Opera Omnia Luigi Einaudi

Desiderata tributari

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/03/1934

Desiderata tributari

«La Riforma Sociale», marzo-aprile 1934, pp. 199-204[1]

Nuovi saggi, Einaudi, Torino, 1937, pp. 204-209

 

 

 

 

Uno studio del Deni nel fascicolo di marzo-aprile 1934 nella rivista dava occasione alle seguenti note:

 

 

1. – Speravo, leggendo la pagina, così umana ed efficace, in cui il Deni paragona le condizioni del professionista giovane ed anche maturo con quelle dell’impiegato e dell’operaio, che egli ne traesse tutte le logiche deduzioni, oltre quella, logica e pienamente accettabile, di approvazione della tendenza della finanza italiana d’oggi ad estendere, con prudente gradualità, la tassazione mobiliare a tutti i salari operai. Le cose buone sono come le ciliege; e perciò mi si consenta, in coda al commento ad una razionale riforma, di segnalare le vie maestre lungo le quali l’opera, egregiamente negli ultimi tempi iniziata, di semplificazione del sistema tributario italiano può essere perfezionata.

 

 

2. – Tutte le tassazioni agricole devono essere unificate e coordinate secondo un razionale sistema catastale. Reddito domenicale fondiario, reddito industriale del proprietario coltivatore, del fittuario, del colono parziario, del fattore e degli altri dirigenti stipendiati, dei salariati debbono essere valutati e tassati congiuntamente, secondo un unico criterio.

Avevo anni addietro (in La terra e l’imposta, negli Annali di economia del 1924) sostenuto la tesi, che sono lieto di sapere (da un articolo del De Francisci Gerbino in «Economia» del dicembre 1933) fatta propria, con le varianti chiarite opportune dalle discussioni posteriori, dalla Confederazione generale degli agricoltori. L’imposta sui redditi agricoli e quella sui redditi dei fittuari e degli agenti rurali, così come vivono ora, ai margini della imposta mobiliare, sono un fuor d’opera, feconde di guai e sperequazioni senza numero, dannose insieme ai contribuenti ed alla finanza. L’ideale è di tassare tutto il prodotto lordo della terra, che sia reddito netto di qualcuno, in un atto solo, sulla base di un unico catasto, con risparmio di accertamenti, di procedura, e di spese di esazione.

 

 

3. – Non si comprende bene il significato attuale della tassazione dei redditi di capitale puro nella categoria A dell’imposta di ricchezza mobile. I redditi esenti sono ormai di gran lunga più importanti dello scarso imponibile rimasto, troncone mutilo di un braccio il quale non fu mai molto vigoroso. Bisogna prendere in esame il problema nella sua interezza, cominciando dal domandarsi: le esenzioni alle quali il legislatore andò via via piegandosi, a cominciare da quella concessa nel 1906 a favore dell’allora nuova rendita 3,50%, non sono per avventura il riconoscimento, fatto a malincuore, di qualche verità essenziale? E questa non potrebbe consistere in ciò che la tassazione di categoria A è il caso tipico di doppia tassazione residuato nella legislazione tributaria italiana?

 

 

4. – Quale influenza finirà necessariamente per esercitare l’ordinamento corporativo sull’assetto della categoria B, dei redditi industriali e commerciali, colonna massima e sostanza vera dell’imposta detta di ricchezza mobile? I più hanno riesumato, dandole nome corporativo, una vecchissima e malandata conoscenza nostra, la tassazione per contingente, che ora si vorrebbe per gruppi industriali, invece che per regioni. Finché ci sarà un ministro delle finanze, suppongo egli resisterà strenuamente alla pretesa. L’erario, che ha esigenze imprescindibili di entrate, non può abdicare, neppure parzialmente, alla sua sovranità nelle mani di alcun gruppo di contribuenti. I contribuenti hanno verso l’erario diritto soltanto alla esatta applicazione delle leggi d’imposta. Ossia hanno diritto al giudice, indipendente sia dall’amministrazione finanziaria sia dai contribuenti. Qualcosa da riformare c’è nella magistratura tributaria amministrativa la quale decide del fatto; ma questo qualcosa non può consistere nell’affidare compiti gelosi, come quelli dell’accertamento, alla parte contribuente. Chieggano i contribuenti un magistrato, ma non di farsi essi medesimi magistrati.

