Opera Omnia Luigi Einaudi

Gli incoraggiamenti all’industria edilizia. Primo: non distruggerla

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 11/01/1923

Gli incoraggiamenti all’industria edilizia. Primo: non distruggerla

«Corriere della Sera», 11 gennaio 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 18-23

 

 

 

Anche questa volta, alle norme regolatrici dei fitti, il ministero ha fatto seguire disposizioni d’incoraggiamento a pro delle nuove costruzioni.

 

 

Importa molto indicare con precisione quali elementi eccessivi di costo lo stato possa eliminare. Se noi supponiamo che lo stato non intervenga affatto, in nessuna maniera, il costo di una casa nuova si potrebbe scomporre così:

 

 

a) interesse sul capitale impiegato 

6%

b) imposte e sovrimposte fabbricati, al gran minimo 

4%

c) spese di amm.ne, ripar.ni, ecc., id. id. 

1%

Totale

11%

 

 

Se noi supponiamo che il costruttore lavori con capitali presi a mutuo, agli elementi sopra indicati bisogna aggiungere, al minimo, un altro 1 1/2% per imposta di ricchezza mobile ed uno 0,50% per ammortamento delle tasse di registro e di ipoteca sul mutuo. Totale 13 per cento.

 

 

Il che dimostra che lo stato, per ridurre il costo delle case nuove, può agire in due direzioni: diminuire il costo di costruzione e quindi l’interesse che il costruttore deve ricavare se non vuole perdere sul suo capitale in confronto di altri investimenti; ovvero diminuire od abolire le imposte gravanti sulle case. Una camera operaia, per sé sola, astrazion fatta dalle imposte, costa 420 lire all’anno di fitto; con le imposte 240 o 360 lire in più, a seconda che il costruttore lavora o non con capitali proprii.

 

 

Cominciamo da quest’ultimo elemento: le imposte. L’immunità dalle imposte è per principio generale condannevole: 1) perché essa cresce l’onere degli altri contribuenti. Se lo stato ha un dato fabbisogno, e Tizio è esente da imposte, pagherà di più Caio; 2) perché essa nasconde la spesa sopportata dal tesoro. La rinuncia ad un’entrata è una vera spesa; ma di essa nessuna traccia appare in bilancio.

 

 

Ma i costruttori, a ragione, affermano che il problema, così, è mal posto. Innanzi tutto i vari gravami sul capitale preso a prestito sono un vero e proprio doppio d’imposta. Da decenni gli studiosi gridano contro il doppio; il quale nasce da ciò che se Tizio costruisce la casa con danari proprii paga solo l’imposta e sovrimposta fabbricati; se prende danaro a mutuo, deve in aggiunta rimborsare al mutuante l’imposta sul mutuo; o, se questo si vuol considerare come un rapporto di fatto tra i due, deve continuare a pagare l’imposta e sovrimposta fabbricati come se il reddito fosse ancora tutto suo, mentre invece ne deve trasferire una buona parte al mutuante. Per evitare complicazioni, il metodo più spiccio è di far pagare un tributo solo, concedendo l’esenzione dall’imposta ai mutui, esenzione che non è in verità tale, ma è semplice mezzo per non far pagare due volte l’imposta sullo stesso reddito.

 

 

Rimangono l’imposta e sovrimposta fabbricati. Immagino che se questa fosse in passato sempre stata contenuta in proporzioni ragionevoli, nessuno avrebbe domandato l’esenzione. Dico ragionevole un tributo che non vada al di là – imposta, sovrimposte ed amminicoli di tutte le specie compresi – del 10 o del 20% al massimo del reddito. Ma l’imposta fabbricati, con le sovrimposte, arriva al 60% a Torino, credo superi l’80% a Milano e in molti luoghi va al di là del 100 e persino del 200% del reddito. Se gli imponibili fossero falsi, ossia inferiori al vero, ci sarebbe in ciò un qualche ristoro; ma per le case nuove gli accertamenti sono esatti fino al centesimo. Il che vuol dire che, oggi, sarebbe un pazzo furioso colui il quale si attentasse a costruir case senza avere una certa garanzia contro una simile sorta di confisca.

