Opera Omnia Luigi Einaudi

Il caso Mazzonis

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 03/03/1920

Il caso Mazzonis

«Corriere della Sera», 3[1] e 20[2] marzo 1920

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. V, Einaudi, Torino, 1961, pp. 672-677

 

 

 

I

 

Cronistoria e commenti

 

A Pont Canavese ed a Torre Pellice le maestranze operaie, in presenza dei carabinieri impassibili ed impotenti, si sono impadronite dei cotonifici appartenenti agli industriali Mazzonis; li hanno messi sotto la direzione dei «consigli di fabbrica» ed hanno cominciato a gerirli per loro conto.

 

 

Le varie fasi della controversia, la quale ha condotto a questo epilogo, si possono riassumere così:

 

 

  • Tra i Mazzonis ed i loro operai sorge una controversia rispetto alle paghe ed alle condizioni del lavoro; gli stabilimenti si chiudono.

 

 

  • I Mazzonis non fanno parte di alcuna associazione di industriali; non riconoscono le condizioni concordate fra l’associazione industriale e la federazione tessile; rifiutano di avere rapporti con i rappresentanti delle leghe operaie, pur dichiarando di essere sempre disposti a riaprire le porte delle loro fabbriche ai loro operai ed a prendere poscia in considerazione le loro giustificate richieste.

 

 

  • La disputa è impostata dagli operai sul punto se i Mazzonis debbano osservare nei loro stabilimenti le condizioni concordate fra le associazioni delle due parti.

 

 

  • Gli operai adiscono alla commissione di conciliazione dei probiviri di Torino. I Mazzonis, citati regolarmente, non compaiono in giudizio. Ad un invito di abboccamento del prefetto di Torino, rispondono che il prefetto faccia il suo mestiere; non riconoscergli alcuna competenza in fatto di industria cotoniera.

 

 

  • La commissione di conciliazione emette il suo lodo, che, secondo le leggi vigenti, è un semplice consiglio, ed in esso, a parte taluni punti specifici, riconosce il principio invocato dagli operai: essere dovere degli industriali osservare la norma comune vigente nell’industria per consenso delle associazioni delle due parti.

 

 

  • Il prefetto manda una ingiunzione ai fratelli Mazzonis di uniformarsi al lodo. I Mazzonis non rispondono.

 

 

  • Le maestranze si impadroniscono degli stabilimenti; vi issano la bandiera rossa e li affidano alla gestione dei consigli di fabbrica di loro nomina.

 

 

  • Si proclama l’inizio del passaggio delle industrie dalla proprietà privata alla proprietà collettiva. Il successo dell’esperimento comunistico affermasi assicurato dall’esistenza di buone provviste di combustibile e di cotone, durature per tre o sei mesi. Pare che un ente pubblico milanese abbia promesso di acquistare tutta la produzione; ed i dirigenti operai si dicono sicuri di ottenere il credito necessario alla gestione.

 

 

Questa la cronistoria. I commenti si distinguono in due parti: l’opera del governo centrale e locale e quella del legislatore.

 

 

La prima fu opera di manifesta violazione del diritto vigente. Nessuna legge obbliga fino ad oggi gli industriali a far parte delle associazioni dei loro colleghi esercenti la medesima industria. Tanto meno esiste una qualsiasi norma di legge la quale faccia obbligo ad un industriale di osservare le convenzioni stipulate da altri, senza il suo intervento ed il suo consenso. Non pare nemmeno potersi applicare la norma tramandata dal diritto romano e tuttora vigente della gestione utile della cosa altrui, per cui ognuno deve osservare le conseguenze dell’atto di gestione compiuto da altri, quando quest’ultimo (nel caso nostro, le associazioni di datori di lavoro) avesse gerito e concluso nell’interesse dell’assente. Qui, i Mazzonis non solo dichiarano di non essere tenuti ad osservare la convenzione stipulata in loro assenza; ma di ritenerla siffattamente dannosa ai loro interessi, da preferire persino tener chiusi gli stabilimenti, e ciò in un momento in cui notoriamente gli opifici tessili ottengono buoni e taluni dicono ottimi guadagni.

