Opera Omnia Luigi Einaudi

E quella della ricerca contabilistica della base imponibile

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1967

E quella della ricerca contabilistica della base imponibile

Miti e paradossi della giustizia tributaria, Einaudi, Torino, 1967, pp. 172-191

 

 

 

 

171. Accanto ai cercatori della «giustizia», fondata su principii «razionali», della giustizia applicabile con formule sicure, vi sono, ugualmente importuni, i cercatori della «verità». La lotta tributaria è descritta come una lotta della verità contro la bugia, della schiettezza contro la frode. Ed è lotta santa, se condotta da uomini di buon senso; invidiosa distruttrice se guidata da fanatici persuasi di possedere la chiave della verità assoluta.

 

 

Quid est veritas? interrogava Pilato (Joannes 18, 38). Chiediamo anche noi: che cosa è la verità rispetto all’imposta?, e rispondiamo umilmente: nescio.

 

 

172. Non sempre l’ignoranza nostra è invincibile. Pesare e noverare quintali di caffè che entrano nello stato, numero di sigari o pacchetti di sigarette vendute al fumatore, quintali di zucchero immessi dalle fabbriche nel consumo sono operazioni tecniche le quali vertono su quantità fisiche, composte di unità ben definite e sommabili. È più difficile stimare il prezzo delle cose mobili od immobili, dei titoli o valori i quali cadono in un contratto od in una donazione o successione; ma non è impresa assurda. Trattasi di fatti riferiti ad un momento certo nel tempo, accaduti indipendentemente dal giudizio dello stimatore e che questi deve limitarsi ad accertare nella misura del loro accadimento. Quella casa, posta nel tal luogo, venduta in quel giorno fu negoziata per tale somma. Astrazion fatta dall’uso che dalla conoscenza della verità si voglia fare, le difficoltà le quali si frappongono a quella conoscenza sono empiriche, di fatto, sormontabili con la consueta approssimazione ritenuta bastevole nelle umane cose.

 

 

173. Purtroppo, la conoscenza della verità di fatto è bastevole solo per imposte, sui consumi e sugli affari, che i sacerdoti della giustizia tributaria «tollerano» come dolorose necessità fiscali, a cui giova rassegnarsi a cagione dei bisogni crescenti degli stati moderni. Poiché – gemono i sacerdoti – le esigenze pubbliche impongono la conservazione di imponenti gruppi di imposte le quali, per la medesima natura del loro oggetto – atti di consumo ed atti di scambio – non possono essere ripartite equamente e colpiscono, checché si faccia e si rimedi, proporzionatamente più i poveri che i ricchi, fa d’uopo con somma cura osservare che le imposte giuste, le sole giuste, sui redditi sui patrimoni sulle successioni, siano fondate sull’accertamento della verità vera, della verità piena ed assoluta.

 

 

È universale, non propria ad alcun paese, la lagnanza: se tutti dichiarassero il vero, quanto più miti potrebbero essere le imposte e quanto più largo il provento per l’erario! Nessuno eleva siffatta lagnanza rispetto ai dazi di dogana, alle imposte sulla fabbricazione dello zucchero, dello spirito, del gas luce, a quelle di consumo sulle carni e sul vino. Il contrabbando o la frode sono qui meri fatti empirici, che il perfezionamento della tecnica di investigazione gradatamente tende a ridurre al minimo.

 

 

La lagnanza diventa alta non sui fatti, ma sulle idee, non su quel che è, ma su quel che dovrebbe essere. Ha scarsa importanza agli occhi di costoro conoscere di un podere la composizione agrologica, la divisione in seminativo vigneto oliveto, il grado tenuto dalle diverse particelle nella gerarchia della produzione, ed il loro contributo alla produzione totale dell’impresa agraria; tutte nozioni le quali consentono di valutare egregiamente la attitudine comparativa del podere a pagar tributo. Quel che monta è conoscere il reddito «vero», i] reddito «effettivo» ottenuto da questo o da quell’agricoltore. L’imposta non può attardarsi alle cose esteriori; essa deve mirare alla conoscenza della verità assoluta. Non monta conoscere, di una fabbrica, tutti gli indici delle produttività: forza motrice, area dei saloni di lavoro e dei magazzini, numero e qualifiche degli operai e degli impiegati, quantità dei combustibili e delle materie gregge. Tutto ciò è nulla, se manca la conoscenza precisa del reddito netto, realmente ottenuto in quella unità di tempo, da quell’imprenditore.

 

 

Quel che si vede, quel che si manifesta agli occhi, quel che gli uomini dimostrano apertamente di possedere o di godere perché lo consumano o ne fanno oggetto di contrattazione, non è la verità vera, sostanziale, quella che gli amatori della giustizia tributaria vogliono conoscere. Al di là dei segni esteriori, costoro cercano la verità profonda, la verità compiuta. L’anima di un sistema tributario «giusto» non sta nelle imposte sui segni consumi od atti, che sono legato di epoche barbare; sta nelle imposte sul reddito e sul patrimonio con le quali si mira a far contribuire il cittadino alle spese pubbliche in proporzione alla sua sostanziale capacità a pagare. Finché non si sia conosciuto il reddito, tutto il reddito, finché non si siano accertati e tassati i redditi occulti, come dei titoli al portatore, o incerti, come quelli professionali o commerciali, o saltuari come quelli speculativi, finché oltre i redditi non siano accertati e colpiti i guadagni dovuti al caso, alla fortuna, alle circostanze sociali, gli incrementi patrimoniali i quali maturano in virtù del mero passare del tempo, noi non avremo conosciuto la verità e non avremo instaurato il regno della giustizia nella imposta. Al di là degli espedienti dei segni delle approssimazioni importa perseguire la verità, la conoscenza della quale soltanto consente di attuare la giustizia.

