Opera Omnia Luigi Einaudi

I prestiti pubblici durante la guerra – Parte V: La vendita delle cariche pubbliche

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1908

I prestiti pubblici durante la guerra – Parte V: La vendita delle cariche pubbliche

La finanza sabauda all’aprirsi del sec. XVIII e durante la guerra di successione spagnuola, Officine grafiche della Società tipografico editrice nazionale, Torino 1908, pp. 245-254

 

 

 

70. – Dopo le infeudazioni, le vendite delle cariche pubbliche. Era anche cotesta una forma di debito pubblico, perché si alienava il diritto sovrano di scegliere le persone investite di una pubblica carica e di uno stipendio sul bilancio dello Stato. Vendere una carica che fruttava 1000 lire all’anno era lo stesso come dare il diritto ad un privato di godere durante la vita e di trasmettere ai suoi eredi od aventi causa un reddito perpetuo di lire 1000 iscritto sul bilancio pubblico. È vero che l’acquisitore doveva adempiere a certe date funzioni; ma in tempi in cui la possibilità di ottenere un impiego pubblico era assai minore d’adesso, in cui uno stipendio di 1000 lire all’anno aveva una ben più grande capacità d’acquisto che non oggi, in cui i funzionari ed i magistrati godevano di un’altissima posizione sociale e di una vera nobiltà personale, l’onere dell’impiego era assai meno considerato dell’onore; e spesso, come accadeva in Francia, gli stipendi venivano capitalizzati al tasso normale d’interesse, sicché un impiego munito di uno stipendio di 1000 lire poteva magari essere venduto per 20 mila lire o anche più. Si aggiunga che lo stipendio bene spesso si arrotondava con sportule, regalie, diritti diversi, cosicché l’ottenerlo era un privilegio ambitissimo pei ricchi, i quali assicuravano ai propri figli una occupazione decorosa ed utile e trovavano nello stesso tempo un impiego sicuro per i loro capitali.

 

 

Giustizia vuole si dica che in Piemonte i nostri sovrani non avevano frequentemente avuto ricorso a questo spediente, che, se poteva dare una qualche utilità finanziaria immediata, toglieva al Principe per l’avvenire la potestà di nominare le persone più capaci alle cariche della magistratura ed agli uffici pubblici più gelosi ed importanti. Era naturale che, resa materia di contrattazione la facoltà di nomina alle cariche pubbliche, venissero ad essere scelti i più danarosi, non i più abili, competenti e meritevoli, e si comprende quindi tutta la riluttanza dei nostri Principi a inoltrarsi su una via così perigliosa.

 

 

Nella quale disgraziatamente, malgrado la ripugnanza dei Principi, s’era già proceduto troppo più che non fosse opportuno. Nella rinuncia del governo al diritto di disporre delle cariche pubbliche si possono infatti distinguere tre stadi, a norma della diversa natura delle finanze o tasse che si pagavano in ognuno di quei casi:

 

 

a)    La finanza per la nomina ad una carica si pagava di regola da chiunque fosse nominato ad una carica pubblica, a meno che ne fosse stato esplicitamente dichiarato esente. Siccome la nomina ad un ufficio poteva considerarsi come una grazia o concessione sovrana, si riteneva giusto che una qualche finanza si pagasse. Spesso la finanza era condonata od era tassata in una cifra nominale; e saliva a cifre cospicue e talora altissime solo quando si trattava di cariche assai lucrose. Badisi però che la finanza dava diritto alla conservazione dell’ufficio durante la vita dell’investito ed alla restituzione della somma pagata se l’investito prima della sua morte si dimetteva per far luogo ad altra persona scelta dal Principe od era revocato. Gli investiti non potevano accampare nessun diritto a nominarsi il successore ed il Principe poteva nominare alle cariche chi voleva, senza essere legato al maggior offerente e senza essere costretto a preferire chi offriva la finanza in confronto a chi non poteva pagarla, eppure aveva molti meriti. Era forse un male che il Principe ci facesse pagare per conferire una carica; ma la scelta poteva ancora essere buona ed in nulla si pregiudicava l’avvenire[1].

