Opera Omnia Luigi Einaudi

Disciplina delle attività monopolistiche

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1956

Disciplina delle attività monopolistiche

Lo scrittoio del Presidente (1948-1955), Einaudi, Torino, 1956, pp. 360-366

 

 

 

Annotazioni a margine ad una minuta di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

 

 

Nella minuta di progetto di legge per la disciplina delle attività monopolistiche e dei trusts devono essere distinte due parti le quali non hanno tra di loro necessario legame.

 

 

Le norme relative al metodo di compilazione dei bilanci possono essere oggetto di regolamentazione a sé stante, sia che si tratti di società aventi scopi o risultati monopolistici, sia che si tratti di società, per le quali l’ipotesi del monopolio non si presenta. Pare utile stabilire a tutela dei risparmiatori investitori e del pubblico, obblighi relativi al modo di compilazione dei bilanci. A questo riguardo sarebbe conveniente tenere sotto gli occhi i regolamenti che in altri paesi, per lo più in epoche relativamente recenti, particolarmente negli Stati Uniti ed in Inghilterra, furono stabiliti al riguardo.

 

 

Non parrebbe opportuno che i moduli fossero uniformi dovendo evidentemente essere adattati ai diversi tipi di industrie o di commerci o di banche propri delle singole società. La legge dovrebbe stabilire alcuni punti essenziali; ad esempio, quando si tratti di investimenti in azioni ed obbligazioni, dovrebbe essere chiaro che il bilancio deve elencare il titolo preciso della società emittente, il numero delle azioni possedute di ogni società, il prezzo di acquisto e il prezzo inscritto in bilancio, e ciò per ognuna delle eventuali categorie di azioni ordinarie o privilegiate, od altrimenti denominate.

 

 

Per le partecipazioni dovrebbero essere nominativamente e separatamente indicate le singole partecipazioni, il prezzo di acquisto e di bilancio, la proporzione della partecipazione nel totale delle carature o parti o quote della società partecipata ecc. ecc.

 

 

Lo scopo, per cui si pongono questi obblighi di pubblicità, non essendo esclusivamente e neppure principalmente finanziario, non sembra opportuno che i moduli tipo debbano essere predisposti dalla sola amministrazione delle finanze. L’amministrazione dell’industria e quella della Banca d’Italia dovrebbero evidentemente aver parte nella formazione di questi moduli.

 

 

Se il regolamento imponesse soltanto di riassumere i risultati finanziari delle imprese eventualmente collegate, potrebbe essere non agevole conoscere i rapporti tra un’impresa ed un’altra. Quel che si richiede è un bilancio unico dell’insieme delle imprese collegate, di cui dovrebbero essere considerati come allegati i bilanci delle singole imprese. Questi dovrebbero essere naturalmente forniti di tutti i particolari necessari affinché il lettore possa da sé ricostruire, dai bilanci singoli, il bilancio totale o controllare la corrispondenza del bilancio totale ai bilanci singoli.

 

 

La convenienza di un provvedimento a sé stante in punto alla formazione dei bilanci delle società commerciali è evidente, astrazion fatta dalla lotta contro i monopoli. Per fortuna la maggior parte delle parecchie decine di migliaia di società commerciali esistenti in Italia non sono intinte di monopolio. Eppure per tutte è necessario che i loro conti possano essere letti da chi ha da fare con esse come azionisti, caratisti, clienti, fornitori, depositanti ecc. ecc. L’osservanza di un tipo siffatto di regolamento non presenta difficoltà notevoli, quando l’ufficio, non importa in quale ministero, fosse costituito da un numero possibilmente piccolo di funzionari competenti nella lettura dei bilanci. L’ufficio potrebbe essere inserito nel ministero di grazia e giustizia come quello che dovrebbe presentare le maggiori garanzie di imparzialità e sarebbe perciò meno sospettato dagli interessati. La difficoltà sta tutta nel tipo di reclutamento dei funzionari.

 

 

Tutt’altre invece sono le difficoltà relative al regolamento degli accordi per limitare la libertà di concorrenza. Non si tratta qui soltanto di fare osservare una legge chiara, ma di scoprire e dimostrare l’esistenza di atti aventi caratteristiche economiche reputate contrarie all’interesse generale. Le difficoltà sono evidentemente molto maggiori, le probabilità di successo assai più piccole, come è dimostrato dalla esperienza varia, ricca di successi e forse ancor più ricca di insuccessi, dei paesi dove la lotta contro il monopolismo dura da oltre mezzo secolo, come negli Stati Uniti; od è più recente, come in Inghilterra.

 

 

È lecito manifestare un qualche scetticismo intorno al successo del tentativo quando si pensi che molta parte della legislazione vigente e dell’opera, consapevole o no, dell’amministrazione italiana è precisamente rivolta a porre le condizioni nelle quali fioriscono i monopoli. La protezione doganale, i contingentamenti, i vincoli valutari, i privilegi concessi alle imprese nazionali nei pubblici appalti, le limitazioni al numero dei negozi, le licenze di ogni specie di cui occorre premunirsi per attendere a questa o a quella attività economica, i vincoli alle migrazioni interne, i quali tendono a creare centinaia di mercati chiusi, i vincoli addizionali posti dai sindacati operai all’impiego di lavoratori provenienti da altre zone, la cosidetta disciplina dei prezzi stabilita dal C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi) e tutte le altre specie di discipline, di cui sarebbe quasi impossibile compilare un elenco preciso, costituiscono il terreno fertile in cui nascono e crescono rigogliosi i monopoli.

 

 

In un ambiente economico sociale siffatto non è serio proporre discipline di attività monopolistiche che, d’altro canto, si fa di tutto per fomentare ed ingigantire. Non è serio e potrebbe anche essere considerato puramente demagogico.

 

 

Se per avventura il provvedimento per la disciplina dei monopoli si attuasse, sarebbe per lo meno necessario che la commissione di vigilanza non avesse una durata troppo breve: quella di due anni, con la rielezione a tanta breve distanza di tempo, pone i membri alla dipendenza del potere politico e toglie ad essi ogni autorità. Il tempo della durata in carica, durata che dovrebbe essere sicura contro ogni pericolo di revoca, dovrebbe essere almeno di sette o nove anni.

 

 

Il progetto segue per la scelta il solito sistema di distrarre dai loro uffici magistrati di alto grado i quali molto meglio gioverebbero alla cosa pubblica attendendo ai compiti del loro istituto.

 

 

Certamente è difficile immaginare l’ottimo tra i metodi di scelta dei membri della commissione di vigilanza. Forse la soluzione migliore può darsi sia ancora quella di lasciare la responsabilità piena della scelta al presidente del consiglio in carica senza interferenza né del consiglio dei ministri, né di nessun’altra persona. Può darsi che posto dinnanzi ad una responsabilità così grave, la scelta cada su uomini probi e periti.

 

 

31 luglio 1954.

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