Opera Omnia Luigi Einaudi

Di alcune possibili prosecuzioni e trasformazioni dell’imposta sui sopraprofitti nel dopo guerra

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1920

Di alcune possibili prosecuzioni e trasformazioni dell’imposta sui sopraprofitti nel dopo guerra

Il problema della finanza post-bellica, Fratelli Treves, Milano 1920, pp. 71-106

 

 

 

 

L’imposta sui profitti di guerra ha lasciato strascichi nella teoria e anche presso talune correnti dell’opinione pubblica nel senso che questa imposta è parsa a parecchi uno strumento assai utile per continuare a procacciare entrate alle finanze e anche per colpire certi redditi che si possono considerare come degni di speciale considerazione. Non è irragionevole pensare che i ministri delle finanze che hanno visto una imposta prima inesistente rendere in un solo esercizio 450 milioni, che hanno potuto fare il calcolo che essa renderà nel suo periodo complessivo di vita circa due miliardi, si sentano attratti a continuare questa imposta anche nel periodo post-bellico nella speranza di ottenere proventi che servano a colmare il cospicuo vuoto del nostro bilancio. Queste tendenze a far continuare l’imposta sui sopraprofitti nel dopo guerra prendono due forme: o quella di una imposta per una volta tanto o quella di una imposta permanente. La nostra commissione per il dopo guerra, sezione VI, per i provvedimenti finanziari, propone sia stabilita una speciale imposta destinata a fruttare tre miliardi di lire la quale colpisca gli incrementi patrimoniali verificatisi durante la guerra. Il titolo stesso dice quale è l’oggetto dell’imposta proposta dalla commissione per il dopo guerra: dovrebbe farsi una specie di inventario patrimoniale del contribuente italiano prima e dopo la guerra; la differenza dovrebbe essere colpita dall’imposta e questa dovrebbe essere determinata in un’aliquota tale che dia luogo ad un provento per la finanza di tre miliardi di lire. L’applicazione dovrebbe farsi col metodo del contingente, ossia la massa dei contribuenti, ripartita in classi e gruppi di mestiere e di regione, dovrebbe essere responsabile verso lo Stato di questa cifra di tre miliardi. Se in un primo accertamento tale cifra non fosse raggiunta si dovrebbe fare un successivo accertamento e sovraimposizione fino ad ottenere la somma totale.

 

 

Questa proposta – badisi che, come avvertii iniziando queste mie lezioni, io non intendo dare un giudizio definitivo ma solo porgere gli elementi per un giudizio – dà luogo a difficoltà di varia natura.

 

 

Una prima è quella relativa alla misurazione dell’oggetto dell’imposta. Questa dovrebbe colpire l’incremento del patrimonio; ma innanzi tutto dovrebbe essere risoluto il problema che cosa sia in realtà incremento di patrimonio. Si intende un incremento puramente monetario, ossia la differenza fra due inventari, uno fatto al 31 dicembre 1913 e l’altro al 31 dicembre 1919 od a quell’altra data che il legislatore fisserà? Evidentemente questi due inventari non sono fra loro paragonabili perché espressi in monete le quali apparentemente sono eguali, in realtà sono assai disformi; sarebbero sì espressi in lire italiane, ma è chiaro che le lire di prima sono una cosa assai diversa dalle lire di dopo la guerra. Per poter realmente constatare una differenza patrimoniale sarebbe necessario ridurre tutte e due le specie di lire ad un unico denominatore monetario; che si trattasse in amendue i momenti considerati di lire aventi la medesima potenza d’acquisto. Altrimenti si rischierebbe di tassare incrementi patrimoniali che non son tali se non di nome. Se Tizio ha veduto aumentare il suo patrimonio da 100 a 200 mila lire , ma se le 200 di dopo valgono come le 100 di prima, in realtà la sua situazione patrimoniale, la sua facoltà di disporre dei beni di questo mondo non sarà affatto variata. Non mi dilungo ulteriormente su questo punto essendo mia intenzione di lasciar da parte l’aspetto monetario dei problemi tributari che, data la loro importanza, non si potrebbero discutere di passaggio.

 

 

Un’altra gravissima difficoltà che si presenta a chi vuol applicare l’imposta è di sapere se vi è la possibilità di fare due inventari della fortuna dei contribuenti, anche supponendo vi sia un metodo per ridurli ad un comun denominatore. Per il secondo momento successivo alla guerra si può tentare questo inventario perché si tratta di constatare un fatto presente; non mancherebbero anche qui delle difficoltà gravissime, ma forse non sarebbero addirittura insormontabili. Ma per il passato? Come si ricostruirà l’inventario al 31 dicembre 1913? È possibile far oggi quello che non si è fatto allora?

 

 

Sembra che in Germania una imposta di questo genere sia in corso di preparazione; ma là è possibile perché preesisteva alla guerra l’imposta straordinaria sul patrimonio, creata appunto per scopi militari. Esiste un inventario del patrimonio di tutti i cittadini tedeschi riferito al 31 dicembre 1913 e su questo si applicò già una volta la tassazione. Da noi il punto di partenza non esiste e le difficoltà per ricostruirlo saranno formidabili. Ne ricordo una sola: come sarà possibile poter constatare qual’era il patrimonio dei contribuenti consistenti in valori al portatore? Se tutti i valori fossero stati nominativi, uno spoglio sia pure complicato avrebbe forse permesso di fare questa ricostruzione; ma dato che una parte notevole delle fortune prebelliche consisteva in titoli al portatore come sarà possibile sapere a chi allora appartenevano questi titoli? Questa è una notizia che non potremo mai più avere.