 

b)    La finanza per la disponibilità della carica (in francese “Finance pour la survieet ladisponibilité de la charge”) era pagata dal magistrato che volesse acquistare il diritto di trasmettere dopo morte la carica al figlio (semplice “sopravvivenza” o “survie”) o più largamente di designare per una volta il proprio successore. Questo diritto, concesso ai magistrati ed altri funzionari del Piemonte, di Savoia e di Nizza dall’editto del 15 maggio 1681, rinnovato il 7 luglio 1690 e parecchie volte in seguito durante la guerra del 1690/96, limitava ad una generazione il principio dell’ereditarietà della carica. Dalla disponibilità erano state escluse, come cariche gelosissime, quelle di primo presidente del Senato e della Camera e di generale delle finanze. Durante la guerra del 1690/96 si era anche, con editto del 21 marzo 1691, aumentato del quarto lo stipendio di tutti i magistrati con disponibilità, purché avessero pagato un capitale decuplo dell’aumento che per questa maniera venivano ad ottenere. Anche l’aumento del quarto passava nel primo successore nominato col privilegio della disponibilità, ma non oltre[2]. L’aumento del quarto dello stipendio aveva fruttato alle finanze una somma di L. 220.177.16.8 su cui la prima annualità del 10% importava lire 22.017.16.8 nel 1693. Oramai l’annualità erasi ridotta per le morti a minor somma e nel bilancio del 1713 era calcolata in L. 12.649.11. Nel nostro periodo incassavansi ancora di quando in quando qualche finanza per disponibilità di cariche, arretrati ed interessi su quote non pagate di finanze vecchie[3]. Ma non si procedette più su vasta scala a concessioni di nuove disponibilità, forse perché già molti magistrati in carica erano provvisti di tale diritto.

 

c)    Con la finanza per l’acquisto a perpetuità delle piazze e cariche si faceva un ultimo passo avanti, alienandosi a perpetuità a privati il diritto di nominare i propri successori o di designare l’investito di una pubblica carica. Nei paesi di vecchio dominio la alienazione a perpetuità era limitata, si può dire, alle cariche di insinuatore, notaro e speciaro (farmacista). Gli editti per cui queste cariche erano state alienate risalivano ad altri tempi[4]e si collegavano in parte ad altri concetti, più che a quello della vendita di cariche pubbliche. Infatti gli uffici di insinuatore e notaio e sovratutto quello di farmacista si consideravano uffici tra privati e pubblici, come le professioni di avvocato e di procuratore; ed il Principe era intervenuto per fissarne il numero, prescrivere il modo della nomina, i requisiti di capacità e farsi pagare una finanza da coloro a favore di cui avea alienato a perpetuità la piazza. Ogni piazza si pagava da 300 a 500 lire e persino a 1000 lire, a seconda del luogo. Nei tempi nostri si diede impulso forte alla vendita di queste piazze, come si può leggere nei conti di tesoreria generale e di Savoia, ed in certi anni si incassarono parecchie decine di migliaia di lire.

 

 

La vendita a perpetuità di un ufficio pubblico propriamente detto si manteneva da noi soltanto nella provincia di Pinerolo, nella quale s’erano osservate le norme vigenti prima del 1696 quando il Pinerolese apparteneva ai dominii del Re Cristianissimo. In Francia la vendita delle cariche in perpetuo era generalizzata ed era stata completata coll’istituto della “poletta” (in francese paulette). Il magistrato o funzionario pagava la carica con una somma proporzionata allo stipendio edavea diritto di disporre, egli ed i suoi successori, della carica purché la designazione del nuovo investito avvenisse quaranta giorni prima della sua morte. Volevasi con ciò lasciare un certo spiraglio aperto al ritorno delle cariche alla libera disposizione del Principe, tutte le volte che l’attuale investito ritardava troppo a designare il proprio successore. Nel 1604 il signor Charles Paulet (donde il nome di paulette), segretario della Camera di Parigi, suggerì di concedere la dispensa dai quaranta giorni a quei magistrati ed ufficiali pubblici che ogni anno pagassero al fisco una sessantesima parte del valore capitale delle loro cariche. Ad esempio, i magistrati al Consiglio superiore di Pinerolo, che aveva nel Pinerolese la giurisdizione senatoria, pagando ogni anno entro il settembre la poletta, acquistavano per quell’anno il diritto di nominare il proprio successore, senza tener conto del limite dei quaranta giorni, anche nell’estremo momento di loro vita; e se morivano senza aver fatto la designazione, il diritto passava nei loro eredi. In questo modo la carica diveniva realmente ereditaria in perpetuo, e ricadeva al Principe nel solo caso che non si fosse pagata la poletta[5].

