Opera Omnia Luigi Einaudi

Catasto e denunce infedeli

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 16/06/1923

Catasto e denunce infedeli

«Corriere della Sera», 16 giugno 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 274-279

 

 

 

La deliberazione presa di tassare i redditi agrari con i metodi della legge d’imposta di ricchezza mobile sta producendo via via i suoi naturali effetti. Non si tratta, salvo le sporadiche esagerazioni, di merito o colpa di uomini; è il sistema che, a guisa di macchina, agisce per virtù propria. Non mai, come da quando si è entrati nel periodo dell’attuazione, rifulsero i pregi straordinari del metodo catastale in confronto al disordine indicibile del metodo della ricchezza mobile. Troppo tardi, temo, questi pregi sono apprezzati, quando, purtroppo, gli agricoltori possono riporre, tra i ricordi del tempo che fu, la quiete e la certezza in che essi, pur pagando in media cinque volte più che nell’ante guerra, e pur essendo disposti a pagare ancor più, vivevano fino al 1922 sotto l’egida del catasto.

 

 

In questi giorni sono pubblicate agli albi pretori di tutti i comuni d’Italia le liste degli accertamenti compiuti dalle agenzie delle imposte. Come era prevedibile, in base alle dichiarazioni degli ispettori e dei funzionari delle imposte, le agenzie hanno buttato nel cestino le dichiarazioni fatte dai contribuenti e non hanno tenuto il menomo conto neppure delle tabelle speciali che i più autorevoli studiosi di estimo ed economia rurale e le rappresentanze tecniche dell’agricoltura avevano, zona per zona, compilate a guida dei contribuenti. Esse si sono attenute puramente e semplicemente alle tabelle governative, il cui concetto informatore ho lodato e torno oggi a lodare, come una lontana approssimazione all’oggettività del sistema catastale; ma le quali erano, per la rapida confezione e l’inattendibilità dei dati su cui si fondavano, soggette a numerosi errori: sperequazione da provincia a provincia, da zona a zona della stessa provincia, assurdità di una classifica nazionale dei terreni in tre sole categorie al massimo per provincia, senza collegamento tra comune e comune, ipotesi inverosimili di uguaglianza di prodotti lordi e di disuguaglianza di spese tra i vari metodi di conduzione agraria.

 

 

Difetti questi così gravi e conclamati, che l’amministrazione avrebbe dovuto essere lieta di vedere sorgere collaboratori tra le fila degli agricoltori medesimi e avrebbe dovuto porre il più attento studio nel trarre dalle tabelle speciali il maggior frutto possibile. Invece, niente di tutto questo. Furono bensì date istruzioni e spiegazioni; ma tutte finivano nel dire: «Accettate le tabelle governative».

 

 

Non solo sembra che in tutto il regno le agenzie abbiano respinto le dichiarazioni non conformi alle tabelle governative; ma, seguendo il costume della ricchezza mobile, abbiano non di rado rincarato su di queste. Da una provincia che ben conosco, mi si segnala che non solo non si tenne conto di tabelle predisposte da commissioni tecniche con assai diligenza e le quali, per ossequio ai bisogni dell’erario e non alla verità, conchiudevano a redditi imponibili inferiori, tutt’al più, di un terzo a quelli governativi, ma le dichiarazioni fatte con scrupolo su questa base furono moltiplicate per due e talvolta, forse per errori materiali, più volte.

 

 

Il vizio d’origine di questo nuovo tributo non è dunque l’altezza dell’aliquota (quale distanza tuttavia dai tempi in cui nel 1886 ministri e relatori si affannavano a sostenere che il 7% proposto per la fondiaria «non era grave» mentre ora si chiama scherzosamente tenue il 10% su redditi che, per i coloni, mezzadri, coltivatori diretti hanno la stessa precisa natura dei salari operai, finora non tocchi dall’imposta diretta!); non è neppure l’esagerazione nelle valutazioni del reddito. A tutto ciò gli agricoltori sono abituati, specialmente nelle zone devastate in passato dal bolscevismo. Il vizio maggiore sta nella sperequazione, nel disordine fatale che sarà il risultato del metodo scelto.

