Opera Omnia Luigi Einaudi

Decreti e leggi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 10/04/1925

Decreti e leggi

«Corriere della Sera», 10 aprile 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 211-214

 

 

 

 

All’infuori delle discussioni tecniche intorno al merito dei provvedimenti che in materia di borsa si succedono l’uno all’altro con rapidità vertiginosa, vi è un principio generale da ribadire: ed è il danno di legiferare per decreti anziché per leggi. Il confronto fra ciò che è accaduto per l’ordinamento militare e ciò che è accaduto per le borse è ammonitore. L’on. Di Giorgio, pur convinto della bontà dei suoi propositi, li sottopone al senato. Dopo un ponderato esame della commissione tecnica, chiarimenti chiesti e ricevuti, dotte relazioni di maggioranza e di minoranza, si apre il dibattito pubblico dinanzi all’assemblea. Parlano i marescialli d’Italia, i generali d’esercito, i vincitori della nostra guerra. Il ministro difende l’opera sua. L’assemblea impara, penetra a fondo nell’alto problema, illuminato da tutti i lati, nell’interesse del paese, e poiché si vede che l’assemblea non è persuasa, il presidente del consiglio dichiara di volere riesaminare il problema. Non è questa la giusta procedura legislativa? Non sono forse tutti rimasti convinti che, con così largo e profondo dibattito, i più sacri interessi d’Italia sono stati salvaguardati? Il parlamento non ha dimostrato di essere pienamente in grado di esercitare il suo altissimo compito? Non fu un bene che la imperfetta e perciò dannosa legge di ordinamento non potesse essere attuata?

 

 

Guardisi invece che cosa accadde per i decreti sulle borse, tipico esempio di quasi tutti i decreti legge, passati, presenti e futuri. Nel silenzio di un gabinetto ministeriale, col consiglio non responsabile di non si sa quale cosidetto esperto, si immagina di scorgere un male e si crede che un decreto possa curarlo. Il decreto vien fuori, e subito si vede che o il male non esisteva od il decreto è disadatto a curare il male. Ed un altro decreto e poi un terzo e poi un quarto e poi dichiarazioni ufficiose ed ufficiali e comunicati Stefani e comunicati Pace, Sacerdoti, Navotti e colloquii con De Stefani e con Stringher e con Pace intervengono a modificare, chiarire, soggiungere, distinguere. E lo scompiglio negli animi degli interessati, lo sconcerto nelle quotazioni, l’ansia negli operatori crescono ogni giorno; sinché le borse sono chiuse.

 

 

A questo punto, una sola cosa seria e vantaggiosa rimane da fare e noi confidiamo che l’on. De Stefani la farà: dichiarare che i decreti-legge sono revocati, tutti senza eccezione e trasformati in disegni di legge da presentare, a ragion veduta, al parlamento.

 

 

È ora che da tutti si riconosca che una legge non può imporsi alla coscienza dei cittadini se non è una vera legge, ossia se non è sottoposta previamente alla pubblica discussione e se non è votata dal parlamento. I decreti-legge sono stati cagione di così grandi mali che davvero importa sia messa su di essi una pietra sepolcrale. Per sempre e per tutti i casi.

 

 

I decreti-legge sulle borse erano del tutto inidonei a raggiungere l’effetto che nella mente del ministro si proponevano: la stabilizzazione o rivalutazione della lira. Tant’è vero che raggiunsero l’effetto opposto: di diffondere l’orgasmo ed il panico. Anche se si sarà riusciti per questo a trovare una formula la quale salvaguardi i diritti acquisiti degli agenti di cambio e ne quieti l’agitazione, il decreto legge non diventerà buono. C’è qualcun altro, il quale ha diritto di parlare al di fuori degli agenti di cambio; ed è l’interesse generale. È nell’interesse generale, è utile al progresso economico del paese che sia limitato il numero degli agenti di cambio? Questi, se si rispettano i diritti acquisiti, sono pronti a dir di sì; perché ogni professione è interessata a divenir monopolista, ad impedir l’accesso agli estranei, a dividere la torta fra un numero decrescente di partecipanti. Ma l’interesse pubblico dice di no; poiché afferma che la torta può diventar grande, che l’afflusso del risparmio può crescere solo se le borse sono aperte a tutti, solo se varia e ricca e specializzata è la classe dei professionisti intesi, in mutua concorrenza, a rendere servigi ai risparmiatori ed alle industrie. Ora come si possono far sentire i difensori dell’interesse generale, anche contro l’umano egoismo degli stessi agenti di cambio? Solo in una pubblica discussione, solo attraverso un dibattito parlamentare, le opposte idee possono chiarirsi, combattersi, incontrarsi.