 

 

È indubitato perciò che il Prefetto di Torino commise una soperchieria convertendo il lodo-consiglio della commissione di conciliazione in una ingiunzione e che il governo, il quale forse ordinò la soperchieria, permette, facendo assistere i suoi carabinieri impassibili all’occupazione degli stabilimenti Mazzonis, atti che il codice penale qualifica di rapina a mano armata. Se l’esperimento di Pont Canavese e di Torre Pellice viene lasciato continuare, che cosa potranno ancora i giudici dire ai briganti da strada ed ai ladri comuni tradotti dinanzi al loro banco? Nulla, fuorché scusarsi dell’equivoco ed invitarli a continuare il loro mestiere colla garanzia dell’impunità.

 

 

Se dal prefetto e dal ministro dell’interno passiamo al legislatore, il discorso è diverso. Può darsi che si trovi necessario sancire con una legge (ed ammettiamo anche, in tempi di trambusti, con un decreto da convertirsi in legge) il principio che debbano sedere tribunali aventi facoltà di emettere sentenze obbligatorie tra industriali ed operai riflettenti le condizioni future del lavoro. Può darsi si voglia ammettere il principio, che dinanzi al tribunale possano piatire solo le associazioni rappresentanti le due parti e non gli industriali e gli operai singoli. Può darsi infine che si intenda attribuire virtù obbligatoria alle sentenze pronunciate dal tribunale non solo nei confronti delle parti contendenti, ma in quelli puranco degli industriali ed operai assenti e non organizzati.

 

 

Tutto ciò è diritto vigente da decenni in Australia, nella Nuova Zelanda ed in altre parti del mondo. Non si discute ora se si tratti di legislazione buona o cattiva. Si fa la premessa che si intenda sancire tale principio. L’episodio Mazzonis potrebbe essere stato l’occasione per introdurre il nuovo principio nella nostra legislazione. L’esperienza avvenire dimostrerà se si sia fatto bene o male. Chi ha letto Sumner Maine, ritorna colla mente spontaneamente all’eterno corso e ricorso fra l’idea dello «stato» e l’idea del «contratto» e conchiude che noi viviamo in una fase storica in cui gli uomini, stufi della libertà contrattuale moderna, vogliono ritornare al regime di stato o di vincolo caratteristico del medio evo. È inutile far la predica agli uomini. Quando essi si son fitti in capo di andare in un certo senso, bisogna lasciarli fare, anche se il sole dell’avvenire rassomiglia stranamente alla tenebra dell’evo di mezzo.

 

 

Si afferma soltanto che tutti questi principii – siano nuovi o vecchi – debbono essere affermati in una legge o in un decreto-legge dal legislatore. Lasciarli affermare dai prefetti di Torino o dai marescialli dei carabinieri di Pont Canavese e di Torre Pellice è un manifesto principio di anarchia, di sminuzzamento della sovranità, di disordine politico ed economico, che non può essere voluto da nessuno, neppure dai socialisti, come quello che conduce fatalmente alla diminuzione della produzione ed alla miseria di tutti.

 

 

Affermati i principii, bisogna trarne le conseguenze logiche. Nessuna delle due parti può rifiutarsi di osservare i lodi dei tribunali arbitrali. In avvenire, i Mazzonis non potrebbero riaprire i loro stabilimenti, senza osservare le norme comuni convenute fra le associazioni delle due parti.

 

 

Difatti – supponiamo per un momento che al posto dell’ingiunzione illegale del prefetto di Torino ci sia stato un decreto-legge – i Mazzonis non riaprono gli stabilimenti. Che cosa fare?