 

 

Sbagliate per molti versi le tabelle originarie, ostinatasi l’amministrazione a non volerle correggere, sbizzarritesi qua e là le agenzie nel rincarar la dose contro i recalcitranti, i contribuenti non hanno altra via di uscita fuorché ricorrere alle commissioni delle imposte dirette. Ricorreranno in grandissimo numero; ma gli effetti dei ricorsi saranno certamente miserandi:

 

 

  • le commissioni sono state create per tutt’altro scopo: giudicare delle controversie su redditi commerciali, industriali e professionali. L’avervi aggiunto i due tecnici incaricati di riferire sulle controversie per l’imposta sui fabbricati non aggiunge serietà al tribunale. Gli agricoltori avranno ragione di dolersi di essere stati giudicati – chiamati no, ché ad essi è inibito di presentarsi – da un tribunale completamente estraneo al loro ceto;

 

 

  • molti non ricorreranno; ché per accidente ad essi le tabelle governative risultarono favorevoli; e si svolgerà in pieno quel metodo, consueto nella imposta mobiliare, di arguire dal silenzio degli uni al torto dei ricorrenti;

 

 

  • molti altri non ricorreranno, perché avranno fatto il calcolo che pagare l’ingiusta imposta costa meno del rischio di vedersi dare insufficientemente ragione dalle commissioni. Sui giornali agrari ho visto riprodotti comunicati, che stento a credere veri, delle intendenze di finanza, con i quali si promette immunità dalle penali a coloro che, avendo dichiarato una cifra, ora si acconciano, senza ricorrere, alle cifre più alte delle agenzie. È questa una pessima norma, non so se novità di guerra o relitto di antiche torture: che la finanza possa costringere il contribuente a pagare ciò che egli è convinto di non dovere, perché egli prevede che, col sistema del taglio salomonico in onore presso le commissioni, egli sarà pur sempre, se la finanza ricorre, condannato a pagare su una cifra superiore alla dichiarazione e quindi alla multa sulla differenza. Conviene, anche se si è convinti di dover pagare 60, rassegnarsi a pagar 100, perché se le commissioni si spingeranno a 81 invece che a 80, bisognerà pagare 81, più un quarto di 81, ossia 101,25;

 

 

  • siccome le commissioni saranno varie per indole, le une più tenaci, le altre più deboli, le une inclinate a tagliare la differenza per metà, o per un quarto o per un terzo; siccome la differenza varia a seconda della esagerazione variabile delle tabelle governative e del senso di misura ovvero della faccia tosta dei contribuenti, è facile prevedere che il risultato sarà la più bizzarra veste di arlecchino che si possa immaginare;

 

 

  • la differenza tra le somme definitivamente decise dalle commissioni e quelle denunziate dai contribuenti ricorrenti prende il nome, nel barocco linguaggio dell’imposta di ricchezza mobile, di denuncia «infedele« o «infedeltà» e su questa differenza, come dissi, cade la multa del quarto. Col metodo mobiliare, la multa si applica al contribuente, il quale, avendo un reddito di 1.000, denuncia soltanto 700. In realtà le cose vanno ben diversamente; ché anche in ricchezza mobile, finanze e contribuenti si accordano preventivamente su cifre medie, che nessuno sogna siano caso per caso uguali alle cifre effettive. Una delle risposte più comuni, ed a parer mio più ragionevoli, degli agenti al contribuente il quale si lagna di una tassazione eccessiva nel suo caso individuale è: «Può darsi che Ella abbia perduto quest’anno; ma la dimensione della sua azienda e gli affari fatti dicono che Ella “doveva” guadagnar tanto». Ossia, anche l’imposta mobiliare è di fatto, ed è bene sia, un’imposta su redditi medi.

