Opera Omnia Luigi Einaudi

Esenzione di riserve e imposta sui dividendi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 13/05/1924

Esenzione di riserve e imposta sui dividendi

«Corriere della Sera», 13 maggio 1924

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 708-711

 

 

 

Meritano illustrazione due notizie tributarie le quali recentemente si sono lette sui giornali: il ministro delle finanze avrebbe deciso di proporre in primo luogo la esenzione delle somme mandate dalle società a riserva dall’imposta di ricchezza mobile; e in secondo luogo l’abolizione della imposta del 15% sugli interessi, dividendi e premi dei titoli al portatore, sostituendola con una imposta del 5% su tutti i titoli, al portatore e nominativi.

 

 

Non so quale grado di attendibilità abbiano le due notizie; ma poiché, in ogni caso, sono degne di discussione, giova chiarirne la portata.

 

 

La proposta di esentare dall’imposta di ricchezza mobile le somme mandate a riserva equivale o dovrebbe equivalere a quell’altra, contenuta nel disegno Meda di riforma dei tributi locali riprodotta nel decreto-legge Tedesco, ripetuta nel disegno di legge Soleri, di tassare le società anonime non più sui redditi prodotti, ma su quelli distribuiti, a qualunque titolo, tra soci, azionisti, amministratori, come dividendi, partecipazione agli utili, premi, rimborso di capitale oltre il versato. Da anni fautore del secondo metodo in confronto al primo, debbo compiacermi che esso, dal campo nebuloso dei disegni e dei decreti-legge di applicazione sospesa, si appresti ad entrare nel dominio dei fatti reali.

 

 

Perché sia preferibile tassare, invece di 100, reddito prodotto, solo 80, reddito distribuito, esentando i 20 mandati a riserva, è chiarito così:

 

 

Le 100 lire di reddito prodotto, sono una cifra teorica, ricavata da calcoli sempre arbitrari. Cosa valgono le merci in magazzino; quanto deve essere consentito per l’ammortamento degli impianti; quanto per le perdite sui crediti? Ben difficilmente due periti si trovano d’accordo, potendo ragionevolmente avere su tali punti opinioni differenti. Finanza e contribuenti per lo più hanno dissentito, dissentono e dissentiranno, essendo per ottime ragioni diversi i rispettivi punti di vista.

 

 

Le 80 lire di reddito distribuito sono un fatto pratico, effettivo. Se una società dà 10 lire di dividendo, son 10 e non 8 o 12. Non v’ha luogo a dubbi su ciò. Possono talune società distribuire apertamente 10 lire e sottomano altre 10 lire. Ma contro tale frode i disegni ricordati ordinavano severe precauzioni; ed in ogni caso se frode si può avere col metodo di tassare il reddito distribuito, egual frode e forse più facile può verificarsi col metodo opposto di tassare il reddito prodotto.

 

 

L’esenzione delle 20 lire di riserva non è dannosa alla finanza. Tutt’altro. Essa incoraggia gli amministratori a mettere in luce le riserve, mentre finora le nascondevano. La tenuità delle riserve delle società italiane in confronto a quelle risultanti dai bilanci tedeschi, austriaci, inglesi è impressionante. Ed era in parte apparente e dovuta alla paura di mettere in luce riserve, forse necessarie per coprire rischi futuri, le quali sarebbero state falcidiate dall’imposta. L’esenzione favorirà la pubblicità e l’accumulazione delle riserve. Alla lunga gli azionisti non vorranno rimanere a bocca asciutta e pretenderanno aumenti di dividendo. Perché mandar tutto a riserva e non dare qualcosa anche ai vari padroni dell’azienda? Ed ecco il fisco partecipare coll’imposta ai maggiori dividendi consentiti dalla cresciuta solidità dell’azienda.

 

 

Se il proposito di tassare i redditi delle società sulla somma distribuita invece che su quella prodotta merita pieno consenso, la abolizione dell’imposta del 15% sul reddito dei titoli al portatore e la sua sostituzione con un 5% sul reddito di tutti i titoli nominativi ed al portatore, è più controversa.

