Opera Omnia Luigi Einaudi

I tributi straordinari di guerra – Parte IV: I tributi straordinari nel Principato di Piemonte

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1908

I tributi straordinari di guerra – Parte IV: I tributi straordinari nel Principato di Piemonte

La finanza sabauda all’aprirsi del sec. XVIII e durante la guerra di successione spagnuola, Officine grafiche della Società tipografico editrice nazionale, Torino 1908, pp. 152-173

 

 

 

43. – Se da Savoia, Nizza ed Oneglia poco si ritrasse per sopperire ai bisogni straordinari di guerra, nulla si ricavò, ove si tolga l’aumento, già accordato nel 1699, del donativo, dal Ducato d’Aosta; sul quale per un momento s’era pensato di imporre il quartier d’inverno[1], proposito che non si osò tradurre in atto. Unico paese dello Stato sul quale il Principe poteva con fiducia imporre tributi straordinari, senza tema di sollevare querimonie e mormorazioni pericolose, era il Piemonte; e su di esso subito si appesantiva la mano del fisco. Non erano infatti ancora trascorsi dieci giorni dall’accordo di Torino con Francia (6 aprile 1701), che già, con editto del 15 aprile, si ristabiliva in Piemonte il dritto della macina (D. XXIII. 1106). Su questo il solo tributo straordinario imposto nella prima fase della guerra, finché, voltosi il Duca verso la parte imperiale e premuto davvicino dagli eserciti gallispani, non fu mestieri chiedere nuovi sacrifici a’ popoli. Notissimo per la lunga e ripetuta esperienza che n’aveano avuta a parecchie riprese in passato, ed ultimamente nel 1091-92, non era d’ uopo spiegare a’ sudditi piemontesi la natura del nuovo tributo con diffuso proemio, nel quale si osservava perciò soltanto: “L’obbligo indispensabile che abbiamo d’assicurare ad ogni nuostro potere la quiete e tranquillità de’ nostri ben amati popoli col provedere a tutto ciò che possi essere necessario alla loro indennità et andar al riparo de’ gravi incommodi e danni a’ quali puotrebero soggiacer nelle correnti emergenze; come pure il debito che ci corre d’oviare quei pregiudicii che puotesse soffrire la nostra corona ci constituiscono in precisa necessità d’augumentare notabilmente il numero delle nostre truppe e conseguentemente li sussidii, per puoter quelle mantenere, fra quali havendo noi col parere de’ nostri più sperimentati ministri esaminato e riconosciuto che l’imposto della macina può riuscire proportionato al presente bisogno e ripartito con giusta uguaglianza si viene a render men grave e più pronto e facile nella riscossione per supplire alle grandi spese che ci conviene fare riguardanti la comune necessità e ben del publico”.

 

 

Il tributo doveva essere temporaneo “da durare solamente sino che durerà la causa di quest’urgenza doveva colpire tutti i grani, marzaschi e granaglie portati a macinare nei mulini del Piemonte, niuno eccettuato, nemmeno i mulini della città di Torino e del contado di Cocconato, a qualunque persona, corpo od università appartenessero, “non ostante qualunque privileggio”. Nell’intenzione dei governanti il pregio del tributo sulla macinazione dei cereali era sovratutto quello di essere universale e di non ammettere quasi nessuna esenzione di classe o di persone o di luoghi privilegiati. Un tal pregio era non poco offuscato dal cenere delle derrate colpite: il grano frumento nella misura di 4 soldi per emina, il grano barbariato in soldi 3, la segala e le fave in soldi 2, e lameliga, il miglio ed ogni altra qualità di “marzaghi” in 1 soldo per emina. All’incirca la tariffa era stabilita in un decimo del prezzo che consideravasi normale negli anni di pace e di raccolto abbondante; scemando la percentuale negli anni di scarso raccolto, di guerra e quindi di prezzi alti.

 

 

La Camera dei Conti alla quale il conte Groppello avea creduto necessario di presentarsi in persona a difendere l’editto del 15 aprile, ripetendo in parte le cose dette nel preambolo dell’editto, e notando che “li tributi quali presentemente si ricavano dalli Stati sono tutti applicati al pagamento dei Militare, stipendiati et altre spese dello Stato in modo che restano essi tributi intieranente consonti” ed assicurando in modo formale il magistrato della necessità dell’istesso imposto” – avea “dopo longo e maturo esame” interinato l’editto con poche osservazioni tecniche[2]. Ma dovea ritornare poi spesso sull’argomento, perché il tributo della macina offriva si può dire ogni giorno campo a dispute per le minute formalità le quali richedevansi nell’esigerlo ed a tentativi di frode a causa del gran numero di molini sparpagliati nella campagna e della facilità di connivenza fra mugnai e campagnuoli, a cui il pagamento del dritto riusciva oltremisura ostico.

 

 

Troppo lungo sarebbe il dire di tutte le questioni insorte a proposito della macina e delle difficoltà di sua esazione, suppergiù simili ad quelle che s’incontrarono dai finanzieri italiani nel primo periodo di applicazione dei macinato. Qui accenneremo solo alle principali. Responsabili dell’esazione erano le città e comunità le quali doveano nominare, assegnandogli adeguato stipendio, un ricevidore, del cui operato erano responsabili civilmente in proprio i sindaci ed i segretari. Al ricevidore dovea, all’atto del pagamento anticipato del dritto, farsi da privati esatta consegna dei grani che essi portavano a macinare, per ottenerne una bolla la quale accompagnava i grani in tutto il tragitto sino al mulino. Essere sorpreso in viaggio con un carico di grani senza bollo voleva dire confisca dei grani e dei carri e buoi adoperati nella condotta, oltre la multa di cinque scudi d’oro, spettanti per metà al denunziante. Il mugnaio non poteva macinare grani senza ricevere le bolle, che, lacerate e messe in filza, egli era obbligato a conservare sotto chiave per sei mesi almeno. Ad impedire che i mugnai illetterati allegassero di non aver saputo leggere sulla bolla la qualità e la quantità de grani la cui macinazione era permessa, doveano le bolle essere contrassegnate con grosse lettere diverse per ogni qualità di grani, e numerati i sacchi e le emine col mezzo di lineette. I mugnai che in frode del fisco macinassero grani in quantità maggiore o di dualità diversa da quella descritta nelle bolle, o addirittura facessero a meno delle bolle, erano puniti con scudi d’oro di multa senza pregiudizio del solito tratto di corda “da darsi in pubblico”. Proibito, salvo casi eccezionali, di recarsi a macinare in mulini posti fuori dei territorio del comune e in ogni caso il mulino prescelto dovea indicarsi sulla bolla. Proibito di farsi consegnare, anche pagando il relativo diritto, una bolla per una quantità di grani superiore a quella che si voleva portare a macinare poiché tal pratica dava luogo, colla connivenza de’ mugnai, a questo grave scapito per le finanze, che il conducente non rilasciava al mulino la bolla col pretesto di non aver completato il carico; e così, sempre munito della stessa bolla, faceva viaggi al mulino per una quantità di grani ben superiore a quella per cui avea pagato il dritto. Scudi cinque d’oro di multa, per ogni contravvenzione, a privati ed a mugnai che ne venissero scoperti colpevoli. Proibito di presentare bolle che fossero state emesse innanzi al giorno prima. “Per ovviare alle frodi, che talvolta potessero commettersi da persone poco timorate della divina et humana giustitia” le finanze aveano delegati parecchi controllori nelle città e nei luoghi principali, coll’uffizio d’andar ispezionando i mulini, esaminare le bolle ed i libri delle controbolle, ed investigar le frodi. Ad essi erano aggiunti invigilatori od ambulanti che doveano “invigilare continuamento et essere sempre in giro sì di giorno che di notte tempo” a farsi presentar lo bollo da conducenti e sorvegliare i mugnai affinché non commettessero frodi.

 

 

Erano i ricevitori comunali obbligati a versare al tesoriere generale di milizia ed a’ suoi commessi il prodotto del tributo della macina entro due giorni dalla fine d’ogni mese; o, ritardando il pagamento, i controllori andavano sul luogo e si facevano pagare quattro lire al giorno di vacazione a spese dei ricevitori comunali.

 

 

Sembra che tutte queste cautele non bastassero a reprimere le frodi ed a sollecitare il pagamento del dritto da parte dei ritrosi contribuenti, i quali, sovratutto nei luoghi di frontiera, dove v’era comodità di andare a macinare a’ molini forestieri, cercavano ogni via pur di riuscire a non pagarono il tributo. Con manifesto del 3 settembre 1701 o con istruzioni del 15 settembre e 17 dicembre 1701 si trasformava senz’altro la macina in un vero e proprio testatico, ordinando olio il pagamento del dritto dovesse farsi in base ad un consumo minimo obbligatorio di tre sacchi per abitante[3]. Era il principio della “levata obbligatoria” già in uso pel sale. Controllori o delegati doveano recarsi, dietro invito del generale delle finanze, il quale avesse ragione di sospettare di frodi, presso le comunità a confrontare i libri delle controbolle della macina con i libri delle consegne dogli abitanti per la levata del sale o per il pagamento del cotizzo personale (era questa un’imposta comunale). Se dal confronto risultava che qualche capo di casa non avesse ancora pagato il diritto per la quantità di grani che la sua famiglia era reputata dover consumare, subito lo si dovea obbligare a pagare il dritto residuo nella cassa del ricevidore. Con giudizio sommario il delegato dovea senza appello risolvere le obbiezioni di quegli abitanti, i quali pretendessero sottrarsi alla regola dei tre sacchi allegando di esser rimasti assenti dallo Stato per qualche tempo o di essersi alimentati con castagne od altre vettovaglie non soggette al dritto della macina. Le assenze minori di dieci giorni non erano da tenersi in conto.

