Opera Omnia Luigi Einaudi

Competenza e commissioni di partito

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/10/1921

Competenza e commissioni di partito

«Corriere della Sera», 6 ottobre 1921

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 381-384

 

 

 

I prolegomeni della controversia dibattuta tra noi e coloro i quali difendevano il sistema dei decreti-legge attraverso a ragionamenti interessanti intorno alle trasformazioni future delle forme di governo, possono dunque terminare così: che nessuno ha mai pensato a sostenere una sciocchezza simile. I decreti-legge e la potestà legislativa delle commissioni parlamentari e dei corpi tecnici non hanno nulla a che vedere gli uni con l’altra. Il sistema dei decreti-legge ad arbitrio del governo e della burocrazia, sia pure con lo spolvero del parere favorevole delle commissioni parlamentari è indefendibile. L’esperienza fatta della impossibilità o della repugnanza o anche solo della grande difficoltà del parlamento a legiferare consigliò non di emanare decreti-legge, ma di studiare e deliberare, con le consuete forme legislative, una riforma dei metodi di far le leggi. In questa riforma le commissioni tecniche avranno una gran parte.

 

 

Siccome tutto ciò è precisamente ciò che noi dicevamo, a noi non resterebbe che prenderne atto, lieti del consenso, anche se esso è soffuso di qualche ironia, intorno alle considerazioni che noi avevamo fatto sulla applicabilità pratica del nuovo concetto. Esporre un principio generale, vecchio del resto, il quale trova le sue propaggini più recenti, sebbene oramai trentennali, in tutta la letteratura, specie in quella cattolica e belga, sulle rappresentanze delle classi e sulla riforma del senato, è estremamente facile. Sono decenni che si discorre intorno all’idea di trasformare il parlamento od un ramo di esso in una rappresentanza di interessi; sono decenni che si parla di una certa facoltà legislativa da affidare ai corpi tecnici. Nel Belgio e nei paesi latini in genere ciò ha preso nome di rappresentanza degli interessi, in Inghilterra di ghildismo. Ma neppure la grande conflagrazione ha fatto fare una lunga strada al movimento: la breve meteora della non attuata costituzione dannunziana a Fiume, il regime funzionale sulla carta dei soviet, che in realtà è pura tirannia di una minoranza bene organizzata, il pallido fantasma del Volkwirtschaftrat creato in Germania, in seguito al movimento per un momento apparso vittorioso a pro dei consigli di operai e contadini, ma privo di poteri effettivi di fronte al parlamento ed al consiglio federale: ecco il risultato concreto del movimento fino ad oggi.

 

 

È molto poco e prova che si incontreranno difficoltà notabili nel dare attuazione ad un’idea, la quale è talmente vaga ed indefinita da non potere per ora nemmeno assurgere alla dignità di idea vera e propria. Fermiamoci, per il momento, alla riforma, avvenuta questa nel modo di formazione delle commissioni che, in seno alla camera dei deputati, devono riferire sui disegni di legge. Si dice che queste sono commissioni «tecniche» e che ad ogni modo sono più «tecniche» delle commissioni prima nominate dagli antichi uffici. Sono corrispondenti alle realtà questi vantati pregi delle nuove commissioni parlamentari? Non pare. Ciò che col nuovo sistema è messo in evidenza non è il «tecnicismo» ma il «partitismo». Col vecchio sistema, la camera cominciava a nominare od a far nominare dal suo presidente alcune commissioni «permanenti», le quali duravano in vita per tutta la sessione. Tipica era la giunta generale del bilancio, in cui non facevano mai difetto gli uomini più eminenti della camera in materia di finanza e di tesoro. Essa doveva riferire sui bilanci e in genere sulle leggi finanziarie. Per gli altri disegni di legge, i deputati erano divisi a sorte in «uffici», dove teoricamente si doveva compiere una prima discussione, la quale di solito non si faceva affatto. Gli uffici si limitavano a nominare ognuno un commissario, scelto per lo più tra i pochi diligenti intervenuti, riuscendo eletto quasi sempre quello che aveva preso la parola in argomento o che dimostrava di avere una infarinatura dell’argomento. I singoli commissari eletti dagli uffici formavano la commissione, la quale riferiva sull’argomento. Gli uffici erano affollati solo quando un disegno di legge pareva interessante politicamente e governo ed opposizione vi impegnavano battaglia. Allora l’elezione dei commissari avveniva secondo criteri di parte.