 

 

174. Quid est veritas? Purtroppo, l’ideale che i seguitatori dell’imposta giusta perseguono è un fantasma, un mito procreato da una assai rozza varietà della ragion ragionante, quella contabilistica. Non vorrei, adoperando quest’aggettivo, dir cosa spiacevole ad un rispettabile e necessario ed utilissimo ceto di professionisti. Il contabile o ragioniere, il quale redige bilanci secondo le regole additate dalla disciplina sua, materiata di secolare esperienza e di raffinati ragionamenti, non deduce da essi illazioni estranee al suo campo proprio; che è di rendersi ragione delle variazioni verificatesi durante un dato intervallo di tempo nelle attività e nelle passività della sua impresa. Il contabile, di cui io discorro, è colui il quale dagli accertamenti eseguiti trae conclusioni ultra vires intorno al significato delle cifre accertate. Non solo possono essere, come si dirà subito, compilati, per la stessa impresa e per lo stesso intervallo di tempo, bilanci diversi, e tutti ugualmente veri, a seconda degli scopi ai quali si mira; ma i risultati ottenuti debbono altresì essere interpretati diversamente, e sempre in modo ugualmente vero, a seconda degli usi – liquidazione dei rapporti tra i soci durante la vita dell’impresa o al momento della liquidazione, o tra coeredi o tra proprietari e finanza – ai quali quei risultati debbono servire.

 

 

Il contabile veramente perito dell’arte sua, conosce i trabocchetti senza numero che si presentano sulla sua via e li supera tenendo conto delle circostanze varie di ognuno di essi. Il contabile dottrinario, invece, ha attribuito alle parole da lui usate di capitale, saldo utili ecc. un significato univoco e dalla definizione data trae illazioni certe. Quando perciò qui di seguito parlerò male del «contabile», le critiche debbono intendersi rivolte non al contabile raziocinante secundum quid, al «ragioniere» che «ragionando» giustifica il proprio titolo, bensì soltanto al contabile «dottrinario», meglio direi «definitorio».

 

 

La varietà «definitoria» non è particolare al ceto dei «contabili», sì bene universale. In ogni campo scientifico v’ha colui, il quale avendo data una definizione, che è sempre arbitraria, immagina di poter ricavare da essa deduzioni sostanziali, dimenticando che le definizioni sono meri strumenti rivolti alla scoperta della verità; e che se con una data definizione la verità non si scopre, fa d’uopo mutare non il fatto definito, che è quel che è, ma la definizione data del fatto.

 

 

Adunque il contabile «ragioniere» redige inventari riferiti a dati momenti nel tempo e compila conti di profitti e perdite negli intervalli i quali corrono fra quei momenti. Se l’intervallo è l’anno e se l’anno economico, al pari di quello solare, è chiuso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre, queste sono le date dei due inventari di principio e di fine d’anno ed i dodici mesi dal 1 gennaio al 31 dicembre sono l’intervallo durante il quale accadono le variazioni registrate nel conto profitti e perdite. Riducendo i fatti all’essenziale, i tre documenti fondamentali potrebbero essere riassunti così:

 

 

 

 

Inventario al I° gennaio

 

 
  Attività

 

 

Passività

 

Totale attività

50000000

A terzi

20000000

 

50000000

A capitali e riserve

30000000

50000000

   

Conto profitti e perdite dell’anno

 

  Perdite

 

 

Profitti

Spese diverse

25000000

  Incassi per merci vendute e sopravvenienze diverse

30000000

Utile

5000000

30000000

 

50000000

   

Inventario al 31 dicembre

   
  Attività

Passività

 
Totale attività

57000000

A terzi    

22000000

    A capitale      
    –       e riserve  

30000000

 
    Saldo utile  

5000000

 
 

 

 

A pareggio  

35000000

35000000

 

57000000

     

57000000

 

 

Il contabile ragioniere si contenta di concludere che i tre documenti da lui compilati sono necessari alla retta intelligenza dei fatti accaduti durante l’anno e sono utilissimi a guidare per l’avvenire il gestore dell’impresa.

 

 

Il contabile definitorio è non solo fermamente convinto che nei tre documenti si riassuma la vita dell’impresa durante l’anno considerato; egli sa anche che la cifra di salda utili, che egli ritrova uguale in milioni di lire in due dei suoi tre conti parificati, è il vero «reddito», è il criterio incontrovertibile in base al quale si deve calcolare il debito d’imposta dell’impresa o dei suoi azionisti. Perciò egli, volendo mettere in chiaro il quantum su cui cade il debito d’imposta, e vivendo in uno stato nel quale, in conformità alle regole della giustizia fondata sulla conoscenza della realtà, l’imposta viene prelevata a fine anno sui risultati precisi dell’esercizio chiuso, non ha incluso le imposte nelle spese diverse dell’anno. Il saldo utili, in 5 milioni di lire, dovrà essere diviso fra gli aventi diritto, secondo il comando della legge e le deliberazioni dell’assemblea degli azionisti. Così:

 

 

Allo stato per imposte

Lire

1.000.000

Agli azionisti

»

2.500.000

Agli amministratori, ai dirigenti ed ai fondi di previdenza fra impiegati e operai

»

500.000

A fondo riserva

»

1.000.000

 

Lire

5.000.000

 

 

175. Tutte le operazioni di stima sono state compiute correttamente, secondo scienza e prudenza. I valori d’inventario all’1 gennaio erano quali risultavano dalla contabilità per le partite certe (debiti a fornitori, obbligazioni, azionisti, riserva, depositi in banca e titoli) e da stime prudenziali per le partite opinabili (immobili, macchinario, scorte, magazzino). Nel conto profitti e perdite gli incassi per merci vendute, le perdite per fallimenti, le erogazioni per materie prime, lavorazioni e spese generali risultano dalla registrazione di fatti accaduti. Le quote di deperimento degli immobili e del macchinario sono quelle che l’esperienza di lunghi anni consigliò ad amministratori avveduti. Nell’inventario a fine d’anno le valutazioni delle attività tengono conto delle quote di deperimento, dei nuovi investimenti e della consistenza reale delle scorte e del magazzino valutati con la necessaria prudente oculatezza. Nessun azionista o funzionario delle imposte, sia pure di occhio linceo, riuscirebbe a scovrire il più piccolo neo nei documenti; esemplati al millesimo sui libri sociali, registranti in modo inappuntabile la verità conosciuta da uomini ossequenti al dovere verso lo stato, gli azionisti, i collaboratori e l’avvenire dell’impresa.

 

 

176. So bene che, immaginando un così perfetto amministratore, capace a registrare la verità vera univoca, ho immaginato un portento, il quale sa quel che a nessuno fu è e sarà mai possibile conoscere. Se il demagogo fa il suo mestiere quando eccita le moltitudini, repugnanti a pagar tributo, contro i ricchi o capitalisti o proprietari o professionisti supposti meglio provveduti ed accusati di falso in bilancio per non pagar l’imposta dovuta; perché il chierico economista dimentica tanto volentieri che il teorema fondamentale in materia fu da Pantaleoni così formulato: «Il fine o lo scopo o l’ufficio, che dir si voglia, in vista del quale un bilancio viene redatto, è quello che unicamente ed intieramente attribuisce un significato alle valutazioni che ne costituiscono l’attivo ed il passivo»?.[1]

 

 

Non esiste la verità sola univoca rispetto al saldo utili di un bilancio. Perché il contabile aveva indicato in 5 milioni di lire l’utile dell’esercizio dell’anno? Perché aveva scritto in 30 milioni la cifra dei profitti ed in 25 quella delle spese. Le spese così si componevano:

 

 

Salari, stipendi

Lire

12.000.000

Materie prime, carbone, elettricità

»

7.000.000

Spese generali diverse, comprese le spese di manutenzione e riparazione degli impianti

»

3.000.000

Crediti inesigibili, fallimenti, ecc.

»

500.000

Quote di ricostituzione degli impianti: edifici, macchinari, strumenti, ecc.

»

2.000.000

Ammortamento finanziario del capitale

»

500.000

 

Lire

25000000

 

 

Le cifre sono esemplificative e mutano per ogni impresa. Alcune di esse, particolarmente le prime tre, possono essere, così come furono accertate, considerate bastevolmente conformi a verità che il perito calcola secondo scienza e coscienza. Si tratta di fatti accaduti e debitamente a loro luogo registrati: tante buste paga distribuite a fine settimana o quindicina, tante tonnellate di carbone acquistate nell’anno e risultanti da fatture, tante bollette dell’impresa fornitrice dell’energia elettrica. Sulle cifre non cade dubbio. Sicura è anche la cifra che talvolta si deve scrivere per l’ammortamento finanziario del capitale, in aggiunta a quella per la ricostituzione e la conservazione in perfetto stato dei valori in cui il capitale fu investito. L’aggiunta si deve fare quando l’impresa esercita, ad esempio, un acquedotto, un gasometro, una tramvia con le clausole della consegna, al termine della concessione, degli impianti all’ente concedente, per es. il comune, senza compenso alcuno. In questo caso gli azionisti debbono essere, entro quel termine, rimborsati per il capitale investito; e ciò indipendentemente dall’obbligo di riconsegnare al comune gli impianti in perfetto stato. Qui è noto l’importo del capitale investito dagli azionisti; è noto il termine della concessione, è convenuto il saggio di interesse ed è certa l’annualità.

 

 

È altrettanto sicura la iscrizione di perdite per crediti inesigibili, per fallimenti, naufragio insolvenze di ogni sorta? Il contabile non può registrare solo fatti accaduti; deve anche prevedere. Se una cambiale del cliente non è scaduta ed è scritta per 100.000 lire; ma egli sa che il cliente è male in gambe e prevede che la cambiale sarà protestata, è lecito a lui scrivere imperturbabilmente 100.000 lire? Scriverà 70.000 o 40 o 20.000 manderà tutto l’importo a perdite? Il suo buon giudizio è sovrano in materia e può essere fallace. Il che vuol dire che, invece di 500.000 lire per crediti inesigibili ecc ., si potrebbe scrivere 300.000 o 700.000 lire e queste altre cifre potrebbero essere ugualmente reputate conformi a realtà.