 

 

Immagini il lettore quanto codesto norme draconiane, che toglievano ai contribuenti quella poca libertà, ch’ancor loro restava, di pagare il tributo nelle epoche più comode, rinfocolassero gli odii contro un balzello, già prima non amato. Ad ogni sorta d’astuzie ricorrevano pur di pagar meno del dovuto; od una delle più frequenti era di mescolare il grano di frumento un po’ di segala o di fave, ottenendo quella misura che in allora si chiamava barbariato e che pagava il dritto della macina in soldi 3 invece dei 4 soldi dovuti pel frumento puro. Il Groppello corre subito al riparo e fa firmare al Duca un regio biglietto in data del 19 luglio 1702, nel quale si prescriveva che dovesse essere considerato come barbariato solo quel grano in cui almeno metà fosse di segala o di fave; che se la proporzione della segala era minore, anche se di poco, dovesse considerarsi e pagare come frumento puro. Il regio biglietto, presentato per l’interinazione il 21 luglio, non piacque alla Camera dei Conti, la quale vi trovò parecchio da ridere. Nascere il barbariato naturalmente in molti luoghi del paese secondo le diverse qualità dei siti e dei terreni, in alcuni luoghi più in altri men grasso”, talvolta con la mistura di 1/4 circa di segala e di 3/4 frumento, e talvolta con proporzioni diverse. Stabilendo la regola della metà, ne segnerebbe che chi raccoglie naturalmente barbariati grassi nei quali vi entri maggior quantità di formento di quello vi sia di segala dovrebbe immagrire il barbariato con la mistura di segala ed altre sin alla metà prescritta” ed essere malagevole in sé e dannoso l’obbligare i proprietari a deteriorare la qualità dei loro grani. In linea di diritto essere la regola della metà un vero accrescimento di gabella, non consentito dall’editto, il quale, non indicando nessuna proporzione, si rimetteva alla consuetudine dei paese. Opinare quindi la Camera dei Conti che convenisse adottare la regola del quarto, tassando cioè il barbariato alla stregua del frumento quando la proporzione della segala e delle fave fosse inferiore al 25 per cento.

 

 

Le ragioni della Camera esposte in un avviso del 14 agosto, dovettero parere buone al Groppello, se il Principe nella sua risposta dei 10 ottobre consente che si debba considerare come barbariato quella mistura nella quale fave o segala non entrassero per meno di un terzo. Ma la Camera non contenta spedisce al Duca nuovo avviso il 17 novembre, narrando d’aver fatto eseguire diverse esperienze su grani trovati in vendita nelle botteghe di Torino, ed aver riscontrato che il frumento si cambiava, secondo l’opinione universale, in barbariato appena la proporzione della segala superasse il 10%; e rigettato questo, ne compila il 26 aprile 1703 un terzo, incaricando il primo presidente conte Casellette ed il senatore Gazelli di portarlo in persona al Duca e dinnanzi a lui difenderlo “a viva voce”. Qui, ai vecchi argomenti aggiungevasene uno nuovo e sottilissimo: “Che volendosi pur fissare una quota certa di mescolanza nel formento per stabilire la qualità del formento e dei barbariato rispettivamente, oltre la difficoltà considerabile, che si incontrarebbe nei casi di contravenzione di poter stabilire un dolo atto a fondare un delitto e tanto più a poter devenire alla dichiarazione delle pene contro li delinquenti, perché dipendendo tali contravenzioni o non dalla precisa quantità di tal maggior o minor mescolanza di segala col formento, et il dolo del delinquente nella scienza di tal quantità di misto, non si potrebbe mai stabilire il corpo dei delitto salvo con la dinumerazione di tutti li granelli di cadun misto, et con la scienza suddetta, sarebbero astretti tanto li particolari in occasione della loro consegna e pagamento del dritto, quanto li molinari nei ricevere tali grani nei molini di proceder sempre a tal numerazione per poter accertare le loro osservazioni; il che oltre l’essere moralmente impraticabile, riuscirebbe di un grande aggravio ai pubblico”. Empiriche dunque tutte le regole fisse di una metà, un terzo od anche un decimo, per la impossibilità di verificarle caso per caso; e reputare perciò la Camera “che per conoscere e stabilire la qualità sì del formento che dei barbariato portate dall’editto, si potesse stare all’arbitrio de’ periti, avuto riguardo alle consuetudini de’ luoghi ove occorreranno li casi particolari senza restringersi ad alcuna quota certa di mescolanza”. Non giovarono però le nuove rimostranze e proposte della Camera, ché il Duca, con decreto del 19 giugno 1703 ordina senz’altro la registrazione; sicché dinnanzi ai precisi e replicati comandi di S. A. R. e per ubbidire e non altrimenti” alla Camera dei Conti non rimane che piegare il capo e interinare il manifesto prescrivente la regola del terzo[4].

 

 

44.- Malgrado tutte le provvidenze e le cautele adoperate, il dritto della macina doveva essere causa di gravi delusioni per i finanzieri. Il consumo di grani era bensì discreto, calcolandosi legalmente in 15 emine (3 sacchi) e di fatto in 12 emine e mezzo per 600 mila consumatori su 800-850 mila abitanti del Piemonte. Dicemmo discreto questo consumo poiché, ragguagliandosi le 12 emine e mezza all’incirca a 225 kg., il consumo presunto (ed accertato nel 1702) medio per abitante nell’antico Piemonte corrisponde abbastanza bene al consumo calcolato nel 1901-902 dalla direzione generale dl statistica per l’Italia, che è di 146 kg. di frumento e 72 Kg. di granturco, in tutto di 218 kg. Pel 1901-902 non si è tenuto conto, fuor del granturco, del consumo degli altri cereali inferiori e del riso; néè facile calcolare gli alimenti di pregio maggiore che oggi completano in consumo dei farinacei. D’altra parte il consumo di emine 12 e mezza pel Piemonte del 1700 può essere reputato quello medio non dei soli 600 mila abitanti “consumatori di cereali “, ma di tutti gli 800-850 mila abitanti del Piemonte, essendo più che probabile che anche nel 1702 un buon terzo delle granaglie sia sfuggito all’accertamento tributario[5]. Diguisaché il consumo dei cereali non parrebbe, da codesti dati, cresciuto in due secoli; ma solo migliorato, per la sostituzione del frumento ai cereali inferiori e completato da altri alimenti più ricchi, che oggi s’usano in maggior copia[6].

 

 

Dato il consumo medio di 12 emine e mezza a testa per 600 mila consumatori, il consumo totale di cereali soggetti alla macina avrebbe dovuto essere di 7 milioni e mezzo di emine. Infatti nel primo anno di intiera applicazione del tributo, che fu il 1702, si ebbe un consumo di emine 7.541.437.1; ma già nell’anno successivo il consumo, o meglio li quantità consegnata per il pagamento del dritto della macina, diminuiva assai, come si scorge dal seguente specchietto[7]:

 

 

 

1702

emine

1703

emine

Grano frumento 1.992.129.4 1.954.780.3
Grano barbariato 1.899.169.3 1.631.123.7
Segale 1.281.171.4 1.184.768.6
Marzaschi (meliga, miglio, ecc.)

2.368.966.6

7.541.437.1

2.087.335.7

6.858.008.7

 

 

Alla stregua del 1702, l’imposta sulla macina avrebbe dovuto rendere ogni anno in media 400 mila lire per il frumento, 285 mila lire per il barbariato, 130 mila lire per la segala e 120 mila lire per i marzaschi, ossia in tutto 935 mila lire; né sarebbe stato difficile, correggendo gli abusi dei marzaschi, giungere al milione di lire all’anno. Invece le notizie ricavate dai conti dei tesorieri insegnano che il prodotto fu il seguente (in EINAUDI B. e C. T. 1700-713. Tabelle VI e X):

 

 

1701

Lire 714.338. 3.11

1708

Lire 445.882. 2.4

1702

955.972.18. 9

1709

507.059.10.2

1703

878.000. 3. 2

1710

602.057. 2.1

1704

582.945. 1. 2

1711

554.729.14.1

1705

399.286. 1. 7

1712

483.684. 3.2

1706

223.102. 7. 2

1713

551.801. 5.3

1707

357.857.10.11

   

 

 

Poiché il frenar gli abusi e il vegliare all’esatta riscossione del tributo davano scarsi frutti, si dubitò che lo scarso gettito non derivasse forse da connivenza e trascuranza dei ricevidori nominati dalle comunità; e si deliberò con manifesti camerali del 28 dicembre 1710 e 7 gennaio 1711 di dare l’esazione della macina in appalto a parecchi accensatori, uno per provincia o per gruppo di provincie, nella speranza di sostituire un reddito certo e fisso a quello incerto e decrescente che s’era ottenuto dall’esercizio in economia. L’appalto non mutava nulla all’ordinamento esistente ed agli obblighi dei detentori di grani; solo i ricevidori non erano più pagati dalle comunità, ma dagli appaltatori, i quali si assumevano il rischio dell’intrapresa. Duraturo l’appalto per tre anni, con facoltà nel Principe di rescinderlo alla fine d’ogni anno, quando durante il triennio avesse a seguire la pace; e con la stessa facoltà agli appaltatori, qualora la guerra avesse ad essere guerreggiata o la peste infierisse nel loro territorio, nel qual caso essi avrebbero seguitato ad esigere il tributo in economia per conto del fisco e coll’aggio del dieci per cento a guisa di rimborso delle spese. Il ricavo dell’imposta area da versarsi nelle casse della tesoreria generale e non più in quelle del tesoriere di milizia (D. XXIII. 1129-36). Il canone annuo era stato, con contratti d’appalto del 4, 5 e 6 gennaio 1711, fissato in L. 106 mila per le provincie di Cuneo e Mondovì, L. 260 mila per Tossano, Saluzzo, Asti e Alba, L. 120 mila per Biella, Vercelli ed Ivrea, L. 120 mila per Pinerolo e Susa, L. 250 mila per la città e provincia di Torino. In tutto, il canone d’appalto saliva a L. 856 mila all’anno, somma minore delle Prime previsioni, ma pure sempre di gran lunga maggiore dei risultati degli ultimi 7 anni[8]. Anche stavolta alle speranze non risposero i fatti. Nemmeno l’aver fatto ricorso all’interesse privato degli appaltatori, sembra giovasse gran che a risollevare le sorti depresse di questa branca dei tributi straordinari; nel 1711 il reddito si limita a L. 554.729.14.1, nel 1712 a L. 482.684.3.2 e nel 1713 a L. 551.801.5.3. La macina ostinavasi a fruttare poco più della mete della somma che i governanti s’erano illusi di ottenere per mezzo suo.