 

 

In effetto la stessa commissione finisce coll’ammettere implicitamente che l’imposta sugli incrementi di patrimonio avvenuti durante la guerra si convertirebbe in una imposta addizionale, la quale in ultima analisi graverebbe quei tali contribuenti i quali già durante la guerra sono stati soggetti all’imposta sui sopraprofitti di guerra. Per alcune categorie di contribuenti esistono infatti accertamenti disposti durante la guerra i quali ci permetterebbero di constatare il profitto complessivo che essi hanno ottenuto durante questo periodo. Praticamente, se si applicasse l’imposta in questione, gli unici contribuenti tassati finirebbero per essere costoro, perché a loro riguardo si avrebbero dati abbastanza plausibili sui redditi che hanno ottenuto durante la guerra e si potrebbe con un semplice conteggio valutare l’incremento patrimoniale. In sostanza si tratterebbe di una ulteriore sovraimposta sui sopraprofitti di guerra. Io dubito però che da una imposta così congegnata e ridotta a questa espressione si possano ricavare quei tre miliardi che la commissione per il dopo guerra suppone. Se l’imposta sui sopraprofitti di guerra, secondo i dati che ci ha forniti il ministro Meda, frutterà probabilmente alla finanza due miliardi di lire, come è concepibile che una aggiunta alla stessa imposta frutti una somma maggiore di quella che l’imposta primitiva ha dato? Mi par ben difficile ricavare tre miliardi di lire da una fonte che ha già dato due miliardi, ricorrendo, come abbiamo visto, a forti aliquote, le quali, per talune zone di reddito, vanno, tenuto conto dell’imposta e della sovrimposta, al di là dei due terzi del sopraprofitto.

 

 

L’idea merita tuttavia di essere studiata non nel senso di una sovraimposta da aggiungersi a quella già pagata, ma nel senso di una liquidazione definitiva della imposta sui sopraprofitti ottenuti durante la guerra.

 

 

Già dissi ieri come uno dei difetti dell’imposta sui sopraprofitti di guerra sia stato quello di concepire la guerra scissa in diversi periodi, uno indipendente dall’altro; unica deviazione a questo criterio la parziale compensazione fra il 1918 e il 1919 determinata con recente decreto. Aggiunsi che questa separazione in periodi è irrazionale poiché è la guerra nel suo complesso che ha determinato spostamenti di fortuna e incrementi di reddito e finché la guerra non sia giunta alla sua definitiva liquidazione è difficile poter sapere con precisione se i redditi o le perdite verificatisi in un periodo abbiano dato luogo ad una perdita o ad un guadagno definitivo. Da ciò l’opportunità di valutare e considerare questi profitti nel loro complesso per tutto il periodo della guerra. La proposta fatta dalla commissione per il dopo guerra potrebbe essere un addentellato per questa liquidazione definitiva delle posizioni dei contribuenti soggetti all’imposta sui sopraprofitti. Si tratterebbe di calcolare il profitto intiero e definitivo ottenuto dai contribuenti commercianti, industriali, affittaiuoli e intermediari (e vi si potrebbero aggiungere altre categorie, per esempio, quella dei professionisti e dei proprietari coltivatori di terreni propri) e di assoggettarli ad una imposta con aliquota da determinarsi a conto della quale sarebbero già conteggiati i pagamenti fatti nei periodi precedenti.

 

 

Se si trattasse di una imposta relativa a redditi futuri, sarei favorevole ad una radicale mutazione nel modo di calcolare l’aliquota. Il metodo scelto di un’aliquota crescente col crescere della percentuale del reddito sul capitale investito è, come dimostrai nella passata lezione sulle tracce dello Seligman, produttivo di pessimi effetti. Ma poiché si tratterebbe in questo modo di un tributo di liquidazione, pur non nascondendomi gli effetti dannosi pel futuro del cattivo esempio dato in passato – cattivo esempio del resto già dato – sembra difficile innovare profondamente sul sistema accolto. Il quale potrebbe essere innovato nel senso di aumentare tutte le aliquote proporzionatamente in guisa che l’ultima zona di reddito, quella più alta, venga ad essere colpita da un complesso di imposta e sovraimposta dell’80 per 100.

 

 

Passo adesso al secondo ordine di idee a cui accennavo e cioè alla opportunità della trasformazione della imposta sui sopraprofitti in un organo permanente di tassazione.

 

 

Il professore Seligman ha scritto parole che concluderebbero a favore di questa opportunità: «L’imposta sui sopraprofitti esistente negli Stati Uniti è suscettibile di una continua applicabilità dopo la guerra e non è del tutto impossibile che possa persino svilupparsi come il ramo più cospicuo del nostro sistema tributario». È una affermazione degna di considerazione per l’autorità di chi la fece, ma per poterla apprezzare al suo giusto valore è necessario ricordare qual è l’indole dell’imposta nord-americana che corrisponde alla nostra dei sopraprofitti. La nostra è un’imposta sui sopraprofitti di guerra, quella è una imposta di guerra sui sopraprofitti; lo spostamento della parola porta ad uno spostamento completo nel concetto informatore dell’imposta. In Italia si sono colpiti con la imposta sui sopraprofitti le eccedenze di reddito ottenute durante la guerra in confronto ai redditi che si ottenevano in tempo di pace, ossia la differenza fra redditi di pace e redditi di guerra; invece nel sistema nord- americano l’oggetto della tassazione è completamente diverso, ed è l’eccedenza nei redditi verificatisi durante la guerra in confronto ad un reddito ipotetico normale. Sembra la stessa cosa ma in realtà è molto diversa. Se in Italia una impresa guadagnava già in pace il 20 per 100, fino al limite del 20 per 100 non è soggetta all’imposta straordinaria di guerra e lo è soltanto per il supero; invece negli Stati Uniti se una impresa guadagnava in tempo di pace il 20 per 100 ed ha continuato durante la guerra a guadagnare lo stesso 20 per 100 è soggetta ad una imposta sull’eccedenza oltre il 7-9 per 100, in media l’8 per 100, che è considerato dal legislatore come guadagno normale. È evidente che questo tipo di imposta potrebbe mantenersi, perché anche negli anni successivi alla guerra vi saranno redditi i quali supereranno il reddito normale e potranno essere soggetti all’imposta.

