Opera Omnia Luigi Einaudi

I provvedimenti per la finanza locale. Chiarimenti e domande

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 17/10/1923

I provvedimenti per la finanza locale. Chiarimenti e domande

«Corriere della Sera», 17 ottobre 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 410-413

 

 

 

Il gruppo dei provvedimenti tributari relativi alla finanza locale tende a far passare i comuni e le province dall’assetto provvisorio a quello definitivo. Sostanzialmente, con qualche modificazione, i provvedimenti attuano quei concetti che erano andati sviluppandosi dal primitivo progetto Meda ad un ultimo progetto Soleri, attraverso le proposte dell’on. Tedesco e della commissione reale. Come piace all’on. De Stefani, il problema viene però affrontato a gradi, sicché lo stato e gli enti locali si adattino a poco a poco al nuovo sistema.

 

 

È inutile che qui si ripeta ciò che fu chiaramente spiegato dall’ampio comunicato del consiglio dei ministri. Piuttosto cercherò di riassumere nelle sue linee essenziali il dare e l’avere del contribuente e dell’ente locale in conseguenza delle riforme ora entrate in vigore.

 

 

Redditi immobiliari. Vengono prorogate, sino a nuova disposizione, le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati nella misura vigente nel 1922. Ossia il contribuente ha il vantaggio del «blocco» delle sovrimposte, le quali non possono essere cresciute al di là della somma riscossa nel 1922. Viene inoltre abolita dal primo gennaio 1924 – dirò anch’io usando una frase destefaniana – quella «stupidissima» imposta che si diceva sulle aree fabbricabili, una cosa senza capo né coda, la quale pretendeva tassare gli incrementi di valore non guadagnati dalle aree e spingere alla fabbricazione e non raggiungeva né l’uno né l’altro effetto.

 

 

Questo l’attivo del contribuente immobiliare. Al passivo egli deve segnare due nuovi istituti tributari: il contributo stradale ed il contributo di miglioria. Di veramente nuovo c’è solo il primo, il quale sarà pagato alle province ed ai comuni da coloro che «in dipendenza dell’esercizio di un commercio o di una industria o per altri motivi determinano in particolar modo il logorio delle strade». Sarà dovuto dagli utenti per un importo non superiore ad un terzo della spesa sostenuta dagli enti medesimi.

 

 

Il regolamento dovrà curar ben bene che gli enti locali non facciano rientrare per questa finestra le eccedenze di sovrimposta cacciate dalla porta del blocco. E cioè il contributo stradale dovrà gravare su coloro che effettivamente, con carri, camions, vetture, automobili logorino le strade, esclusa ogni presunzione generica. Se questa fosse ammessa, il contributo si convertirebbe in una sovrimposta pura e semplice.

 

 

Il contributo di miglioria non è una novità nella nostra legislazione; ma, così come finora era regolato, era di rara applicazione, occorrendo ogni volta una legge speciale. Adesso viene regolato come istituto permanente e colpirà gli aumenti di valore che derivano ai beni rustici ed urbani in conseguenza della esecuzione delle opere pubbliche. Le province potranno applicarlo solo alla proprietà extra urbana.

 

 

L’applicazione può avvenire in due maniere: a) di concorso, sino ad un terzo, nel costo dell’opera compiuta; concorso da pagarsi in ragione del vantaggio ricevuto da essa. È la formula razionale; b) di tassazione diretta del vantaggio ricevuto dall’opera. Una casa valeva 100.000 lire prima della costruzione del ponte; dopo ed in conseguenza di essa, vale 120.000 lire. Il contributo colpirà le 20.000 lire. Non è detto se possa assorbire tutte le 20.000 lire o solo una parte. Immagino che l’imposta non possa giungere al 100%, cosa che non si verifica in nessuna legislazione, perché troppo sarebbe il rischio di esagerazioni nel valutare gli aumenti e di conseguente confisca di parte del valore precedente all’opera. Inoltre ritengo che il contributo pur potendo assorbire, ad esempio, il 50% dell’incremento di valore, non possa andare al di là di una parte del costo dell’opera per il comune. Altrimenti il comune si arricchirebbe, cosa contraria al concetto del contributo, il quale suppone che l’opera pubblica sia vantaggiosa alla collettività e perciò da accollarsi in parte ai contribuenti in genere e giovi altresì agli utenti, i quali perciò devono sopperire ad una parte del costo. Se fosse altrimenti, se cioè il contributo, cosa che non credo e che dovrebbe esplicitamente essere esclusa dal regolamento, potesse superare il costo dell’opera, bisognerebbe cambiar nome all’istituto e, invece di contributo di miglioria, che è assai lodevole novità o regolazione di norma esistente, ma non applicata, bisognerebbe parlare di imposta sugli aumenti di valore immobiliari in occasione o col pretesto di opere pubbliche. In questo caso invero le opere pubbliche sarebbero un semplice pretesto invocato dagli enti locali per coonestare eccedenze di sovrimposta od arbitrari balzelli a carico della proprietà immobiliare. Cosa che non credo sia voluta dal presente decreto legislativo.

 

 

E passo ai redditi mobiliari. Per questi bisogna distinguere il 1924 dagli anni successivi. Per il 1924 rimane il doppione inammissibile della tassa di esercizio e rivendita e della sovrimposta all’imposta di ricchezza mobile. Tuttavia, mentre finora comuni e province sovrimponevano il 10% ciascuno all’erariale, pel 1924 potranno sovrimporre solo fino al 5% ciascuno. A partire dal 1925, scompariranno i doppioni; non si parlerà più di tassa di esercizio e rivendita e di sovrimposta alla ricchezza mobile. La prima era mal regolata, per classi, e la seconda era un evidente doppio. I comuni potranno, invece, istituire una imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e le province potranno sovrimporre su di essa. In fondo, trattasi dell’attuale tassa di esercizio e rivendita; ma il numero dei contribuenti crescerà e l’imposta sarà esatta, non per classi, ma proporzionatamente ai redditi. Il che è più logico.

 

 

Alle imposte mobiliari appartiene la tassa comunale di licenza sulle rivendite delle bevande alcooliche. Dal 30 viene portata al 50% del valor locativo dell’esercizio, per le rivendite di liquori o vini e liquori, e dal 10 al 20% quella sulle rivendite di solo vino. Non si parla di minimo; e vorrei sperare che il punto possa ancora essere studiato. L’attuale sistema di far decadere assolutamente tutte le licenze con la morte del titolare fu già criticato su queste colonne, perché causa di inique disparità, contrarie ai fini medesimi della lotta contro l’alcoolismo. La tassa proporzionale da sola non rimedia all’inconveniente. Occorre, abolendo l’effetto caotico della decadenza per morte dei titolari, costringere invece con le alte tasse alla morte le licenze: un minimo abbastanza alto crescente di anno in anno, allo scopo di fare gradualmente sparire gli esercizi più oltraggiosi alla pubblica decenza ed una aggiunta proporzionale, la quale per ora potrebbe essere appunto quella ordinata dal decreto odierno; anch’essa crescente di anno in anno, per far partecipare i comuni ai lucri crescenti degli esercizi rimasti in vita e derivanti dal monopolio creato dalla legge. Il problema, importantissimo, merita di essere studiato a fondo.

 

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