Opera Omnia Luigi Einaudi

Decreti-legge doganali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 09/11/1922

Decreti-legge doganali

«Corriere della Sera», 9 novembre 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 942-945

 

 

 

Sarà bene che il nuovo ministro delle finanze esamini attentamente un decreto legge 19 ottobre, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 28 ottobre, con la firma del suo predecessore. Esso è in parte il mantenimento di una vecchia promessa: l’abolizione di un altro decreto legge del 3 febbraio 1921, tra i più nefasti che fossero stati inventati nel tempo in cui prepotenti interessi privati ottenevano favori enormi adducendo motivi di difesa nazionale, e, per tale rispetto, merita lode. Il decreto legge 3 febbraio 1921 dava facoltà al ministro delle finanze di limitare l’importazione delle merci identiche o similari a quelle cedute al governo italiano in conto riparazioni; e, sulla base di tale decreto legge, un altro decreto ministeriale vieta l’importazione dei colori organici sintetici e dei prodotti organici intermedi della loro fabbricazione, ammettendo solo deroghe, ad arbitrio del ministero, nei casi in cui fosse dimostrato che i colori o prodotti intermedi non si fabbricavano o si fabbricavano in quantità insufficiente dall’industria nazionale.

 

 

In parole chiare, i decreti consegnavano, mani e piedi legati, la industria tessile nazionale che è una grande industria, alla nuova industria dei colori, che è una piccola industria, sorta per lo più per utilizzare impianti bellici di esplodenti. Con una delle tante maniere di servitù della gleba sorte dalla mentalità bolscevica del dopoguerra, gli stampatori ed i tessitori italiani erano costretti a comperare colori cattivi o disadatti o cari quando ai produttori di questi fosse piaciuto dichiarare che essi erano in grado di fabbricarli. Gli sforzi dei fabbricanti di colori per dotare il paese di una nuova industria sono grandemente lodevoli; ma ad una condizione: che essi persuadano i consumatori a comperare con la bontà dei loro prodotti, non con la frusta del decreto-legge.

 

 

Tutto è bene quel che finisce bene: il nuovo decreto legge 19 ottobre 1922 abroga puramente e semplicemente il decreto legge 3 febbraio 1921 e tutti i provvedimenti che ne sono derivati; sicché oggi chi vuole importar colori dall’estero, può farlo liberamente.

 

 

Ma il nuovo decreto legge contiene qualche altra cosa, che forse è brutta assai, oltre questa cosa buona. C’è una lista di 18 dazi su prodotti che, se non sbaglio, sono proprio quelli intermedi per la fabbricazione dei colori, i quali vengono raddoppiati, triplicati, quadruplicati. Ad esempio, il nitrobenzolo pagava con la tariffa generale del 9 giugno 1921, che era già, come tutti sanno, un tessuto di enormità, 20 lire-oro per quintale, col coefficiente 0,5, il che voleva dire, al cambio attuale, per ipotesi, di 450, un dazio di (20+10) 4,5 ossia 135 lire-carta. Col decreto nuovo, il coefficiente di maggiorazione è portato da 0,5 ad 1, ossia il dazio è gravemente accresciuto. In altri casi, si lascia invariato il coefficiente di maggiorazione, ma si aumenta il dazio. Per esempio, la benzidina pagava 50 lire-oro per quintale, col coefficiente 0,5, ossia 75 lire-oro, che al cambio di 450 fanno 337,50 lire-carta al quintale. Adesso, il coefficiente rimane quello di 0,5, ma il dazio è cresciuto a 200 lire-oro, ossia diventa di 1.350 lire-carta al quintale. Sono balzi fantastici all’insù, di cui a tutta prima non ci si accorge, per l’astuzia dei numeri piccoli o frazionari, 1, 0,5, 0,2 usati per i coefficienti di maggiorazione e per l’aspetto relativamente modesto che hanno i dazi espressi in lire-oro. Anche il naftolo passa da 337,50 a 1.350 lire-carta al quintale; i derivati dall’anilina non nominati da 540 a 1.350 lire-carta; i derivati dall’acido fenico da 337,50 a 1.350 e via di questo passo.