 

 

Del resto il tipo che dirò «americano» di tassazione ha già trovato in Italia applicazione in due imposte stabilite durante la guerra: la imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori delle società commerciali e quella sugli amministratori delle società anonime. Esse sono del tipo dell’imposta americana di guerra sui profitti ultra normali. Concetto informatore della prima è di colpire le partecipazioni, interessenze, provvigioni, ecc., che sono pagate dalle società ai loro amministratori delegati, gerenti, ecc., direttori generali, direttori tecnici ed amministrativi, sia centrali che locali, quando in aggiunta allo stipendio le partecipazioni, ecc., diano luogo ad un reddito ultra-normale, considerandosi come reddito normale la somma complessiva di 10.000 lire.

 

 

Sull’eccedenza tassabile l’imposta cade colle seguenti aliquote:

 

 

Quote di eccedenza   fino a L. 5000 5%
Quote di eccedenza da L. 5.001 10000 10%
Quote di eccedenza da L. 10.001 15000 12%
Quote di eccedenza da L. 15.001 20000 15%
Quote di eccedenza da L. 20.001 in più   20%

 

 

La seconda imposta colpisce i componenti dei consiglieri di amministrazione delle società anonime e dei soci accomandatari delle accomandite per azioni, sotto qualsiasi denominazione siano concessi, di compartecipazione agli utili, assegni, medaglie di presenza, diarie, ecc. L’imposta colpisce qui non un’eccedenza su un reddito normale, ma l’intero ammontare degli assegni, ecc.; ed è congegnata nel seguente modo:

 

 

 

PERIODO FINANZIARIO

 

 

fino al 31 dic. 1917

dall’1 gennaio 1918

quota del compenso fino a

L. 2500

5

5

da L. 2501 a L. 5000

8

10

da L. 5001 a L. 10000

10

12

da L. 10000 a L. 20000

12

15

da L. 20000 a L. 40000

15

20

da 40000 in più

20

25

 

 

La somma tassata è il cumulo di tutti i compensi ottenuti da una persona anche da società diverse.

 

 

Per ambe le imposte il metodo della applicazione dell’aliquota è quello a scaglioni, sulle quote del reddito.

 

 

Le due imposte furono concepite come uno strumento della finanza straordinaria di guerra. Ma è facile vedere come possano le due imposte diventare permanenti,non nella forma originale, ma in una modificata e generalizzata. Il problema è già stato generalizzato non ancora in testi di legge ma specialmente per opera di studiosi. In Italia molto si è occupato, con accuratezza scientifica e con vera passione, di questo argomento il professor Griziotti dell’Università di Catania che, specialmente durante la guerra, è stato indotto a fare applicazioni concrete di un sistema d’imposta che aveva già largamente studiato prima. Egli recentemente ha fatto sul «Giornale degli Economisti» (febbraio 1919) l’esposizione di un sistema di tassazione che avrebbe lo scopo da tassare in modo permanente i redditi in eccedenza ai redditi normali. Alle eccedenze stesse egli dà il nome di rendite nei redditi, distinguendo il reddito dei contribuenti in due parti, quello che è reddito normale e quello che è invece la rendita in questo reddito, una eccedenza oltre questo reddito. Vorrebbe creare un sistema di imposte indirizzato a colpire le rendite nei redditi, eccedenti il reddito normale. Il sistema di tassazione propugnato dal professor Griziotti avrebbe un carattere generalissimo. Io non posso qui se non riassumerlo nelle sue linee somme.

 

 

Il reddito del lavoro sarebbe colpito con un’imposta quando trattandosi di lavoratori pagati a giornata, o a settimana o a quindicina il salario superasse le 10 lire al giorno nel caso di potenza di acquisto normale della moneta (all’incirca ritorno alle condizioni monetarie antebelliche) o superasse le 15 lire, nel caso in cui la moneta rimanesse deprezzata, all’incirca al livello odierno. Per i bottegai e gli artigiani sarebbe tassato il reddito quando superasse le 5 o le 8.000 lire annue (sempre nelle due ipotesi del calcolo in lire apprezzate o in lire deprezzate). I professionisti sarebbero tassati sulla parte del loro reddito eccedente le 10 o le 15.000 lire all’anno.

 

 

Per i redditi misti di capitale e lavoro, il calcolo sarebbe più complicato, in quanto si dovrebbe dedurre dal reddito totale complessivo dell’industriale o commerciante innanzitutto il compenso normale dell’attività personale, determinato probabilmente come sopra per i professionisti; inoltre dovrebbe dedursi anche l’interesse normale sul capitale (5 o 6 per 100). L’eccedenza, fatte queste detrazioni, sarebbe la rendita imponibile.

