Opera Omnia Luigi Einaudi

I provvedimenti finanziari approvati dalla camera

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 11/01/1909

I provvedimenti finanziari approvati dalla camera

«Corriere della sera», 11 gennaio 1909

 

 

 

I mezzi finanziari, che il Governo ha escogitato per far fronte alle conseguenze economiche del disastro hanno ottenuto il plauso del Parlamento e dell’opinione pubblica. Ad un sacrificio obbligatorio era d’uopo che gli italiani sottostassero, poiché lo slancio ammirevole della carità privata, nel nostro e negli altri paesi del mondo, non può chiaramente bastare a bisogni che sommano a parecchie centinaia di milioni. Data l’urgenza del momento, dobbiamo del resto riconoscere che un concetto logico ha presieduto alla scelta di questi mezzi, sicché è oramai tracciata la via all’azione definitiva di governo.

 

 

A tre ordini di bisogni importava invero di provvedere: dello Stato, degli Enti pubblici locali e dei privati. Ai bisogni ed alle opere pubbliche urgenti, come pure alla ricostruzione degli edifici dello Stato distrutti dal terremoto, si provvede con un prelievo dall’avanzo dell’esercizio 1907-908. Nessuna obbiezione di principio può muoversi a siffatta assegnazione, sebbene siano recenti le critiche mosse da eminenti finanzieri all’uso introdotto di straforo di utilizzare gli avanzi di bilancio negli anni successivi, facendo apparire in questi maggiore la entrata di quanto in realtà non sia. L’eccezionalità del disastro nazionale giustifica però questo leggero strappo alle pure norme contabili, strappo che in questo caso non ha alcuna sostanziale conseguenza dannosa. È incerto se la somma di 30 milioni potrà bastare per la ricostituzione delle opere e degli edifici pubblici appartenenti allo Stato. Non sarebbe stata sufficiente ove lo Stato avesse dovuto provvedere altresì in tutto al soccorso immediato delle popolazioni infelici, ma i frutti delle private elargizioni crescono oramai così copiosamente, che è ragionevole sperare possono assolvere quasi da soli questo primo ed altissimo ufficio.

 

 

Al secondo compito, ossia alla ricostruzione e riparazione degli edifici e delle opere pubbliche delle provincie e dei comuni ed al pareggio dei loro dissestati bilanci, si provvede con un aumento di imposte. L’annuncio che era stato dato di questo provvedimento, aveva suscitato qualche allarme tra i contribuenti, specialmente tra i commercianti, gli industriali e gli agricoltori, temendosi un nuovo aggravio di qualche decimo, che si sarebbe magari poi perpetuato, ad imitazione dei notissimi decimi di guerra. Le proposte del Governo si chiarirono però assai miti; e furono ancora addolcite dalla Camera, la quale volle sostituire per le imposte dirette, all’aumento del 5 per cento per due anni, quello del 2 per cento per 5 anni, il che torna alla stessa cifra totale, ripartita però in più lungo giro d’anni in guisa da renderne il peso meno sensibile. Nel testo della legge non è detto se l’aumento gravi sul solo principale erariale delle imposte dirette o sul principale aumentato dei decimi di guerra; ma è supponibile che l’aggravio sia solo sulla aliquota-principale. In tal caso un contribuente all’imposta terreni, nelle province dove è già attuato il nuovo catasto, pagherà invece dell’8.80% sul reddito imponibile, l’8.96% per cinque anni; ed il 2 per cento in più dell’imposta principale erariale che prima pagava nelle provincie a catasto vecchio. I proprietari di fabbricati, che ora pagano allo Stato il 16.25% del reddito imponibile pagheranno invece il 16.50%; i contribuenti all’imposta di ricchezza mobile in categoria A 2 (mutui a privati ed Enti morali, esclusi lo Stato, le Provincie ed i Comuni) pagheranno il 15.60 invece del 15.30% del reddito effettivo, quelli di categoria B (industriali e commercianti) il 10.40 invece del 10.20%: quelli di categoria C (professionisti ed impiegati privati, il 9.36 invece del 9.18%, quelli di categoria D per ruoli (impiegati di provincie e comuni) il 7.80 invece del 7.63 per cento e finalmente i contribuenti di categoria E per ritenuta (impiegati dello Stato) pagheranno il 7.65 invece del 7.50 per cento del loro reddito effettivo. Da questo aumento d’imposte saranno esenti solo i contribuenti della categoria A, ossia i portatori di rendite di Stato, ancor soggette a tributo (il 3,1/2 e il 3,3/4% sono esenti da qualsiasi tributo presente o futuro) e di titoli a debito delle provincie ed i comuni; esenzione che si comprende, allo scopo di evitare un non piccolo danno al credito pubblico da un lato e di non gravare dall’altro di una nuova spesa le provincie ed i comuni, i quali di solito si sono accollati il pagamento delle imposte per conto dei loro creditori.

