Opera Omnia Luigi Einaudi

Cavilli burocratici contro le case nuove. Ci vogliono leggi chiare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 26/01/1923

Cavilli burocratici contro le case nuove. Ci vogliono leggi chiare

«Corriere della Sera», 26 gennaio 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 58-62

 

 

 

Non si può quasi lasciar passar giorno senza occuparsi delle case. Le lettere arrivano a mucchi; e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Una delle preoccupazioni più vivamente sentite è quella della impossibilità di costruire case nuove le quali vengano a sopperire al fabbisogno di nuove camere, che i competenti valutano a circa 1 milione, riducibile a 500.000 quando il rialzo dei fitti nelle case vecchie abbia cagionato un certo ristringimento nel loro uso da parte degli inquilini. Nessuno, scrivono quasi tutti i nostri corrispondenti, costruirà finché non ci si possa fidare delle promesse del governo. E mi si segnala un articolo, sfuggitomi, dell’avv. Civetta sul «Sole», nel quale si leggono cose che sembrano persino incredibili.

 

 

Ci sono dei decreti i quali promettono l’esenzione dalle imposte e sovrimposte per 10 o 25 anni alle case nuove? Buona gente che ci credete, perché la burocrazia ha provveduto a svincolarli completamente di qualunque significato. I ministri, in buona fede, fanno approvare decreti che dicono sì; la burocrazia, con cavilli arguti, dice di no.

 

 

In primo luogo, pretende che i costruttori, prima di iniziare la costruzione, abbiano denunciato il loro proposito alla locale intendenza di finanza. Questa è l’unica prova certa, ammessa dalla burocrazia, della data d’inizio della costruzione. Dico che basta questa pretesa surrettizia, non scritta nelle leggi e nei decreti, per togliere qualsiasi valore alla promessa esenzione. Nelle grandi città, tutti i costruttori ritenevano che bastasse l’ordinanza municipale di permesso di costruzione. Siccome senza questa ordinanza non si può costruire ed i progetti debbono essere approvati dagli uffici d’edilizia e d’igiene, la buona gente viveva nella fiducia che tale decreto od ordinanza dimostrasse almeno almeno che prima della sua data non si era potuto costruire. Ahimè no; ché ci vuole proprio una scartoffia indirizzata all’intendenza di finanza!

 

 

Nei piccoli comuni, dove non c’è ufficio edilizio e dove si costruisce senza chiedere il permesso di nessuno, la esenzione rimarrà lettera morta. Eppure nei piccoli comuni spesso la fame di case è acutissima: eppure anche in essi la esenzione biennale o triennale delle nuove case funzionava dal 1865 senza uopo di tanti impedimenti. In caso di contestazione ben si sapeva assumere informazioni e prove sul tempo in cui le case erano state costruite.

 

 

In secondo luogo, pare che da qualche cavilloso pedante si affermi che la esenzione fu promessa non alle case, ma ai privati e società che imprendano la costruzione di case. Il che vuol dire che se l’originario costruttore vende o magari abbandona in eredità la nuova casa, questa perde il diritto all’esenzione. Questa sarebbe personale ai costruttori e non reale per le case.

 

 

È ora di finirla con questi scherzi burocratici di pessimo gusto. Se anche si tratta di cavilli e di minacce infondate, tuttavia il fatto solo che siffatte incredibili pretese vengono seriamente messe fuori basta a spargere il panico tra coloro che volessero iniziare o proseguire costruzioni edilizie. Oggi e sinché i ministri competenti non abbiano posto termine una volta per sempre a tali fantasie, chi oserebbe dar torto a colui, il quale ammonisse i volonterosi: «non costruite; tenetevi i vostri capitali bene al sicuro; comprate dei buoni del tesoro, perché è ignota la sciagura che vi attende se vi fidate a mettere mattone su mattone»?

 

 

Occorre che i ministri dell’industria e delle finanze prendano essi in mano la questione gravissima e non stiano contenti finché non abbiano concordato una norma chiara, univoca, non soggetta a sorprese cavillose. La norma deve dire:

 

 

  • che sono esenti le nuove costruzioni, come tali; esenzione reale, oggettiva che segue la cosa, presso chiunque si trovi, senza la pretesa di costituire una nuova manomorta presso gli originali costruttori. Basterebbe il sospetto di non poter vendere senza perdere l’esenzione, per non far più costruire;

 

 

  • quale è il modo di provare l’inizio e la fine della costruzione. Anzi, buttino a mare la prima delle due date, la quale è inconcludente e senza reale importanza. Se una nuova costruzione è entrata in abitabilità dopo il 30 giugno 1922 o 1921 ed entro il 30 giugno 1925, che cosa importa la data in cui fu iniziata? Certo non era una casa vecchia, costruita prima della guerra, perché nessuno si diverte a costruir case per lasciarle vuote. Certo non era una casa costruita nei primi anni della guerra, quando nessuno costruiva, perché sarebbe entrata in abitabilità prima del 1921. Se poi qualcuno aveva prima iniziata la costruzione e poi la sospese, ciò accadde perché i costi nel frattempo erano aumentati talmente da terrorizzarlo; ed occorre premiarlo ugualmente se poi, per l’affidamento ricevuto di esenzioni, prese coraggio e condusse a termine l’intrapresa. La prova della data d’inizio è per lo più, nella grande maggioranza dei comuni italiani, impossibile a darsi per le costruzioni già iniziate; e non sarà data, neppure in avvenire, per inadempienza della misteriosa formalità escogitata, all’oscuro, dalla burocrazia. Ed è una prova inutile, perché la data del decreto di abitabilità basta a provare che si tratta di costruzione contemporanea, non risalente all’epoca dei greci e dei romani.

