Opera Omnia Luigi Einaudi

Fuori di casa

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 04/03/1905

Fuori di casa

«Corriere della sera», 4 marzo 1905

 

 

 

La stampa socialista ha affermato che l’Italia, con l’articolo di legge contro gli scioperi ferroviari, sta per mettersi alla coda del mondo civile e per offuscare la reputazione di maestra del diritto. Perché mai l’Italia dovrebbe riconoscere la necessità di disposizioni che non si leggono nelle raccolte di leggi della Francia, della Germania, dell’Inghilterra, dell’Austria e della Russia? La domanda è accorta, ma non è difficile il rispondere. Nessuno pensa che uno Stato, dove scioperi ferroviari non scoppiarono mai, dove nessun ferroviere pensa a interrompere il servizio ferroviario, abbia ad elaborare disegni di legge dei quali non si prevede l’applicazione. Nessuno pensa che sulle ferrovie prussiane di Stato, dove esiste una disciplina ferrea, dove impera sempre una organizzazione militare e non solo nei momenti eccezionali, possa succedere uno sciopero. Se scoppiasse sarebbe immediatamente represso, come qualunque altra insubordinazione dell’esercito e della burocrazia.

 

 

Ma non è esatto dire che nei paesi dove scoppiarono o furono minacciati scioperi ferroviari non si sia pensato a reprimerli ed a prevenirli. Ci si pensò un po’ dappertutto dove si ebbe il timore di un arresto nella vita economica del paese: in Stati monarchici e repubblicani, protestanti e cattolici, da governi conservatori e da governi democratici puri. Forse i difensori del diritto dei ferrovieri allo sciopero non vorranno menar per buono l’esempio della Spagna, dove un decreto reale del 15 febbraio 1905 punisce i macchinisti, fuochisti, telegrafisti, capi-stazione ed altri agenti che abbandonano il servizio senza un preavviso di 10 a 15 giorni, con le pene contemplate nel Codice penale per chi abbandona un posto pubblico durante il servizio; e dove un recentissimo progetto di legge dichiara illeciti gli scioperi e le coalizioni ferroviarie e li punisce con pene abbastanza gravi. La Spagna – si dirà – è un paese reazionario, uno dei pochissimi che – secondo la vieta frase – salvano l’Italia dall’essere l’ultimo paese del mondo. E sia. Non ci fermeremo nemmeno al caos tipico dell’Ungheria, dove il Governo, per reprimere lo sciopero del 1904 senza aspettare nemmeno di essere armato di leggi speciali, ordina la militarizzazione dei ferrovieri, ne imprigiona alcuni capi, altri licenzia e si astiene da nuove misure di rigore solo quando i ferrovieri si arrendono a discrezione. Anche l’Ungheria potrà sembrare un paese sospetto, di Magnati e di servi della gleba. Noi non sappiamo se l’Olanda – anch’essa minacciata da grave disastro economico durante lo sciopero ferroviario scoppiato improvvisamente il 31 gennaio 1903, ed improvvisamente finito in pochissimi giorni – possa trovar grazia dinanzi agli occhi dei socialisti. Noi questo sappiamo, che l’Olanda è il paese classico della libertà religiosa e politica, che in Olanda esiste una legislazione sociale assai sviluppata, che i legislatori olandesi possono vantarsi di aver introdotto parecchie audaci riforme tributarie, di cui l’imposta progressiva sul patrimonio non è forse l’esempio principale. Eppure l’Olanda non ha temuto con la legge dell’11 aprile 1903 di aggravare moltissimo il Codice penale nelle sanzioni contro le violazioni della libertà di lavoro degli operai e di creare nuove figure di reato per lo sciopero ferroviario. Il Governo italiano non ha mai smesso di spingersi fino al punto a cui è andato il legislatore olandese, quando ha punito col carcere fino a sei mesi e coll’ammenda sino a 30 fiorini gli agenti ferroviari che, allo scopo di provocare o di prolungare una interruzione nell’esercizio del servizio pubblico dei trasporti per ferrovia, trascurino o rifiutino, dietro un ordine legalmente dato, di effettuare dei lavori che essi si sono obbligati a fare espressamente od in virtù del loro contratto di lavoro. E si noti che le pene sono raddoppiate quando lo scopo interruzione del servizio sia stato raggiunto. Il Governo italiano propone la detenzione da uno a sei mesi raddoppiata quando lo scopo sia stato raggiunto solo per i capi, i promotori e gli organizzatori di un concerto diretto a provocare l’interruzione del servizio. Il legislatore olandese punisce anche i gregari, e, per di più, quando vi sia stato concerto, porta per gregari e capi il massimo della pena a due anni.