 

 

Per i capitali puri impiegati in prestiti, si considererebbe come materia imponibile l’eccedenza di reddito oltre il 5 od il 6 per cento sul capitale impiegato. Uguale trattamento si userebbe per i proprietari di immobili tassando tutto il reddito al di là del 5 per 100 o del 6 per 100. Per questi proprietari l’autore vorrebbe inoltre tassare anche l’incremento di valore del loro immobile perché in questo caso oltre la possibilità di avere un reddito maggiore di quello normale c’è anche a favore del reddituario la possibilità di una sopravalutazione del capitale. Un terreno comprato per 100.000 lire perché rendeva 5.000, acquisterà un valore di 130.000 – 140.000 lire se il suo reddito passa a 7-8.000 lire. Ora, secondo il Griziotti, dovrebbe essere tassata sia l’eccedenza del reddito oltre il 5-6 per 100, sia l’eccedenza del valore patrimoniale, oltre il valore antico.

 

 

A questo punto devo fare una obiezione e cioè che seguendo il sistema ora esposto e che del resto ha una larga letteratura in suo favore e qualche applicazione legislativa, si verrebbe evidentemente ad una doppia tassazione. Un fondo perché passa dal valore di 100.000 al valore di 120.000 lire? Perché il reddito è aumentato da 5.000 a 6.000 lire; se questo reddito non fosse aumentato l’aumento del valore patrimoniale non ci sarebbe stato. Orbene, se noi tassiamo già quel dato incremento di valore oltre le 5.000 lire come eccedenza di rendita sulla rendita normale, veniamo già a ridurlo, ove l’aliquota sia del 20 per 100, da 1.000 lire a 800 lire; riducendo l’eccedenza da 1.000 a 800 lire, è evidente che noi riduciamo già l’incremento patrimoniale. Quest’ultimo che sarebbe stato di 20.000 lire se il reddito fosse aumentato di 1.000 lire, sarà soltanto di 16.000 lire se il reddito aumenta solo da 5.000 a 5.800 lire, perché un maggior reddito di 800 lire dà luogo soltanto a un maggior patrimonio di 16.000 lire e non di 20.000. Vediamo perciò che già la sola tassazione della eccedenza di rendita dà luogo ad una diminuzione del valore del capitale e se a questa imposta aggiungiamo un’imposta sull’incremento patrimoniale raddoppiamo in sostanza l’aliquota sulla medesima quota in quanto che noi riduciamo ulteriormente l’aumento di patrimonio da 16.000 a 12.000 lire, e quindi riduciamo di nuovo il reddito del contribuente. Non si esclude con ciò che questa doppia tassazione deve essere fatta, ma bisognerebbe dimostrare a parte la legittimità di questa doppia tassazione, dimostrare cioè che l’incremento di reddito, a cui corrisponde un incremento patrimoniale merita di essere tassato due volte.

 

Accenno alla cosa per mostrare come il problema sia alquanto complicato e come, volendo usare uguaglianza di trattamento, occorra, per i proprietari di immobili, tassare o l’incremento della rendita o l’incremento del valore patrimoniale, ma non tutti e due.

 

 

Da ultimo dobbiamo considerare gli azionisti e gli obbligazionisti che possiedono titoli nominativi o al portatore. In Italia la quantità di titoli nominativi, salvo che per le rendite vecchie dello Stato, è una quantità trascurabile. Non conosciamo dunque i possessori della maggior parte dei titoli esistenti ed è perciò difficile risolvere il quesito: come si possono tassare gli incrementi di valore o gli incrementi delle rendite per azionisti o obbligazionisti? La difficoltà qui è di far corrispondere l’imposta alla capacità contributiva del contribuente in quanto che l’autore vorrebbe che quell’imposta, che ho indicato soltanto in generale, fosse una imposta progressiva sull’ammontare totale delle loro eccedenze di rendita tenuto conto anche di altri coefficienti, come il reddito residuo del contribuente, il tempo di formazione dell’incremento patrimoniale, ecc.

 

 

Come si può conoscere l’ammontare totale di queste eccedenze di rendita per i contribuenti singoli se le azioni od obbligazioni continuano ad essere al portatore? L’autore, non volendo ragionevolmente risolvere questa difficoltà colla trasformazione obbligatoria dei titoli del portatore in titoli nominativi, si induce ad ammettere per questa categoria di contribuenti la tassazione all’origine, ossia la tassazione presso la società od Ente emittente. Si farebbe una media del valore delle azioni per tre anni consecutivi e quando si riscontrasse che questa media triennale fosse maggiore della media del triennio precedente, la società emittente dovrebbe pagare un’imposta sull’incremento di valore.

 

 

Trattasi di un espediente imperfetto, perché l’imposta non può più essere graduata in ragione degli incrementi patrimoniali realmente ottenuti dagli azionisti, ma in ragione di un incremento medio che può o non può essere stato realizzato dagli azionisti. Il tributo colpirebbe egualmente le società nelle quali c’è stato un piccolissimo movimento di azioni e le società nelle quali c’è stato un forte movimento di azioni, quando l’incremento medio di valore delle azioni sia stato uguale.