 

 

71. – Non erano adunque molti i casi di vendite perpetue di pubblici uffici. Più diffusi gli istituti della disponibilità dell’ufficio per una volta e della finanza per il conferimento dell’ufficio; ma nelle urgenze della guerra nostra di scarso utile perché molti magistrati erano già provvisti della disponibilità e le cariche che si rendevano vacanti non spesseggiavano. Quando si fosse voluto ricavare danari da questa fonte sarebbe stato necessario perciò o vendere a perpetuità le cariche esistenti o crearne delle nuove. Incoraggiati dall’esempio della vicina Francia molti progettisti consigliavano al Principe la vendita degli uffici vecchi e la creazione di nuovi per incassare forti somme nelle urgenze della guerra. A suo luogo quei progetti furono largamente esposti p. 38); e la miglior critica di essi si può trovare nel fatto che nessuno fu accolto, all’infuori di uno, quello sulle nomine dei sindaci. Oltre alle ragioni amministrative e politiche, si opponeva alla vendita delle cariche pubbliche la considerazione che gli attuali investiti godevano già in parte della disponibilità e non aveano un interesse molto diretto di assicurare la trasmissione anche ai nipoti e ulteriori discendenti. Pochi credevano inoltre alla perpetuità della vendita e, dato che il riscatto fosse probabile, amavano meglio investire denari nella compra di luoghi di monte o di tassi. Quanto alla creazione delle cariche nuove, vi si opponeva l’interesse dei magistrati ed ufficiali, che da una moltiplicazione eccessiva del numero dei componenti il loro corpo avevano il danno di un frazionamento degli emolumenti, regalie, sportule ed altri diritti in porzioni individuali troppo esigue.

 

 

Dimodoché, malgrado si fosse nell’ufficio delle finanze compilato tutto un progetto per la vendita a perpetuità delle cariche della magistratura, non se ne fece nulla, e l’unica novità in questa materia fu quella sanzionata con l’editto dell’11 giugno 1704 relativo alle nomine dei sindici (D. XI. 378). Con quest’ordine fu messo in vendita il diritto a nominare sindaci delle città e comunità del Piemonte. Forse si scelse il partito di vendere le cariche di sindici, in quanto non si trattava di uffici dipendenti dal Principe e si faceva calcolo sul desiderio delle “fazioni” comunali di sopraffarsi l’un l’altra[6] per vendere al più caro prezzo i sindacati. Il pretesto per vendere le cariche di sindacilo si era trovato appunto nella necessità di reprimere gli abusi e i danni delle fazioni comunali. Recitava infatti il prologo dell’editto: “Le frequenti e non sempre innocenti liti, che con nostro dispiacere e con spese e danno de’ sudditi habbiamo ben soventi sentito suscitarsi nelle comunità circa l’elettionede’ sindaci, ci hanno non poche volte stimolati a ricercarne con la nostra autorità il rimedio; e poiché ora fra gli altri spedienti, che siamo necessitati praticare, per sovvenire in parte alle notorie urgenze delle nostre finanze per causa della guerra, ci è parso molto giovevole il seguente, con cui speriamo provvedere nello stesso tempo agli inconvenienti suddetti et in parte ancora alli bisogni presenti”. La morale della favola era che per reprimere le liti e le fazioni si dava ai più danarosi il diritto di nominare in perpetuo i capi delle comunità.

 

 