 

 

In conclusione, il sistema poteva dirsi della competenza «spontanea». Interveniva agli uffici chi voleva ed era eletto commissario chi dava a divedere una maggiore competenza od una maggior voglia di lavorare degli altri. C’erano deputati che non mettevano mai piede negli uffici e ché non facevano parte mai di nessuna commissione. E questo era uno dei pregi essenziali del sistema; avvicinandolo al suo prototipo storico, quello inglese, di cui in sostanza era una trasformazione, per cui esiste un ufficio solo e tutti i membri della Camera dei comuni, se lo vogliono, prendono parte alla discussione dei disegni di legge nel periodo preliminare delle commissioni. La Camera dei comuni funziona cioè, per intiero, come commissione, nella fase preliminare, e come camera, nella fase ultima della discussione dei disegni di legge. Quando siede come commissione, funziona senza solennità ed è presieduta dal chairman; quando siede solennemente come camera, è presieduta dallo speaker. La consuetudine ha portato che la camera, quando siede come commissione, è assai meno affollata che nella fase ultima. Intervengono soltanto i deputati che si interessano della questione. È il sistema della «competenza per scelta spontanea», spinto al suo grado massimo. Ed è il più razionale di tutti, quando la consuetudine giovi a sfollare l’aula della camera sedente in commissione, di tutti quelli che non si occupano dell’argomento, perché lascia la parola a tutti e solo a coloro che credono di avere competenza in argomento. Mentre col sistema italiano degli uffici, accadeva non di rado che un meno competente fosse preferito per ragioni politiche ad un più competente. Anche nella Camera dei comuni si usano commissioni elette. Ma per scopi speciali: per esempio, fare inchieste; o riferire sulla «spesa fatta», noi diremmo sui bilanci consuntivi; non mai però per riferire su disegni di legge.

 

 

Il nuovo sistema italiano si inspira ad un concetto assai diverso ed è una diretta derivazione della rappresentanza proporzionale. Parve illogico che mentre su 535 deputati, ci sono 126 socialisti e 108 cattolici, questi due partiti avessero nelle commissioni elette, col metodo antico, dagli uffici, una rappresentanza diversa da 1/4 o 1/5 circa rispettivamente, per cause accidentali, come la maggiore o minore diligenza dei deputati ed i raggruppamenti di voti nelle votazioni. Si disse: ogni ufficio deve essere composto nello stesso modo della camera. Tutti i deputati siano quindi divisi per commissioni, in modo che un deputato non faccia parte di più di una commissione. Vi sarà una commissione di finanza e tesoro, una di guerra e marina, una degli esteri, e così via a seconda dei grandi gruppi di affari pubblici. Ogni partito nominerà, proporzionatamente alle sue forze, alcuni membri delle varie commissioni.

 

 

È evidente che, in tale congegno, la competenza è subordinata al partito. I 126 deputati socialisti devono tutti essere distribuiti nelle varie commissioni. Avrebbero bene essi voglia di andar tutti nella commissione del lavoro od in altre affini, per cui la loro competenza è maggiore. No. Essi devono sparpagliarsi per tutte le commissioni. I più infingardi avrebbero ben voglia di non far parte di nessuna commissione e lasciare che i più studiosi si occupassero, oltreché dei problemi del lavoro, anche di quelli finanziari. No. Anche lo svogliato deve occupare un posto nelle commissioni e toglier modo al più competente del suo partito di influire su quel ramo di legislazione. Tutto ciò che si può dire in favore del nuovo sistema è che esso è favorevole ad un certo spirito di continuità. Gli stessi uomini occupandosi sempre delle stesse questioni finiscono per conoscerle. Fortunato però quel ministro a cui il sistema consegna una commissione di brava gente che poco studia e poco si interessa! Del resto, il pregio della continuità si ottiene nel modo più perfetto col metodo inglese della camera sedente in commissione, perché i volonterosi intervengono sempre quando si discutono certi gruppi di questioni. E si otteneva altresì col sistema nostro antico della giunta generale del bilancio; senza sacrificare la competenza al partito. Nulla prova perciò che, col nuovo sistema delle commissioni proporzionali ai partiti, la legiferazione per mezzo di corpi tecnici abbia fatto un passo solo verso la sua soluzione.

 

 

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