 

 

Notisi che tanto il 15% attuale quanto il 5% futuro non riguardano i titoli di stato. L’attuale 15%, a dire il vero, non è una imposta propriamente detta. Chiamasi «imposta» qualcosa che si deve pagare per forza. Invece il 15% si paga solo da coloro i quali amano tenere le azioni, obbligazioni e cartelle al portatore. Basta farle iscrivere al nome, per essere esenti dal tributo. Lo scopo del 15% non è dunque di procacciare un’entrata allo stato, ma di incitare i detentori di titoli al portatore a farli iscrivere al nome. Lo stato ha interesse a conoscere i possessori dei titoli mobiliari allo scopo di: 1) applicare con maggiore sicurezza quel poco che resta dell’imposta successoria; 2) applicare con esattezza a partire dall’1 gennaio 1925 la imposta complementare progressiva sul reddito. Altre ragioni di conoscere i nomi dei possessori di titoli ora non esistono; poiché le imposte vigenti, all’infuori di quelle due, si applicano ottimamente anche ai titoli ai portatori.

 

 

Giova riconoscere che le due ragioni indicate hanno ora minor forza d’un tempo, sia perché l’imposta successoria si applica oramai ad una piccola parte delle eredità, sia perché la futura complementare sul reddito è ad aliquote moderate (1 a 10%) e da sé incoraggia alle denunce esatte; sia finalmente perché il 15% si applica solo ai titoli privati e non a quelli di stato. A che giova conoscere i possessori di 20 miliardi di titoli privati quando si ignorano i nomi dei possessori di 85 miliardi di titoli di stato? L’attuale imposta del 15% raggiunge perciò il suo scopo, che è di spingere alla nominatività, solo in piccola parte. Tanto vale dunque abolirla. Meglio non proporsi addirittura uno scopo; che il pretendere di volerlo ed ipocritamente chiudere gli occhi dinanzi alla realtà, la quale ci dice non potersi con quei mezzi raggiungere lo scopo.

 

 

Perché sostituire il 15% sui soli titoli al portatore con un 5% su tutti i titoli, nominativi e al portatore? Quella che si abolirebbe non è una vera imposta; quella che si creerebbe in vece sua, sì.

 

 

Suppongo che la ragione di creare il 5% sia puramente di cassa. Il 15%, bene o male, rende qualcosa, perché c’è pur sempre un certo numero di possessori di titoli che preferisce od è costretto a tenere i titoli al portatore. Rincresce forse all’erario di perdere questo qualcosa e si è pensato perciò di supplirvi con una vera imposta del 5% su tutti i titoli.

 

 

Ritengo il fine ragionevole, ma cattivo il metodo tecnico adottato. È ragionevole non perdere la somma fruttata dal 15%. Non viviamo in tempi in cui l’erario possa far gitto facilmente delle sue entrate.

 

 

Sarebbe cattivo però il metodo scelto di creare uno speciale tributo su tutti i titoli. O che non esiste l’imposta ordinaria di ricchezza mobile, fatta a bella posta per colpire in categoria B i redditi delle società anonime? Che sugo vi è a colpire prima, ad esempio, col 20% il reddito delle società a titolo di imposta di ricchezza mobile e poi, col 5% lo stesso reddito a titolo di imposta sul dividendo? Sovratutto se domani saranno esentate le riserve, non è perfettamente uguale la materia imponibile; o, se qualche differenza v’è, non è dessa così impalpabile da non meritare di ingrandirla artificialmente con due imposte differenti? Si faccia la somma di 20 più 5 e si dica che l’imposta di ricchezza mobile sui redditi distribuiti dalle società anonime è del 25%. Si eviterà di proseguire in quella moltiplicazione dei pani e dei pesci, voglio dire dei nomi delle imposte, che fu la più comica caratteristica della finanza di guerra. L’on. De Stefani ha finora semplificato e riunito; epperciò non è da credere che, proprio stavolta, voglia indulgere in vani nominalismi, senza costrutto per l’erario e in ogni modo costosi per l’amministrazione.

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