 

 

Varie erano le cause alle quali facevasi risalire la mala riuscita. Troppo pochi i controllori, ciascuno dei quali, avendo da sorvegliare non meno di 20 comunità, provvedute tutte di un mulino e forse più, era costretto a ricorrere all’opera di 5 vice controllori e 10 invigilatori ambulanti. A voler pagare i primi solo 200 lire “all’anno ed i secondi 100, al controllore, provveduto d’uno stipendio di 2000 lire, nulla più rimaneva. Anche se il controllore “per ispecial stimolo di gratitudine al suo Real Padrone volesse esercitarsi in tall’impiego senza pretesa di stipendio alcuno e però mantenesse tutte esse persone”, era dubbio se lo scopo di sorvegliare i mulini potesse essere raggiunto. Infatti, o “tali vice controllori et ambulanti sono persone commode, dunque per stipendi si tenni non vogliono addossarsi tal carico d’invigilar continuamente non dirò di notte, ma nemmen di giorno”; o “sono miserabili e però difficilmente travagliavo per puro zelo, ma bensì puotrebbesi dare che d’ogni herba facessero fascio per levarsi la fame”; ed allora mulini, mugnai e privati non saranno certamente sorvegliati. Talvolta i controllori sceglievano ambulanti che erano fratelli o parenti dei mugnai; e di qui frodi senza numero[9]. Vorrassi forse calcolare quanto grano possa macinare ogni mulino in media al giorno; ed obbligarlo a pagare in ragion di questa media? Ma i mugnai, i quali per frodare il fisco sono pronti a passare “le notti intiere in travaglio” subito diranno che non li si può mica obbligare a lavorare in tempo che è d’uopo dormire e quando non c’è quell’acqua che essi sanno ben trovare quando vogliono attirar le granaglie ai loro mulini. Diguisaché il diritto della macina profitta soltanto ai mugnai delle campagne ed agli impiegati malversatori che all’amichevole si dividono ciò che i privati loro pagano per frodare il fisco[10]. Né sudditi si giovano gran che della frode, ben sapendo i mugnai far loro pagare tutto ciò che dalle leggi è prescritto e forse più, con accorte manipolazioni delle farine.

 

 

Grandi frodatori sono altresì i munizionieri dell’esercito ducale e degli eserciti alleati, i quali giovandosi della franchigia loro accordata, fanno macinare tanto grano che basta a sfamare, non che l’esercito, popolazioni intiere. Come stupirsi che il dritto della macina renda poco quando si vedono gli operai e la povera gente cibarsi unicamente di pane di munizione?

 

 

I rimedi a quest’ultimo malanno dei munizionieri sarebbe presto trovato: basterebbe ad essi far pagare il dritto della macina alla stessa stregua di tutti gli altri privati; e poi alla fine dell’anno restituire il dritto sul grano che risultasse effettivamente adoprato per uso delle regie cucine e della truppa; e lo stesso dovrebbe operarsi per gli altri privilegiati, ecclesiastici, padri di 12 figliuoli, ecc.[11].

 

 

Altra causa principalissima del poco rendimento della macina dopo il 1703, era la impossibilità di mandar soldati, occupati alla difesa del paese in guerra, in aiuto dei controllori e dei direttori delle provincie, i quali erano impotenti a ridurre all’ubbidienza le comunità recalcitranti. Veggasi che cosa scriveva al Groppello il 2 novembre 1708 l’Alessandri, direttore della provincia del Mondovì, focolare perenne di malcontento contro il fisco. Del marchesato di Ceva non vogliono pagar la macina, col pretesto “che questo non è ordine di S. A. R. dalla quale sono stati gratiati”. In Garessio “vi era seguito qualche scandalo, mentre qualche Pretti con alcune donne havevano maltrattato e voluto gettare nel Tanaro lo ambulante Gallo”. In Dogliani “non solo non volevano riconoscere il Controlore De Michelis, ma né meno il medesimo ritrovava onde alloggiarsi”. Il giudice di Tarigliano “non mancava di negligenza”. Ad Ormea “non vogliono né meno accettare le bolle”; e ad Ormea e Garessio “quali Comunità sono la pietra del scandalo” gli abitanti seguitano a macinare senza pagare il diritto. L’Alessandri invocava una compagnia di soldati d’ordinaria per ridurre alla ragione le comunità “perché in diffetto non solo si perderebbe detto diritto, ma s’insollentirebbero questi luoghi, in maniera che si crederebbero lecito opporsi ad ogni altra dimanda che fosse S. A. R. in necessità di farli”. Ma la scarsità di soldati disponibili per servizi non guerreschi non permetteva di sradicare il male[12].

 

 

Era ugualmente difficile, se non impossibile, sradicare gli altri abusi. In parecchie memorie si insiste sulla necessità di fare un censimento esatto di tutti i consumatori di grano. E la consegna delle bocche dovea avere per iscopo di impedire le frodi e nello stesso tempo le sperequazioni fra classe e classe. Fra l’altro, è ricordato il caso di una comunità di 900 abitanti che nel 1703 rese L. 808.0.2 e nel 1754 solo L. 559.7.4, mentre il reddito per il fisco avrebbe dovuto essere assai superiore. Supponendo per semplicità di calcolo che ogni luogo conti in media 1000 anime, avremo queste divise in 200 “facoltativi” od agiati, 600 “mediocri” e 200 di “gente infima”. Il facoltativo “che si ciba di puro formento, come anche d’altri ragionevoli commestibili, cioè buone grassine e latticini” consuma tre sacchi di frumento all’anno; e se, per tener conto dei servi, supponiamo che di 6 bocche componenti ogni famiglia di facoltativi, 4 consumino frumento puro e 2 segala, ossia 2/3  frumento e 1/3 segala, avremo che ogni famiglia dovrebbe consumare 12 sacchi di frumento e 6 di segala e pagare per i primi 12 lire di dritto e per i secondi 3 lire; ed in tutto 15 lire per famiglia e 500 lire per il gruppo dei facoltativi. Invece alla fin dell’anno si trova che quella famiglia ha consegnato 3 sacchi di frumento ed 8 di segala, pagando appena 7 lire. La collusione coi mugnai e coi ricevidori è facile, essendo lauto il guadagno da dividere. Passando ai “mediocri”, è chiaro che costoro dovrebbero, in paragone dei facoltativi “i quali si cibano di grassine, latticini, ecc., fare molto maggior consumo a testa di segala e marzaschi e commestibili di molto minor nutrimento, che soltanto essi posseggono”. Ragion vorrebbe che il consumo si calcolasse al doppio i ma calcolandolo solo a quattro sacchi, di cui 3 di segala e 1 di marzaschi, noi avremo per l’intiero gruppo di 600 “mediocri” un consumo di 1800 sacchi di segala e 600 sacchi di marzaschi, col reddito finale, a 10 soldi il sacco la segala e 5 soldi i marzaschi, di lire 1050. Invece anche costoro “defraudando nella quantità” con una denuncia di soli 3 sacchi, e “nella qualità, consegnando li 2/3 e più marzaschi e nemmeno 1/3 segala, vengono altresì a profittar di raggionevole somma nel caricamento, che se li dà in fine dell’anno”, somma che si può calcolare in lire 450 almeno. “Solo li più poveri” conclude tristamente lo scrittore “pagano il loro intiero debito, mentre puoco curandosi li molinari di cimentarsi per la natura de marzaschi o segala dovutali sovra una o due emine, non vogliono macinare senza bolla; et se alcune volte questi poveri miserabili si espongono al porto d’essi senza bolla, rare sono che non venghino colti per strada”; e l’averli scoperti serve ai controllori ed invigilatori per farsi belli di un’attività e rettitudine di cui non danno prova rispetto ai contribuenti agiati e benestanti.

 

 

Per togliere queste ingiustizie sociali voleva lo scrittore si facessero consegne precise di tutti gli abitanti, distinguendoli in minori e maggiori d’anni sette, e per classi sociali in conti, cavalieri, gentiluomini, negozianti, mercanti, artisti (artigiani), osti, panattieri e giù giù sino “alli più infimi”, notando anche la servitù impiegata in ogni casa è comprendendo in questa i cappellani, segretari, camerieri, mastri di casa, cuochi, cocchieri, servitori, facchini, ecc. ecc. Fatta la consegna, si sarebbero tassati i facoltativi in L. 3 a testa, i mediocri in L. 2 e gli infimi in L. 1. Era una giustizia grossolana, ma sempre migliore di quella che aveasi di fatto, per cui tutti, qualunque ne fosse la condizione sociale, venivano a pagare 1 lira per abitante in media, quando pure pagavano. Voleva lo scrittore che dai pagamento dell’imposta, ridotta ad una capitazione graduata, fossero responsabili le città e comunità direttamente, nella persona dei loro sindici e consiglieri, con diritto di rivalsa sugli abitanti in proporzione de’ grani macinati, ma senza che la mancata riscossione esimesse i capi delle città e comunità dall’obbligo del pagamento dell’imposta[13].

 

 

Se alla capitazione graduata poteva assuefarsi, sebbene con grandi stenti, la Savoia, dove s’usava distribuirla partitamente in ragione della classe sociale, della ricchezza posseduta e dei traffici e dove essa rimediava per la sua universalità alle scandalose immunità tributarie colà vigenti, non pare che gli stessi pregi avesse in Piemonte. La sua ripartizione in tre sole classi, di 3 lire per i facoltativi, 2 lire per i mediocri e 1 lira per gli infimi, sarebbe stata grossolanamente contraria a giustizia; cosicché più di una imposta graduata sul reddito si sarebbe dovuto parlare di un nuovo cotizzo in aggiunta a quelli che già imponevansi da molte comunità sugli abitanti, in ragion di persone, di bestiame posseduto o di arte esercitata, per far fronte alle spese locali (cfr. paragrafo 14). E già vedemmo come in Piemonte, dove i tributi fondiari erano assai meglio distribuiti che in Savoia, la legislazione fosse contraria ad estendere i tributi sul “personale”, volendosi piuttosto che fosse colpito il “registro reale”. Temevasi inoltre che ai “facoltativi” ed ai “mediocri” non mancassero accorgimenti per passare nel novero degli “infimi “. Almeno col dritto puro di macina, il pagamento del tributo poteva apparire quasi confuso colla quota che s’u\ava rilasciare ai mugnai per la macinazione!

