Opera Omnia Luigi Einaudi

Ferocie fiscali improduttive (a proposito dell’imposta accessoria)

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 18/08/1922

Ferocie fiscali improduttive (a proposito dell’imposta accessoria)

«Corriere della Sera», 18 agosto 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 780-786

 

 

 

Uno dei compiti più urgenti dei ministri del tesoro e delle finanze è la revisione della disordinata, contraddittoria, distruttiva legislazione fiscale venuta su durante e dopo la guerra. Due, tre imposte sul medesimo cespite: imposta sui fabbricati e sui locali abitati, imposta sul valor locativo e di famiglia, addizionale comunale alla ricchezza mobile e tassa di esercizio; aliquote molteplici a favore di diversi enti affastellate insieme senza mai tirare le somme: imposta di stato, di provincia, di comune, di camera di commercio, dei mutilati, delle assicurazioni sociali. Una selva selvaggia di lire e di centesimi, in cui i cosidetti centesimi salgono a 200, 300, 700, 1.000, 1.500 per ogni lira, rasentando i limiti del delirio. Ed in fondo a tutto ciò il contribuente che non sa più fare alcun calcolo; che talvolta riesce inopinatamente a cavarsela, mentre in altri casi è tratto irremissibilmente alla rovina.

 

 

Voglio oggi dare un saggio dell’altezza a cui arrivano le imposte in Italia; e l’esempio è tratto dall’imposta di successione. Recenti articoli del notaio dott. Federico Guasti di Milano sul «Sole» e, più ampiamente, sulla «Rivista di diritto civile» (n. 4 del 1922) permettono di formarsi una idea degli orrori a cui si è giunti, per spirito di demagogia, e, aggiungasi purtroppo, per ignoranza di governi e di legislatori, delle atrocità che essi leggermente perpetrarono. Chi faceva un decreto non conosceva le leggi su cui esso si inastava; chi portava dal 5 al 15 e poi al 20% le «addizionali» pei mutilati scordava il «principale» a cui quelle spaventevoli addizionali si aggiungevano. La conclusione è una tabella finale che non posso riprodurre per intiero; ma di cui alcuni casi tipici bastano a dare un’idea:

 

 

 

Quote ereditarie dell’ammontare di lire

1.000

50.000

100.000

un milione

venti milioni

 

Imposta per ogni 100 lire

 

Ascendenti e discendenti in primo grado

1,80

4,80

7,20

19,20

32,40

Id. in altri gradi

1,80

6

8,40

21,60

36

Coniugi

5,40

12

15,60

28,80

43,20

Fratelli e sorelle

9,60

18

21,60

36

50,40

Zii e nipoti

12

21,60

25,20

40,80

57,60

Prozii, pronipoti, cugini

14,40

32,40

36

52,80

72

Altri parenti, affini ed estranei

22,80

48

55,20

74,40

90

 

Queste aliquote sono già roba da manicomio; ma bisogna por mente che:

 

 

  • se si tratta di immobili o di diritti immobiliari, bisogna aggiungervi lo 0,75% per la trascrizione ipotecaria;
  • per gli eredi che non siano discendenti o coniuge, bisogna aggiungere alle aliquote sovradette, il 6 od il 9,60 od il 12% sull’eredità ricevuta quando l’erede o legatario di oltre lire 200.000 abbia un patrimonio proprio superiore alle 200, 400 e 600.000 lire rispettivamente. Cosicché, se l’erede di 20 milioni di immobili, cugino in secondo grado, possiede, per sua disgrazia un cospicuo patrimonio suo proprio, l’imposta, invece di essere del 90%, diventa del 103,62%, il che vuol dire che l’erede dovrà preferire di rinunciare all’eredità, perché altrimenti dovrebbe aver le noie ed i rischi della liquidazione e pagare per giunta qualcosa al tesoro di tasca sua;
  • i valori ereditari sono sempre aumentati del 2% a titolo denari e gioielli e del 5% a titolo mobilio; questi aumenti sono calcolati sul lordo, senza tener conto dei debiti;
  • la detrazione dei debiti è ammessa solo con restrizioni gravissime, e solo quando si dimostri che il debito è certo e liquido (ossia non contestato) al momento della morte; che non si ammettono i debiti commerciali se non quando risultino da libri bollati e vidimati, che molti commercianti non tengono; sicché molte eredità sono tassate su cifre superiori a quelle effettive e non poche eredità passive diventano attive ai soli fini dell’applicazione dell’imposta;
  • le valutazioni su cui si basano oggi le tassazioni sono estremamente cervellotiche ed oscillanti. Terre e case quanto valgono? è bravo chi lo sa o lo immagina. Di mese in mese si vedono variazioni notevolissime. Gli edifici urbani, apprezzatissimi nel 1920, sono assai scaduti nel 1921 e, salvo quando siano liberi da vincoli, hanno prezzi inferiori di gran lunga ai massimi toccati all’epoca in cui in essi si investivano i guadagni di guerra. In molte regioni d’Italia lo stesso si può dire dei beni rustici. Da caso a caso, si hanno variazioni strepitose di prezzo, a seconda dei gusti individuali dei compratori e del bisogno dei venditori. Eppure il limite di tolleranza è appena del 10%, quando, in perfetta buona fede, in tempi di moneta variabile, si possono commettere errori assai più rilevanti; ed in caso di errore la tassa è raddoppiata ed al raddoppiamento si aggiunge un quinto.