 

 

Non mancheranno le solite citazioni dell’Inghilterra, la patria dei Parlamenti, e della Confederazione americana, palladio di tutte le libertà, le quali non puniscono gli scioperi ferroviari. Ed è vero che l’Inghilterra non punisce esplicitamente gli scioperi ferroviari: ma solo perché sulle ferrovie non si verificarono mai notevoli interruzioni di lavoro, né i ferrovieri hanno stabilità di posizione o garanzie di carriera simili a quelle che per legge sono loro garantite in Italia. Non è però che l’Inghilterra tema di risuscitare i lavori forzati o la tratta degli schiavi proibendo le interruzioni dei servizi pubblici: la legge 13 agosto 1875 punisce con la multa di 20 sterline (500 lire) e col carcere fino a tre mesi, con o senza lavoro forzato, colui che «abbia l’obbligo di provvedere una città, sobborgo, ecc., di gas e di acqua, il quale volontariamente o maliziosamente rompa il contratto di lavoro», nonché colui che «rompa un contratto di servizio o di locazione conoscendo o potendo prevedere che le probabili conseguenze di questo suo fatto, commesso da solo o di concerto con altri, saranno di porre in pericolo vite umane o di cagionare gravi lesioni personali o di esporre alla distruzione o a grave danneggiamento proprietà immobiliari o mobiliari». C’è da scommettere cento contro uno che i giudici inglesi – i quali non esitarono a condannare le Leghe operaie al pagamento di enormi multe ad industriali danneggiati dalle deliberazioni delle Leghe, anche contro l’apparente disposto letterale della legge – non esiterebbero un istante ad applicare l’articolo generico ora citato contro i ferrovieri che si rendessero colpevoli di un ostruzionismo simile a quello che oggi delizia il Bel Paese.

 

 

Ed è vero anche che la Confederazione americana non punisce gli scioperi ferroviari. Ma per una ragione semplicissima: che la costituzione americana sottrae questa materia alla competenza della Confederazione: ed è più facile che caschi il mondo, di quel che sia possibile cambiare la costituzione negli Stati Uniti. Ciò che non può fare il Governo federale, lo possono fare però i Governi dei singoli Stati; e l’han fatto in tanti, che rimane solo l’imbarazzo della scelta. Lo stato di New Jersey, ad esempio, colpisce con multe sino a 500 dollari e col carcere sino a sei mesi i ferrovieri e con pene doppie gli estranei che provochino una interruzione dannosa nel servizio ferroviario.

 

 

Certo – a sentire di queste cose orrende per i pudichi loro orecchi – i socialisti, divenuti improvvisamente amatori di tutte quelle libertà che saranno soppresse nel futuro Stato collettivista, diranno che l’Inghilterra e la Confederazione americana sono degenerate, che esse sono in balia dei londlordi e dei trusts; e che tutto questo ciarpame di leggi reazionarie sarà spazzato via il giorno in cui il sole dell’avvenire illuminerà le menti di quei lavoratori, oggi ottenebrate e chiuse alla buona novella. E passiamo al nuovissimo continente, dove il sole dell’avvenire già splende, dove il Governo è in mano di socialisti o quasi, dove il Labour Party è onnipotente. Tutti sanno che nella Nuova Zelanda, la patria del «socialismo in azione», esiste l’arbitrato obbligatorio, espressamente esteso agli agenti ferroviari; ma non sempre si ricorda che l’abbandono del lavoro durante il giudizio è punito con una multa sino a 1.250 lire per ogni persona colpevole, e che violazione della sentenza della Corte di arbitrato è punita con una multa che può andare sino a 250 lire per gli operai singoli e sino a 12.500 per le associazioni di operai e di padroni. E si tratta non di una ammenda contrattuale, ma di una vera multa penale (penalty).

 

 

Nella Nuova Zelanda scioperi di ferrovieri non ci furono, almeno di qualche importanza. Invece nel maggio 1903 gli agenti delle ferrovie governative dello Stato di Vittoria, nell’Australia, si misero davvero in sciopero. La cosa finì subito con una resa a discrezione, perché il Governo mostrò i denti. Malgrado la vittoria, il Governo volle che il parlamento gli desse un’arma per il futuro. Detto fatto. In un batter d’occhio, il 22 maggio dello stesso anno, veniva approvata una legge che dava ai commissari delle ferrovie amplissimi poteri: di assumere nuovo personale senza concorso al posto di quello scioperante, di considerare come licenziati i ferrovieri che avessero abbandonato il lavoro, di togliere ad essi ogni diritto a pensioni, gratificazioni, indennità, ecc., e di promuovere ai posti lasciati vuoti i ferrovieri rimasti fedeli. Che cosa ne dicono i socialisti italiani di quest’ultima disposizione, di questo capolavoro di machiavellismo dei loro colleghi degli antipodi? Chissà quali improperi sarebbero scagliati contro il Governo italiano se osasse applicare il romano principio del Divide et impera e, colla speranza di rapidi miglioramenti di carriera, eccitasse i ferrovieri ad una lotta fratricida! Oibò! I governanti dello Stato di Vittoria devono ancora essere dei semi – selvaggi che vogliono fare una strana mescolanza di fraternità socialista e di struggle for life darviniana. Ritorniamo pure in Europa, dove, vicino a noi, nella libera Elvezia, i Cantoni sono quasi tutti in mano del partito radicale e qualcheduno anzi dei radicali-socialisti. Orrore! È, precisamente in uno dei Cantoni più impregnato dello spirito jauresista, che una legge del 26 marzo 1904, stabilendo l’arbitrato per tutte le classi di operai, comminava altresì a chiunque facesse pubblico invito ad una sospensione parziale o generale del lavoro le pene di polizia, senza pregiudizio delle pene stabilite nell’art. 106 del Codice penale.

 

 

A noi sembra che basti. Ai lettori di buona fede il giudicare se sia un risuscitare la schiavitù il considerare reato l’istigazione allo sciopero nei pubblici servizi. Caso mai, nel novero di questi paesi detti schiavisti per burla, ci troveremmo in buona compagnia.

 

 

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