 

 

Lieve dunque l’aumento e tale da essere accolto con animo volonteroso dai contribuenti italiani, i quali superarono ben più dure prove in tempi dei nostri più acerbi. La picciolezza dell’aumento e del guadagno che ne avrebbe lo Stato (3.880.000 lire all’anno, ove li perpetuasse, rafferma la fiducia nella promessa del governo di voler fare durare i nuovi aggravi solo per i cinque anni stabiliti dalla legge. Oltre ai tributi diretti sono aumentate pure le tasse sugli affari in amministrazione del ministero delle finanze; e queste pure del 2 per cento per cinque anni. Qui tocchiamo un tasto più delicato, poiché le tasse sugli affari comprendono quelle di registro sui trasferimenti a titolo oneroso, le tasse di successione, le tasse di bollo, le tasse in surrogazione del bollo e registro (tasse di negoziazione, sulle società straniere, sulle assicurazioni, sulle anticipazioni ecc.), le tasse ipotecarie, le tasse di manomorta e sulle concessioni governative. È questa una selva selvaggia di aliquote diverse, alcune accresciute ed altre no da decimi, nella quale è urgente menar fieri colpi di ascia per chiarire e semplificare una materia col tempo divenuta intricatissima. L’aggiunta per cinque anni del 2 per cento non aggiunge certo chiarezza; ed importa tener ben fermo il principio della temporaneità dell’aumento.

 

 

Rimaneva il terzo bisogno a cui è d’uopo soddisfare: ricostruire le case dei privati nelle città distrutte. Qui nessuna sapienza di governo sarebbe riuscita a trovare mezzi sufficienti senza ricorrere al credito. Siano 200 o 300 o forse più i milioni necessari a ricostrurre Messina e Reggio e le cittadine e i villaggi distrutti, non si sarebbe potuto far fronte ad una spesa siffatta colle imposte, se non accrescendole di un decimo intiero per qualche anno. E poi quando il Governo avesse accumulato la somma necessaria l’avrebbe regalata o mutuata agli ex proprietari di case? Se l’avesse regalata, come giustificare il regalo fatto agli uni e non agli altri? Se mutuata, come giustificare invece il prelievo di un gravoso tributo per una somma che in fin dei conti alla lunga doveva essere restituita allo Stato? Il Governo preferì ricorrere al credito: ma non al credito pubblico con una emissione di titoli che si teme oggi possa essere intempestiva, bensì al credito privato. Lo Stato dice in sostanza: «A coloro, i quali vorranno costrurre case, curerò siano concessi prestiti a mite interesse dalla Casse di Risparmio, Istituti di credito fondiario ed istituti ordinari e cooperativi di credito, ammortizzabili in 30 anni. A rendere l’onere per i costruttori il più lieve possibile, io pagherò metà della quota annua di interesse ed ammortamento; cosicché il costruttore di una casa del valore di 100.000 lire, dovrà pagare solo L. 3164.30 all’anno per trent’anni, dopo i quali egli possiederà la casa franca da ogni peso. Io Stato pagherò le altre L. 3164.30 all’anno più un decimo aggiunto (L. 316.43) destinato ad indennizzare gli Enti mutuanti delle eventuali perdite. A maggior incoraggiamento concederò per 15 anni l’esenzione dalle imposte, il che vuol dire un risparmio di 500-600 lire all’anno per l’imposta di Stato e di altrettanto all’incirca per le sovrimposte locali.

 

 

Questo metodo, che è una accorta combinazione, imitata da esempi precedenti, di iniziativa privata e di aiuto governativo, presenta sul grosso debito fatto per conto dello Stato e sull’imposta questi vantaggi; che si ricorrerà al credito da parte dei proprietari privati, orgogliosi di ricostruirsi una casa, solo quando essi ne scorgono effettivamente l’utilità; che non si corre il pericolo di fare un debito sproporzionato o troppo piccolo o troppo grosso, perché i costruttori ricorreranno alle Casse di risparmio ed agli Istituti di credito fondiario a poco a poco, in guisa che nessunissima perturbazione ne verrà al mercato monetario; che non si costrurranno case con criteri antieconomici, poiché i proprietari pagheranno poco bensì, ma pur sempre il 3.16% all’anno per 30 anni sulla somma spesa, e saranno interessati a spendere il meno ed il meglio possibile.

 

 

Qualche osservazione sui singoli particolari delle norme della legge redentrice potrebbe farsi. Ma non è l’ora questa delle dispute. Col tempo il magnifico odierno atto di volontà darà luogo ad una azione che dovrà essere ponderata e saggia nei più minuti particolari; ed allora potrà essere il momento di modificare qualche parte del meccanismo che oggi si mette in moto. Per ora il nostro augurio si è che esso compia bene un lavoro fecondo di redenzione per le città e le provincie sorelle.

 

 

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