 

 

Se deve essere respinta la maschera corporativa del vecchio contingente, messa innanzi da scrittori desiderosi di far dello zelo, un compito importantissimo parmi sia proprio delle rappresentanze corporative degli industriali e commercianti. La pratica applicazione degli accertamenti in B dimostra ogni giorno più la interiore falsità del principio scritto da settant’anni nelle leggi tributarie: che debbano cioè essere accertati i redditi variabili ed incerti degli industriali e commercianti nella quantità effettivamente prodotta di anno in anno. Contribuenti e funzionari, pur protestando a fior di labbra che essi cercano il vero individuale, il vero di quel caso singolo in quell’anno ed in quel luogo, puntano invece al medio, al generale, al verosimile, al probabile. Dico che occorre saltare il fosso ed afferrare il toro per le corna. Poiché la sostanza vera è diversa dalla apparenza ingannevole della norma scritta, si riconosca apertamente la verità sostanziale, e se ne elaborino le regole uniformi di applicazione. Adesso noi tassiamo il reddito medio o verosimile ritenuto tale dai singoli uffici, corretto e coordinato dagli ispettori superiori. Bisogna giungere a regole più generali, note, applicabili ai contribuenti; regole non rigide, come quelle che condussero alla rovina le vecchie patenti della convenzione francese, anzi elastiche, come quelle che potrebbero essere ogni anno elaborate d’accordo tra la finanza e le rappresentanze corporative. Queste cioè non dovrebbero mai intervenire negli accertamenti “individuali”, per i quali si tratta di applicare rigidamente la legge, senza riguardo alla persona e sotto l’usbergo del ricorso al magistrato. La loro funzione dovrebbe invece essere quella di elaborare e annualmente variare, d’accordo con l’amministrazione finanziaria, le norme di valutazione dei redditi, cosicché la valutazione medesima sia compiuta per tutti con criteri oggettivi ed uniformi. Per spiegarmi con un esempio, il tessitore lanaiuolo singolo deve essere esclusivamente in rapporto con l’amministrazione finanziaria, deve con questa concordare l’ammontare del reddito imponibile, con facoltà di ricorso alla magistratura amministrativa riorganizzata ed a quella ordinaria. Ma, ogni biennio e forse, col perfezionarsi e collo snellirsi degli organi competenti, ogni anno la finanza dovrà sentire il parere della corporazione dei tessitori in lana e determinare per il biennio o per l’anno successivo i valori da attribuirsi ai coefficienti produttivi:

forza motrice, telai, numero di operai impiegati ecc., sicché, entro un margine di arbitrio, pure fissato, la determinazione del reddito si operi quasi automaticamente e con uniformità di criteri per la zona e per lo stato. L’ufficio, delicatissimo, delle corporazioni sarebbe quello di intervento in una valutazione generale tecnico economica; non di giudizio in controversie individuali, il quale deve essere compito del giudice.

 

 

5. – Restano i redditi di lavoro, oggi tassati nella C1 (professionisti), C2 (impiegati ed operai privati) e D (impiegati pubblici). Per quest’ultima, se non fosse della supposta necessità di persuadersi a vicenda che un’imposta si paga dagli impiegati pubblici, si potrebbe benissimo dar di frego alle fastidiose registrazioni contabili, in cui si assomma in concreto la ritenuta diretta per gli impiegati statali o la ritenuta di rivalsa per quelli dei comuni, delle provincie e degli enti assimilati. Invece di 100 lire si pagherebbero 92 lire. O non si sono ridotti gli stipendi un paio d’anni fa del 12%, senza il trambusto delle registrazioni mensili a cui dà luogo la ritenuta? Un conto corrente fra il tesoro e gli enti minori regolerebbe il rapporto di debito a titolo di imposta sugli Impiegati. Trattasi del resto di un problema di forma, risolubile a seconda della predilezione maggiore o minore degli studiosi per le cifre-comparse le quali escono e rientrano sulla scena dei bilanci pubblici e sono sempre le stesse. Non fanno né bene né male. C’è chi si diverte e chi no allo spettacolo; e in ogni caso il divertimento è gratuito ed innocuo.