 

 

In effetto la media triennale ultima potrebbe essere una media composta di tre dati medi annui uguali a 500, 1000 e 500, e cioè eguale a 666 (trascuro per semplicità le variazioni quotidiane). Se nel triennio precedente la media fosse stata di 500, l’incremento imponibile presso la società sarebbe di 166. La società eserciterebbe la rivalsa su tutti indistintamente gli azionisti; e in tal modo gli azionisti che avessero realizzato le loro azioni al massimo di 1000 sarebbero tassati alla medesima stregua di quegli azionisti che, avendo lasciato passare il punto culminante, hanno finito per vendere le loro azioni quando erano tornate all’antico valore di 500 o non le hanno vendute affatto, non ottenendo guadagno patrimoniale. Questo difetto è inseparabile dal metodo della tassazione all’origine presso le società emittenti. Trascuro anche la difficoltà di effettuare la rivalsa direttamente su coloro che hanno realizzato il lucro e che quindi per definizione non sono più azionisti. Si può ammettere che gli acquirenti l’avessero già esercitata oggi in previsione dell’imposta a venire, sebbene di parecchi scostamenti dalla rivalsa corretta si dovrebbe tener conto. Ma non voglio dar troppa importanza a questi difetti di dettaglio e ad altri che si potrebbero elencare, perché l’attenzione nostra deve invece essere rivolta ad una critica ben più grave e fondamentale. Confesso di aver avuto in anni oramai lontani una certa inclinazione per questo tipo di imposta sulle rendite e sugli incrementi. Ma una meditazione più accurata mi convinse della loro fallacia e della loro grande pericolosità. (Cfr. la memoria Intorno al concetto del reddito imponibile e di un sistema d’imposta sul reddito consumato, presentata alla R. Accademia delle Scienze di Torino nella tornata del 23 giugno 1912, serie II, vol. LXIII delle Memorie accademiche.) Ma in questa occasione non voglio tornare a riesporre concetti che ripetutamente ho fatto oggetto di discussione nel corso ordinario. Preferisco ricordare il brano, citato nella lezione precedente, dal professor Seligman in cui egli lucidamente mette in luce la fallacia ed il danno del metodo di tassazione adottato negli Stati Uniti per la imposta sugli extra-profitti. Pur reputando il tributo destinato a diventare permanente, egli lo critica vivamente, appunto perché esso colpisce le rendite nei redditi, perché gradua la tassazione in ragione del crescere della percentuale del reddito sul capitale investito. Egli rimprovera al sistema nord-americano di andar contro alla tendenza di favorire lo spirito inventivo e di intrapresa, giacché, così com’è congegnato, serve a multare coloro che sono in grado di trarre molto partito da un determinato capitale. Se il sistema si generalizzasse, quanto più un imprenditore sarà capace di far fruttare il proprio capitale oltre il 5 o il 6 per 100, tanto più egli sarà colpito d’imposta. Ora un’imposta che ha come risultato di trattare benignamente anzi di esentare coloro che sono capaci di far fruttare al loro capitale soltanto il reddito normale e di colpire coloro che sono in grado di ritrarne un frutto eccedente e di tassarli tanto più quanto più il frutto è alto, è una imposta che contrasta a uno dei requisiti fondamentali di un buon sistema tributario, cioè di non essere di ostacolo all’incremento della produzione.

 

 

Se vi è una possibilità di poter far fronte alle spese di guerra e agli enormi oneri a cui i contribuenti dovranno essere assoggettati in conseguenza di essa, questa possibilità è data solo dallo sperato incremento della produzione; tanto più esiziale quindi nei tempi presenti, sarebbe un siffatto sistema.

 

 

Un altro dannoso risultato implicito a questo sistema di tassazione è quello di provocare la produzione ad alto costo: non applicazione del canone economico della massima produzione col minimo costo, ma della minima produzione col massimo costo. Questo risultato in Italia si sta già verificando nel momento presente in una misura preoccupantissima e che mi inspira, debbo dichiararlo, i più gravi timori sull’avvenire industriale del nostro paese, in conseguenza della duplice legislazione di guerra che da una parte tassa i sopraprofitti e dall’altra limita i dividendi che sono ripartibili dalle società commerciali. Da una parte l’imposta sui sopraprofitti è tanto maggiore quanto più i profitti eccedono il reddito ordinario di pace e sono una percentuale elevata del capitale investito. D’altra parte la legislazione sulla limitazione dei dividendi fa divieto alle società commerciali di ripartire un dividendo superiore a quello che ripartivano prima e nei casi in cui prima il dividendo fosse inferiore all’8 per 100 o non esistesse, fa divieto di ripartire un dividendo superiore all’8 per 100. Queste due norme separate hanno confluito, con altre cagioni, le quali però da sole non avrebbero bastato all’uopo, al risultato di provocare il fatto dominante dell’economia recente, ossia l’incremento spettacoloso, mai più veduto, dei capitali delle società anonime. Tutte le società vanno a gara nell’aumentare più che possono i loro capitali; sicché si sono visti incrementi di capitale che non hanno riscontro in altri Stati d’Europa. Da essi taluno ha tratto argomento di orgoglio e di conforto. A torto. Esso è un indice di finanza cattiva, la quale prepara al paese frutti che sapranno d’amaro tosco. Una delle cause fondamentali (ve ne sono altre, per esempio la svalutazione della moneta) di questo incremento vertiginoso di capitali è il desiderio di ridurre per quanto è possibile, col gonfiamento del capitale, la percentuale del reddito in confronto al capitale, essendo questo il solo modo di salvarsi dall’imposta sui sopraprofitti e di ripartire dividendi maggiori. Tendenza antieconomica e assai pericolosa; equivalente ad aver bisogno di molti capitali, a spendere assai per ottenere un risultato piccolo. Questa tendenza era già antica negli Stati Uniti, perché ivi è antica la tendenza dei grandi organismi economici, i quali si sono costituiti in consorzi (trusts) o che traggono profitto dalla protezione doganale, a non dar nell’occhio al pubblico con ripartizioni di dividendi elevati. Essi perciò gonfiano i capitali, allo scopo di scemare la percentuale apparente del dividendo. L’operazione ha preso il nome tecnico di annacquamento (watering) dei capitali ed ha avuto risultati deplorevoli. Non v’è nessuna ragione di provocare ed accentuare questa tendenza con una legislazione fiscale anti-economica. Eppure l’annacquamento e peggio l’uso di capitali inutilmente vistosi è la conseguenza fatale di una imposta che pretenda colpire i redditi in eccedenza ai redditi normali e di colpirli tanto più fortemente quanto più essi sono una percentuale forte del capitale iniziale.