 

 

Il gabinetto attuale, con un decreto legge proposto dal ministro T. Rossi, ha deliberato di concedere l’esenzione completa per 25 anni dall’imposta e sovrimposta sui fabbricati per tutte le nuove costruzioni le quali siano iniziate ed ultimate tra il 30 giugno 1912 ed il 30 giugno 1925. È la stessa norma già consacrata in un disegno di legge dello stesso ministro Rossi del giugno 1922 e nel decreto legge Alessio 23 ottobre 1922. Con alcune modificazioni:

 

 

a)    nei decreti precedenti si esentavano le case di civile abitazione ed in questo si esentano tutte le nuove costruzioni, anche se destinate, perciò, ad industrie, magazzini, ecc. Ottimo provvedimento, perché la carestia di case infierisce in tutti i campi;

 

b)    nei decreti precedenti le case dovevano essere ultimate entro il 30 giugno 1927. Con il presente devono essere ultimate entro il 30 giugno 1925. Anche qui sta bene, perché non si viola nessun diritto acquisito; ognuno ha tempo a condurre a termine le costruzioni iniziate; e per quelle non ancora iniziate si spingono i costruttori a far presto, per arrivare in tempo ad usufruire della esenzione. Ed è lodevole altresì questo abbreviamento, perché è la prova tangibile che i termini per le esenzioni non saranno più prorogati. Col 30 giugno 1925 si rientrerà nella normalità; ossia tutte le case finite di costruire dopo tal data dovranno pagare le imposte generali. S’intende che, anche dopo tal data, si dovrà per le case nuove continuare a dar garanzia sicura contro i doppi d’imposta e contro il pericolo che la somma delle imposte e sovrimposte superi il 20% del reddito. Se tal garanzia contro la confisca non si volesse dare, assisteremmo a breve scadenza ad un’altra corsa verso il rincaro dei fitti.

 

 

L’unica modificazione, che un costruttore mi suggerisce in una lettera, a questa data del 30 giugno 1925 e che mi pare ragionevole si riferisce alle nuove costruzioni che devono sorgere su demolizione di precedenti casette o casupole. Può darsi che con tutta la miglior buona volontà non si arrivi in tempo a demolire e ricostruire entro il 30 giugno 1925. Specialmente se nella casupola ci stanno inquilini, i quali prima di un anno non potranno essere costretti ad andarsene. Nei casi di demolizione e ricostruzione, direi che il tempo debba essere di due anni dopo il decreto del municipio che concede la ricostruzione, in seguito a constatata demolizione; ma non oltre il 30 giugno 1927.

 

 

c)    nei decreti precedenti la data entro cui le nuove costruzioni debbono essere state iniziate era del 5 luglio 1919. Adesso la data è del 30 giugno 1922 per goder l’esenzione. Il che può voler dire che le costruzioni iniziate tra il 5 luglio 1919 ed il 30 giugno 1922 godranno solo della esenzione allora concessa dalle vigenti leggi – art. 29 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, combinato con l’art. 2 del D.L. 8 gennaio 1920, n. 16 e art. 44 del T.U. 30 novembre 1919, n. 2318 – che era pure di 25 anni, distinti in un periodo fisso di 10 anni ed in due periodi eventuali di 10 e 5 anni, da concedersi dalle intendenze di Finanza in base a certe perizie complicate, di cui qui non è luogo a discorrere. Era un pasticcio, che nessuno dei costruttori aveva capito, per cui nessuno aveva saputo preordinare in tempo le perizie necessarie; e che tutti consideravano impraticabile e tale da dover essere sostituito dall’esenzione fissa dei 25 anni. Così aveva fatto il decreto Alessio, ed aveva promesso prima il disegno di legge Rossi; sicché un gran numero di costruttori aveva proseguito nelle costruzioni solo dietro quegli affidamenti. Oggi la posticipazione della data viene a ripiombare costoro nel pasticcio precedente, per cui l’esenzione c’è e non c’è, ed unicamente dipende dall’arbitrio dei funzionari fiscali.

 

 

Ma il mutamento di data può significar peggio: ossia che tutte le case iniziate prima del 30 giugno 1922, anche se non finite, non godranno più di nessuna esenzione, né lunga né breve; poiché l’articolo 3 del decreto abroga il decreto Alessio e tutte le altre norme vigenti in materia di aiuti governativi per la costruzione di nuove case. Forse l’abrogazione deve essere interpretata altrimenti. Ma se le cose stanno così ed anche se è abrogato solo il decreto Alessio, è stato commesso un grosso errore. Chi si fiderà della promessa esenzione dei 25 anni a tutte le nuove costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 1922, quando con lo stesso decreto si tolgono in parte o fors’anco in tutto le esenzioni promesse alle sole case di civile abitazione costrutte prima? Tutti diranno che la nuova promessa andrà a far compagnia alle altre che furono rimangiate quando ormai il costruttore erasi messo nel sacco coll’iniziare e condurre avanti le costruzioni. Nessuno si lascerà più prendere nel sacco.

