Opera Omnia Luigi Einaudi

Dichiarazioni dell’on. Soleri sul decreto per l’imposta patrimoniale

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 25/02/1922

Dichiarazioni dell’on. Soleri sul decreto per l’imposta patrimoniale

«Corriere della Sera», 25 febbraio 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 574-577

 

 

 

A proposito del recente articolo del senatore Einaudi relativo al decreto legge 5 febbraio di modifica all’imposta patrimoniale, l’ onorevole Soleri ci ha dato le seguenti spiegazioni:

 

 

«Sono molto grato al sen. Einaudi dei suoi favorevoli apprezzamenti in merito al contenuto del nuovo decreto legge relativo alle varianti introdotte nell’imposta sul patrimonio, del quale pure egli riconosce l’urgenza indifferibile, sia di fronte al termine fissato per le nuove denuncie imposte ai contribuenti che le omisero o le fecero incomplete, sia per eliminare al più presto gli intralci inestricabili che il privilegio stabilito dall’art. 53 a favore dello stato portava alla commerciabilità degli stabili ed al credito fondiario.

 

 

L’on. Einaudi avrebbe voluto che fossero apportate modificazioni più radicali alla riforma stessa al fine di affrettare la liquidazione. Al riguardo in parte io consento, ma mi è sembrato che non potessero attuarsi per decreto legge tali radicali trasformazioni del tributo, ma invece solo le modifiche urgentissime e non sostanziali nella costruzione dell’imposta. Per queste il decreto legge si imponeva per il fatto che, non essendo ancora convertito in legge il decreto istitutivo dell’imposta, non si potrebbe presentare al parlamento alcun disegno di legge per qualsiasi modificazione ancorché urgentissima senza mettere in discussione tutta l’imposta che è già in riscossione, laddove invece il parlamento sarà investito delle attuali modifiche all’imposta in sede di conversione in legge insieme con quella dei decreti legge istitutivi dell’imposta.

 

 

Il fatto che i decreti-legge che istituirono l’imposta non siano ancora convertiti in legge imponeva il dilemma, o di adottare la stessa forma per le modifiche urgenti, o di rinunciarvi, seppure di manifesta utilità e di indifferibile esigenza, come quelle ora disposte, non potendosi evidentemente, nelle attuali condizioni parlamentari, avere speranza che il parlamento possa affrontare la discussione della conversione in legge dell’imposta patrimoniale. Ricorderò anche che nello stesso senato, nella discussione sull’esercizio provvisorio seguita nella seduta del 30 luglio 1921, dal sen. Cannavina si invocarono provvedimenti d’urgenza per eliminare il privilegio statale generale ed occulto sui beni stabili e si chiedeva che si provvedesse senza indugio per decreto legge a «liberare dall’incubo tutto il movimento della speciale di senatori istituita per studiare questo punto, e composta dei sena-proprietà fondiaria». E tale urgenza fu anche affermata dalla commissione tori Cencelli, Pozzo, Ferrero di Cambiano e Rota.

 

 

Il sen. Einaudi ha però anche osservato che il decreto legge in questione porta la data del 5 febbraio 1922, e cioè sarebbe stato emanato quando il ministero era in carica solo per gli affari d’ordinaria amministrazione. Ma il rilievo non sembrami abbia consistenza, perché la data del 5 febbraio è quella dell’emanazione, e cioè della firma del re, mentre il decreto stesso era stato deliberato dal consiglio dei ministri nella seduta dell’1 febbraio, quando cioè il ministero non aveva ancora rassegnato le sue dimissioni ed era nella pienezza delle sue funzioni».