 

 

È anche da ricordare qui l’osservazione già fatta dallo Seligman, che cioè questa specie di tassazione cadrebbe con maggior violenza sopratutto sulle intraprese piccole e medie in confronto delle intraprese grandi, essendo ben difficile che queste ultime, il cui capitale si conta a decine e a centinaia di milioni, riescano ad avere degli utili molto forti percentualmente; avranno dei redditi molto forti come cifra assoluta ma non come cifra relativa.

 

 

Viceversa le piccole imprese spesso utilizzano meglio il loro capitale e ottengono dei guadagni modesti nella massa globale ma percentualmente molto elevati. L’imposta così congegnata andrebbe a colpire principalmente i piccoli e medi contribuenti.

 

 

Altre osservazioni potrebbero farsi sulla sconvenienza di tassare più fortemente in genere gli ultra-redditi in confronto dei redditi normali. L’imposta, non solo per la parte relativa ai capitali, ma anche per quella relativa al lavoro colpirebbe gli operai intelligenti e bravi in confronto dei tardi e pigri, i professionisti valenti e meritatamente fortunati in confronto ai torpidi e incapaci a procurarsi clientela; i proprietari che intuiscono le direzioni dell’ingrandimento delle città in confronto a quelli che fabbricano case irrazionalmente e in siti poco aggraditi. In sostanza è un tipo d’imposta che favorisce i poltroni, gli inetti a danno degli intraprendenti e dei capaci. La sapienza dei nostri avi aveva costruito l’imposta fondiaria sui terreni in guisa da tassare il reddito ordinario (rivedibile a periodi dati e quindi elastico), così da punire colui che ricavava meno del reddito ordinario e da premiare colui che ricavava di più. La moderna sapienza porterebbe alla condotta opposta. Sia consentito di rimanere fermi all’antica dottrina e di respingere con tutte le forze della convinzione, una legislazione che più pestifera non saprebbe immaginarsi.

 

 

Se queste osservazioni sono esatte, il principio informatore della tassazione delle rendite eccedenti i redditi normali viene ad essere scrollato. E allora – mi si può chiedere – quale è la ragione per la quale lo Seligman riteneva che il tipo americano di imposta sugli extraprofitti potesse diventare permanente? La ragione è nel fatto che lo Seligman giustificava la continuazione del tributo in una forma e con un principio ben diversi; voleva abbandonato il metodo della tassazione progressiva in funzione del capitale impiegato giudicandolo perniciosissimo: riteneva che la tassazione dovesse tutt’al più colpire con una percentuale uniforme le eccedenze di reddito delle intraprese senza preoccuparsi di quello che fosse il capitale investito, ossia soltanto l’eccedenza del reddito effettivo sul reddito normale. Egli giustificava l’imposta nel senso che sarebbe una specie di compenso per i privilegi e i vantaggi speciali di cui le imprese economiche, le aziende industriali e commerciali godono per opera dello Stato; dava insomma al tributo un fondamento dottrinale diverso dal fondamento normale informatore delle imposte. Noi non siamo più nel campo dell’imposta propriamente detta ma in un campo che rassomiglia un po’ all’istituto dei contributi di miglioria. Sappiamo che cosa è un contributo: pagamento fatto dal contribuente allo Stato od al Comune, in compenso di un aumento di valore che l’immobile posseduto dal contribuente ha goduto in virtù di un’opera pubblica compiuta dallo Stato o dal Comune. Se, a mo’ d’esempio, il Comune ha compiuto un’opera di fognatura, ed aumenta per questo fatto il valore degli immobili che da essa sono serviti, è ragionevole che lo Stato od il Comune imponga al proprietario un contributo in relazione al vantaggio conferitogli.

 

 

È sostanzialmente il medesimo concetto che si vorrebbe applicato poi in generale dallo Seligman: lo Stato, per via della sua organizzazione, permette alle intraprese economiche, specialmente alle maggiori, di svolgersi con un successo maggiore dell’ordinario. Allora in rapporto a questo successo dovuto all’opera, al sussidio dello Stato, si impone un contributo, un’imposta speciale. L’imposta non sarebbe quindi stabilita come tutte le altre in ragione della ricchezza o del reddito del contribuente, ma sarebbe un contributo che l’impresa dà allo Stato in compenso di certi vantaggi particolari che lo Stato ha fornito all’impresa stessa. La difficoltà di questo concetto, che forse può essere fecondo, è tutta nell’applicazione. Nel caso del contributo di miglioria noi abbiamo dinanzi dei fatti tangibili esattamente misurabili; sappiamo ad esempio che il municipio ha compiuta quella data opera di fognatura, possiamo misurarne il costo, distribuirlo fra tutti gli immobili che ne sono avvantaggiati, fissare cioè la percentuale di costo da far pagare ad ogni singolo immobile; questi alla lor volta sono conosciuti rispetto al loro valore, alla loro ampiezza; quindi vi è la possibilità di poter con una certa approssimazione misurare il vantaggio e far corrispondere il contributo al vantaggio. La stessa cosa dicasi per tutte le opere compiute dal Comune – apertura di strade o piazze, sventramenti, marciapiedi, ecc.; – è sempre possibile misurare i tre elementi: costo dell’opera, vantaggio recato ai singoli, corrispettivo per questo vantaggio. Altra cosa è quando noi siamo portati nel vago, nell’indeterminato e vogliamo misurare i vantaggi che fatti generici, – quali potrebbero essere la buona organizzazione dello Stato, la sicurezza da lui mantenuta, una savia politica di trasporti, ecc. – procacciano alle imprese economiche. Non si può negare che esista un rapporto di conseguenza fra una buona amministrazione, una buona legislazione, un buon sistema di strade ordinarie o ferrate, fra tutti questi fatti dipendenti dallo Stato e l’incremento delle imprese economiche; ma si tratta sempre di un rapporto vago ed incerto, difficile a potersi misurare e graduare.