 

 

Dunque il decreto dice semplicemente: «tutte le costruzioni entrate in abitabilità o in uso (per quelle industriali) da una certa data ad un’altra (io direi, per osservare in buona fede le promesse fatte in passato, dal primo gennaio 1921 al 31 dicembre 1925) godono dell’esenzione totale delle imposte e sovrimposte per 25 anni. La data dell’entrata in abitabilità o in uso si prova con il decreto dell’autorità comunale ovvero con equipollenti». Bisogna proprio ammettere gli equipollenti, perché nei piccoli comuni non si sono mai usati i decreti di abitabilità e vi potranno essere sindaci ostinati nel non fare ciò che mai essi fecero.

 

 

E bisogna altresì che il decreto dica – proprio il decreto compilato dai ministri e non i regolamenti da fabbricarsi, allo scopo di annullare il decreto, dalla burocrazia – che sono rimessi in tempo per tutto il 1923 quei costruttori, i quali non adempirono alla formalità di ottenere il decreto di abitabilità od uso o i suoi equipollenti. E si dia grande pubblicità al decreto. Varrebbe la pena di ordinare ai sindaci di pubblicarlo con manifesto speciale, allo scopo di attirare l’attenzione del pubblico sull’argomento.

 

 

Se la gente sapesse che esiste questa esenzione dei 25 anni e se non temesse di rimanere intrappolata in qualche inutile cavillosa mancanza di cartacce, si costruirebbe più di quel che si crede. A parole chiare ed a promesse date e mantenute in buona fede, il pubblico risponderebbe. Sulle prime, non risponderebbero ancora i costruttori, i quali temono, non del tutto a torto, che una casa costrutta oggi a 100, domani, in seguito alla ripresa della lira, valga solo 80 o 60. Ma colui il quale costruisce per proprio uso non bada a ciò. Costruisce anche se impiega il danaro al 3%; e non bada allo svilimento possibile futuro, perché non ha intenzione di vendere.

 

 

In seguito, quando si vedrà quale sia la piega presa dalla lira, anche i costruttori professionali prenderanno animo. Per incoraggiare questi ultimi e per togliere valore ai timori manifestati da parecchie parti che i materiali da costruzione raggiungano nel 1924 e peggio nel 1925 prezzi proibitivi per la gran fretta dei costruttori di finire prima della scadenza dei termini fatali di esenzione, si potrebbero mettere innanzi, oltre quello ripetuto di esenzione di tutti i materiali da costruzione dai dazi doganali, due suggerimenti. Li presento, non come esigenze assolute al pari di quelle esposte sopra, ma come oggetto di discussione:

 

 

  1. la data ultima per ottenere l’esenzione sia prorogata dal 31 dicembre 1925 (ad ipotesi) al 31 dicembre 1927, se la media annua del cambio del dollaro sia caduta nel 1925 sorto a 15 lire. L’esenzione è un vantaggio che non si può dare senza gravi motivi. Qui il motivo ci sarebbe, perché il ribasso del cambio del dollaro (bisogna scegliere il dollaro, che è l’unica moneta permutabile coll’oro) significherebbe appunto rialzo della lira e quindi ribasso nel costo e nel valore delle case, cosa che sovratutto paventano i costruttori;

 

 

  1. ove siano fondati istituti di credito edilizio e questi abbiano, fuori di ogni sussidio statale, emesso obbligazioni edilizie – che si potrebbero dichiarare immuni da imposte – lo stato garantisca, per le emissioni fatte prima del 31 dicembre 1925 – il pagamento di un quarto dell’annualità trentennale, comprensiva dell’interesse e dell’ammortamento, per tutti gli anni in cui il cambio del dollaro cada in media sotto le 15 lire. È una idea che espongo con una certa peritanza per rispondere alle obiezioni generali che mi piovvero addosso quando cercai di dimostrare che lo stato non doveva concedere sussidi né contributi di interesse. Tutti i pratici di edilizia dicono: «la esenzione non basta, perché noi temiamo che, rivalutandosi la lira, il valor delle case abbia fortemente a diminuire». L’obbiezione non è valida nei rapporti dei costruttori di case proprie, i quali, come ho detto sopra, si contentano del 3% e forse anche meno e non badano a rivendere. Ma anche per i costruttori professionali – i quali erano, riconosciamolo volontieri, il nerbo dell’attività edilizia nelle grandi città – vale solo per il caso in cui effettivamente la lira si rivaluti. E se non si rivalutasse o il dollaro oscillasse fra le 15 e le 20 lire, perché lo stato dovrebbe dare gratuitamente il sussidio ed il contributo? Dunque, se davvero fosse dimostrato all’evidenza che l’esenzione non basta, l’estrema larghezza possibile dovrebbe essere una garanzia eventuale, da realizzarsi solo nel caso in cui l’eventualità temuta dai costruttori effettivamente si verifichi. Al postutto però, anche in questo caso e subordinatamente al suo verificarsi, io preferirei un prolungamento dell’esenzione da 25 a 30 o più anni. Quanto meno lo stato dà di premio o garanzie, tanto meglio è. I costruttori chiedano solo che lo stato metta in ordine il suo bilancio e cessi di pompar risparmio coi buoni del tesoro. Troveranno danari a bizzeffe e ad ottime condizioni.

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