Opera Omnia Luigi Einaudi

Di alcune riforme nell’imposta sui profitti di guerra

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 10/11/1918

Di alcune riforme nell’imposta sui profitti di guerra

«Corriere della Sera», 10 novembre 1918

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1959, pp. 731-737

 

 

L’on. Meda ha conservato della sua antica consuetudine di pubblicista il lodevole bisogno di mettersi direttamente in rapporto col pubblico, per dare ad esso ragione degli atti suoi di ministro. In un recente studio su «Vita e pensiero» egli ha esposto le vicende della legislazione su l’imposta sui profitti di guerra, che ha dato luogo nel breve periodo di sua vita a moltissimi decreti ed a tre testi unici, del 19 novembre 1916, del 14 giugno 1917 e del 9 giugno 1918. L’on. Meda ha ragione di dire che i decreti, se paiono molti, non furono troppi; ché, trattandosi di materia nuova, non poteva immaginarsi che la nuova imposta venisse fuori perfetta nel primo getto, come Minerva dalla testa di Giove. Ed in verità, le riforme da lui elencate o rispondono a criteri di giustizia, come quelli relativi agli ammortamenti straordinari, o di necessità, come le severissime sanzioni contro i contravventori alla legge di imposta.

 

 

Poiché, come riconosce lo stesso ministro, l’era delle correzioni non può ritenersi chiusa, sia lecito discorrere di alcuna di esse nell’interesse dei contribuenti e nel tempo stesso dell’erario, il quale, fatta ragione alla necessità di pagare, si identifica sempre con quello dei primi. Per ragione di brevità , non mi è possibile dilungarmi su punti specifici, come quello della deduzione degli ammortamenti straordinari, che a ragione l’on. Meda ristrinse ai nuovi impianti ed alle trasformazioni fatte nel periodo bellico per la esecuzione – prima dicevasi in contemplazione ed era dicitura troppo lata – di forniture di guerra. Ma perché solo per le forniture di guerra? Forseché si dovettero fare impianti nuovi solo per le forniture belliche? E forseché gli industriali, che non lavorano per lo stato, ma ottennero profitti di guerra, non sono chiamati a pagare la relativa sovrimposta? E non è forse strettissima giustizia concedere anche ad essi, che son tassati, il diritto ad ammortizzare rapidamente i sovraprezzi pagati per i nuovi impianti, sovraprezzi che a fine guerra si ridurranno a valore zero?

 

 

Un problema degno invece di particolare commento è quello importantissimo di cui si occupa nel suo articolo l’on. Meda: quello relativo alle discrepanze fra il reddito presente ed il reddito vero ordinario in confronto di cui si deve stabilire il reddito di guerra. È noto che il profitto di guerra, per le imprese che già esistevano prima della guerra, si stabilisce confrontando il profitto totale del 1914-15, del 1915, del 1916, ecc., con quello ordinario del 1913-14; e per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato in quei due anni agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile. Tizio nel 1913-14 pagava l’imposta di ricchezza mobile per un reddito di 100.000 lire; nel 1918 lucra 300.000 lire. Reddito di guerra, tassabile con la sovrimposta, è la differenza di 200.000 lire.

 

 

La presunzione starebbe se prima della guerra gli accertamenti fossero stati conformi al vero; se cioè Tizio in realtà avesse lucrato solo 100.000 lire su cui pagava imposta. Le cose invece, come è ben noto, stanno ben diversamente. Come ho già avuto occasione di spiegare assai volte, gli accertamenti erano molto inferiori al vero. Non solo per colpa del contribuente; ma anche per rilassatezza della finanza. Anzi direi che erano inferiori al vero per principio. Siccome da lunghi anni la condiscendenza era la regola, gli stessi agenti delle imposte e le commissioni avrebbero giudicato scorretto – ed in verità guardando alla giustizia sostanziale lo sarebbe stato – tassare i contribuenti sul vero. Quando tutti erano tassati su 5 invece che su 10, come potevasi, volendo usare giustizia distributiva, tassare un commerciante su tutti i suoi 10, anche se questi erano dimostrati e conosciuti dalla finanza?

 

 

Viene la guerra: e con essa vengono i relativi profitti e conseguente tributo. Tizio che lucrava già 200.000 lire all’anno e quindi in realtà, giungendo a 300.000 lire, ebbe un profitto vero di guerra di 100.000 lire, si vide tassato sulla differenza fra 300.000 lire e le 100.000 lire accertate nel 1913-14 ossia per 200.000. L’imposta cadde sul doppio del vero suo sovraprofitto di guerra, essendosi, come osserva l’on. Meda «dichiarato reddito straordinario e quindi colpito anche dalla sovrimposta un reddito che in realtà non era straordinario e dovuto alla guerra, ma ordinario e preesistente» . Il ministro non può quindi disconoscere «l’equità dell’istanza diretta ad ottenere che i contribuenti fossero ammessi a dimostrare come il loro reddito ordinario fosse non quello su cui avevano pagato, ma superiore, tanto più che meritava qualche considerazione anche il beneficio futuro della finanza». E così fu che a partire dal 1 gennaio 1918, e cioè per i periodi 1918 e 1919, i contribuenti furono ammessi a provare che il reddito ordinario, calcolato secondo le norme sovra indicate, non corrisponde alla media dei redditi effettivamente prodotti nell’anno 1913.