 

 

Da questa circostanza prendeva le mosse un altro scrittore di memorie cameralistiche per proporre un suo progetto di riforma alla macina. Il dritto avrebbe dovuto pagarsi in natura e non in denaro e nella proporzione del 10% del grano portato alla macinazione. Per rendere il pagamento meglio accetto ai popoli, si sarebbe dovuto conglobare tal dritto con quello che già i mugnai ricevevano dai privati per la macinazione. Variava questo in Piemonte da luogo a luogo; e se a Torino i mugnai si trattenevano 2 coppi e mezzo per sacco, altrove la quota discendeva a 2 ed anche ad un coppo e mezzo per sacco; ma la si poteva calcolare in media di 2 coppi, ossia del 5% del grano macinato. Facendo di questo prelievo dei mugnai e della macina tutt’uno, si poteva ritenere in blocco il 15% della farina ricavata dai cereali portati ai mulini. Certo l’aumento non era esiguo; ma si pensi che oltre al 5% i mugnai usavano calcolare un calo nel peso del 2%, né era raro il caso che ai contadini ed alla povera gente si facesse pagare il 10%. Mentre, stabilita l’imposta della macina ed il dritto di macinazione nel 15%, si sarebbe dovuto vegliare a che nulla di piùvenisse estorto ai contadini. Radicale ed audace il mezzo per accertarsi di ciò e per impedire le frodi: statizzare i mulini. Si proponeva cioè che lo Stato ordinasse a tutti i signori feudali e proprietari di mulini ed ai mugnai loro affittuari di consegnare i mulini e piste, insieme coi contratti di affitto e subaffitto e colle tariffe dei diritti soliti a percepirsi sulla macinazione. Lo Stato avrebbe pagato ai proprietari i fitti attualmente ricevuti; ed avrebbe esercito i mulini per proprio conto, per mezzo di mugnai suoi impiegati. I conti tornavano a meraviglia. Negli anni di raccolto abbondante, lo Stato avrebbe ricevuto:

 

 

375.000 emine di frumento che a L. 2

avrebbero avuto il valore di L. 750.000

375.000 emine di barbariatoche a L. 1 s. 10

562.500

375.000 emine di segalache a L. 1

Totale 1.125.000 emine del valore di

375.000

L. 1.687.500

Pure deducendo la terza parte, e la deduzione sarebbe larghissima, per l’affitto dei mulini e piste, le spese di riparazioni, gli stipendi dei mugnai, garzoni, impiegati ed altre spese in

L. 563.000

restava sempre un reddito netto di

L. 1.124.500

 

 

Nei tempi di raccolto medio il prodotto, pel maggior valore dei cereali, sarebbe salito a L. 1.875.000 al netto, e nei tempi di raccolto cattivo a L. 2.811.600. Facile cosa sarebbe stato vendere le farine rimaste alla regia; in parte si sarebbero adoperate per la munizione, convertendo il comparto dei grani in un tributo in denari e alleviando con ciò il peso de’ registranti ed il resto si sarebbe venduto a 6 soldi meno del prezzo medio corrente ai popoli, procacciando le benedizioni di questi al Principe per averli liberati dall’usura che faceva pagare i grani a prezzi eccessivi.

 

 

Il progetto figurava bene sulla carta; ma non piccole sarebbero state le difficoltà ad attuarlo. Già il suo autore confessava che né il pagamento in natura, né quello in denaro, erano piacevoli, e si consolava pensando che, poiché la guerra era la causa di tutti i mali, conveniva scegliere il minore di essi. Non poteva non vedere che i mugnai avrebbero rubato a man salva ai clienti ed al fisco; e quanta poca speranza si potesse nutrire nelle severe ordinanze da lui invocate contro gli “employez frippons et infidèles”. È vero che egli si lagna non cercarsi menomamente ai suoi tempi nei gabellieri ed impiegati quella fidélité, capacité, assiduité, et honesteté che sono necessarissime ai suoi occhi per far fruttare largamente ogni branca di pubbliche entrate; ma da dubitare che la sola minaccia di severe pene potesse far sbocciare copiose quelle elette virtù in migliaia e migliaia di mugnai sparpagliati su tutto il paese, senza sorveglianti o con sorveglianti conniventi. E senza quelle qualità, tanto rare anche oggigiorno, tutto il piano ingegnoso crollava[14].

 

 

Il dritto della macina aveva in servizio originale di essere ingiustamente ripartito e di difficilissima esazione; e contro questi suoi diletti intrinseci poco valevano le ingegnose cautele e le escogitazioni di metodi complicati. Se negli anni peggiori della guerra, il suo reddito toccò un punto infimo, non riusciva nemmeno dopo il 1708 a sollevarsi gran fatto. Sicché, quando nel 1713 fu abolito insieme con gli altri tributi di guerra, non lasciò rimpianti nemmeno tra i finanzieri.

 

 

46. La rottura con la Francia, che faceva perdere al Principe i redditi di Savoia e di Nizza, malgrado sostituisse ai sussidi di Francia quelli più copiosi di Inghilterra e d’Olanda, rese indispensabile, per il crescere delle spese, ricorrere a nuovi tributi straordinari. L’ultima guerra del 1690-96 con la Francia era stata fertilissima di tributi nuovi: il sussidio militare raddoppiato, il comparto dei grani accresciuto dei 5/6 ed imposti i tributi del quartier d’inverno, della sesta e doppia sesta dei censi, dei 66 soldi per scudo d’oro sui tasso e sui focaggi alienati e della cavalcata. Durante la guerra nostra – o lo consentissero i sussidi più larghi delle potenze marittime alleate, o i popoli impoveriti dalla recente guerra non potessero sopportare maggiori gravami – si fu più parchi. Il doppio sussidio non si istituì, anche per la ragione che sotto si dirà (paragrafo 46); le cavalcate aveano dato scarsissimo reddito nel 1690, e non parve opportuno reimporle, quando ancora dovea esigersi tanta parte delle ultime; la sesta e doppia sesta dei censi, insieme coi 66 soldi per scudo di tasso alienato, non si vollero imporre per propiziarsi i capitalisti dell’aiuto dei quali s’avea sommo bisogno. Il peso dei tributi straordinari venne quindi a ridursi al doppio comparto ed al quartier d’inverno; il primo messo in misura alquanto superiore a quella del 1690-96, quando s’era limitato all’aumento dei 5/6 e questo trattenuto in più modesti limiti, come si dirà poi[15]. Ambi i tributi aveano la istessa indole: di essere aggiunte a tributi già esistenti, simili a quelle che nelle guerre dell’indipendenza nazionale presero il nome di “decimi di guerra” sulle imposte fondiarie.

 

 

All’aggiunta di guerra fatta al comparto del grano non erasi creduto necessario dare un nome nuovo: coll’ordine del 10 giugno 1704, la Camera dei Conti stabilì che per il nuovo anno granatico 1704-705 il comparto si sarebbe esatto in misura doppia del solito: 60 mila sacchi invece di 30 mila. Adduceva la Camera che un regio biglietto del 4 giugno le avea “significato esser assai notorio, che attesa la guerra in questi Stati, il compartimento generale del grano solito di imporsi non sufficiente per la sussistenza di quella quantità di truppe, che resta in necessità di mantenere sul piede per diffesa dello Stato”. Nemmeno il raddoppiare il comparto avrebbe bastato ai bisogni dell’esercito; ma essersi deciso benignamente il Principe a non imporre maggior gravame ai sudditi ed a provvedersi del grano ancora mancante a carico delle sue finanze (D. XXIII. 372). La preoccupazione di far credere ai popoli che il Principe s’imponeva grande sacrificio contentandosi d’un comparto doppio del solito, e che a ciò s’induceva solo per amore dei sudditi, evidente in tutti i manifesti che ogni anno la Camera dei Conti pubblicava per ordinare il pagamento del comparto duplicato. Nel 1706 il regio biglietto (2 giugno) recita: “Non hanno bisogno le presenti urgenze di molta espressione a persuader chi sia della somma necessita che haveressimo di devenire all’imposto del Comparto più forte di quello siasi praticato negli scorsi anni”. Tuttavia continuando in noi il desiderio di solaggiare li nostri sudditi il Principe ha deciso di ordinare al solito il doppio comparto[16]. E nel 1707, quando già la carestia infieriva nel paese ed i proprietari doveano essere assai malcontenti di dover pagare i 60 mila sacchi del doppio comparto, il regio biglietto del 21 giugno dichiara: “E così grande e notorio il beneficio che hanno sentito e sentono ancor di presente li nostri Popoli dall’introduttione fatta de’ Grani forastieri in questi Stati, che se ben sia seguita con molto aggravio delle nostre finanze, vogliamo nulla di meno ancor farla continuare in quest’anno, ad effetto non solo di contener il prezzo del grano in solievo de’ sudditi; ma anche provedere a quella maggior quantità, che a proportione del bisogno per la sussistenza delle Truppe doveressimo imponer in quest’anno e con tal mezzo ridur l’impositione del compartimento generale de’ Grani nel modo e forma che fu praticata nell’anno scorso”[17]. Magra consolazione dovea essere per i popoli il sapere che, in un anno di raccolto scarsissimo, il Principe riduceva (elegante codesta riduzione che consisteva nel non aumentare!) il comparto del grano alla misura solita del doppio, il che poi voleva dire imporre la consegna di una quantità di grano, identica bensì in peso, ma superiore d’assai in valore per il cresciuto prezzo e per la carestia universale. Se si pensi che nel 1704, quando il contingente fu per la guerra portato da 30 a 60 mila sacchi, il grano valeva nel novembre a Torino L. 2.12.1 all’emina e che i prezzi erano cresciuti nel 1705 a L. 3.6.6, nel 1706 a 4.11.11, nel 1707 a 4.16.6, nel 1707 a 5.7.6, nel 1709 a 5.4.8, raddoppiando la pressione del tributo, già doppio del solito in quantità, proprio negli anni più miseri per il popolo minuto, facile intendere quale dovesse essere stato il sollievo dei popoli quando coll’editto del 31 luglio 1713 il comparto venne nuovamente ridotto al contingente ordinario dei 30 mila sacchi.

 

 

46. – La medesima indole di un’aggiunta ai tributi prediali ordinari aveva il quartier d’inverno, da questa sola differenza in fuori, che non si era creduto di potere, come s’era fatto pel comparto dei grani, imporre il doppio anche del tasso e del sussidio, ma s’era dovuto dare un nome speciale all’imposta che di fatto non n’era che un duplicato. La ragion di ciò puossi, a nostro avviso, scorgere nel formalismo fiscale dei tempi; per cui i finanzieri credevano lecito raddoppiare il comparto dei grani, tributo prediale antico, è vero, ma imposto ogni anno con nuovo ordine della Camera, sicché il Principe, che imponeva ogni anno il tributo, come poteva abolirlo col semplice silenzio, avea la facoltà pur anco di aumentarne senz’altro il contingente. Invece il tasso ed il sussidio erano tributi orari perpetui e d invariabili[18], e non potevano quindi essere accresciuti né diminuiti mai, salvo in virtù di un editto avente forza perpetua. Cosicché, mentre per sostener i pesi della guerra del 1690-96 s’era potuto altresì raddoppiare il sussidio militare, il quale allora era carico annuale (ordine 4 luglio 1690 in D. XXII. 1442), non poté seguirsi l’istesso metodo nella nuova lotta contro Francia per essere il sussidio divenuto “perpetuo”. Fu giuocoforza quindi, se si vollero aumentare i tributi prediali ordinari, istituire un tributo che di nuovo avesse almeno il nome. E fu il quartier d’inverno imposto con ordine del 13 marzo 1704. Il nome in verità era diverso, non nuovo; poiché i popoli aveano a diverse riprese imparato a conoscerne le dolcezze fino dal 1642, anno in cui per la prima volta l’avea imposto Madama Reale la Duchessa Cristina per sopperire alle spese d’alloggio e di mantenimento della soldatesca durante i quartieri d’inverno (D. XIII. 406). Avea dappoi continuato in tutte le guerre ad essere imposto nello speciale e determinato scopo di provvedere alle spese dei quartieri d’inverno; ed era perciò esatto dal tesoriere generale di milizia, a cui spettava appunto la cura di vegliare all’incasso dei tributi aventi scopo militare (sussidio militare e quartier d’inverno) – appunto perché imponevasi soltanto nei tempi di guerra, i popoli non aveano ragione di paventare che il tributo da straordinario si convertisse in perpetuo, come forse avrebbero immaginato per un’aggiunta al sussidio.