 

 

Probabilmente se imposte di questo genere dovranno essere applicate, dovranno esserlo in casi speciali, nei quali quel tal rapporto fra l’azione dello Stato e il successo o il maggior successo delle imprese possa essere meglio misurabile; non escludo che in qualche caso esista la possibilità di misurare l’effetto utile che un certo provvedimento legislativo ha esercitato sulle imprese economiche. Uno dei migliori economisti inglesi, il professore Scott dell’Università di Glasgow, autore di due volumi di saggi intorno ai problemi del dopo guerra (cfr. bibliografia in fondo al corso) ha messo innanzi una idea apparentemente singolare ma che sarebbe una applicazione specifica del concetto generale esposto dallo Seligman e che a me sembra, in generale appunto, di difficilissima applicazione. Lo Scott esclude in linea generale l’imposta sui sopraprofitti nel dopo guerra per quelle considerazioni che ho fatto prima. Però l’ammette in casi particolari, quando anche nel dopo guerra i sopraprofitti siano la conseguenza di una legge speciale la quale sia stata chiesta dai medesimi industriali allo Stato e che si può supporre sia stata la causa dei sopraprofitti. Sappiamo che gli economisti inglesi sono per la massima parte antiprotezionisti; non mancano però nella Gran Bretagna forti correnti dell’opinione pubblica le quali chiedono una certa protezione doganale. Ora, dice lo Scott, se in determinati casi una protezione doganale dovesse essere concessa, sia però accompagnata da un’imposta speciale sugli eventuali profitti eccedenti che derivassero specificatamente da questa protezione doganale.

 

 

È un concetto non del tutto nuovo, ma che lo Scott ha messo in luce in una maniera abbastanza persuasiva. Ci sono certi industriali i quali chiedono allo Stato di essere protetti contro la concorrenza straniera per mezzo di un dazio doganale e di poter quindi vendere a prezzi più elevati? Nove volte su dieci e forse più la loro richiesta non merita ascolto. Ma quando, a ragione od a torto, la si accetti, non par corretto che questi industriali profittino della loro situazione monopolistica e semimonopolistica per estorcere prezzi eccessivi ai consumatori. La protezione doganale è chiesta per permettere a certe industrie di poter resistere in un periodo particolarmente critico quale sarebbe quello dell’infanzia, del passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, ecc.; ma non deve la protezione doganale servire a procacciare extra-profitti agli industriali. Se la protezione doganale non serve solo ai fini per cui fu concessa, ossia di permettere la vita dell’industria in quel periodo specialmente critico, e conduce all’altro fine antisociale di consentire profitti eccedenti i normali, è allora legittima un’imposta, la quale assorba in tutto o in parte gli extraprofitti. In tal guisa le industrie, le quali chiedono la protezione, dovrebbero contemporaneamente sapere che i loro bilanci saranno esaminati e che se si riscontreranno profitti superiori ad una data percentuale si applicherà sull’eccedenza una forte tassazione. Verrebbe così a diminuire l’interesse a chiedere la protezione doganale nei casi nei quali la domanda fosse solo in apparenza motivata dalla convenienza di ottenere l’incremento delle industrie e la loro resistenza in momenti critici ma in realtà sovratutto dal desiderio di ottenere profitti eccezionali perché si saprebbe che questi profitti in parte notevoli sarebbero assorbiti dall’erario.

 

 

Il concetto dello Scott potrebbe essere esteso ad altri casi consimili. Esiste da noi una legislazione la quale mette in una posizione di privilegio le imprese nazionali in confronto delle estere quando si tratti di pubblici appalti; e lo scopo vorrebbe essere di impiegare il lavoro nazionale, di trattenere l’oro dall’andare all’estero. I soliti sofismi economici ben noti. Anche qui per garantirsi che questi siano veramente i motivi che inducono gli industriali a chiedere allo Stato una condizione di privilegio, sarebbe molto utile che le imprese fossero soggette ad una imposta speciale nell’eventualità che i loro profitti superassero il profitto normale, essendo probabilissimo che i profitti extra-normali si siano ottenuti a spese dello Stato, il quale dovette rinunziare ad una concorrenza più larga e per conseguenza ad eventuali offerte più vantaggiose da parte di concorrenti di altre nazioni.

 

 

La stessa considerazione si può fare per i servizi cosidetti pubblici in generale. Questi possono essere affidati all’industria privata, ma è possibile che le imprese concessionarie ottengano redditi superiori ai normali. V’è allora una certa probabilità che questi ultraprofitti non siano dovuti soltanto all’iniziativa e allo spirito di intrapresa del concessionario ma anche in grazia al privilegio che il concessionario ha avuto in virtù  della concessione perché egli solo, per esempio, può far passare le sue vetture su certe linee tramviarie, egli solo ha il privilegio di provvedere di acqua potabile e di illuminazione la città, di eseguire trasporti marittimi, ecc. Nel caso che queste imprese ottengano redditi in eccedenza ai redditi normali è ben difficile dire quanta parte di questa eccedenza sia dovuta all’iniziativa e all’abilità del concessionario e quanta invece sia dovuta al privilegio che lo Stato ha dato; sarebbe allora abbastanza ragionevole stabilire un’imposta, la quale colpisse questa eccedenza ripartendola in una certa misura fra concessionario e Stato, in guisa che, pur lasciando al primo lo stimolo di migliorare la sua azienda, di ridurre il costo di produzione, di adottare metodi più moderni, lo Stato od il Comune abbia quella parte che empiricamente potesse essere considerata come frutto del privilegio largito al proprietario privato. Il concetto non è nuovo, perché, ad esempio, in Italia lo Stato gode di una partecipazione agli utili eccedenti il 5 ed il 6 per 100 degli Istituti di emissione. Non siamo nel campo delle imposte propriamente dette, ma in quello della partecipazione dello Stato ai redditi delle imprese pubbliche gerite da concessionari privati.