 

 

Resta l’altro elemento di costo: che è l’interesse 6% della spesa capitale sostenuta per costruire la casa e l’1% – tutto a calcolo – per spese di riparazione, amministrazione, ecc. A tutta prima, sembra che lo stato non possa far nulla per scemare questo elemento. Se una camera operaia costa 6.000 lire; e se l’interesse corrente oggi è del 6% e le spese sono dell’1%, il costo annuo o fitto della camera risulta del 7% su 6.000 lire, ossia 420 lire. Per meno una camera nuova non può costruirsi o fittarsi. Tuttavia, vi sono associazioni di costruttori, le quali, in aggiunta alla esenzione dei 15 anni, chiedono premi di costruzione o mutui di favore.

 

 

I due metodi si riducono ad uno solo: poiché è la stessa precisa cosa regalare 2.000 lire sulle 6.000 di costo della camera operaia, con che il capitale da remunerare al 6% si riduce a 4.000 lire; ovvero fare un mutuo di favore per 6.000 lire al 4 per cento. In ambi i casi, il costo annuo della casa, per questo verso, si riduce a 240 lire.

 

 

Il metodo ha il vantaggio di essere chiaro. Lo stato sa con precisione quanto spende ogni anno. Tuttavia, non saprei oggi immaginarne altro più impolitico, pericoloso e nel tempo stesso inefficace.

 

 

Impolitico, perché non è in un momento grave come l’attuale che si può caricare allo stato l’onere di centinaia di milioni o forse di miliardi di lire.

 

 

Pericoloso, perché rende assolutamente necessaria la creazione di una vasta burocrazia per determinare i sussidi, per accertarsi che siano concessi solo quando ciò sia necessario, per appurare che si tratti di vere case operaie. E perché non le civili a pro della misera borghesia degli impiegati e pensionati o di quella, talvolta più misera, dei redditieri fissi, rovinati dalla guerra? E quanto dare? Duemila lire per camera a tutti, anche nei villaggi dove forse con 2.000 lire si copre l’intiero costo? Sopralluoghi, piani di avanzamento, ecc. ecc. Un intiero ministero in vista a Roma; o tanti piccoli geni civili in ogni capoluogo di provincia o di circondario.

 

 

Fortunatamente, il metodo è anche inefficace. Le considerazioni ora fatte chiariscono che solo i furbi, i procaccianti, i grandi enti e costruttori capaci di mantenere un proprio rappresentante permanente a Roma, capace di fronteggiare l’inondazione delle scartoffie e i fastidi dei controlli, potrebbero venir a capo della faccenda. I privati che volessero costruir per sé, i piccoli impresari che costruiscono nove decimi delle case italiane non ne verrebbero a capo.

 

 

Contuttociò, non dico che lo stato non possa e non debba intervenire a ridurre al disotto delle 6.000 lire il costo della camera operaia ed in proporzione per le altre. Ma deve intervenire con mezzi indiretti:

 

 

a)    ristabilendo il pareggio del suo bilancio. Entro i limiti in cui tale fattore ha influenza, il pareggio riconquistato rivaluterà la lira e ridurrà i prezzi dei mattoni, del ferro e di tutti gli altri materiali da costruzione; ribasserà i salari con vantaggio degli operai. Rivalutazione vuol anche dire stabilizzazione ossia cessazione dell’incertezza che è il maggiore ostacolo alle nuove costruzioni;

 

b)    favorendo la massima possibile libertà degli scambi e l’introduzione franca del ferro, del legname, dei vetri, dei cementi, delle piastrelle e di tutti gli altri materiali da costruzione. Leggo sul “Sole” la lettera di un cementiere, il quale, per sostenere la tesi che il dazio sul cemento estero non rincara le costruzioni, afferma che il rincaro è appena del 2% sul totale costo della casa. Se questo è nulla, a che cosa mai deve giungere un dazio per essere qualcosa? Aggiungiamo a questo 2% del cemento, che in molti casi giungerà al 3 od al 4%, altrettante percentuali per il ferro, per il vetro, per i laterizi fini – ed in certi casi mi è capitato di udire percentuali d’aumento dovuti ai dazi che sono veri orrori – ed arriviamo al 10 e forse più per cento di rincaro dovuto alla tariffa doganale.

 

 

Il che monta a dire che lo stato può potentemente contribuire a ribassare il costo delle case nuove, sol che faccia il dover suo: che è di mettere imposte miti, di amministrar bene il suo proprio bilancio e di non ficcare il naso negli affari privati, impedendo ai volonterosi di comperare ferro e cemento e vetro dove lo trovano a più buon mercato.

 

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