 

 

La motivazione del nuovo tributo era, al solito, abile e forte: “la giusta causa che ci ha costretti ad impugnare le armi per la difesa dello Stato, ci pone in necessità di ricorrere a quei mezzi più atti e propri a sostenere i pesi della presente guerra; onde doppo avere sin hora pratticati tutti quelli che hanno potuto sollevare li nostri ben amati popoli, per provedere aIla sussistenza del maggior numero di truppe, che ci è convenuto di metter in piedi, e per supplire alle altre eccessive spese che seco traono le presenti contingenze, e che per altro sono indispensabili, siamo necessitati di venire all’impositione d’un quartier d’inverno molto più mite di quello si è pratticato nella passata guerra” (D. XXIII. 543).

 

 

L’anno seguente, dovendosi crescere i decimi di guerra, il linguaggio del proemio che impone un più forte quartiere d’inverno, diventa ancor più commovente e promettitore di sgravi: “Siamo cotanto edificati e contenti della prontezza e zelo che nel concorrere con li loro contributi e travagli alla diffesa commune ci hanno fin qui dimostrato e tuttavia ci dimostrano li nostri fedelissimi sudditi che ci fanno sempre più desiderare di sgravarli quanto più possibile di quei pesi che per altro sono indispensabili nelle presenti contingenze; laonde sebben siano queste tali e tanto gravi che richiedino più abbondanti soccorsi di quelli che siansi imposti nella passata guerra, vogliamo ad ogni modo riceverne quella sola parte che habbiamo creduto compatibile alle loro forze, avuto riguardo anche alli pesi dalli medesimi sin qui sofferti” (D. XXII. 545). E nel 1706-707, dopo la battaglia di Torino: “Ci è convenuto soggiacere a spese così eccessive nel corso dell’or passata campagna, e particolarmente pendente l’assedio della nostr’amata città di Torino, stata liberata per un effetto sì chiaro della Divina protezione, dalla quale il tutto dipende, che non sono stati sufficienti per supplirvi tutti quei mezzi, de’ quali siamo stati necessitati di prevalersi coll’alienazioni fatte de’ nostri redditi, affine di non aggravare li nostri ben amati popoli e far loro conoscere la propensione ch’abbiamo di tenerli sollevati per quanto è possibile. E se bene dovessimo devenire presentemente ad un imposto proporzionato alle gravi spese che sono indispensabili in quest’inverno, per dar anche qualche saggio della nostra gratitudine alle nostre truppe che con tanto valore e zelo così distinto hanno militato, si nell’assedio che appresso di noi in campagna; tuttavia prevalendo sempre in noi il desiderio del sollievo de’ nostri sudditi alli motivi di tali urgenze, ci siamo mossi di regolare l’imposizione del quartier d’inverno…” secondo la solita proporzione, non lieve certamente (D. XIII. 549).

 

 

Potremmo continuare nella citazione di cosiffatti ingenui squarci di prosa fiscale, in cui il desiderio vivissimo di sgravare i popoli contrasta tanto chiaramente col fatto di una tassazione immutata, se essi non si ripetessero tutti con variazioni di poco momento. Diciamo piuttosto in qual guisa il quartiere d’inverno fosse regolato.

 

 

Dovea essere un’aggiunta al “tasso”, alla guisa, già lo dicemmo, dei nostri decimi di guerra od anche dei centesimi addizionali che si sovrappongono dai comuni e dalle provincie al principale dovuto all’erario. Ed avrebbe dovuto perciò il quartiere d’inverno essere per ogni città o comunità esattamente proporzionale al tasso. Così infatti sembra che stiano le cose se si bada alla lettera degli editti. L’editto del 13 marzo 1704 comandava alle comunità di “imporre il quartier d’inverno [del 1703-1704, ordinato in ritardo] a ragione di lire 8 e soldi 10 ducali per cadun scudo d’oro del tasso del loro intiero debito”. Siccome il caricamento di ogni comunità per ragion di tasso si esprimeva in una moneta di conto detta “scudi d’oro del sole “, dovevano le comunità pagare L. 8.10 ogni scudo di oro di tasso. Anche il tasso era regolato nella stessa maniera, in ragione di L. 7.10 per ogni scudo, cosicché il quartiere d’inverno veniva a qualcosa più del tasso (113% centesimi addizionali per ogni lira di principale, secondo il linguaggio moderno).

 

 

E così negli anni successivi, come si può leggere nello specchio seguente[19]:

 

 

Data degli ordini

Inverno a cui si riferisce il quartier d’inverno

Lire imposte per scudo d’oro di tasso

Osservazioni

13 Marzo 1704

1703-704

8.10

20 Dicembre 1704

1704-705

14

9 Novembre 1705

1705-706

14

16 Novembre 1706

1706-707

14

In generale per tutto il Piemonte

9. 6.8

Per alcune città e comunità espressamente indicate in consideratione di quel zelo che con tanto fervore ci hanno fatto apparire nell’or scorsa campagna

15 Novembre 1707

1707-708

12

28 Novembre 1708

1708-709

12

12 Dicembre 1709

1709-710

12

Dedotte L. 600.000 e più

19 Novembre 1710

1710-711

12

640.998

7 Dicembre 1711

1711-712

12

631.289

23 Novembre 1712

1713-714

12

627.633.18.3

 

 

Già dal quadro si vede che non si era riusciti a mantenere l’esatta proporzionalità al tasso dopo il quartier d’inverno del 1705-706. Col crescere della devastazioni dalla guerra e dell’immiserimento dei popoli, tante e così pressanti erano divenute le querele della comunità contro l’eccessivo gravame dal quartiere d’inverno, che dapprima, nel 1706-707, si era creduto opportuno di ridurre l’aliquota a L. 9.6.8 per quelle comunità che più si erano distinte nella sanguinosissima campagna del 1706. Poi, visto che tal distinzione era parsa odiosa a fomentava le querimonie dalla comunità non preferito, si era tornati alla generalità dell’aliquota, ribassandola però da L. 14, che tant’erano inesigibili, a L. 12 per scudo d’oro del tasso, sperando che tal regola fossa nello stesso tempo proporzionata “alle indispensabili urgenze che ci corrono” e “compatibile colle forze delle città e comunità dello Stato”. Non ne fu nulla. I reliquati continuavano ad accumularsi in cifre spaventose; talché, vista l’impossibilità di esigere l’intiero ammontare del quartier d’inverno, pur mantenendo l’aliquota fissa nelle L. 12 per scudo di tasso, si deliberò di tener conto dei danni patiti dalla maggior parte delle comunità, in occasione di passaggi e campamento di truppe” e fatto assumere informazioni sullo “stato d’esse comunità e dei danni da caduna in quest’anno sofferti” si dedusse dal contingente totale la somma variabile intorno alle 600 mila lire che si vede riportata nella colonna delle osservazioni”. Il riparto delle grazie non era reso di pubblica ragione nel suo insieme; ma ad ogni comunità, inviandosi il manifesto che imponeva il quartier d’inverno, si comunicava la cifra della grazia concessale, allo scopo di evitare recriminazioni.

 

 

Oltreché delle grazie, tenevasi conto nell’imposizione del quartier d’inverno delle provincie e delle comunità le quali erano occupate dal nemico; e ad esse non si mandava nessun ordine di pagamento per non dar agio ai nemici di costringere gli abitanti a pagare il quartiere nelle loro casse. Nel dicembre del 1704, il Groppello, riferendo al Principe sull’ urgenza di fare la ripartizione del contingente del quartier d’inverno, notava come non si dovesse tener conto delle provincie di Vercelli e Biella, interamente occupate dal nemico; che si dovesse ridurre, per lo stesso motivo, al terzo il contingente delle provincie di Susa e d’Alba, al sesto quello d’Ivrea, ai due terzi quello d’Alba, alla metà quello di Pinerolo, non potendosi contare – sopra le valli di Luserna, ai due terzi il contingente del Mondovì “attesa la miseria del Marchesato di Ceva per il fallimento delle castagne”, ai tre quarti quello della provincia di Torino “per lasciar luogo a qualche bonificatione a favore delle comunità danneggiate”; colpendo coll’intiero contingente soltanto le fedelissime e sicurissime provincie di Cuneo, Fossano e Saluzzo. Cosicché invece di calcolare su tutti gli scudi 220.924.18 che formavano l’intiero tasso del Piemonte, il Groppello reputava si potesse importa il quartier d’inverno soltanto su 120 mila scudi[20]. In realtà, dopo un più esatto scrutinio, il contingente di tasso su cui si distribuì il quartier d’inverno in ragione di L. 14 per scudo d’oro di tasso, poté precisarsi in circa 133 mila scudi, come si può vedere dall’unita tabella che qui sotto riproduciamo, a chiarimento del come distribuivasi il quartiere d’inverno:

 

 

Province di

Riparto del tasso secondo il conto di tesoreria generale del 1704

 

Riparto del quartier d’inverno 1704-705 secondo il conto di tesoreria generale di milizia del 1705

Debito effettivo del quartiere d’inverno

Debito intiero del tasso

Deduzioni

Debito restante del tasso

Debito del quartier d’inverno a lire 14 per scudo d’oro del tasso

 

per grazie di corrusione e fisse

per eccessivo caricamento od impossibilità

per grazie di tempesta

in scudi d’oro del sole

 

in scudi d’oro del sole

 

in scudi

in scudi

in scudi

in scudi d’oro del sole

in Lire 7

in Lire per ogni scudo d’oro del debito intiero di tasso (col. 7 a 1)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Torino

37.780.18.10

36.778.10. 3

1.620. 2. 5

2.037. 7. 4

1.910.13. 2

31.198. 7. 4

436.865.16. 6

11.11.2

Alba

9.706. 6. 3

9.605. 3. 4

28. 2. 9

205.14. 5

322. 5.11

9.049. 0. 3

126.686. 3. 6

13. 1

Asti

16.397. 5. 5

7.364. 8.