Non erano spregevoli i vantaggi conceduti agli acquisitori ed ai sindaci da essi nominati. Agli acquisitori il titolo di sindaco o rettore perpetuo e il godimento del “proportionato titolo di nobiltà”. Potevano gli acquisitori nominare se stessi, quando già non fossero vassalli del luogo, ovvero nominare altre persone, purché capaci. I sindaci effettivi durante la carica godevano del titolo nobiliare e “di tutti li diritti e stipendii, soliti pagarsi dalle comunità, honoranze o prerogative nell’istessa maniera” in cui ne godevano fin allora i sindaci nominati dai consigli comunali. Ad allettare i denarosi all’acquisto di una carica – talvolta poco ambita in comunità recalcitranti al pagamento dei tributi, dove i sindaci correvano il rischio di dover pagare per tutti o di ricevere gli insulti della soldatesca venuta per l’esecuzione forzata o persino di essere fatti prigioni – si prometteva che “durante il loro esercitio et a quello adempiendo come si deve, non possano essere molestati, né esecutati sì nelle persone che nei loro beni per qualunque debiti o contratto civile della città, terre e luoghi ne’ quali eserciteranno li suddetti uffici di sindici, salvo per la loro quota e portionespottanteli e non altrimenti”. Esenti ancora essi e i loro figli dalle “levate di militia”, dai pesi della tutela o curatela o da ogni altro ufficio personale. Esenti pure dall’alloggio effettivo dei soldati o soggetti solo alle contribuzioni in denaro. Privilegiati col diritto del porto d’armi durante il tempo della carica. Esenzioni o privilegi questi spettanti ai sindici effettivi ed insieme agli acquisitori della facoltà di nominarli od ai loro eredi. Questa facoltà ora considerata come un dominio o proprietà piena, libera ed immune da qualunque carico, soggezione od imposto, alienabile e disponibile a piacere degli acquisitori. “Poiché ogni convenienza vuole che nell’acquisto di sìhonorevole prerogativa, vengano preferite in concorso di altri oblatori le comunità, come quello, a’ quali più particolarmente spetta l’interesse d’una buona elettione” così si fissava un termine di 16 giorni durante i quali si dovea dare la preferenza, a parità di offerta, allo comunità. Passato il termine le cariche venivano vendute al maggiore od al primo offerente. Una volta però avvenuta la vendita, nessuno poteva fare offerte maggiori, essendo quella irrevocabile.

 

 

In un congresso tenutosi il 3 luglio 1704 coll’intervento del Groppello, dell’avvocato fiscale generale Filipone, del controllore generale Comotto, del mastro auditore conte di Montalenghe e dell’avvocato generale Riccardi fu stabilita la tariffa delle finanze da pagarsi per la compra di sindicati, approvata poi con regio viglietto del 27 luglio[7]. Ma al Groppellovenivadata facoltà di “augumentare o diminuire le medesime finanze secondo che vi saranno e non concorrenti per l’acquisto” e di risolvere col consiglio dei ministri togati e “con ripieghi convenientemente praticabili, come richiederà la giustitia e con soddisfattione di tutti” le controversie che sorgessero per quello comunità in cui il diritto di nominare i sindaci spettasse già a terzi. Le tariffe erano state stabilite nella seguente misura, con un preventivo di entrata che qui sotto riproduciamo.

 

 

Città e numero delle comunità

Numero dei fuochi per comunità

Finanza

Totale delle finanze bilanciate

159

sino a 50

L. 300

L. 47.700

198

da 50 a 100

” 500

” 99.000

158

da 100 a 150

” 750

” 118.500

94

da 150 a 200

” 1000

” 94.000

94

da 200 a 300

” 1250

” 117.500

63

più di 300

” 1500

” 94.500

57

altre più di 300

variabile

” 211.500

823

L. 782.700

 

 

Troppo lungo sarebbe fare un quadro di tutte le 823 comunità per vedere di ognuna la finanza pretesa e quella incassata, in quei casi nei quali la vendita poté avere effetto. Come la notizia non è priva di un certo interesse, facciamo seguire un quadro per le sole comunità con più di 300 anime, sia che la finanza fosse stata stabilita nella tariffa uniforme di L. 1500 od a tariffa variabile[8].

 

 

 

tab 1 p 5 e ss

 

 

tab 2  p 5 e ss

 

 

tab 3  p 5 e ss

La tabella che abbiamo compilato prova che i fatti corrisposero ben poco alle aspettative del Groppello. Su 120 città e comunitàal di sopra dei 300 fuochi, si riuscì a vendere la carica di sindaco in appena 40, che diventano 41 se si aggiunge la comunità di Caramagna contenuta nell’elenco Duboin. Ancor meno brillante fu l’esito se si tien calcolo di tutte le città e comunità. Dal quadro seguente vedesi che su 823 comunità, solo in 212 si riuscirono a vendere i sindicati a prezzi diversi:

 

 