 

 

6. – Quanto alla C (redditi delle professioni, degli impieghi e del lavoro) la tesi deve essere quella che tutti debbono essere serrati nella rete fiscale, a condizione che tutti lo siano ugualmente. Gli ultimi ministri delle finanze, dal De Stefani sino allo Jung, hanno fatto molto nell’intento di semplificare ed integrare. Bisogna avere il coraggio di andare sino in fondo. Che cosa sono queste aliquote del 4% per certi operai, dell’8% per altri operai e per gli impiegati e del 12% – che poi con i centesimi addizionali arriva al 16% e più – per i professionisti? Vi è una ragione plausibile per conservare queste differenze classiste incomprensibili? La più atroce delle sperequazioni è quella fra il 12 (16 pratico) per cento dei professionisti ed il 4-8 per cento degli altri. È un residuato di tempi in cui si immaginava che tutti fossero frodatori; ma che i professionisti fossero i frodatori per eccellenza. Quindi addosso con le aliquote forti per compensarsi della frode; e poi addosso con le querele di frode se i colpiti cercavano di parare il colpo della imposta sperequata! Bisogna partire, anche qui, dal vero essenziale. Siano due contribuenti, un professionista ed un impiegato-operaio, i quali abbiano uguale reddito. Dico che le 100 lire del professionista sono meno passibili d’imposta delle 100 lire dell’impiegato-operaio, perché più incerte ed aleatorie, meno circondate anzi niente affatto circondate da presidii di riposo festivo, di ferie pagate, di assicurazioni di invalidità vecchiaia malattie infortuni, da indennità di licenziamento. Se si ritiene giusto che l’impiegato-operaio paghi dal 4 all’8%, il professionista dovrebbe al massimo pagare dal 3 al 6 per cento. Invece, a causa di reminiscenze storiche, gli si fa pagare il 16 per cento. Lo si obblighi a tener libri, sia colpito da sanzioni severe in caso di frode, gli si inibisca l’esercizio professionale; ma sia perequata l’aliquota. Non si può far dipendere la gravezza legale di un’imposta dalla ipotesi dell’avverarsi di fatti illegali.

 

 

Perequate le aliquote, tutti i redditi di lavoro possono, anzi debbono essere trattati alla stessa stregua. Non monta che il reddito sia ottenuto da un cappello o da un berretto, da una giacca con le maniche d’alpaca o da una maglia a maniche rimboccate; quel che monta è il suo ammontare. Salarii stipendii onorari sono uguali dinanzi all’imposta. È sperequato che l’impiegato paghi a partire da 2.000 lire l’anno e l’operaio da 600 lire il mese. Se la ragione dell’esenzione del minimo è l’indispensabile per vivere, bisognerebbe esentare per un minimo maggiore l’impiegato ed il professionista, il quale, come bene dice il Deni, ha maggiori esigenze sociali di figura, e per uno minore l’operaio, il quale non ha tante fisime per la testa. Il che sarebbe per altro verso assurdo, ché le esigenze individuali di vita più fine o più appariscente, pur essendo pienamente apprezzabili, non possono essere ragione di sgravi tributari. Se si reputa, come reputò il legislatore dell’imposta complementare, che 6.000 lire siano oggi il minimo necessario al vivere di una famiglia, siano detratte 6.000 lire dal reddito di ogni contribuente di lavoro. Sull’eccedenza, ognuno, sia professionista impiegato od operaio, paghi l’istessa aliquota. L’altezza dell’aliquota potrà essere tanto più elevata quanto:

 

 

  • più alto sarà il minimo esente;

 

  • più larghi i criteri adottati per la epurazione del reddito dalle quote di disoccupazione invalidità vecchiaia malattie infortuni. Qui di nuovo non sembra possibile stabilire quote fisse uniformi per legge; ed invece appare opportuno chiamare a consiglio le rappresentanze corporative dei contribuenti, allo scopo di determinare annualmente quote di detrazioni variabili secondo la professione, la età, le vicende economiche. Già i funzionari delle imposte tengono conto, nei concordati individuali, di tali detrazioni. L’intervento delle rappresentanze professionali corporative avrebbe per ufficio di perequare le detrazioni, senza escludere eventuali prestabiliti margini di aumento nei casi particolarmente pietosi.

 

 

Una aliquota dell’8% la quale sarebbe altissima se colpisse l’intero reddito di lavoro, diventa sopportabile se combinata con una detrazione alla base di un minimo costante e con opportune variabili riduzioni intese a rendere i redditi omogenei e veramente imponibili.