 

 

Le norme che regolano il giudizio di stima degli immobili diventano spesso un mezzo di atroce ricatto a danno dei contribuenti. Un contribuente denuncia per 100.000 lire lo stabile ereditato. La finanza lo eleva a 150.000. Si addiviene alla stima: se la maggioranza dei tre periti, dei quali uno è di nomina del contribuente, l’altro dell’intendenza di finanza ed il terzo del presidente del tribunale, accerta un valore che superi di oltre un decimo le 100.000 lire, ad esempio 110.500 lire, il contribuente deve pagare le spese di perizia e la sovratassa. Poiché questa è uguale da sola all’importo della tassa più un quinto, il contribuente ha interesse ad adattarsi al ricatto, transigendo sui 9 decimi di 150.000 lire, ossia su 135.000 lire, ossia su un valore irreale, assai superiore a quello di 110.500 lire che i periti stabilirebbero. Spese di perizia e sovratassa gli costerebbero di più dell’ingiusta maggior tassa sull’inesistente maggior valore di 24.500 lire. La finanza, sicura dell’impunità, può elevare le stime oltre il giusto e, tardando 18 mesi dalla morte a chiedere la stima, può tenere in sospeso gli eredi per anni ed anni – spesso le perizie si trascinano in lungo – sull’ammontare della somma dovuta;

 

 

  • agli eredi di nude proprietà conviene per lo più rinunciare all’eredità. Chi riceve la nuda proprietà di una sostanza, di cui l’usufrutto spetta ad una persona di meno di cinquant’anni, deve pagare subito la metà della tassa sul tutto. Su un milione di lire, il figlio deve pagare subito 96.000 lire, il fratello 144.000 lire, il nipote 204.000 lire, il cugino primo 264.000 lire, il parente più lontano e l’estraneo 372.000 lire. Paga a fondo perduto, senza nulla ricevere ed aspetta che l’usufruttuario muoia. Se questi è anche mediocremente longevo la perdita degli interessi composti al 6%, aggiunta alla tassa pagata, gli fa spesso raggiungere una perdita uguale al milione dell’eredità aspettata. Quando poi l’usufruttuario muoia, egli, per maggior beffa, deve pagare, nei casi sopra detti, altre 96, 144,204,264 e 372.000 lire a titolo di consolidamento di usufrutto. Quindi chi riceve in successione una nuda proprietà, guardi bene ai fatti suoi prima di accettare il pericoloso beneficio;
  • le penalità erano state calcolate in tempi in cui il massimo dell’aliquota toccava il 15 per cento. Adesso che il massimo giunge al 90% ed in certi casi fantastici, come si disse sopra, al 103,62%, esse diventano terribili strumenti di rovina per eredi colpevoli non di rado soltanto di ignoranza della legge. Ho già accennato all’aspetto ricattatorio del giudizio di stima. Ma vi sono casi ugualmente tremendi. Se si ritarda di un giorno oltre i 4 mesi dalla morte a denunciare l’eredità, l’aliquota del 20% diventa del 32, quella del 50 passa all’80%, quella del 90 va al 144%. Chi, invece di denunciare i singoli cespiti ereditari, indica per taluno di essi l’atto da cui il cespite deriva, sebbene in buona fede, deve pagare il 24% di sovratassa. E così via. Il dott. Guasti ha compilato una tabellina da cui risulta il crescendo spaventoso dell’imposta gravante su un immobile del valore di un milione, ereditato, per ipotesi, in un caso dal figlio e nell’altro caso dalla vedova, senza prole, del figlio, a cui il suocero abbia voluto assicurare in ricordo del figlio premorto il diritto di abitare nella casa avita. Il Guasti fa l’ipotesi ragionevole che la nuora avesse un patrimonio proprio di 600.000 lire. Ricordiamo che chi eredita un milione paga ora su lire 1.070.000 per la presunzione che facciano parte della eredità tanta mobilia per lire 50.000 e tanto denaro e gioielli per lire 20.000:

 

 

Tassa applicabile nell’anno

figlio

nuora

 

%

lire

%

lire

1901

1,60

17.100

15

160.500

1902

3

30.900

20

207.500

1914

6,20

66.300

27,5

292.200

1918

8

85.600

33,6

359.500

1919

8,60

92.000

43,6

466.500

1922

19,25

213.100

87,15

932.100

 

 

Tanto il figlio che la nuora debbono inoltre riscattare subito l’imposta patrimoniale, ossia aggiungere oltre 50.000 lire circa alla somma che essi debbono immediatamente sborsare. È chiaro che sarebbe ben mal consigliata la nuora la quale si affannasse a trovare 982.000 lire da pagar subito per conservare uno stabile valutato, sì, un milione, ma che, se dovesse essere realizzato, forse non potrebbe procacciare più di 700 od 800.000 lire.

