Opera Omnia Luigi Einaudi

I tributi straordinari di guerra – Parte III: I tributi straordinari nel Principato di Oneglia

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1908

I tributi straordinari di guerra – Parte III: I tributi straordinari nel Principato di Oneglia

La finanza sabauda all’aprirsi del sec. XVIII e durante la guerra di successione spagnuola, Officine grafiche della Società tipografico editrice nazionale, Torino 1908, p. 151

 

 

 

42. – La gabella del tabacco fu pure il solo tributo straordinario che s’impose nel principato d’Oneglia coll’editto del 2 aprile 1702. Strepitarono ancor più gli Onegliesi che già si erano allarmati per il lontano pericolo di una possibile concorrenza di porto Maurizio, Loano, San Remo, ecc., quando una piccola gabella anticamente esistente in Oneglia sul tabacco era stata cresciuta dai gabellieri da L. 3.16 a L. 5 il cantaro (ossia da 5 denari a 10 1/2, denari per libbra)[1], ed inviarono un lor deputato a Torino a dire che “il principal negozio di diversi di quel principato consiste in quello del tabacco ed a minacciare di emigrare dal Principato ed intendersi coi Genovesi per installarsi a manipular tabacco ne’ loro Stati, piuttosto che essere costretti al pagamento del tributo. Il Groppello scrisse al Sapellani, vice intendente d’Oneglia, di parlar netto ai riottosi “e dirli che se absenteranno saprà S. A. R. farli prendere dove saranno e che il meno che possa loro arrivare sarà di non dover mai più mettere i piedi ne’ Stati, perocché qui si vede essere una specie di ammutinamento il lor modo di agire”. Ed aggiungeva che la gabella del tabacco era il modo più soave che si potesse escogitare per soccorrere le finanze nelle loro strettezze; e che il non farla pagare ad Oneglia sarebbe “una monstruosità nei dominii di Savoia. Tutto fu inutile: il traffico del tabacco dovette lasciarsi libero dal monopolio vigente negli altri paesi, riservandosi soltanto all’appaltatore il diritto di esigere 9 soldi per libbra di tabacco e 24 soldi per ogni grossa di pipe che s’introducessero nel Principato. Il Groppello aveva finito inoltre per conchiudere che il meglio era lasciare la cura di esigere la gabella ai negozianti stessi d’Oneglia, contentandosi di farsi pagare da essi un canone a guisa di abbonamento annuo, affinché i negozianti ricevino il pascolo di loro usato commercio”. E così, il 21 gennaio del 1704 si era addivenuto ad un istrumento di transazione fra il direttore generale delle gabelle d’Oneglia, avv. Ricaldini, ed i negozianti di tabacco della città d’Oneglia, con il quale il Ricaldini concedeva ai negozianti piena libertà di vendere, comperare e commerciare liberamente il tabacco di ogni sorta e le pipe nella città e principato d’Oneglia, all’ingrosso ed al minuto, con forastieri e sudditi, purché i negozianti pagassero 9 denari per libbra di tabacco e 24 soldi per grossa di pipe (12 dozzine), consegnando la merce all’atto dello scarico ed introducendola in magazzino chiuso, donde a salvaguardia del gabelliere i tabacchi doveano trarsi accompagnati da bolla[2]. Con questo temperamento la gabella del tabacco poté anche in Oneglia produr qualche frutto.

 

 



[1]A. S. F. I a. Provincie di Nizza ed Oneglia, M. I, n. 2.

[2]D. XXIV. 79, e A. S. F. II a. Capo 54. Registro lettere, n. 17. Lettere del 23 giugno 1702 all’intendente Fontana, del 23 giugno ai padri del comune d’Oneglia, del 29 giugno all-intendente Mellerede ed al presidente conte Salmatoris, e del 22 luglio al vice intendente Sapellani. Vedi l’istrumento del 21 gennaio 1704 in A. S. F. I a. Provincie di Nizza ed Oneglia, M. 1, n. 3.

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