Finanza in lire

Numero dei sindacati venduti

Finanza in lire

Numero dei sindacati venduti

300

23

1000

26

325

1

1100

1

350

3

1140

1

400

2

1150

1

415

1

1250

29

425

1

1300

1

480

1

1450

1

1488.6.4

1

500

31

525

2

1500

24

550

1

1510

1

583

1

1530

1

583.6.8

1

1750

2

600

2

1850

1

625

1

2000

5

650

1

2100

1

700

1

2500

2

725

1

3000

3

750

31

4000

1

800

2

5000

1

850

2

 

 

Vi furono alcune provincie, come quelle del Mondovì e di Ivrea, dove non si riuscì a ricavar nulla dalla vendita dei sindacati e nemmeno si dovette ricavar nulla dal Contado di Nizza e dal Principato d’Oneglia. L’editto era infatti stato esteso anche ai paesi di là dei colli e, forse a cagion della vicinanza, nell’elenco delle città appartenenti alla provincia del Mondovì si legge anche il nome della città d’Oneglia. Ma non consta che l’editto sia stato interinato dal Senato di Nizza, e di fatto niente si ottenne. Se badiamo solo ai centri maggiori di più di 300 fuochi, anche le provincie d’Asti, di Biella, di Fossano, d’Ivrea e di Torino diedero scarso contributo alla vendita, che fu alquanto animata solo nelle provincie di Alba, Pinerolo, Susa, Saluzzo e sovratutto di Cuneo. Quivi l’ira delle fazioni doveva essere maggiore che nelle altre provincie se l’intendente Rossi scrive il 18 giugno 1705, da Cuneo, al Groppello, che a Roccaviglione, avendo una fazione comprato il diritto di nomina dei sindici, i suoi avversari, paurosi che essa “fatta prepotente per il suddetto acquisto si rendesse dispotica nell’amministratione di detto pubblico”, aveano disposto di comprare alla loro volta le dieci cariche di consiglieri, offrendo per ognuna di esse la finanza di 300 lire[9]. In nessuna delle città capoluogo di provincia la vendita ebbe effetto, ad eccezione di Alba – dove però gli acquisitori erano obbligati dopo tre elezioni a cedere nuovamente, mediante rimborso della somma sborsata, la facoltà di nomina alla città – e di Ivrea, per cui l’elenco Duboin, forse erroneamente, cita una patente di vendita del 17 febbraio 1708 ad un certo Bellino senza pagamento di finanza. Per le città l’insuccesso si spiega pensando alle tradizioni ancora vive di una certa autonomia municipale, almeno apparente, ed all’opposizione vivissima che dovettero fare i corpi locali, ai quali si toglieva un privilegio gelosamente conservato da secoli. Dappertutto le scorrerie e l’occupazione del territorio per opera dei nemici, l’altezza reputata eccessiva delle tariffe, che erano aumentate e non mai ribassate dal Groppello, la paura di sobbarcarsi, malgrado le promesse sovrane, a qualche grave responsabilità finanziaria, trattennero i volonterosi dall’acquistare la facoltà di nomina dei sindaci. Certo desta sorpresa che a prezzi variabili in gran parte da 300 a 1600 lire non ci fosse un numero assai maggiore di concorrenti. In molti casi i sindacati furono acquistati dalle comunità stesse – e fu loro concessa di fatto una mora assai più lunga dei 16 giorni comminati nell’editto – dai vassalli del luogo, dai magistrati e funzionari, che volevano crescere la loro influenza nel borgo natio. Ecco la distribuzione degli acquisti per classe sociale:

 

 

Numero dei sindacati acquistati

Finanza pagata

Lire

Comunità

49

55.316.6.8

Serenissimo Principe di Carignano (Barge e Racconigi)

2

6.500

Marchese di Susa D. Vittorio Amedeo di Savoia (Centallo)

1

1.500

Clero

2

2.625

Nobiltà

98

33.753.6.4

Magistrati, funzionari

22

20.750

Borghesia

98

87.955

212

208.399.13

 

 

Per quasi trent’anni dovea durare negli acquisitori il diritto di nominare i sindaci, essendosi provveduto soltanto con l’editto 29 aprile 1733 a riordinare la materia dell’amministrazione municipale. In questa occasione si attribuì ai consigli comunali l’elezione dei sindaci e si provvide affinché fossero indennizzati gli acquisitori e i loro aventi causa.