 

 

Forse ho capito male; ma il trucco deve essere stato questo: i fabbricanti nazionali di colori hanno fatto il bel gesto di rinunciare al divieto di importazione, ma hanno preteso un aumento tale dei dazi doganali sui prodotti intermedi che in pratica dall’estero non potranno più entrare. Perché poi il rialzo si sia limitato ai prodotti intermedi, ossia ad una specie di materia prima per la fabbricazione dei colori sintetici, non è agevole sapere. Qualche ipotesi si potrebbe fare; ma occorrerebbero, per appurarla, informazioni che non ho e che invece l’on. De Stefani agevolmente potrà procurarsi.

 

 

Il decreto in discorso si occupa, oltreché dei prodotti intermedi dei colori, di un altro gruppo di prodotti: cuscinetti a sfere e sfere sciolte. Da quel che si capisce sfogliando il prontuario dei dazi, risulterebbe questo: che nella tariffa generale del 9 giugno 1921 questa voce non esisteva. Al n. 465 della tariffa si parlava di alberi a gomito, che sono una cosa diversa dai cuscinetti a sfera e dalle sfere. Nell’indice generale della tariffa le voci «cuscinetti» e «sfere» non esistono. Siccome, subito dopo il 465 vengono, al 466 della tariffa generale, le parti staccate di macchine, non nominate, di ghisa e di altri metalli comuni, si può presumere che fino a ieri, i cuscinetti e le sfere facessero parte di questa categoria e pagassero i dazi di essa. Pagavano, per tener conto soltanto di quelli non di ghisa del peso fino a 10 chilogrammi l’uno, da 50 a 200 lire-oro al quintale col coefficiente 1,5, ossia da 125 a 500 lire-oro al quintale, ossia ancora da 562,50 a 2.250 lire-carta al quintale. Era già un bel pagare. Ma evidentemente sembrò poco a qualcheduno, perché il nuovo decreto crea due nuove voci di tariffa: la 465 bis e la 465 ter e stabilisce per esse nuovi dazi speciali. Per non dar nell’occhio, i nuovi dazi sono calcolati a chilogrammi; ma io, per semplicità di confronti, continuerò a parlare di quintali. I «cuscinetti a sfere od a rulli radiali ed assiali, finiti e montati con sfere e reggisfere e anelli per cuscinetti a sfere od a rulli temperati e rettificati» pagheranno da 50 ad 800 lire-oro per quintale con coefficienti da 1 a 0,8, a seconda del peso. Quelli pesanti di più di 4 kg l’uno pagheranno 100 lire-oro per quintale, ossia 450 lire-carta, mentre i più leggeri, fino a 50 grammi l’uno pagheranno 1.440 lire-oro, ossia 6.480 lire-carta per quintale. Le «sfere sciolte, completamente rifinite, per cuscinetti» pagheranno al minimo 360 lire-oro, ossia 1.620 lire-carta per quintale; ed al massimo 1.080 lire-oro o 4.860 lire-carta per quintale. Chi ha chiesto questi rialzi di dazio? Chi ha avuto tanta forza da far creare una voce nuova a proprio vantaggio? Sarebbe interessante saperlo; ma più gioverebbe che tutti coloro i quali, dovendo far acquisto di cuscinetti a sfere e di sfere sciolte, dovranno sottostare a tanto gravame, si agitassero per ottenere la revoca del decreto con cui un governo male in gambe osava mutare a favore degli uni ed a danno degli altri l’equilibrio dell’industria nazionale.

 

 

Perché le parole non restino parole e tutti i numerosi industriali, agricoltori, commercianti e consumatori i quali sono danneggiati dai soprusi della tariffa doganale e dagli arbitri della sua applicazione, abbiano un centro comune di azione, comunico che a Torino si è costituito un Comitato libero scambista presso la redazione della «Riforma sociale». Provvisoriamente, dirigere però le adesioni all’on. Edoardo Giretti, Bricherasio (Pinerolo). Coloro che sono tartassati dai dazi doganali, invece di scrivermi lettere lamentose, imitino l’esempio dei loro assalitori: si organizzino, paghino una quota, compilino memoriali, mandino deputazioni a sventare i colpi mancini. Se no, stiano zitti e si rassegnino.

 

 

Torna su