 

 

Il dott. Guasti, nel delineare il crescendo dell’imposta da 17 a 213.000 lire per il figlio e da 160 a 932.000 lire per la nuora, ha dimenticato un punto essenziale: che cioè lo stabile nel 1901 forse valeva 400.000 lire buone ed avrebbe pagato nel caso del figlio, non più dell’1,60%; mentre oggi lo stesso, preciso stabile vale 1.000.000 di lire cattive, ossia sostanzialmente meno di prima – gli stabili non sono aumentati di valore in proporzione alla svalutazione monetaria – e paga il 19,25%, mentre, essendo in realtà il suo valore tradotto in lire buone di sole 250.000 lire, avrebbe dovuto pagare solo il 10,80 per cento. Ossia le aliquote non sono soltanto aumentate nella misura in cui l’aumento è visibile; ma sono aumentate assai di più, per lo spostamento nominale, apparente, di tutti i valori all’insù.

 

 

Tanta ferocia frutta qualcosa all’erario? Negli otto esercizi dal 1913-14 al 1920-21 il gettito della tassa di successione, in milioni seguì la seguente progressione: 50, 52, 65, 76, 83, 129, 160, 181. L’aumento fu da 100 a 360; il che vuol dire uguale all’incirca allo svilimento della moneta. In tesi astratta, ciò significa ancora che non ci fu nessun aumento nel gettito della tassa; poiché le antiche aliquote del 1913-14 avrebbero dovuto dare, senz’uopo di alcun inasprimento, applicandosi a valori aumentati al triplo od al quadruplo in lirette, il gettito medesimo che si ebbe nel 1920-21. E si potrebbe dunque sostenere che la ferocia del fisco fu in pura perdita, perché i contribuenti riescirebbero ad evadere l’imposta tanto più quanto più cresce l’aliquota. Per varie considerazioni, che qui sarebbe lungo riassumere, non giungo fino ad affermare tanto; ma è certo che, una buona parte dell’aumento è in pura perdita. L’erario avrebbe incassato di più, se si fosse contentato di aliquote uguali alla metà di quelle demagogiche vigenti.

 

 

L’imposta successoria in Italia ha perso di vista una delle regole fondamentali, di buon senso e di vantaggio fiscale, a cui dovrebbe inspirarsi: possa il risparmiatore con un prelievo ragionevole sui suoi redditi pagarla in un non lungo periodo di anni. Bisognerebbe che il padre di famiglia potesse con un moderato prelievo sul suo reddito assicurare i figli contro l’eventualità di un’imposta la quale può distruggere il patrimonio con una vendita forzosa. Ciò si fa correntemente in Inghilterra; ed è uno dei rami più redditizi dell’assicurazione sulla vita. In Italia, e con le grottesche aliquote esistenti, come si può pagare col reddito l’imposta successoria?

 

 

Questa quindi tende ad impoverire il paese. È una parte del patrimonio fruttifero della nazione, del patrimonio già risparmiato ed investito in terreni, in case, in macchine, che si converte in beni di consumo. È vero che certi dottrinari, i quali vivono con la testa nelle nuvole, affermano che lo stato dovrebbe impiegare il provento dell’imposta successoria per accrescere il proprio patrimonio o per diminuire il debito pubblico. I dottrinari suddetti riconoscono,cioè, essere un disastro sociale ed economico che una ricchezza patrimoniale si trasformi in beni di consumo, entri nel gorgo dei fondi che lo stato spende ogni anno, per le spese correnti, senza che nulla più ne rimanga alla fine dell’anno. E gridano: «l’imposta successoria non è un’imposta come tutte le altre. Lo stato non dovrebbe spenderne il provento per spese correnti. Dovrebbe investirlo in impianti ferroviari, in boschi, in capitali pubblici. Dovrebbe per lo meno servirsene per ridurre di altrettanto il debito pubblico».

 

 

Buona gente, costoro. A che cosa serve gridare dovrebbe, quando si fa, si è sempre fatto e si farà sempre tutto il contrario; quando anche lo scrivere in una legge solenne che si dovrebbe far così è una farsa atroce in cospetto di un disavanzo di 2 o di 3 o di 5 miliardi di lire! No. Non è lecito sperare o lasciar credere che lo stato risparmi e capitalizzi i proventi di una qualunque imposta. Lo stato consuma. Finché le cose stiano così, l’unica via ragionevole da seguire è congegnare l’imposta successoria in modo che in decuius o gli eredi possano approntare i mezzi di pagamento o pagarla con un tollerabile prelievo del reddito annuo. Solo a questa condizione lo stato non distruggerà la ricchezza del paese e non disorganizzerà le famiglie, come oggi fa, dimentico del detto antico essere assai più difficile e meritoria impresa «conservare» che non «acquistare» la ricchezza.

 

 

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