 

 

Il contabile ha scritto 2 milioni di lire a titolo di accantonamento necessario per la ricostituzione degli edifici, degli impianti, dei macchinari, degli utensili e di tutto ciò che è il capitale vivo dell’impresa. L’accantonamento deve farsi, perché ogni cosa muore, per logorio fisico e per logorio economico. L’edificio, oggi modernissimo, dopo 20 anni o 50 od alla più lunga dopo 100 anni, è antiquato e conviene, anche se le mura stanno in piedi, abbatterlo per ricostruirlo nuovo fiammante. La macchina di nuovissima invenzione potrebbe resistere 20 anni al mero logorio fisico; ma, se dopo 10 anni un’altra macchina è messa sul mercato e riduce notabilmente i costi, chi esiterà a buttare la vecchia macchina tra i ferravecchi? anche se in apparenza ancora sanissima e perfetta? L’accantonamento che si dovrà fare per ricostituire il valore dell’edificio entro 20 anni invece che entro 100 anni è assai più alto: 4% invece di quasi zero. Accantoneremo il 5 ovvero il 10% per riavere il capitale investito entro 20 od entro 10 anni? Il risultato sulle cifre da scrivere nel conto spese varia a seconda l’ipotesi preferita dal contabile: 1 o 2 o 3 milioni di lire.

 

 

Ma più variano quelle cifre a seconda delle ipotesi sul quantum da ricostituire. Si devono ricostituire i valori di costo o quelli di ricostruzione? Un impianto è costato 100 milioni di lire e si presume la sua durata sia di venti anni? Basterà iscrivere tra le spese 5 milioni all’anno per venti anni a titolo di quota di ricostruzione? Alla fine dei vent’anni avremo in mano 100 milioni di lire; bastevoli se l’impianto, equivalente anche se diverso, costerà, rifatto, fra 20 anni gli stessi 100 milioni di lire. Se, invece, per la svalutazione dell’unità monetaria, l’impianto dovesse costare 1 miliardo, ecco l’impresa avere perso 900 milioni del patrimonio, forse tutto. Eppure, il contabile nello stabilire la quota di ricostituzione degli impianti aveva assunto le regole sacrosante della scienza contabilistica, almeno di quella setta contabile la quale si ostina ancora adesso a ritenere che i costi da ammortizzare siano quelli originari e non quelli di ricostruzione.

 

 

Nella colonna delle attività, l’inventario al 31 dicembre ci dà un totale di 57 milioni di lire, perché, fra le attività, figurano 10 milioni di scorte di materie prime, materie in lavorazione, combustibili e provviste diverse, tutte diligentemente valutate ai prezzi correnti al 31 dicembre, data di chiusura dei conti. Nessun appunto si può muovere al contabile; essendo ben ragionevole che le scorte siano valutate ai prezzi correnti nel giorno di chiusura del bilancio. Se, inoltre, il contabile ha fra le spese calcolato una quota di rischio per l’eventualità di dover vendere i prodotti finiti ad un prezzo diverso e minore di quello corrente al 31 dicembre, la sua coscienza è in una botte di ferro. Basta la precauzione? Perché il contabile, invece che il 31 dicembre, non ha scelto la data del 30 aprile che è quella della presentazione del bilancio all’assemblea degli azionisti e non si è fondato sui prezzi correnti alla data più vicina a quella dell’assemblea? Se la tendenza dei prezzi era al ribasso, la prudenza non avrebbe forse consigliato di tener conto della tendenza per non rischiare di calcolare utili maggiori di quelli probabili? O non sarebbe stato anzi più prudente, iscrivere quei prezzi che prudenzialmente si può presumere saranno ricavati a suo tempo dalla vendita dei prodotti finiti, sotto detrazione ovviamente dei costi di trasformazione della materia prima?

 

 

I risultati del conto profitti e perdite possono variare dalla notte al giorno, in conseguenza della diversità di apprezzamento delle diverse partite di bilancio. Il saldo utile di 5 milioni di lire può crescere a 12 milioni o trasformarsi in una perdita di 10 milioni; pur rimanendo sempre nel campo, che è quello proprio della materia tributaria, di una impresa viva, operante. Utili maggiori o minori ovvero perdite sono tutti veri. Non esiste una verità sicura in materia opinabile.

 

 

Se noi supponiamo di trovarci dinnanzi ad una impresa in liquidazione, il contabile sarà forse costretto ad usare criteri di vendita coatta, con probabilità di perdite. Quali criteri adotteremo nella formazione di un bilancio per divisione familiare? Qui conta l’equità, non la esattezza delle valutazioni. Se i valori sono uniformemente valutati in modo assai prudente e forse inferiore a quelli di mercato, che monta? Perché tutti i valori sono ugualmente attenuati, nessuno dei consorti può lagnarsi. Avremo valori diversi da quelli di rendiconto agli azionisti ed alle finanze; e da quelli di liquidazione; ma ugualmente veri.

 

 

Tutte queste valutazioni sono vere, ciascuna appropriatamente al fine che si vuole raggiungere costruendo il bilancio. Il demagogo sconciamente vociferante contro la falsità dei bilanci «costruiti dai contribuenti allo scopo di frodare la finanza» si è mai posto l’unico problema che in sede di accertamento dei redditi è lecito porre: quali sono i criteri i quali dovrebbero essere adottati per costruire bilanci al fine di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta allo stato? Probabilmente, se il quesito fosse posto, dovrebbe essere risoluto nel senso che la costruzione dei bilanci e la determinazione del saldo utili nel modo tenuto consuetamente siano un fuor d’opera, che non interessa menomamente lo stato (cfr. par. 189).

