori si trovano in tale condizione. Nessuna casa può essere, ivi, costruita e poi abitata, senza l’approvazione dei disegni e dei lavori fatti da parte degli uffici municipali d’igiene e dei lavori pubblici. Ragioni evidenti di tutela della pubblica sanità e sicurezza consigliano tale doppio intervento, preventivo e terminale, dell’autorità pubblica. In questi comuni, il contribuente dovrà allegare alla prima denuncia – dell’inizio di costruzione – la licenza di costruzione rilasciata dall’ufficio municipale; e alla seconda denuncia, di abitabilità, la licenza di abitabilità dello stabile. A queste licenze gli uffici delle imposte possono, in linea di massima, appoggiarsi. La circolare aggiunge che gli uffici delle imposte hanno per proprio conto sempre l’obbligo di accertarsi che le case si trovino realmente nelle condizioni volute dalla legge per ottenere l’esenzione. La frase, un po’ generica, non vuol dire che le agenzie possano negare la dovuta esenzione per motivi arbitrari. Ci possono essere circostanze le quali rendano dubbia la veridicità o, meglio, la sufficienza della denuncia, sebbene corredata dalle licenze municipali. A priori non si sa quali possono essere e in massima non si verificheranno mai. Ma potrebbe darsi, per citare l’unico esempio che mi viene alla mente, che un edificio licenziato per abitazione civile, ufficio, negozio od albergo, venga invece adibito a laboratorio, officina o stabilimento industriale. Ecco mancata la base dell’esenzione; ed ecco l’obbligo per l’agenzia di non accoglierne la richiesta.

 

 

4)    Meno agevole è la prova nei comuni in cui i municipi non si interessano delle nuove costruzioni, né prima né poi. In tal caso, la circolare dice che alla presentazione delle licenze di costruzione e di abitabilità, debbono supplire, integralmente le indagini di fatto degli uffici. In tali casi tanto più è necessaria la massima diligenza da parte dei contribuenti. Quindi presentino essi subito la denuncia della intenzione di costruire o della costruzione già iniziata dopo il 5 luglio 1919 e quella di compiuta costruzione prima del 31 dicembre 1926. Allo scopo, inoltre, di meglio accertare le date d’inizio e di abitabilità, chiedano ai sindaci od all’assessore competente del proprio comune di far procedere, per mezzo di un impiegato comunale, possibilmente il catastaro, all’accertamento ufficiale dello stato di fatto. Dopo tutto, la costruzione di case nuove è, oggi, un grande interesse nazionale; e nessun sindaco dovrebbe rifiutarsi a dare questa lieve collaborazione a cittadini che arrischiano i proprii capitali nelle costruzioni.

 

 

Sarebbe, anzi, questa una buona occasione per i comuni minori di dare inizio a quel servizio di edilità, che, per quanto rudimentale ed adattato alle esigenze più scarse dei comuni rurali, è indispensabile dappertutto a tutela della salute pubblica. Se, per ignoranza o malanimo od ignavia, i sindaci non vogliono saperne, i contribuenti si procurino quelle migliori prove che essi potranno intorno alle due date. Io direi che un testimoniale di stato compilato da un geometra o perito giurato o da un notaio potrebbe essere utile all’uopo. O perché anche, la direzione generale delle imposte, che si dimostrò così sollecita nel chiarire l’argomento, non potrebbe disporre che, dietro deposito preventivo delle spese di trasferta e della diaria regolamentare, gli agenti capi delle imposte possano incaricare un loro dipendente a recarsi nelle domeniche a fare subito il sopralluogo di accertamento chiesto dal contribuente? In Inghilterra, esistono uffici pubblici i quali, dietro pagamento di modesti diritti, danno consigli preventivi ai contribuenti sull’osservanza delle leggi tributarie. Perché non si potrebbero iniziare, nel caso di cui qui si discute e in altri analoghi, servizi che si potrebbero chiamare di giurisdizione volontaria tributaria grazie a cui la finanza verrebbe in aiuto dei contribuenti, con consigli edili e servizi lealmente prestati? Molti agenti sarebbero forse lieti di impiegare vantaggiosamente in servizi volontari i pomeriggi domenicali.

 

 

Dopo l’enormità delle aliquote, forse la cosa che danneggia di più l’assetto delle imposte è lo stato di sfiducia reciproca tra funzionari e contribuenti. I primi sono reputati pronti sempre a mettere nel sacco i contribuenti; e questi sono sempre ritenuti bugiardi dai funzionari. Sarebbe grandemente utile che l’ambiente mutasse e nulla sarebbe più utile, a tal uopo, della istituzione di un servizio volontario, allato a quello principale e compiuto dagli stessi funzionari, in cui da questi si insegnasse ai contribuenti a non pagare quelle imposte che essi per legge non debbono pagare. Può sembrare ingenua la proposta; ma non è, quando si pensi al principio tacitamente invalso da noi in tanta parte della pubblica amministrazione, secondo cui la finanza deve essere sveglia a pretendere il suo, quando qualcosa è dovuto, ma deve fare il morto ed attendere, frapponendo il maggior numero di ostacoli, l’iniziativa del contribuente, quando deve restituire o minorare. No: la finanza deve essere attiva in ambi i sensi: attiva nel chiedere il suo ed attiva a restituire o rifiutare il non dovuto. Non bisogna abbandonare tale compito nobilissimo agli azzeccagarbugli che pullulano attorno agli uffici tributari. La circolare, che ho commentato sopra, dell’egregio D’Aroma è un primo passo, ancora incerto, per questa via. Ma quale mutamento nell’attitudine del contribuente si verificherebbe alla lunga, quando qua e là si sapesse di persone chiamate per sentirsi annunziato uno sgravio inaspettato o per ricevere consiglio intorno al modo di evitare un tributo che, secondo lo spirito della legge, non era dovuto.

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