Opera Omnia Luigi Einaudi

Gli effetti dei censimenti, delle denuncie e dei sequestri (a proposito di invocati decreti d’urgenza sulle carte d’archivio)

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/03/1919

Gli effetti dei censimenti, delle denuncie e dei sequestri (a proposito di invocati decreti d’urgenza sulle carte d’archivio)

«La Riforma Sociale», marzo-aprile 1919, pp. 175-177

 

 

 

La classe di scienze morali storiche e filologiche della Reale Accademia delle Scienze di Torino ha approvata, nella seduta del 16 febbri io 1919, una relazione, scritta dal prof. Federico Patetta, per incarico di una commissione composta dei soci Alessandro Baudi di Vesme, Giuseppe Prato, Vittorio Cian, Giovanni Pacchioni e Patetta. Riproduciamo questa relazione, sebbene essa tratti di una materia apparentemente lontana dai nostri studi. Essa invero ci si riattacca dando in un campo dive, so la dimostrazione di alcune verità fondamentali che gli economisti insegnavano da tempo e di cui la guerra presente ha dato nuovamente molte riprove:

 

 

  • che cioè bene spesso le leggi portano un effetto intieramente diverso da quello che era nelle intenzioni — cosidette buone e pietose — del legislatore; il che dimostra che quelle intenzioni non erano né buone né pregne di pietà, ed invece erano mosse da mania del nuovo, da fretta eccessiva ed inconsapevole, da desiderio di rumore o di popolarità;
  • che il fermo messo dallo Stato sulle carte degli archivi privati avrebbero probabilmente per effetto di far scomparire e distruggere le carte stesse, così come i calmieri e le requisizioni hanno per necessario effetto il rialzo dei prezzi e la carestia;
  • che le violazioni alle norme comuni del diritto, in che si compiacciono i legislatori i quali da sé si chiamano «arditi» e «geniali» e «novatori» non si scompagnano dal danno alla collettività;
  • che la maniera più economica, più rapida, più sicura di assicurare un bene alla collettività si è di pagarlo — con denaro o con onori a scelta dell’interessato — al prezzo corrente a colui il quale ne è proprietario, secondo le norme antiche delle leggi di espropriazione per pubblica utilità.

 

 

Il Patetta non vuole ridimostrare queste verità; né si preoccupa menomamente di porre principii generali. Ma il suo profondo senso giuridico, unito all’esperienza consumata del ricercatore di carte e documenti preziosi per la storia, lo hanno condotto a dare una dimostrazione così nitida e così efficace di queste verità vecchie e sempre freschissime applicate ad un caso particolare che anche i principii generali acquistano perciò nuova forza.

 

 

La Direzione.

 

La R. Deputazione Toscana di Storia Patria, giustamente «preoccupata dello scempio che tuttodì vien fatto di documenti importanti appartenenti ad archivi di pubbliche amministrazioni, di enti laici ed ecclesiastici e sopratutto di privati», approvò, nella sua adunanza dell’8 giugno 1918, un vibrato ordine del giorno, deliberando nel medesimo tempo di chiedere al movimento per la tutela del patrimonio archivistico italiano l’adesione degli Istituti nazionali d’alta cultura e, fra essi, della nostra Accademia.

 

 

L’ordine del giorno, trasmesso alla nostra Presidenza con lettera in data 30 giugno 1918, è di questo tenore:

 

 

«La regia Deputazione Toscana di Storia Patria, sollecita dell’accertamento e della conservazione del patrimonio storico nazionale insidiato dall’ingordigia di coloro che, spinti dall’alto valore venale raggiunto dai nostri documenti, fraudolentemente li esportano per venderli all’estero, e di coloro che la crisi sempre crescente della carta ha indotto al facile e lucroso commercio di quella da macero; mentre si augura che Governo e Parlamento vogliano provvedere, nell’interesse degli studi e della pubblica amministrazione, ad un conveniente ordinamento legislativo degli Archivi italiani, quando la vittoria avrà dato alla Patria la quiete necessaria per le opere della pace; fa intanto voti che siano subito presi quei provvedimenti, indispensabili ed improrogabili, che valgano ad eliminare o almeno ad attenuare i pericoli d’una dispersione e d’una distruzione ugualmente nefaste del materiale archivistico. Provvedimenti che potrebbero attuarsi nel modo che qui si propone.