 

 

Un’imposta di questo genere non mi parrebbe fuor di luogo anche quando lo Stato, senza dare una protezione doganale, costituisce dei consorzi obbligatori fra i produttori in guisa da mettere il produttore in una situazione monopolistica. Caso tipico di questo genere in Italia è il consorzio obbligatorio zolfifero. Ora, le eccedenze di profitto ottenute da un concorso obbligatorio di produttori sono dovute sempre e soltanto allo spirito di intrapresa o non piuttosto in qualche caso al monopolio che fu stabilito legalmente dallo Stato? Ecco il dubbio, e quindi la possibilità, la giustizia di una imposta che facesse partecipare lo Stato agli utili del consorzio obbligatorio. È questo un argomento degno di particolare considerazione nel momento attuale, perché purtroppo vi è una tendenza nella amministrazione pubblica non solo italiana ma di altri paesi, nella speranza forse di favorire il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, a costituire consorzi obbligatori. Scopo della costituzione dei consorzi è la liquidazione degli stocks di merci che appartengono allo Stato e che quest’ultimo vorrebbe liquidare senza perdite troppo sensibili. Le amministrazioni pubbliche nel primo periodo della guerra hanno seguito una politica imprevidente mostrandosi parche nell’acquistare quando potevano farlo a prezzi bassi perché ritenevano che la guerra dovesse finir presto o i prezzi dovessero ribassare ulteriormente; ad un certo punto la mentalità delle pubbliche amministrazioni si è, per così dire, completamente rovesciata; hanno avuto il timore di non arrivare mai a tempo e si son date a comperare a qualsiasi prezzo cosicché oggi sono cariche di stocks enormi acquistati a prezzi elevatissimi.

 

 

Se si ristabilisse la libera concorrenza, queste amministrazioni pubbliche dovrebbero liquidare i loro stocks a prezzi di concorrenza, ossia molto ribassati in confronto a quelli di acquisto. Si vedrebbe apertamente da tutti che talvolta i ministeri od i commissariati hanno fatto cattivi o pessimi affari.

 

 

Per sfuggire alle critiche dell’opinione pubblica essi cercano di costituire consorzi obbligatori fra i produttori allo scopo di impedire il ribasso o di posporre il momento nel quale la libera concorrenza tornerà a funzionare, in guisa da conservare prezzi relativamente alti per un più lungo periodo di tempo e esaurire i loro stocks con una perdita minore. Mi sembra questa una politica sbagliata dal punto di vista economico perché ritarda il momento inevitabile del riassestamento dei prezzi, e anche biasimevole politicamente perché tende a nascondere il fatto della perdita conseguente agli acquisti fatti per partite superiori ai bisogni ed a prezzi fantastici quando questa perdita deve, in un modo o nell’altro, essere sopportata dai contribuenti: o la pagheranno apertamente nel caso la perdita fosse confessata; o la pagheranno nascostamente, nel caso opposto, in qualità di consumatori di merci che tarderanno troppo a subire l’immancabile ribasso.

 

 

Ora, per tornare all’argomento principale, se gli industriali facenti parte dei consorzi obbligatori otterranno utili eccedenti i normali, è ragionevole ammettere che questi non siano dovuti soltanto alla loro abilità di produttori ma anche ai privilegi loro largiti dall’Istituto dei cambi, dalla Giunta degli approvvigionamenti, ecc., e quindi sarebbe legittimo continuare ad esigere un’imposta, in guisa da ripartire tali utili fra i consorzi stessi e lo Stato.

 

 

Casi analoghi non temporanei come questi sopra considerati, ma forse anche permanenti sono quelli degli utili speciali che sono conseguenza di esenzione di imposte o di premi concessi dallo Stato. Purtroppo la nostra legislazione è infestata da una moltitudine di tali esenzioni; sicché si può dire che ogni categoria di contribuenti è riuscita a strappare alla finanza alcune esenzioni particolaristiche che diminuiscono la base imponibile e aumentano per conseguenza l’aggravio fiscale che colpisce tutti coloro che non hanno la fortuna di entrar a far parte delle categorie privilegiate. Può darsi che vi siano imprese le quali, grazie a questi privilegi fiscali, riescano a ripartire dei benefici elevati, sarebbe anche qui il caso di vedere se una imposta particolare non debba colpire i redditi in eccedenza ottenuti da queste imprese.

 

 

Abbiamo visto così parecchi casi particolari di applicazione del criterio dello Seligman i quali possono avere una certa portata fiscale. Non bisogna però illudersi siano tali da dare un forte rendimento alla finanza dello Stato; senza voler azzardare nessuna opinione sul possibile rendimento di queste imposte, non credo esse ci conducano molto avanti nel colmare il disavanzo di tre miliardi esistente nel bilancio dello Stato; il formidabile problema resterebbe ancora quasi intatto.

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