 

 

177. Il teorema di Pantaleoni deve essere integrato da un corollario: qualunque sia il fine al quale è ordinato il bilancio, il risultato al quale si arriva rispetto al «saldo utili» ha valore meramente formale. Il «saldo» è una cifra astratta, utile a conoscersi a certi scopi, ad esempio di pareggiamento dei conti, di controllo sulla gestione, di guida al futuro indirizzo di essa. Il contabile ragioniere non pretende lavar la testa ai cani, ossia insegnare al principale la maniera ottima di usare i saldi da lui calcolati. Egli non dice: quel saldo è «reddito» e lo puoi spender tutto; od è «riserva» e lo devi conservare. L’anno venturo, egli terrà conto dei fatti nuovi sopravvenuti, di condotta spendereccia o risparmiatrice del principale, e, rammostrandogli il nuovo saldo, offrirà l’ottimo e il solo commento che a lui sia consentito e doveroso fornire. Il contabile definitorio invece si accanisce a dire che quel saldo è il «vero» utile; e che, perciò, economicamente, esso ha questo e quel significato. Corre obbligo di dire che il significato economico della cifra del saldo utili è invece grandemente incerto.

 

 

178. Il principio sul quale è fondato il calcolo del saldo utili deve invero esser negato sotto due aspetti.

 

 

Già dissi (cfr. 83) che in primo luogo la divisione del tempo in intervalli finiti, ad es., l’anno dall’1 gennaio al 31 dicembre, è un artificio. Necessario, ma artificio. Supporre che la vita di una impresa possa essere spezzata in esercizi finiti annui è supporre l’assurdo. Non si può sapere se una impresa ha fornito ai suoi proprietari profitti ovvero perdite se non quando essa è morta e tutte le sue attività sono state liquidate. Paragonando allora gli incassi e le spese, ridotti a valori attuali ad un dato momento, potremo giudicare dell’esito dell’impresa. Finché essa rimane in vita ed opera, il giudizio è provvisorio. Andrà ingoiata la riserva da perdite future? Basterà a fronteggiarla?

 

 

Nel dividere il tempo in intervalli annui e nel redigere conti riferiti distintamente ad ognuno di quegli intervalli, i contabili obbediscono alla necessità (già illustrata nel citato 83) di orientarsi, di avere una norma per l’avvenire, di sapere se il successo arride o non all’impresa, di non sentire, nell’atto di prelevare fondi a fini di spesa privata, rimorso di aver recato nocumento alla vita di essa. Se anche, per ipotesi inverosimile, il possessore dell’impresa potesse astenersi da prelievi sino alla liquidazione finale, non potrebbe astenersene lo stato, le cui spese sono continue nel tempo e debbono essere continuamente fronteggiate da entrate ugualmente distinte nel tempo.

 

 

Ma dalla necessità in cui gli uomini sono di dividere il tempo in intervalli finiti non discende la razionalità della frantumazione e dei calcoli che su questa si istituiscono. Trattasi di meri espedienti empirici, che i contabili definitorii, solo perché necessari, pretenderebbero di trasformare in regole di ragione, atte, esse soltanto, ad attuare la giustizia tributaria. Se l’un espediente sia da preferirsi all’altro è materia opinabile, da discutersi secondo opportunità contingenti, senza ostentazione di stupida boria dell’uno verso l’altro spediente. Non esiste «il» criterio che solo possa dichiararsi razionale, solo atto a servir di metro alla giustizia. Degnasi taluno di guardare, con sopportazione ad altri criteri, diversi da quello del saldo di bilancio, di determinazione del reddito delle persone, come ad esempio il criterio dell’indice della spesa, o del reddito normale od ordinario, quasiché soltanto questi fossero spedienti, tollerabili per benevola sopportazione in confronto a quello contabile. Se gli uni sono frutto di qualche artificio logico, altrettanto deve dirsi dell’altro; e forse più.

 

 

179. Il criterio del saldo di bilancio non patisce soltanto per il vizio della divisione del tempo continuo in intervalli finiti artificiosi,  ma più per il paragone che per giungere al risultato finale detto «saldo utili» esso istituisce fra quantità riferite a momenti temporali diversi. Anche qui, non si nega la necessità dell’artificio; ma si chiede la confessione dell’essere quello artificio e per giunta artificio, il quale nulla ci dice intorno al significato economico dell’importo, così ottenuto, del saldo utili.

 

 

Il contabile, il quale, redigendo, a distanza di un anno l’uno, dall’altro, due inventari, constata che il patrimonio netto sociale, il quale era all’1 gennaio di 30 milioni di lire, al 31 dicembre è divenuto di 35 milioni di lire (30 capitale e riserve, preesistenti all’1 gennaio e 5 utili lucrati nell’anno) è tratto a concludere: il reddito dell’anno fu di 5 milioni di lire. Conclusione rafforzata da quella identica del conto profitti e perdite.