2.025. 6. 4

373.19. 4

4.965. 2. 7

69.512. 4. 6

4. 4. 6

Biella

15.478.18. 4

Cuneo

17.290. 0. 3

17.290. 8. 6

205. 0.10

1.864.19.11

15.220. 7. 9

213.085. 9. 3

12. 6. 4

Fossano

13.530. 6. 8

14.530. 6. 7

159.1.8

480

13.891. 4.11

194.477. 8.10

14. 7. 4

Ivrea

19.629. 6. 9

12.570.13. 7

685. 0. 3

1.780. 8. 6

662.10.10

9.442.14

132.197.19. 4

6.14.6

Mondovì

17.249.17. 3

17.230. 3. 3

4.418. 5. 2

1.194. 4.

11.617.13. 5

162.647. 7.10

9. 8. 6

Pinerolo

26.179.14. 5

22.788. 3

2.349. 7. 7

4.406. 0. 2

450.13. 4

15.582. 1.11

218.149. 6.10

8. 6. 4

Susa

12.082.13. 5

9.469. 6. 8

1.109.11. 1

3.159.13

338.12

4.861.10. 7

68.061. 8. 2

5.12.6

Saluzzo

16.039.11. 2

16.039.19. 2

449. 9.2

2.126.13. 9

228.10. 3

13.235. 6

185.294. 2.10

11.11

Vercelli

19.719.16.11

5.725.10. 2

1.730. 8. 9

3.995. 1. 5

55.930.19. 8

2.16.6

TOTALI

221.074.15.10

169.380.12.10

6.605.15. 9

23.754.17. 4

5.961. 9. 6

133.058.10. 3

1.862.908. 7. 3

8. 8. 4

 

 

Dalla quale vedesi chiaramente, come nella ripartizione del quartier d’inverno si tenesse conto dell’occupazione dei nemici, della miseria del paese, delle grazie, di tempesta e di corrusione. È da notare anche che nelle provincie, in cui il carico dell’imposta risulta leggero, ciò non accade perché tutte le comunità siano poco tassate, sibbene perché alcune comunità, quelle occupate dal nemico, non lo sono affatto, ed altre, rimaste a dizione piemontese, lo sono nell’intiera ragione legale. Nella sola provincia di Biella pare che, all’epoca della formazione dei ruoli, non s’avesse alcuna speranza di cavar qualcosa dalle comunità.

 

 

Nel 1705-706 il quartiere continua a ripartirsi, a causa dell’occupazione nemica, su un contingente di tasso assai inferiore al totale; e solo a partire dal 1706-707 la ripartizione si fa sull’intero debito del tasso, dopo avere però fatte le grazie e le riduzioni per danni di guerra che sopra furono indicate.

 

 

47. – Il quartier d’inverno doveva pagarsi a mesate dal novembre all’aprile; ed ogni rata scadeva 6 giorni dopo la fine del mese a cui si riferiva eccetto quelle di novembre e dicembre che scadevano insieme col 6 di gennaio. Questa la regola, alla quale si fece eccezione solo nel primo anno, perché essendosi pubblicato l’ordine della imposizione il 13 marzo 1704, si stabilì che il tributo per l’inverno oramai decorso dovesse pagarsi nei tre mesi di aprile, maggio e giugno. Vivissime erano le raccomandazioni che il generale delle finanze faceva ai direttori delle provincie, perché sollecitassero il pagamento del quartier d’inverno, anche a preferenza dei tributi ordinari, trattandosi di “soccorso indispensabile, quale non ammette dilatione”[21]. Malgrado le sollecitazioni, il quartier d’inverno sarebbe entrato nella cassa della tesoreria di milizia assai lentamente se non si fosse usato il mezzo spicciativo delle requisizioni forzate. Qui deve aver luogo una spiegazione.

 

 

Nel 1704, primo anno di guerra grossa in Piemonte, essendosi limitata l’imposizione del quartier d’inverno a L. 8.10 per scudo di tasse, pagabili intieramente in denaro, ben presto s’era veduto da un lato la difficoltà di riscuoterlo a tempo e dall’altro lato l’insufficienza della somma per i bisogni dell’esercito. Ond’è che un editto firmato da Vittorio Amedeo in Ivrea l’11 giugno 1704[22] imponeva al Piemonte un nuovo tributo straordinario in natura di 30 mila carra di fieno da rubbi 60 (rubbo kg. 9.221) e di 100 mila sacchi di biada per i cavalli. S’era scelta l’imposizione in natura “come mezzo più agevole e di maggior sollievo delle comunità”. Il fieno dovea essere “di maggiengo buono e sufficiente” e la biada “ben netta, secca e condizionata”. Obbligate le comunità a consegnare nelle città, dove erano situati gli opportuni magazzini, il fieno un terzo entro giugno, un terzo entro luglio e un terzo entro agosto; e la biada metà entro il 20 luglio e metà entro il 20 agosto pei luoghi di pianura, metà il 16 ottobre e metà il 30 novembre pei luoghi di montagna. Ai ritardatari minacciato il foraggiamento da parte della cavalleria. Potevano le comunità mancanti di prati acquistarne altrove, purché non nel circuito di sette miglia dai magazzini; ed anzi quelle situate a più di 16 miglia dai magazzini aveano facoltà di sdebitarsi pagando in tesoreria il prezzo del proprio contingente di fieni in ragione di 7 soldi per rubbo, trasporto compreso. La Camera dei Conti, alla quale il Groppello in persona assicura che “attese le strettezze notorie delle finanze” era “totalmente impossibile ritrovare le somme che si richiederebbero per la compra dei fieni e biade[23], interinando il 14 giugno l’editto, aggiunse che avessero facoltà di pagare il prezzo dei fieni in contanti anche le comunità poste nel circuito delle 15 miglia purché di montagna; e che parimenti le comunità “non solite a raccogliere ne’ loro territorii biade” potessero pagarne il prezzo in 20 soldi l’emina. A questi prezzi le 30 mila carra di fieno equivalgono ad un tributo di 525 mila lire, ed i 100 mila sacchi di biada a 500 mila lire; e tutt’insieme s’avea una somma che stava davvicino al contingente del quartier d’inverno. Non abbiamo rinvenuto alcun conto, il quale ci permetta di stabilire quanta parte dell’imposto dei fieni e biade sia stata esatta in natura; questo solo sappiamo che, nel conto del 1704, il tesoriere di milizia dichiarava d’aver ricevuto L. 208.832.15.11 in conto del prezzo dei fieni e biade non consegnate in natura. L’anno seguente il tributo in natura non fu rinnovato; ed in compenso il quartier d’inverno fu cresciuto da L. 8.10 a L. 14 per scudo d’oro di tasso, permettendo però alle comunità di pagare L. 4 sulle 14 in tanto fieno e frumento ai prezzi stabiliti nell’ordine. Così si continuò a fare sino al 1713; e poiché le comunità non erano lire spesso di somministrare o non fieno, frumento, legna, ecc., ma doveano obbedire a requisizioni forzate, imposte con ordini generali, o con ordini degli intendenti, governatori, comandanti militari, ecc., si può dire che durante tutta la guerra il quartier d’inverno era pagato forzatamente parte in denaro e parte in natura[24]. E solo coll’ordine del 12 dicembre 1709, che non essendo più il Piemonte campo della guerra guerreggiata, non si fa più menzione pel quartier d’inverno del 1709/1710 di pagamento parziale in natura; ma è d’uopo notare che l’aliquota già da due anni era stata ridotta a L. 12 per scudo e, per la deduzione delle 600 mila lire alle comunità danneggiate, il contingente totale era diminuito da L. 2.368.404.1.3 nel 1707/708 a L. 1.665.543.19.8 nel 1709/710, intorno alla qual somma si mantenne fino all’abolizione sopravvenuta coll’editto del 13 luglio 1713.

 

 

48. – Ad agevolare il pagamento del comparto del grano, del doppio comparto e del quartier d’inverno, come pure a facilitare le requisizioni forzate di grani da parte delle truppe ducali e cesaree, e ad impedirle nell’istesso tempo ai nemici, avea pensato Vittorio Amedeo ingiungendo, con l’ordine del 20 febbraio 1704[25], a tutti i suoi sudditi i quali possedevano frumento, barbariato, o segala, disponibile in quantità superiore a 20 sacchi[26], di trasportare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordine, il sovrappiù nelle piazze di Cuneo, Torino, Vercelli ed Ivrea. L’obbligo di portare i grani in queste quattro piazze forti era imposto sotto colore di aprire un pubblico ricovero alla conservazione delle vettovaglie e di “liberare in questa forma i nostri sudditi da quella maggior apprensione dei pericoli a cui potessero esser esposte nei luoghi aperti e non difesi”. I sindaci e governatori delle quattro piazze doveano provvedere i magazzini per il deposito delle granaglie; e queste vi potevano liberamente essere commerciato dai loro proprietari purché non l’esportassero fuori delle città. Puniti i renitenti e coloro i quali, con finti contratti di vendita, cercassero di occultare i grani, con la confisca; ed i complici con la multa di 100 scudi d’oro. Promessa di segreto e premio del terzo della multa a chi rivelasse le frodi.