 

 

7. – Ultimo viene il problema della complementare. Ho sulla coscienza qualche scrittura o qualche opera fornita, in altri tempi, a favore della sua introduzione. Sia lecito di recitare umilmente atto di contrizione per il peccato commesso. La complementare è uno strumento tributario irrimediabilmente viziato. Più si lavora, con ottime intenzioni, ad accomodarlo, più lo si guasta. Così come è e come fatalmente deve essere, la complementare:

 

 

non è una imposta reale, perché è progressiva;

 

 

non è una imposta personale, perché tassa praticamente solo i redditi nati in territorio italiano e perché tassa i redditi degli impiegati pubblici con aliquota costante;

 

 

non è un’imposta sul reddito, perché fondata anche su elementi indiziari di spesa;

 

 

non è un’imposta sulla spesa, perché, se il reddito controllato su elementi certi è più alto, si preferisce questo a quello dedotto dagli indizi della spesa;

 

 

non è una imposta certa, perché il valore degli indizi, dai quali si deduce l’ammontare sintetico del reddito, non è fissato per legge o per regolamento, ma è lasciato al prudente arbitrio dell’amministrazione, sulla base di normali, che gli uomini incaricati della applicazione possono, né si potrebbe farne ad essi il minimo rimbrotto, interpretare diversamente. Né è agevole determinare di tempo in tempo e di luogo in luogo, come invece si disse potersi fare per le categorie B e C della imposta di ricchezza mobile, i valori degli indizi; ché non si sa quale possa essere la corporazione all’uopo chiamata. Né è agevole fissare quei valori per legge, sebbene una qualsiasi sperequazione di legge sarebbe sempre meno dannosa del prudente arbitrio lasciato agli esecutori.

 

 

Perciò la complementare:

 

 

è fatalmente soggetta alla taccia di violazione del secondo principio fondamentale smithiano della tassazione, che è la certezza. Principio che i nostri maggiori considerarono sempre il primo fra tutti;

 

 

non soddisferà mai le esigenze della cosidetta giustizia tributaria, i cui patroni grideranno sempre che gli onesti sono sopraffatti dai disonesti, che i percettori di redditi visibili, immobiliari o da stipendi statali o pubblici sono oppressi in confronto ai percettori di redditi da titoli al portatore, da professioni, da commerci ecc. ecc. Il collega sen. Federico Ricci seguiterà sempre – ed io, dissentendo, ammiro lo zelo dei suoi calcoli in pro della cosa pubblica – a dire che la complementare deve essere perfezionata, perché troppi vi sfuggono. Io dico il solo modo di perfezionarla è di buttarla dalla finestra. Rende 400 milioni e si spera nei 1.000? Si ripartano i 400 od i 1.000 milioni sulle tre dirette, riordinate e perequate. Alle tre dirette nessuno sfugge; od il calo è quello inevitabile nelle cose umane e gradualmente riducibile. Pagano l’imposta di ricchezza mobile e quelle sui terreni e sui fabbricati i piccoli come i grossi contribuenti, i possessori di terreni come di titoli, di titoli al portatore come di quelli nominativi.

 

 

Avevamo imposte a cui nulla sfuggiva, ed abbiamo voluto creare un feticcio, detto imposta progressiva complementare sul reddito, un feticcio venuto d’oltremonti, straniero – se si eccettuano ricordi di tempi in cui i Medici si giovavano della decima scalata per spogliare gli avversari e furono bollati da Francesco Guicciardini in un dialogo famoso nei secoli – al clima italiano; e dopo creatolo, ci inferociamo perché molti frodano. Questo è stravolgimento di idee. Vogliamo creare leggi d’imposta perché l’erario incassi, o vogliamo imbastire feticci, per averne argomento a querele reciproche di evasione? Io dico che le imposte sono istituite per fornire denari all’erario; e tanto più ne danno quanto più sono semplici, con una unica larga esenzione alla base per i redditi di lavoro, con poche aliquote distinte per categorie e costanti per ammontare di redditi. Nessuno esente, eccetto coloro che il legislatore per sue ragioni volle esentati. Se il legislatore esentò i portatori dei titoli di debito pubblico dall’imposta, ciò fece per ragioni che a me, nel presente momento economico, paiono ottime e dettate dall’esclusivo interesse dello stato. Perché, se le cose stanno così, gridare all’ingiustizia se il reddito dei titoli di stato al portatore non assolve talvolta la complementare? È quest’ultima un tessuto di contradizioni, da cui non si esce se non facendo un bel falò di tutta la carta stampata cresciutavi attorno. L’erario incasserà più agevolmente somme maggiori, ed i contribuenti saranno più contenti nell’assolverle. Gracchieranno le solite rane della giustizia tributaria; la quale che cosa sia nessuno sa, se non forse quella certa cosa, la quale – a parlar col

Guicciardini del discorso «in contrario» alla decima scalata – «a’ bisogni della repubblica è di pochissimo utile, a spaventare e’ ricchi è di grandissimo male».



[1] Con il titolo Il salario e l’imposta. [Ndr]

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