 

 

Si obliteri quest’ultimo conto, il quale, registrando fatti accaduti nell’anno, mette in rilievo una differenza, detta saldo utili, tra incassi ed erogazioni. Che la differenza sia davvero un saldo utili non risulta, nell’opinione dei contabili, dal conto intermedio (detto dei profitti e perdite), ma esclusivamente dalla coincidenza dei risultati di questo conto intermedio e dell’inventario di fine anno paragonato con quello ad inizio d’anno. I 5 milioni di utile del conto profitti e perdite sono uguali alla differenza in più fra l’attivo netto sociale al 1° gennaio di 30 e l’attivo netto al 31 dicembre di 5 milioni di lire. Che 5 sia la differenza aritmetica fra 30 e 35 è certo; ma è certissimo altresì che quella operazione di paragone fra 1 gennaio e 31 dicembre ha senso puramente formale aritmetico, perché i termini di essa sono comparabili solo numericamente. I 30 milioni sono una quantità numerica di lire riferite all’1 gennaio; laddove i 35 sono un’altra quantità numerica di lire riferite al 31 dicembre. Le unità componenti quelle due masse non sono ad una ad una equivalenti perché riferite a tempi diversi. Non si può dire che l’una unità sia maggiore dell’altra, sì come è impossibile dire che un cavallo sia maggiore di un cammello. Esse non possono essere sommate o sottratte o moltiplicate o divise l’una all’, o dall’, o per l’altra. L’inventario al 31 dicembre reca in sé un vizio insanabile. Al passivo scrive:

 

 

A terzi

Lire

22.000.000

A capitale e riserve

Lire

30.000.000

Saldo a pareggio

»

5.000.000

A pareggio

»

35.000.000

»

35.000.000

 

Lire

57.000.000

 

 

La appostazione di 22 milioni di lire per debiti a terzi è logica perché quei debiti sono riferiti al 31 dicembre. Ma che senso ha scrivere a capitale e riserve 30 milioni di lire quando questa spesa è una cifra valutativa riferita all’1 gennaio, anzi trasportata di peso, senza alcuna variante, dall’1 gennaio al 31 dicembre? È logico immaginare che le cose le quali valevano 30 a una data valgano le stesse 30 a un anno data?

 

 

Non dico che i contabili possano, nel compilare inventari, adottare un espediente diverso. Dico che, si tratta di un mero spediente e non di un principio di ragione; ed aggiungo che dall’uso di meri spedienti non si può dedurre argomento di boria o di superiorità qualsiasi verso i tanti altri espedienti, i quali possono essere immaginati od adoperati nel calcolare redditi. Gli uomini, per necessità di intendersi reciprocamente nel discorrere sono costretti a porre definizioni e premesse; e fanno benissimo. I contabili fanno benissimo, per cavarsela nel calcolare i «saldi a Pareggio» nell’inventario di fine anno, a porre la premessa di valutare capitale e riserva nella stessa cifra del principio d’anno. Non elevino però questa premessa arbitraria definitoria a principio di ragione; ché il salto sarebbe mortale. La cifra di «saldo a pareggio» al 31 dicembre non dimostra, col fatto della sua stessa presenza, di essere il «vero» reddito. È un numero, che pareggia i conti. Nient’altro. Che cosa voglia dire quel numero è un altro discorso.

 

 

180. In realtà il contabile al 31 dicembre conosce questi quattro soli fatti certi:

 

 

1)    che le attività dell’impresa possono a quella data correttamente essere valutate in 5 milioni di lire;

 

2)    che le passività dell’impresa verso terzi sono alla stessa data valutabili in 22 milioni di lire;

 

3)    che la differenza a saldo fra attività e passività è perciò al medesimo 31 dicembre valutabile in 35 milioni di lire;

 

4)    che siffatta differenza è di proprietà dei padroni dell’impresa.

 

 

Il resto: che i 35 milioni si dividano in 30 milioni capitali e riserve e in 5 milioni utile è un arzigogolo definitorio del contabile; ma non ha alcuna caratteristica delle verità di ragione.

 

 

Per paragonare i 30 milioni e i 35 milioni riferiti a momenti diversi separati dall’intervallo di un anno gli uomini ricorrono all’espediente del riporto dal principio alla fine o dello sconto dalla fine al principio dell’anno dei 30 o dei 35 milioni mercé l’applicazione di un saggio di interesse o di sconto (vedi sopra par. 89).

 

 

Il saggio di interesse comunemente usato per il riporto è quello corrente sul mercato per impieghi di capitale della medesima specie.

 

 

Se noi supponiamo che il saggio di interesse corrente sia il 5%, noi sappiamo che:

 

 

35 milioni al 31 dicembre = 30 al 1° gennaio + 1,50 interesse di riporto al 5% dei 30 al 31 dicembre + 3,50 saldo differenziale al 31 dicembre.

 

 

Ma poiché noi possiamo invece assumere ad arbitrio un qualunque altro saggio di interesse, ove suppongasi che sia corrente quello effettivamente guadagnato nell’impresa, che è del 16 2/3% avremo:

 

 

35 milioni al 31 dicembre = 30 al 1° gennaio + 5 interesse di riporto al 16 2/3 % dei 30 al 31 dicembre.

 

 

Il segno di uguaglianza (=) posto nell’una e nell’altra proposizione significa che la quantità 35 milioni di lire al 31 dicembre è equivalente, nell’uno e nell’altro modo di calcolo, a 30 milioni all’1 gennaio, più gli 1,50+3,50 ovvero i 5 aggiuntisi durante l’anno ai 30.