 


[1]Vedi specialmente in EINAUDI, B. e C.T. 1700/713, Tabella XIX (Conto Savoia) casi di finanza per la nomina a cariche nella categoria “Deniers de Prets et Finances d’offices”. Le cariche di senatore si pagavano da 10.500 a 21.000 lire, quelle di mastro auditore da 12.600 a 21.000 lire, di controllore 12.600 lire, ecc. Nel conto di tesoreria generale (id. id. Tabella VI) è menzionata la finanza di L. 70.000 pagata dal Fontana per il conferimento della carica di contadore generale nel 1709. È questa la più grossa somma che ci sia avvenuto di veder pagata per una carica; e quella di contadoredovea essere lucrosissima.

[2]D. III. 1 e segg. e A.S.F. I a. Alienazioni e demanio, M. 1, n. 8.

[3]Vedansi in EINAUDI B. e C.T. 1700/713, i conti di tesoreria generale (Tabelle IV, V e VI) ed il conto Savoia (Tabella XIX).

[4]Cfr. in D. XXVII. passim, gli editti 9 agosto 1679, 6 marzo 1680, 28 novembre 1696, 31 marzo 1697, 4 settembre 1697, 1 dicembre 1697 pei notai e 29 settembre 1680 per gli insinuatori, ecc.

[5]Il che non accadeva mai. La somma di L. 626.13.4 che costituiva la poletta complessiva dei magistrati ereditari del Consiglio superiore di Pinerolo era forse l’entrata incassata con maggiore puntualità dalla tesoreria generale, come si può cedere dai bilanci e conti (EINAUDI, B. e C.T. 1700/713. Tabelle da I a VI).

[6]A proposito di un delitto scoperto a Borgofranco sul principio del 1702, scoperta che avea condotto le finanze a conoscere varii fatti interessanti intorno agli abusi per le grazie di corrusione e (cfr. sopra pag. 73, nota 3), era successo che una “fattione” di consiglieri guardasse in cagnesco l’altra “fattione” e che i cittadini i quali non prendevano prima parte a nessuna delle due parteggiassero contro quelli che avevnno rivelato delitti ed abusi. Il Groppello scriveva al senatore Brichanteau, in missione da quelle parti, che occorreva “appoggiare” una “fattione” con “procurare che alcuni d’essi restino nel conseglio, acciò siano in stato di puotercisommininistrare quei lumi che puonno essere necessari al proseguimento della causa”.

 

 

E dà il consiglio al Brichanteau di adoperarsi affinché nella prossima “refformatione del Conseglio” restino in carica alcuni membri della fazione favorevole al governo. Come si vede, i partiti municipali sono cosa vecchia in Piemonte od è cosa antica nei governanti l’aizzarli l’uno contro o l’altro per giovarsene ai propri fini. È supponibile che su queste passioni municipali fondasse il Croppello la sua speranza di vendere a caro prezzo le cariche di sindaci. Cfr. A.S.F. II a. Capo 54, Registro lettere Piemonte, n. 11, sotto la data del 2 marzo 1702.

[7]A.S.F. I a. Cariche ed impieghi regi, M. 1, n. 12. In questo mazzo e numero è contenuto un elenco di tutte le comunità del Piemonte con le finanze bilanciate. In un altro elenca sono descritte le comunità per cui si era riusciti a vendere le cariche di sindaco sino al 23 marzo 1709. Un elenco consimile si trova in D. XI. 381, ma ci pare meno completo, sicché nei nostri calcoli ci basiamo sull’elenco dell’ufficio delle finanze.

[8]Rimangono escluse dal nostro elenco le comunità di Bayro in provincia d’Ivrea (fuochi 144), per cui si ottennero dalla comunità L. 2000 invece delle L. 750 preventivate (patenti 18 aprile 1705), e di Volvera in provincia di Pinerolo (fuochi 213), par cui si ebbero pure dalla comunità L. 1510 invece di L. 1250 (17 novembre 1705).

[9]Malgrado il Rossi fosse favorevole alla proposta, sia per incassare la cospicua finanza, sia per evitare che la comunità di Roccaviglione fosse intieramente amministrata “da una partita di particolari tra loro intesi e confederati, quali disporranno delliofficij e redditi di Comunità a luor beneplacito” pare non se ne sia fatto nulla. Ma il fatto sta a dimostrazione degli inconvenienti a cui dava luogo l’alienazione del diritto di nomina dei sindici. A.S.F. II a. Capo 57. Lettere diverse, n. 657.

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