 

 

La soluzione escogitata dall’on. Meda a primo tratto appare, e parve un momento anche a me, sufficiente. Ma riflettendovi più a lungo, si vede che essa è profondamente viziata e merita di essere corretta.

 

 

È viziata moralmente per i contribuenti che già sono tassati. Essa viene a dire: «io, finanza, riconosco che per il passato ho tassato ingiustamente 200.000 lire mentre avrei dovuto tassare solo 100.000 lire; tant’è vero che per l’avvenire (1918-19) rimedio all’ingiusta presunzione di un reddito ordinario inferiore e di un sovrareddito bellico superiore al vero e riduco la tassazione alle corrette 100.000 lire. Ma per il passato, quel che è stato è stato» . Può lo stato parlare così, anche in tempo di guerra e riconoscere esplicitamente, in un testo di legge, di aver usato ingiustizia, senza sentirsi tratto immediatamente a rimediare all’ingiustizia commessa? Tanto più che della erroneità degli accertamenti passati è colpevole lo stato almeno altrettanto, ed a parer mio assai di più, dei contribuenti; lo stato «reo confesso di aver messo le mani su roba non sua e candidamente ostinato a non disfarsi del maI riscosso», ecco una situazione morale insostenibile.

 

 

Per i contribuenti non ancora tassati, oltre il danno morale, vi è il pregiudizio economico: per il contribuente e per l’erario. Che esistano contribuenti soggetti all’imposta sui profitti di guerra e non ancora scoperti è una verità di fatto, la quale è dimostrata dalla circostanza che la finanza, con decreti successivi, si è fatta autorizzare a protrarre la data, al di là della quale cade in prescrizione il suo diritto di investigare sui redditi formatisi nel 1914-15-16 e seguenti. Un recentissimo decreto ha prorogato quella data fino a tutto il terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni mancate o tardive dei redditi di guerra da parte del contribuente avrebbero dovuto essere fatte. Non oserei criticare questo diritto insolito che in tempi normali si direbbe sovvertitore della vita economica – a far pendere per lunghi anni una vera spada di Damocle sul capo dei contribuenti anche per redditi formatisi, come quelli del 1914-15, in un passato quasi remoto ed andati soggetti a chissà quali vicende di consumo e di investimento, se la finanza si comportasse con equità. La prima esigenza dell’equità è di tassare come profitto di guerra solo ciò che è tale e non ciò che era già in realtà reddito ordinario di pace. Dinanzi a pretese inique, è naturale, è – ho detto qui tante volte e ripeto – giusto e lecito che i contribuenti si difendano. La lotta non è più fra la maestà della legge ed il cittadino ribelle: è fra l’errore ammantato della veste del diritto e la giustizia. Come si può sperare che Tizio, se finora non fu scoperto, si affretti oggi a denunciare il suo reddito totale di 300.000 lire? Egli da un lato desidererebbe mettersi in regola colla finanza e colla sua coscienza tributaria che la guerra ha affinato. Sarebbe disposto a dire al fisco: «Voi mi avete accertato un reddito di sole 100.000 lire. In realtà io ne guadagnavo già prima 200.000 lire e ne guadagno ora 300.000 lire». Ma se egli così parla:

 

 

  • Dal 1 gennaio 1918 in poi, egli sarà colpito dall’imposta ordinaria di ricchezza mobile su tutto il dippiù, 200.000 lire che lucra oltre le 100.000 accertate e dalla sovrimposta di guerra per le 100.000 lire di vero sovraprofitto. E qui, poiché la tassazione è giusta, egli non ha nulla a ridire.

 

  • Ma per i tre esercizi decorsi, 1914-15, 1916 e 1917, continua a vigere la presunzione erronea, corretta solo per l’avvenire, che il sovraprofitto di guerra sia uguale al sovrappiù sul reddito ordinario accertato di 100.000 lire e non sul reddito ordinario vero di 200.000; e quindi egli sarebbe chiamato a pagare l’alta imposta sui sovraprofitti anche sulle 100.000 che erano reddito di pace. Dinanzi a tale scorrettezza di tassazione ed a tale ingiustizia egli arretra. E sta zitto. Se scoperto, cerca ogni modo per salvarsi. In definitiva, chi perde è la finanza che, per voler stringere troppo, perde anche il dovuto.