 

 

  • 1° Attribuire agli Archivi di Stato, nell’orbita delle rispettive circoscrizioni, l’azione di vigilanza che la Legge sulle Antichità e le Belle Arti prescrive per i documenti d’importanza storica; mettere a disposizione di essi Archivi di Stato i fondi necessari per eventuali verifiche, inventari ed acquisti; obbligare i medesimi, sotto la loro diretta responsabilità, ad intimare le notificazioni di sommo pregio, avuto riguardo all’ importanza delle carte e alla maggiore o minore garanzia di conservazione da parte dei proprietari o possessori, provvedendo, in caso di gravi ed imminenti pericoli di dispersione, all’inventario o alla espropriazione forzata previsti dall’art. 7 della legge predetta.
  • 2° Ordinare un censimento generale di tutti gli archivi pubblici e privati, da chiunque ed a qualunque titolo siano detenuti o posseduti — prescindendo dagli Archivi di Stato, dai Notarili, nonché da quelli Provinciali che in alcune regioni del Regno sono sottoposti alla vigilanza degli Archivi di Stato — mediante l’obbligo della denunzia dentro un termine fisso e con sanzioni severe contro gl’inadempienti.
  • 3° Imporre che in ogni caso sia mantenuta integra l’unità dei fondi archivistici, in modo che vengano evitate manomissioni dannose alla compagine originaria dei fondi stessi.

 

 

L’invito o l’ordine del giorno della Deputazione Toscana di Storia Patria giunsero alla nostra Presidenza quando era ormai chiuso l’anno accademico 1917-1918; e non fu quindi possibile presentarli alla Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, alla quale appaiono più particolarmente diretti, se non nella prima adunanza dell’anno corrente, cioè il 24 novembre 1918. La Classe deliberò di deferire ad una Commissione l’esame delle proposte contenute nell’ordine del giorno surriferito; e noi, designati dalla sua fiducia, le abbiamo conseguentemente ponderate e discusse, e sottoponiamo ora al vostro giudizio le conclusioni, alle quali siamo giunti.

 

 

Facciamo anzitutto plauso al nobile intento, a cui mira la Regia Deputazione Toscana di Storia Patria, e ci auguriamo che il patrimonio archivistici italiano sia, per quanto è possibile, efficacemente tutelato contro ogni insidia ed ogni pericolo.

 

 

Crediamo per altro, che, per ragioni giuridiche e, più ancora, per ragion pratiche, convenga tener ben distinti i provvedimenti per gli archivi di enti già sottoposti per legge alla sorveglianza governativa, e quelli, che possano essere escogitati in riguardo agli archivi privati.

 

 

Ciascun ente della prima categoria, comune, ospedale, opera pia, vescovato capitolo, parrocchia, confraternita e via dicendo, deve necessariamente avere un archivio e non può alienarlo; cosicché, più che imporgli l’obbligo della denunzia, si potrebbe senz’altro chiedergli conto della conservazione e dell’ordinamento delle carte che possiede; farne eventualmente compilare il catalogo, e magari, quando ne sia il caso, imporgli, con ogni sorta di cauteli e con ogni doverosa limitazione, l’obbligo di concederne visione agli studiosi.

 

 

Per gli archivi privati nulla si può fare se non con una nuova legge; e solo intorno ad un vero progetto di legge, dal quale risultasse chiaramente quali restrizioni dei loro attuali diritti si vogliono imporre ai proprietari di archivi e quali nuove facoltà concedere allo Stato ed ai suoi funzionari, sarebbe possibile discutere utilmente.

 

 

Per ciò che riguarda le proposte contenute nell’ordine del giorno riferito poiché è fra le principali la denunzia ed il censimento generale di tutti gli archivi anche privati converrebbe in primo luogo determinare che cosa si voglia intendere per archivi privati; o, meglio, cancellare subito la parola tutti, e dire, per esempio, che si dovrà fare il censimento degli archivi privati contenenti carte, che risalgano ad una determinata epoca, o che abbiano qualche valore dal punto di vista storico. Ma, ciò posto, se si volesse imporre l’obbligo della denunzia ad ogni famiglia, che abbia fra le sue carte qualche contratto notarile del Quattrocento o del Cinquecento, o qualche decreto di nomina colla firma autografa d’un qualsiasi principotto, o qualche lettera con notizie sui fatti del Ventuno o sulle guerre dell’Indipendenza, i denunzianti dovrebbero essere legione, e le loro denunzie non servirebbero per lo più se non a dare noia agli impiegati degli Archivi di Stato, i quali, appunto in ragione dell’immensità dei tesori loro affidati, sogliono, nel pregiare i documenti, esser più inclini a peccare per difetto che non per eccesso di entusiasmo.

 

 

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