 

 

Razionalmente, ossia sulla mera base del ragionamento fin qui condotto, noi sappiamo soltanto che le due quantità 35 alla fine dell’anno e 30 al principio + 5 differenza sono equivalenti. La quale proposizione dice quel che dice e nulla di più. Ossia dice, ripetasi, che le due quantità separate dal segno = sono equivalenti; e non dice affatto, sino a prova contraria, che le 1,50+3,50 ovvero le 5 siano il reddito delle 30. La natura di reddito nelle 5 lire (o nei 5 milioni di lire del bilancio) non è cioè dichiarata dalla impostazione delle cifre nel bilancio o dall’equivalenza in seguito dichiarata. Quella natura di reddito è il risultato di un’altra operazione mentale che, sulla base dei risultati sinora raggiunti, noi facciamo e che prende la seguente forma: facciamo la convenzione di chiamare «reddito» o «perdita» il «saldo» necessario ad aggiungersi col segno più o col segno meno per rendere equivalenti due quantità numeriche riferite l’una al principio e l’altra alla fine dell’anno.[2]

 

 

181. Questa è una mera definizione, la quale non ha in se stessa alcuna virtù probante. Le definizioni, dirò ancora una volta, non provano nulla. Sono utili, se chiariscono le idee, dannose se le imbrogliano. Può darsi che la definizione ora data del reddito, una delle tante, sia stata più dannosa che utile, in conseguenza della curiosa affezione contratta per essa dai contabili definitori e dai giustizieri. Se, invece di lasciarci sopraffare dalla passione amorosa, noi guardiamo a quella definizione del reddito come ad un mero spediente usato per comodità di conteggio, subito vediamo che essa non è «il» criterio infallibile della giustizia tributaria.

 

 

Il ragionamento:

 

 

a)    l’imposta deve essere distribuita secondo giustizia;

 

b)    la ripartizione secondo giustizia significa proporzionalità al reddito dei contribuenti;

 

c)    reddito è la differenza fra gli attivi netti iniziale e terminale del contribuente nel periodo considerato;

 

d)    la giustizia vuole dunque che l’imposta sia proporzionale alla differenza così definita:

 

 

si compone di un assioma a), evidente solo perché nessuno a priori si dichiara contrario alla giustizia, anche quando non si conosce in che questa consista, di una deduzione d), valida entro i limiti della validità delle proposizioni precedenti, di una definizione c) e di un mistero b). Perché la giustizia voglia la proporzionalità al reddito dei contribuenti, è un mistero, del quale, a somiglianza di altri misteri, i quali hanno parimenti a proprio favore il consenso dei popoli, varie sono le facce: sono tutti o alcuni i contribuenti quelli di cui il reddito deve essere considerato? la proporzionalità è costante, crescente o decrescente? Gli elementi componenti il reddito sono omogenei? Come poi sia accaduto che una definizione (c) sia diventata il segnacolo in vessillo della verità in argomento di definizione del reddito; e che tutti gli altri espedienti che, con ostinazione degna di miglior successo, i legislatori la consuetudine l’uso immemorabile hanno messo innanzi: la quantità dei beni consumati, gli indici del godimento, il tenor di vita, il flusso normale di frutti derivanti dalle cose materiali ed immateriali, siano stati guardati con degnazione dai sacerdoti della giustizia, pesati con sospetto e rigettati perché calanti in cospetto dell’archetipo assunto dal contabile ad immagine dell’unica verità, questo è in verità il mistero vero e maggiore della cosidetta teoria della giustizia tributaria.

 

 

Posti dinnanzi ad alquante definizioni del reddito:

 

 

a)    reddito è quella ricchezza che in un dato intervallo di tempo entra, netta da spese, nella economia del contribuente, in aggiunta al capitale posseduto dal contribuente medesimo all’inizio di quel medesimo intervallo di tempo;

 

b)    reddito è quella ricchezza che, netta da spese, in un dato intervallo di tempo, il contribuente distacca a guisa di frutto naturale o civile, dalle cose da lui possedute: terreni, case, imprese, professioni, impieghi, mutui ecc.;

 

c)    reddito è quella ricchezza che, in un dato intervallo di tempo, il contribuente effettivamente, consumandola, gode: quasi tutti gli scrittori hanno guardato alle definizioni b) e c) partendo dalla premessa che la definizione vera fosse quella a). Dio perdona agli innocenti e li ammette più volentieri dei ragionatori nel regno dei cieli. Non v’ha dubbio però che qui ci troviamo dinnanzi ad un caso di pia innocenza inetta ad intuire che nessuna delle tre sopra elencate e nessuna delle altre definizioni che potrebbero essere immaginate ha in sé la virtù di provare la propria verità. Le definizioni sono convenzioni che gli uomini fanno tra di loro allo scopo di intendersi nel discorrere. Sono espedienti, utili come l’alfabeto, le regole grammaticali o sintattiche. A certi scopi scientifici può essere utile definire il reddito in un certo modo; per altri scopi in un secondo modo; e così in tanti modi. Solo la fecondità della definizione adottata, la ragionevolezza delle illazioni che se ne traggono, la bontà dei risultati ottenuti possono consigliare ad usare ora piuttosto l’una e ora piuttosto l’altra delle definizioni. Ogni definizione sta nuda in cospetto del tribunale della ragione. Nessuna può pretendere di scomunicare le altre.