 

 

Allarmavasi la Camera dei Conti nel leggere il draconiano ordine che privava tutte le terre del Piemonte della lor riserva di grani a profitto di sole quattro piazze forti, gravissimi danni recando agli agricoltori; 8 con suo parere del 26 febbraio[27] esponeva le seguenti obbiezioni al Principe: 1) “L’unico e piissimo motivo espresso di sottrarre da pericoli li grani de’ sudditi” venire a mancare rispetto a coloro i quali già “habbino o naturalmente raccolto o con loro industria e spese trasmesse le loro vettovaglie in luoghi alpestri e lontani da pericoli”, e fossero costretti per ubbidire all’editto di “retirarle e esporle con nuove spese a quei pericoli di consumi e perdite che nelli viaggi le ponno occorrere”; 2) Essere inutile la pubblicazione dell’editto nelle provincie dove non si produce grano a sufficienza pei bisogni dei popoli e poter “partorire null’altro che un terrore ne’ sudditi senza salvamento dei grani”; 3) Essere l’editto “gravoso a tutto il paese per il grande pericolo di render esauste e prive del necessario sostenimento le tante famiglie, operari, manuali, artefici e poveri che sono astretti far piccole provisioni a tempo; e particolarmente a panatari, hosti, cabarettieri che sarebbero in necessità di chiuder la porta a tanti che prendono alla giornata il lor vivere da medesimi”. Esser bensì vero che ai proprietari consentito di tener presso di sé 20 sacchi di grano oltre il bisognevole della famiglia; e non estendersi l’editto ai marzaschi. Ma tutto ciò non basta per i consumi del popolo ed è probabile che i proprietari impauriti vogliano tenere per sé anche i 20 sacchi di grano lasciati per la vendita sul luogo. “I poveri dovranno perder molti giorni per andare nelle città; e potrebbe darsi che per qualche tempo fosse impedito l’accesso libero delle persone e l’estrazione delle granaglie dalle città”; 4) I prezzi dei grani rincareranno nei luoghi sprovvisti e diminuiranno i benefici dei proprietari per le spese di trasporto, ritorno, ricovero e consumi dei grani trasportati nelle città. Danneggiata la cultura dei beni per la mancanza dei buoi e dei bovari durante il tempo dei trasporti, prezioso ai campagnuoli per essere destinato ai lavori di campagna ed alla semina dei marzaschi; 5) Cessando il commercio e i mercati, come potranno i proprietari pagare i tributi? Cessando i luoghi sprovvisti di grano in mano dei nemici, sarà impossibile agli abitanti pagare le contribuzioni di guerra e correranno il pericolo di essere posti a “fuoco e saccheggio”; ovvero, derubati dalle soldatesche nemiche di quelle poche riserve alimentarie concesse dall’editto, “sarebbero gli abitanti necessitati a perire di fame”; 6) Grandi saranno i disordini e la confusione nei trasporti, il costo dei quali assorbirà, per la lontananza delle piazze forti, buona parte, se non l’intiero valore dei grani. Il prezzo dei trasporti crescere e non potendosi fare a tempo per essere tutti occupati i conducenti, i proprietari incorreranno nelle pene senza veruna loro colpa.

 

 

Le ragioni della Camera dei Conti, che a noi sembrano persuasive, non poterono essere contraddette dai consiglieri del Principe. Il quale non potendo negare che l’interesse dei privati era contrario alle prescrizioni dell’editto, e non volendo apertamente confessare che egli voleva soltanto assicurarsi il pronto pagamento dei tributi e la possibilità di requisizioni forzate di viveri[28], manda alla Camera un solenne rabbuffo con queste crude parole: “S.A.R. visto il Parere della Camera, manda alla medesima d’interinare l’ordine delli 20 corrente senza veruna modificatione, bavendo havuto motivo tali, che non conviene a qualsisia Magistrato né suddito di pretendere di rappresentare contro l’esecutione di ciò che l’A.S.R. da sé sola conosce essere vantaggioso e del servitio dello Stato”[29].

 

 

La Camera, che paventava l’ira del Principe, interina senz’altro l’ordine il giorno stesso, aggiungendovi due clausole d’apparenza innocente: la prima che i direttori delle provincie dovessero fornire dietro “condegna mercede” i carriaggi necessari pei trasporti di grano ai proprietari che ne facessero richiesta; e secondariamente che potessero essere puniti solo quelli che “dolosamente” contravvenissero all’editto e previe le conclusioni dell’avvocato generale o di un avvocato fiscale generale. Clausole, le quali congiunte con la malavoglia dei proprietari, con gli scarsissimi mezzi di cui l’autorità si poteva giovare per far osservare le leggi in quel frastuono di guerra, dovettero bastare a rendere in gran parte frustraneo l’editto. Come potevano i direttori delle provincie provvedere i carriaggi ai proprietari lontani più di qualche miglio dalle piazze forti? E come poteva provarsi il dolo nei proprietari con tanta scarsità di mezzi di trasporto, poca sicurezza delle strade, e scorribande dei nemici? La miseria delle popolazioni doveva trattenere persino i fiscali dal pretendere la letterale osservanza dell’editto[30].

 

 

Se l’editto del 170 dovette rimanere pressoché lettera morta, altrettanto dovette avvenire dell’editto del 12 marzo 1706[31], il quale non ordinava più il trasporto dei grani nelle piazze forti, ma limitavasi a comandare una generale consegna dei grani per “provedere all’ingiusta occultazione che molti fanno de’ loro grani, con renitenza di quelli vender o introdurre nei publici mercati, con l’ingordigia di conseguire un utile eccessivo in pregiudicio del publico”. Malgrado le pene severissime, gli ordini perentori, i premi alle spie, la facoltà di perquisire lo case dei privati o dei religiosi[32]e confiscare i grani occultati, l’efficacia dell’editto non dovette essere molta se si sentì il bisogno di nominare, con ordine del 29 aprile 1705[33], commissari alle visite nelle provincie per scoprire le granaglie che i privati aveano “refuggiate in luoghi occulti o non consegnato, e fatte anzi otturare in camere murate e chiuse con altri simili nascondigli” con ordine di non tralasciare di visitare le chiese ed i conventi dove si solevano fare i maggiori cumuli di nascosto. Ma non bastando ancora, un altro editto del 27 ottobre dello stesso anno[34], rinnovava l’ordine delle consegne “continuando l’istessa causa che ci invitò di divenire all’editto nostro delli 12 Marzo scorso per toglier l’abuso che molti si fanno lecito commettere nell’occultare lo loro granaglie con renitenza di venderlo et introdurle ne’ publici mercati in grave pregiudicio del publico, ecc. ecc.”. Contro la ripugnanza dei popoli ad abbandonare le ultime riserve di grani che li possono salvare dalla fame durante la guerra, a nulla possono valere gli editti più solenni e severi di qualunque governo. Tanto meno potevano avere efficacia editti promulgati in un momento in cui l’autorità di Vittorio Amedeo veniva restringendosi a parte sempre minore del suo antico territorio ed a scarso manipolo erano ridotte le truppe poste ai suoi ordini. Razzie e perquisizioni forzate; ecco a che cosa riducevasi il potere imposizionale sovrano sulla fine del 1705 ed in quasi tutto il 1706. Ma qui cessa l’opera dello studioso di finanza e comincia il compito dello storico militare. Sicché ci fermiamo a questo punto, paghi di aver posto in chiaro quali fossero le specie di imposizione straordinaria escogitate in quegli anni fortunosi, quali gli accorgimenti adoperati per esigere tributi certamente vessatori e quale la loro efficacia pratica.

 



[1]A. S. F. II a. Capo 58, R. Viglietti, n. 158. R. B. di Vittorio Amedeo dal Campo di Urago del 31 ottobre 1701. Cfr. pure sopra a pagina 111.

[2]A. S. C. Sessioni Camerali. Registro del 1700 in 1702, sotto li 18 aprile 1701.

[3]Un manifesto camerale del 17 maggio 1708, codificando una consuetudine già invalsa nella pratica, stabiliva che la regola dei tre sacchi per bocca valesse per gli abitanti al disopra dei cinque anni; mentre per i fanciulli dai tre ai cinque anni si stabiliva la quota di un sacco e mezzo e nulla per i bambini inferiori a tre anni.

[4]Gli editti, manifesti, regolamenti ed istruzioni relativi alla macina nel periodo 1701-713 leggonsi in D. XXIII. 1106-1136. Quanto alla questione del barbariato, cfr. in D. XXIII. 1123 il manifesto camerale 14 luglio 1703; e in A. S. C. Sessioni Camerali, vol. del 1702-703, le deliberazioni in data 21 luglio, 3 e 13 novembre 1702, 20 aprile e 14 luglio 1703; Pure in A. S. C. Pareri Camerali, n. 45, pag. 112, l’avviso del 14 agosto 1702; pag. 113, l’avviso del 17 novembre 1712; pag. 122, l’avviso del 26 aprile 1703.

[5]Che il calcolo del consumo legale in 7 milioni e mezzo di emine (vedilo nella Memoire touchant la Masne, citata più sotto) non fosse esagerato, è provato da ciò che la statistica del Reddito in natura delle Comunità del Piemonte (in A. S. F. IIa. Capo 21, paragrafo 258), compilata sui dati forniti dagli stimatori durante lo misure generali eseguite in Piemonte dal 1695 al 1710, reca per la parte dominicale della produzione le seguenti notizie:

 

 

Frumento

emine 2.752.822.6.8

Barbariato

1.126.129.4

Segala

1.978.790.1.16

Meliga bianca

357.630.3.1

Meliga rossa

22.942.55

Riso

81.635.1.8

Orzo

13.350.1

Marzaschi

4.211.3.6

TOTALE emine

6.337.512.1.23

 

 

Si raddoppi questa cifra, per ottenere la produzione totale, compresa la parte colonia, e si tenga conte che essa pecca certamente in meno, poiché i contribuenti probabilissimo si sforzassero in ogni maniera di persuadere i misuratori della tenuità del loro reddito medio per ottenere una diminuzione, od almeno per non subire un accrescimento dei tributi fondiari; e poi si vegga se non è legittimo inferirne che il consumo effettivo nel Piemonte (scarso era il grano che si esportava all’estero) fosse per tutti gli 800-850 mila abitanti di 12 emine e mezza a testa almeno, e che quindi, essendo stati consegnati appena 7 milioni e mazzo di emine, nel 1702 un buon terzo delle granaglie fosse stato occultato al fisco.

[6]Veggasi quanto si dice nel testo di questo paragrafo 44 sui consumi medi dalle diverse classi sociali.

[7]A. S. F. Ia. Annona, Comparto Grani e Dritto Macina, M. I, n. 10. Ricavo delle Granaglie resultanti da Stati trasmessi da controllori della Macina consegnate da Particolari per mollire per loro uso. Sono gli stessi dati che leggonsi, con indicazione generica di esere stati ricavati dagli “Archivi delle finanze”, in D. XXIII. 1130.

[8]A. S. F. Ia. Capo 58. Registro Biglietti S. M. n. 162, registro del 1708 in 1713. Stato allegato a regio biglietto indirizzato alla Camera il 6 gennaio 1711.

[9]A. S. F. IIa. Capo 54. Registro Lettere Piemonte, n. 17. Lettera del 18 giugno 1701 di Groppello al Della Valle, direttore della provincia di Asti.