 

 

Non esiste sostanzialmente alcuna divergenza fra le vedute del ministro delle finanze e quelle da me esposte nell’articolo sull’imposta patrimoniale. Su una colonna e tre quarti, quasi una colonna e mezza era dedicata ad esporre i lati pregevoli del decreto legge; ed una brevissima premessa era rivolta ad esporre due doverose riserve. La professione di scrittore sui giornali quotidiani è sotto tanti rispetti disagiata; ma niente è più fecondo di equivoci e di critiche della necessità in cui inevitabilmente l’articolista si trova di dover dir molto in poco spazio. Chi scrive un volume o uno studio per rivista può distendersi a suo agio, chiarire bene il proprio punto di vista; fare le opportune riserve e premesse ed evitare di essere colto in contraddizione. Se si contraddice, probabilmente è colpa sua. Lo scrittore di articoli su quotidiani è sempre sotto l’incubo di essere tacciato di contraddirsi; perché a lui è impossibile di dire chiaramente che egli fa certe affermazioni partendo da certe premesse o sotto riserva del verificarsi di date condizioni. Con una colonna o una colonna e un quarto a sua disposizione, se egli fa premesse o riserve, esaurisce tutto lo spazio e non gliene avanza più per trattare l’argomento proprio del suo articolo. Quindi è giocoforza rassegnarsi ad illuminare oggi un dato aspetto di un problema, e solo quello, dimenticando a bella posta gli altri; e domani un altro, scordando il primo. Chi dei lettori è fornito di carità cristiana collega insieme i vari aspetti, compatisce lo scrittore obbligato a dire il pensiero suo a pezzi e bocconi. Ma il più delle volte arrivano lettere iraconde o compassionanti di chi avverte questa o quella dimenticanza; per lo più non è tale, avendo il punto dimenticato già formato oggetto di trattazione in una precedente occasione, o essendo destinato ad essere trattato un’altra volta.

 

 

Nel caso del decreto legge per l’imposta patrimoniale non potevo, come al solito, correre il rischio di non fare le dovute riserve. Se avessi soltanto fatto l’esame del decreto legge in se stesso – e sarebbe stato, come fu, favorevole – era cosa certissima che il giorno dopo piovevano le lettere. E le une avrebbero detto: «Come mai vi siete dimenticato di tutto ciò che avete scritto contro i decreti legge? Avete cambiato opinione e perché? C’è qualche motivo di fare un’eccezione per l’imposta patrimoniale? E se si fa quest’unica eccezione, perché non cento o mille altre?» Altri avrebbe scritto o stampato: «Come mai, voi che pubblicamente avete criticato il concetto dell’imposta patrimoniale ed avete dichiarato questa illogica, assurda, sperequata, ecc. ecc., ora la lodate?» Le ovvie critiche erano così gravi, che non era possibile non premettere, sia pure nello stile più telegrafico possibile, le due riserve, l’una sulla forma del decreto legge e l’altra sulla sostanza della imposta patrimoniale. Sul primo punto si sa che ogni decreto ne partorisce fatalmente infiniti altri a cui quindi si può trovare la scusante dello stato di necessità; sul secondo, credo che l’on. Soleri ed io siamo d’accordo. Correggere questo imbroglio che è l’imposta patrimoniale è un voler raddrizzare le gambe ai cani. Io non avevo scritto di desiderare modificazioni più radicali al congegno dell’imposta. No. Avevo invece osservato che purtroppo essa produce malanni ed ingiustizie «irrimediabili», contro di cui cioè non c’è nulla da fare, a meno di abolire l’imposta stessa, trasformandola in un’altra; cosa difficilissima e che, in ogni modo, come bene osserva l’on. Soleri, non si può fare per decreto legge. Il mio pensiero resta contrario senza transazioni all’imposta patrimoniale; ma poiché essa esiste, fa d’uopo che essa funzioni il meno male possibile. Ciò ha fatto, per quanto si poteva, l’on. Soleri; e l’ha fatto bene. Nell’opera sua ha mostrato agilità di mente e dottrina, e sono lieto che mi si porga l’occasione di tornare a dargli perciò pubblica lode. Ma non potevo omettere l’avvertenza che egli aveva lavorato bene intorno ad una materia sciagurata e ribelle, triste eredità lasciata a lui dall’epoca della finanza demagogica. Altrimenti, chi mi salvava dal rimprovero di essere diventato laudatore anch’io della demagogia finanziaria?

 

 

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