 

 

182. La definizione contabilistica (quella α del par. 82 ed a del par. precedente) ha un privilegio sovra le altre: di essere stata accettata come la prima, l’unica, come quella che si impone per la sua evidenza alla coscienza umana. Un privilegio così grande è proprio solo degli assiomi e dei miti. La definizione α non è un assioma. L’assioma si impone per la sua evidenza all’uomo, posto dalla conformazione stessa del suo cervello nella impossibilità di negarlo; ed invece la definizione à è reputata vera solo perché siamo abituati a ripeterla senza renderci conto del suo contenuto meramente definitorio. Essa è dunque il mito.

 

 

Forse, anche le altre definizioni sono un mito. Pare di no, perché coloro che le usano hanno l’aria di vergognarsene. In ogni caso la definizione à, nella gara dei miti, ha vinto la prova. Essa è il mito dei miti, il mito sacro, i cui fedeli si esaltano nella contemplazione di cifre cabalistiche scritte in certi evangeli detti «bilanci». Sembrerebbe incredibile, se non fosse vero.

 

 

Durante il secolo XIX e in questo primo terzo del secolo XX gli uomini hanno adorato il mito, hanno combattuto per esso; hanno sperimentato e costrutto. Hanno anche condannato al rogo i contravventori. Anche nell’umile campo delle imposte non la ragione, ma il mito guida gli uomini. I miti, creati dagli eroi che guidano i popoli lungo la via del destino, persuadono gli uomini ad agire perché tratti dal profondo dell’animo umano. Fanno appello al sentimento, alla fede, al dovere, all’eroismo, all’amore, al mistero. Ma che gli uomini siano mossi ad agire da un mito contabile, da un numero astratto adottato per la sua comodità avrebbe dell’incredibile se quel mito non fosse lo strumento di un sentimento profondamente radicato nell’uomo: l’invidia.

 

 

«Chi sta sopra di me non paga il dovuto» è la reazione spontanea dell’uomo all’imposta. Nessuno confessa di non voler pagare. Tutti dichiarano di voler pagare se altri paghi il dovuto. Homines, esclamava già Tommaso Hobbes, [non tantum] onus ipsum, quam inaequalitatem graviter ferre solent. Maxima enim ambitione de immunitate certatur et in eo certamine minus felices magis felicibus tanquam victi invident. Pagare e frodare non contano, se taluno paga di meno o froda di più. Se l’imposta è però sull’atto singolo di consumo o di scambio l’invidia non può operare. Manca il termine di confronto fra uomo e uomo. Il confronto è fra cose: chilogrammo e chilogrammo di zucchero o spirito, sigaro o sigaretta, caffè o cicoria. Manca la materia sentimentale del discutere del pretendersi gravato in confronto agli altri. Tutti i contratti di compra-vendita di case sono simiglianti l’uno all’altro; e non v’ha modo di attaccarsi all’essere la casa piccola in confronto all’altra vasta per pretendere di pagare imposta minore per ogni 100 lire di valore. La casa è morta, non parla; le pietre ed i mattoni e la calce di cui è composta non reagiscono contro l’imposta più alta. La casa diventa viva e reattiva solo se la si vede attraverso l’uomo che la possiede.

 

 

Il campo uguale all’altro campo non reagisce se è tassato in ugual misura; reagisce invece quando l’uno essendo posseduto dal ricco e l’altro dal povero, al povero balena l’idea che il suo campo, tuttoché ugualmente produttivo, debba sopportare minor imposta di quello del vicino ricco, che egli invidia e i cui beni vorrebbe fare suoi. In quel momento il contadino si muta istintivamente in filosofo utilitarista ammantato in un paludamento contabile. L’invidia, che non può far muovere le cose, muove gli uomini che posseggono le cose, inventa il sistema personale di distribuzione delle imposte e crea il mito contabilistico del reddito, anima della finanza moderna. Forse non è dimostrabile la razionalità del tassare il campo il tabacco il vino la vettura il palco a teatro; ma è certamente arbitraria, perché avente origini puramente definitorie, la tassazione del saldo di bilancio assunto ad unico criterio di reddito. Naturalmente, siccome a pro della tassazione delle cose mute esiste il beneficio del dubbio, laddove è certa l’arbitrarietà della tassazione del saldo di bilancio, gli uomini proclamano sola razionale quest’ultima. Ed anche questa è proprietà caratteristica del mito.

 

 



[1] Maffeo Pantaleoni, Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato, in Scritti varii di economia, serie seconda, Sandron, Palermo 1909, pp. 86 sgg; ed ora in Teoremi di economia, Laterza, Bari 1925, vol. II, pp. 201 sgg.

[2] La infondatezza del preteso primato del concetto contabilistico del reddito non discende dalla eterogeneità delle lire disponibili in tempi diversi, ma dalla natura meramente definitoria della qualifica di reddito data ai saldi di bilancio necessari a rendere equivalenti gli importi monetari di principio e di fine d’anno. Sui concetti di eterogeneità, uguaglianza ed equivalenza, cfr. Ulisse Gobbi, Equivalenza economica, omogeneità, uguaglianza, in «Scritti varii di economia», Giuffrè, Milano 1934, pp. 282 sgg. ed Osservazioni sul confronto dei valori nel tempo, in «Rivista italiana di scienze commerciali», n. 3 del 1938, pp. 2-9 sgg.

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