[10]Se i controllori facevano il loro dovere, talvolta correvano rischio di essere malmenati dai mugnai, come accadde a Centallo al controllore Muratore, sfuggito nel luglio del 1702 per miracolo alle fucilate di un mugnaio colto in contravvenzione. A. S. F. IIa. Capo 57. Registro Lettere Piemonte, n. 17.

[11]Per quanto si fosse affermato che la macina era tributo universale, non s’erano potute togliere alcune esenzioni radicate nelle consuetudini, come quelle dei padri di 12 figlioli, degli ospedali, opere e luoghi pii, conventi religiosi, ecc. Gli immuni non potevano goder dell’esenzione senza il “vista” del controllore della macina e la dichiarazione della Camera. Cfr. D. XXIII, 1124 e A.S.C. Sessioni Camerali, Vol. 1701 in 1702, sotto le date 11 maggio, 3 giugno 1701, 31 gennaio, 16 marzo 1702; Vol. 1702 in 1703, sotto la data 5 novembre 1703.

[12]A. S. F. IIa. Capo 57, Lettere diverse, n. 660 e 661. Lettere del 28 novembre 1708 e 20 ottobre 1709.

[13]A. S. F. Ia. Annona, Comparto de’ Grani e Dritto di Macina, M. II, n. 1. Informativa degli abusi in danno del R. Patrimonio.

[14]L’imposto dei fieni e biade fu in vigore un anno solo, il 1704; e negli anni seguenti venne fuso col quartier d’inverno, proposito del quale ne verrà fatto cenno.

[15]A. S. M. E. Macina e Comparto, M. 1, n. 8. Progetto per il buon regime nell’esattione del Dritto della Macina o per l’accensamento del medesimo. È scritto in francese e ha nel testo il titolo: Memoire touchant la Masne. Porta la data del 1708.

[16]A. S. C. Sessioni Camerali. Registro del 1705 in 1707, sotto li 4 giugno 1706.

[17]A. S. C. Sessioni Camerali. Registro del 1707 in 1708, sotto li 22 giugno 1707 ed ivi Ordini, n. 128, pag. 6. Ordine del 27 giugno 1707 sul comparto de’ grani.

[18]L’editto dell’1 aprile 1700, che rendeva, da annuo, perpetuo il tributo del sussidio miliatare unito all’imposto delle 308 mila lire, dichiara che dovessero questi due imposti sul piede del 1699 “durar invariabilmente in avvenire”. D. XXI1. 1461.

[19]Durante la guerra del 1696 il quartier d’inverno era stato imposto nelle seguenti proporzioni, che qui si inseriscono a guisa di raffronto:

 

 

 

Lire imposte per scudo d’oro di tasso

Contingente totale del tributo

1690-91

12

L. 2.598.768

1691-92

19

4.114.716

1692-93

19

4.114.716

1693-94

19

4.114.716

1694-95

24.12

5.327.474

1695-96

26

5.630.664

 

 

Giova notare che negli ultimi anni il quartier d’inverno comprendeva anche la fornitura degli utensili e del grano ai soldati.

[20]A.S.F. 2a. Capo 58. R. Viglietti, n. 158. Memoriale del Groppello inviato da Torino il 3 dicembre 1704, con risposte di Vittorio Amedeo dal campo di Crescentino del 5 dicembre 1704.

[21]A.S.F. 2a. Capo 54. Registri lettere Piemonte, n. 23. Lettera di Groppello al direttore Alessandri in data 5 settembre 1704.

[22]A.S.C. Ordini, registro del 1703-704, n. 125, pag. 26.

[23]A.S.C. Sessioni Camerali. Registro del 1703 in 1705, sotto lì 14 giugno 1704.

[24]Nel 1704-705 il fieno era calcolato a 4 soldi il rubbo se trasportato ai magazzini di Torino da non più di 12 miglia, 5 soldi se da 12-18 miglia, 6 soldi se da più di 18 miglia; ed il grano si calcolava a 18 soldi l’emina. Nel 1705-706 si ammise il pagamento in fieno a 5 soldi il rubbo, in paglia a 3 soldi il rubbo e in legna a L. 3.5 lo spazzo, tutto condotto nei quartieri delle truppe ducali e cesaree. Nel 1706-707 il fieno era calcolato ancora a 5 soldi il rubbo; ed il letto, i mobili e la legna forniti dalle comunità erano stimati a 44 danari il letto se per la cavalleria, ed a 25 danari se per la fanteria. Nel 1707-708 e 1708-709 l’appalto delle caserme, letti, legna e lume alle truppe fondato ad impresari privati; ed alle comunità rimase solo l’obbligo di fornire il fieno, il cui prezzo veniva scontato nel contingente del quartier d’inverno a 5 soldi il rubbo.

[25]A.S.C. Ordini. Registro del 1703-1704, n. 125, pag. 19.

[26]Oltre al bisognevole per il vitto della famiglia, calcolato a 15 emine per persona. Ogni proprietario poteva dunque tener presso di sé 15 emine per bocca, ed in più 20 sacchi; e dovea portare il resto nelle piazze forti.

[27]A.S.C. Inv. Gen. art. 672, p. 2. Pareri Camerali, n. 6, pag. 129.

[28]Che questo fosse l’unico intento del Principe manifesto, oltreché dalla natura delle cose, anche da un biglietto di Vittorio Amedeo al Groppello del 23 gennaio 1705, in data cioè posteriore, quando si pensava se convenisse rinnovare per il nuovo anno il combattuto editto del 1704, in cui dichiara non essere spediente ordinare la consegna generale dei grani, essendo possibile comprare il necessario per l’esercito all’interno od all’estero. Poco dopo questa possibilità pare non vi fosse più; onde l’editto del 12 marzo 1705 di cui sotto nel testo. Cfr. A.S.F. seconda a., Capo 58, R. Viglietti, n. 158.

[29]A.S.C. Sessioni Camerali. Registro del 1703-705, sotto lì 27 febbraio 1704.

[30]Il direttore Chiaverotti Chiampo di Ivrea scriveva il 25 gennaio 1705 al Groppello: “L’arrivo del signor Avvocato Garone … [per] proceder … nella visita de grani ha lasciata una consternatione tale in questo luogo che senza volermene ingerire salvo nella assistenza per non impedire il R. servizio … mi son trovato in obbligo di sugerirli li miei sentimenti, che sarebbero di puotersi bensì farsi una levata tra formento e segala, ma lasciarli anche la sussistenza dei Popoli”, Il Garone era uno dei commissari mandati nelle provincie a scovrire i cumuli nascosti di grani. A.S.F. Capo 57, Lettere diverse, n. 657.

[31]A.S.C. Ordini. Registro del 1703-705, n. 126, pag. 63 e D. XIII. 579.

[32]A.S.F. 2a. Capo 54. Registro lettere Piemonte, n. 23. Lettera circolare del Groppello ai vescovi di Saluzzo, Alba, Mondovì, Fossano del 16 marzo 1705, per invitarli a dar ordini a che si faciliti la visita nelle case religiose privilegiate.

[33]A.S.F. 2a. Capo 58. R. Viglietti, n. 158.

[34]A.S.C. Ordini, registro del 1703/705, n. 126, pag. 77 e D. XIII. 589. Dei risultati di questo editto del 27 ottobre poco sappiamo. Che l’editto del 12 marzo fosse stato assai male osservato, risulta, oltrecché dalle cose dette nel testo, anche dagli scarsissimi dati che negli archivi si conservano di quelle consegne. Cfr. in A.S.C. Inv. gen., art. 533, p. 2, le Consegne delle granaglie fatte nel 1705 dalli particolari della città e torritorio di Torino, Cavallermaggiore, Carmagnola, Racconigi, Mondovì. Che su più di 800 città e comunità del Piemonte si conservino negli archivi le consegne solo per cinque, può essere indizio insieme di scarsa diligenza nell’inviare le consegue alla Camera e di dispersione successiva dei documenti raccolti. Sovratutto però i dati contenuti in quelle poche cousegne ci persuadono della malavoglia dei sudditi a secondare l’invito del Principe. Lasciando da parte la città di Torino, dove accentravasi grano proveniente da ogni parte del Piemonte, e la città di Carmagnola, per cui ci rimangono i dati solo sui grani posseduti dai forestieri, e per le quali ogni confronto delle consegne colla produzione locale è perciò impossibile, confrontiamo i dati delle consegne con quelli che si ricavano dalla già citata (Cfr. 44, pag. 156) statistica del Reddito in natura delle comunità del Piemonte, che si conserva in A.S.F. seconda a., Capo 21, p. 258. Orbene mentre le consegne recano per Cavallermaggiore 9822 emine di frumento, 391 di barbariato, 19 di segala, 247 di fave, 34 di meliga e 1223 di farina, la statistica denuncia, per la sola parte domenicale del prodotto, una produzione media di ben 30.632 emine di frumento, 5878 di barbariato e 5878 di segala. Per Racconigi le consegne recano, per i grani degli abitanti e dei forestieri insieme, 18.977 emine di frumento, 2630 di barbariato, 13 di segala, 1973 di fave, 49 di meliga e 2814 di farine, e la statistica suppone una produzione di parte dominicale di 36.650 emine di frumento, 2670 di barbariato e 2670 di segala. A Mondovì si consegnarono nel 1705 emine 23.559 di frumento, 8277 di segala, 4555 di barbariato e 60 di farina, mentre la produzione di spettanza dominicale sarebbe stata in media, secondo la statistica, di emine 13.917 di frumento, 13.463 di barbariato e 17.391 di segala. Pur tenendo conto che in marzo ed aprile, quando si fecero le visite per le consegne, le riserve di grano dovevano essere inferiori alla produzione normale, il divario per Cavallermaggior e Racconigi fra le consegne e la statistica della produzione la quale deve essere raddoppiata per tener conto della parte colonica, e dovrebbe essere cresciuta ancora per correggere gli errori in meno (cfr. pag. 156), è troppo grande per potersi spiegare se non con una occultazione sistematica delle granaglie nelle consegne del 1705. Solo per Mondovì e solo per il frumento vi è maggiore approssimazione fra la produzione e le consegne; il che si intende ove si pensi ai grossi depositi che a scopo di sicurezza si erano fatti nei paesi contermini nelle case e nei conventi di quella città. Si aggiunga, a riprova della mala riuscita delle consegne del 1705, che il 1704 era stato anno di produzione normale, i prezzi delle granaglie avendo cominciato a rincarare sensibilmente solo nell’autunno del 1705.

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