 

 

Le imposte sulla terra, da quando i legislatori hanno cominciato a ragionare, sono sempre state imposte su valori medi. Dal catasto milanese in giù, da Pompeo Neri, da Carli, da Cattaneo, da Messedaglia questo fu sempre considerato il pregio sovrano dell’imposizione terriera. Si colpisce il reddito medio, senza riguardo alle diligenze ed alle negligenze straordinarie. L’imposta è premio ai coltivatori diligenti e multa ai neghittosi. Così e perciò fu trasformata l’agricoltura lombarda; così e perciò l’agricoltura italiana fece quei meravigliosi progressi che noi poco apprezziamo solo perché siamo abituati a vederli ogni giorno. A questo concetto obbedì l’on. De Stefani quando, con divisamento sapiente, provvide che i contribuenti potessero far le denunce sulla base di tabelle. Che queste siano state predisposte in maniera congrua, che esse meritino di essere migliorate è un particolare. Si devono criticare i particolari, perché sono criticabili; ma il concetto fondamentale è sapiente. Quel concetto dice che i contribuenti alla nuova imposta non hanno bisogno e non devono e giustamente non devono – perché sarebbe mortale per l’economia agricola se fossero obbligati a farlo – badare ai redditi effettivi ottenuti nei singoli casi, ginepraio d’altronde inesplicabile; ma devono guardare a stime medie, uguali per zone agrarie, per culture, per classi di terreno e metodi di conduzione.

 

 

Questo è il concetto informatore del catasto ed è concetto sano e fecondissimo. Ma, se lo si adotta, le multe per infedele denuncia sono un non senso, un assurdità. Non esiste l’infedele denuncia. Prendete la legge catastale del 1886 e non troverete verbo di denunce, di infedeltà e di multe. Il contribuente può sbagliare nell’indicazione della superficie e della classe; e si rettifica lo sbaglio sulla scorta dei dati esistenti. Il contribuente può essersi attenuto a tabelle diverse da quelle governative; e commissioni di tecnici giudicheranno quali tabelle siano le più attendibili. Queste sono controversie «oggettive», rispetto a cui non può e non deve parlarsi di infedeltà o di frodi o simiglianti stranezze, ignote alla tassazione terriera e fonte fatalissima di adattamenti, di resistenze, di ritorsioni e quindi di sperequazioni.

 

 

Siamo ancora in tempo a ritornare ai classici principii della tassazione agricola, la sola la quale alla lunga può rendere milioni allo stato e garantire tranquillità e progresso all’agricoltura. Le dichiarazioni siano considerate, come sono, meri documenti ausiliari all’opera iniziata. La ripartizione venga fatta dagli organi tecnici dell’amministrazione, controllati dalle ricostituite commissioni censuarie, unica magistratura competente a decidere in materia. Se, per riscuotere qualcosa, si vuol mandare qualcosa a ruolo, lo si faccia provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni. Frattanto le commissioni lavoreranno e giungeranno a risultati accettabili per tutti. Sovratutto perequati.

 

 

In materia di tassazione terriera, si ricordano nelle storie esempi di procedimenti «alla bersagliera» simili a questo che ora si conduce in Italia: il Napoletano e la Sicilia dei Borboni, la Sardegna, col catasto «a vista» di Lamarmora, il Piemonte del 1864, ed altri. I risultati furono deplorevolissimi. Un minimo di tempo tecnico è richiesto per condurre la bisogna a termine con tollerabile equità. Ricordiamo che gli ordinamenti provvisori durano talvolta per la terra, attraverso i secoli. Non voglia l’on. De Stefani legare il suo nome a questo ordinamento provvisorio. Egli ha già legato il nome a taluni istituti memorandi: ripresa del catasto – subordinazione delle ragionerie ministeriali al tesoro – blocco delle sovrimposte.

 

 

Pongo sovra ogni altro suo titolo di gloria la decretata ripresa del catasto; la quale, se verrà condotta a termine secondo gli originari criteri del 1886, sarà davvero un monumento bronzeo elevato alla fortuna dello stato e del paese. Ma volere il catasto e volere tassare i redditi agrari secondo i metodi grotteschi della ricchezza mobile è una contraddizione stridente. Non solo; ma la seconda impresa annulla la prima. Sarebbe bene neppure iniziarla e buttare sul fuoco, a risparmio di tempo e danaro, tutto ciò che, dal 1886 ad oggi, fu fatto e magnificamente fatto.

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