 

 

È manifesto che il legislatore non può rimanere a mezza via; non può togliere l’errore per I’avvenire e mantenerlo per il passato. È dovere morale dello stato ed è suo interesse finanziario, non quello gretto del momento, ma quello, unicamente apprezzabile, a lunga portata, di ammettere tutti i contribuenti, già tassati o tassabili in avvenire, a dar la prova che il loro reddito ordinario vero nel 1913 era già superiore a quello accertato ai fini dei ruoli del 1913-14. Unico inconveniente, e dico inconveniente e non danno, sarebbe che lo stato dovrebbe eventualmente rimborsare la sovrimposta di guerra esatta su ciò che non era reddito di guerra. Ma quale persona perbene arretra dinanzi agli inconvenienti di compiere un suo categorico dovere?

 

 

Di contro a questo inconveniente, stanno parecchi notevolissimi vantaggi:

 

 

  • ristabilire l’uguaglianza di trattamento fra contribuenti privati e società anonime. Il trattamento giusto che invoco per i privati industriali e commercianti già è goduto dalle società anonime. Queste sono tassate sui risultati del bilancio; e se oggi si scopre che un bilancio del 1913 o del 1914 era stato impostato in guisa da nascondere la verità, questa viene ristabilita con effetto retroattivo. Perché non dare il medesimo diritto ai privati?

 

  • si darebbe un premio ai contribuenti che possono dare la prova dell’esistenza per il 1913 di un reddito ordinario vero maggiore di quello accertato. Non saranno in molti a poter dare questa prova; poiché occorrerà avere una contabilità perfettamente in ordine e squadernare dinanzi alla finanza i fatti della propria vita dal 1 gennaio 1913 in poi;

 

  • l’erario rinuncerebbe, è vero, alle ingiuste tassazioni, già avvenute e future, in tema di sovrimposta sui profitti di guerra, ma in parte otterrebbe il ricupero di ciò a cui rinuncia in tema di imposta di ricchezza mobile. Oggi, esso può risalire, quando scopre un reddito maggiore di quello accertato in pace, sino al 1 luglio 1914. Domani, di fronte ad un contribuente, il quale dimostrasse di sua iniziativa che già nel 1913 il suo reddito ordinario era maggiore di quello accertato, lo stato giustamente potrebbe dire: «La tua confessione è onesta e vera. Sta che il tuo reddito ordinario era già di 200.000 lire invece delle 100.000 accertate; e perciò sta che io debbo tassare con la sovrimposta di guerra solo l’eccedenza oltre 200.000 lire, qualunque essa sia. Ma sta anche, per tua stessa confessione, che tu lucravi già fin dal 1913 il doppio di quanto appariva dai ruoli; quindi pagami gli arretrati dell’imposta di ricchezza mobile sul non denunciato fin dal 1 gennaio 1913 invece che solo dal 1 luglio 1914» . Né i contribuenti onesti potrebbero nulla eccepire;

 

  • finalmente si darebbe un altro tocco a quell’edificio di veracità e di rigidità negli accertamenti che, fin dal primo comparire della imposta sui profitti di guerra, ho prognosticato dover essere il vero e probabilmente il solo benefico risultato del nuovo balzello. Sono sempre rimasto molto scettico, sia per Il suo concetto informatore sia per il carattere insolito delle sue altissime aliquote, di fronte all’imposta sui sovraprofitti; né troppo mi commuovono le centinaia di milioni ed i miliardi che in Italia ed all’estero essa frutta. Troppo mi han l’aria di una fantasticheria e di un andirivieni fra l’una e l’altra cassa pubblica; fra la cassa che paga le forniture e la cassa che riscuote i tributi. Ma non sono una fantasmagoria in Italia la nuova severità negli accertamenti; le norme intese a permettere di scrutare nei libri dei contribuenti; i poteri nuovi dati ai funzionari delle imposte e la maggiore dignità, in che questi sono tenuti. E tutto ciò è destinato a restare ed a produrre frutti in avvenire. Su questa via soltanto è possibile rinnovare le strutture delle nostre imposte sui redditi e renderle fruttifere di veri miliardi, quando la guerra e l’imposta sui profitti di guerra saranno un fatto trascorso da tempo. Ma, per rinnovarsi, la finanza deve abbandonare il vecchio sistema dei tiri mancini, il vecchio gioco del lasciar correre e poi giovarsi delle confessioni fornite dal contribuente per altri scopi, che sono screditati arnesi dei legislatori e degli agenti delle imposte vecchio stile. Fair play, gioco equo da ambe le parti: tale deve essere, sempre, in ogni caso, la divisa della finanza nuova.

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