 

 

C’era urgenza di emanare i decreti? L’esperienza prova che a fare in fretta si perde più tempo che a fare con calma. Ed i parlamenti hanno, dopotutto, tra i loro principalissimi uffici quello di far andare a fondo il novantanove per cento delle idee le quali tentano di diventare legge. Ed è un ufficio altissimo ed utilissimo, poiché il novantanove per cento delle idee dei progettisti consiste di idee storte e dannose.

 

 

Nei paesi che hanno dietro a sé una lunga storia parlamentare, l’esperienza ha dimostrato la necessità assoluta dell’esistenza di organi incaricati di operare un’accurata selezione tra le idee legislative. Non solo è vero, come ha osservato testé al senato il sen. Albertini, che in Inghilterra, in Francia, negli Stati uniti ed in genere in tutti i dominii britannici il decreto legge è ignoto e lo stato funziona e nessun ministro si lamenta di non poter far marciare la macchina amministrativa, nonostante che la complicazione di alcuna di quelle macchine sia maggiore della nostra; ma è vero anche che negli Stati uniti una buona parte delle stesse leggi, in certi momenti la maggior parte di esse, è annullata dalla magistratura. Questa, dalle corti minori sino alla suprema corte, si è arrogato il diritto di esaminare le leggi, leggi vere, formalmente perfette, votate dalle camere e sanzionate dal presidente, e di scrutarne la costituzionalità. Dapprima le corti si limitarono a giudicare se la legge era d’accordo con la costituzione scritta: ma via via, argomentando dall’impossibilità di applicare una legge non giusta, le corti giudiziarie sono giunte ad annullare una qualsiasi legge purché contraria al concetto che del giusto e dell’equo le corti di volta in volta si fanno. E l’annullamento delle leggi operato dalle corti non è particolare giudiziario applicato al singolo caso discusso dinanzi alla corte. È pieno, assoluto, di fronte a tutti. Le leggi annullate dalle corti di giustizia non fanno più parte della raccolta delle leggi. Non esistono più.

 

 

Vano dunque è lo spettro che si agita in Italia: che lo stato non possa più funzionare se il governo è privo del potere, nei casi estremi, di far decreti aventi vigore di legge. Lo stato vive, forte e rispettato, laddove al governo tale diritto è assolutamente interdetto. Ed il rispetto alla legge giunge negli Stati uniti a tanto che le corti supreme di giustizia possono dire: «anche il parlamento si è sbagliato. La sua legge è nulla, perché contraria ai principii supremi di giustizia, di cui io, corte giudiziaria, sono l’interprete». Il che vuol dire semplicemente non che si misconoscano i diritti del parlamento; ma che la consuetudine, creatrice di legge, ha affermato che a far leggi non bastano due camere, ma ne occorrono tre: la camera dei rappresentanti, il senato e l’alta corte di giustizia, composta di pochi uomini, inamovibili finché ad essi piaccia di rimanere in carica, senza limiti d’età, indipendenti dalle passioni di popolo e dalle pressioni di governo. Le tradizioni europee ed italiane impediscono di imitare questo sistema tricamerale, radicato nella storia locale, e nelle tradizioni giuridiche anglo-sassoni. Ma si cessi almeno di sostenere che la legge è un metodo antiquato di legiferare. È invece il solo che tuteli gli interessi collettivi, che non sacrifichi gli interessi permanenti alle passioni momentanee. Nonché legalizzare i decreti leggi, ossia autorizzare il governo a fare leggi senza previa pubblica discussione, importa moltiplicare i freni a far leggi improvvisate; rendere severa la guarentigia di una discussione approfondita. Con altri mezzi, ossia col ristabilire in pieno l’autorità del parlamento, occorre raggiungere l’effetto a cui negli Stati uniti si intende coll’intervento dell’alta corte: rendere impossibile che entri in vigore una legge la quale, dopo aperto dibattito, non sia dalla coscienza pubblica, accettata come legge giusta.

 

 

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