Opera Omnia Luigi Einaudi

Contratti agrari

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 16/11/1922

Contratti agrari

«Corriere della Sera», 16 novembre 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 956-959

 

 

 

Due cose ottime ha fatto l’on. De Capitani nei pochi giorni da che è divenuto ministro per l’agricoltura; e sono, come è agevole immaginare, due atti di omissione: si è rifiutato a firmare nuovi decreti di concessioni di terreni e non ha voluto prendere nuovi provvedimenti per la proroga dei contratti agrari. Quale peste siano stati i decreti di occupazione dei sedicenti terreni incolti non è chi non sappia. Col pretesto di dare incremento alla produzione agraria, si occupavano tenute non di rado bene coltivate, frequentemente coltivate nei modi consuetudinari imposti dalle condizioni del terreno e della località e si frazionavano in quote a contadini, per lo più incapaci a coltivarle pur nel modo antiquato di prima. Le occupazioni erano quasi sempre un disastro per la produzione agricola e creavano nell’agricoltura uno stato di incertezza nimicissima agli investimenti di capitali. Attorno alle occupazioni fioriva l’industria degli agitatori professionali, degli avvocati di parte, delle commissioni locali arbitrali, delle commissioni centrali. De Capitani ha spazzato via tutta questa vegetazione parassitaria, col semplice rifiuto di ingerirsi oltre in faccende che non lo riguardano.

 

 

È inutile, dopo averne tante volte parlato, che io ridica i danni delle proroghe dei contratti agrari. Persino i socialisti ammettevano, adesso, che le proroghe erano forse più dannose ai contadini che ai proprietari; impedendo lo smistamento delle affittanze e delle condizioni, costringendo le famiglie grosse a stare nei poderi piccoli e quelle piccole nei poderi vasti; rendendo riottosi i bravi e poltroni i mediocri per la sicurezza di rimanere sul fondo a dispetto dei santi; distruggendo ogni senso di disciplina e di cooperazione. I decreti di proroga spirarono definitivamente l’11 novembre; ma già popolari e taluni socialisti telegrafavano di sommosse contadine imminenti, di 10.000 escomi in corso in provincia di Cremona, di migliaia in quella d’Udine e così via. Agitazioni inventate dagli agitatori: poiché invece a Cremona le disdette si limitano a poche centinaia; e ad Udine si riducono a 160. Col solo non far niente e non prorogare decreti perniciosi, il ministro d’agricoltura ha contribuito, meglio che con qualunque altro sistema, a ricondurre la quiete e la pace sociale nelle campagne.

 

 

Più complesso è il giudizio che si deve dare intorno ad un terzo atto che non è più di astensione dal peccare; ma è di opera positiva: voglio accennare a quello relativo agli aumenti di fitto per i contratti agrari in corso.

 

 

È nota la questione: esistono contratti di affitto di terreni agricoli stipulati prima della guerra o negli anni di guerra in cui non si era ancora verificata o non si prevedeva la grave svalutazione avvenuta poi nella moneta. Tizio affittò, tra il 1912 ed il 1918, un fondo per 100 lire l’ettaro e, pagate 30 lire di imposte e spese, gli rimanevano 70 lire nette di reddito. Oggi le imposte sono cresciute a 100, a 150, a 200 lire l’ettaro. Il fondo è passivo e la perdita costringe i proprietari a far debiti od a vendere. Frattanto gli affittuari, i quali prima si contentavano di lucrare 50 lire l’ettaro, guadagnano 300, 400, 500 e più lire nette. Che cosa fare? Una legge del 7 aprile 1921 diede diritto ai proprietari di chiedere un aumento dal 30 all’80%, da fissarsi da certe commissioni paritetiche. Il diritto era limitato alle due annate agrarie 1920-21 e 1921-22. Il De Capitani propone ora di estendere tale diritto anche al 1922-23, di rimettere, entro dati limiti, in termini i proprietari che non si fossero valsi in passato della facoltà ricevuta; e di dare inoltre diritto al proprietario di esercitare sugli affittuari la rivalsa dell’eccedenza dell’imposta e sovrimposta su quella pagata al tempo dell’ultimo aumento di canone in base alla legge 7 aprile 1921.

 

 

Parecchie osservazioni da fare. Una è generale e tocca l’uso dei decreti legge. Chi approvi il concetto informatore del provvedimento deve preferire che esso si attui attraverso ad una pubblica discussione parlamentare. Il governo attuale, che è forte, è sicuro di ottenere il rapido consenso del parlamento quando sia sorretto dalla coscienza di far bene.

 

 

Rispetto alla sostanza del provvedimento specifico, bisogna distinguere due punti: il primo relativo all’aumento dei canoni di affitto; il secondo riguardante il diritto di rivalsa delle eccedenze di imposta. Nessun dubbio che i proprietari hanno diritto di ottenere anche per il 1922-23 quell’aumento dal 30 all’80% che fu loro riconosciuto nei due esercizi precedenti. Essi contrattarono i fitti in moneta buona o discreta e riceverli in moneta cattiva è una vera truffa. Un aumento dal 30 all’80% è una tenue compensazione all’ingiusto danno patito.

 

 

Hanno i proprietari uguale interesse a chiedere quell’aumento di fitti che essi certamente hanno diritto di ottenere? Ho già detto altra volta di no; perché, se vogliono ragionare a lunga scadenza, i proprietari debbono preferire l’ingiusto danno presente al pericolo di creare un precedente di portata spaventosa per la proprietà: il precedente dell’equo fitto determinato dal giudice. È un bacillo questo dell’equo fitto, che, introdotto nel sangue del corpo sociale, lo avvelena in breve ora. Pensino seriamente i proprietari dove penda la bilancia: da un lato il sollievo immediato ai tormenti presenti, dall’altro lato il precedente che potrà in futuro far passare la proprietà in mano altrui con un compenso forse irrisorio, perché determinato ad arbitrio del giudice.

 

 

La rivalsa dell’eccedenza delle imposte e sovrimposte sugli affittuari non patisce invece queste eccezioni. Qui non si rompe la santità dei contratti; ma lo stato, nel pieno esercizio dei suoi poteri tributari, riconosce che le imposte e sovrimposte non debbono gravare il proprietario se non in proporzione ai redditi che questi gode. Per l’eccedenza, lo stato afferma la sua volontà che l’imposta cada su coloro che godono l’eccedenza di reddito che realmente dà la terra, ossia sugli affittuari. Se, rispetto al primo punto, il precedente era pericoloso, qui è lodevole; e può essere il germe della più urgente e feconda riforma tributaria che possa idearsi nel momento presente. Oggi, terre e case danno redditi, supponiamo, di 4.000 milioni; ma lo stato può tassare solo 1.000, perché le leggi ed i contratti limitano i fitti ed i redditi dei proprietari. La condizione attuale del bilancio rende intollerabile il limite dei 1.000 milioni tassabili; ma, d’altro canto, lo stato non può superarlo senza rovina dei proprietari. La via d’uscita è quella segnata dal decreto De Capitani: salgano pure imposte e sovrimposte in relazione a 4.000 (non, s’intende, sino ad assorbire tutte le 4.000); ma i proprietari abbiano il diritto di rivalsa per quella parte dei tributi che eccede la quota spettante ai primi 1.000 milioni. Chi gode il reddito, quegli deve pagar l’imposta. Il concetto merita di essere sviluppato ed elaborato nei particolari, i quali importano quanto l’enunciazione generica; ma di avere introdotto nella pratica legislativa il concetto generale sia data la dovuta lode al ministro per l’agricoltura.

 

 

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