 

 

Qui è il punto in cui l’opera del governo si è dimostrata leggera. O il governo vuole, apertamente e volutamente, instaurare in Italia il comunismo con tutte le sue disastrose conseguenze di miseria e di affamamento del paese – non la Russia potrà alimentarci e gli Stati uniti non ci venderanno più grano e cotone e carbone; non l’ha detto cento volte l’on. Nitti? -, ed allora lasci pure che i consigli di fabbrica geriscano gli stabilimenti Mazzonis, convertano a loro profitto combustibili, cotone, macchine, ecc.: consenta che gli operai domani presentino domande disastrose per l’industria e ad una ad una si impadroniscano delle fabbriche e delle terre. Se questo si vuole, il mezzo è adatto allo scopo.

 

 

Ma se non si vuole in pochi mesi andar diritti a tal meta, bisogna tener fermo un altro principio: che nessuno può essere costretto a correre il rischio dell’industria in condizioni da lui non giudicate convenienti. Colla loro ostinazione a tener chiusi gli stabilimenti, i fratelli Mazzonis in sostanza questo solo dicono: «Noi non ci sentiamo di dirigere, di correre l’alea di guadagni e di perdite dell’esercizio dell’industria cotoniera, quando le condizioni di gestione rispetto alle maestranze ci siano dettate da associazioni, da lodi arbitrali, da prefetti e da governi».

 

 

A questo punto, entro questi limiti, la posizione dei Mazzonis è inattaccabile. Nessuno può costringerli a lavorare ed a correre rischi in una maniera ad essi non gradita.

 

 

Tuttavia, lo stabilimento esiste, esistono le macchine; hanno bisogno di lavoro le maestranze. Il governo può dover preoccuparsi di queste circostanze, specie in un momento in cui urge il bisogno di produrre. Il governo non può requisire gli stabilimenti ed assumerne la gestione diretta, perché, fortunatamente, i ministri hanno ancora una certa vaga idea della incapacità della burocrazia a gerire fabbriche, e teme ancora di aggiungere altre perdite colossali a quelle delle ferrovie, delle poste, telegrafi e telefoni, del pane e simili ben note allegrie.

 

 

Come contemperare il diritto incontrovertibile dei Mazzonis di non essere convertiti in schiavi forzati di una gestione voluta da altri e l’interesse presunto della collettività di non vedere inoperosi gli stabilimenti? Altra via d’uscita pare non vi sia fuorché la requisizione degli stabilimenti e delle scorte e la loro vendita al più alto offerente. Il prezzo sia depositato presso la Cassa depositi e prestiti a disposizione degli antichi proprietari. A facilitare l’acquisto, si chieda fors’anco il pagamento immediato di una parte sola del prezzo e si conceda per il resto una congrua rateazione.

 

 

In tal guisa i Mazzonis riavrebbero il loro avere, sebbene probabilmente assai meno del valore effettivo degli stabilimenti e del loro avviamento; e gli operai, volendo, potrebbero cominciare l’esperimento dei consigli di fabbrica in maniera plausibile e convincente. Facile è, invero, occupare stabilimenti ed impadronirsi di scorte senza pagar nulla; ma non prova neanche nulla per la bontà del sistema comunistico. Tutti son buoni a vivere con facilità di roba d’altri. In regime comunista, gli stabilimenti costeranno non si sa se denaro ma certamente fatica, tempo, rinuncie a consumi immediati. Se l’esperimento deve essere probante, bisogna sia condotto in forma leale e corretta. Bisogna dare allo stabilimento un valore d’inventario all’inizio del nuovo sistema di gestione. Solo così si potrà sapere se i consigli di fabbrica sono vissuti per virtù loro propria o non piuttosto consumando le provviste lasciate dall’infame capitalismo. Le maestranze dispongono oramai di tali appoggi finanziari che esse sono perfettamente in grado di rendersi aggiudicatarie degli stabilimenti in una pubblica gara. È anzi probabile che nessuno le disturberà appena esse manifestino il desiderio di diventar signore delle fabbriche in tal maniera corretta. Il loro sarà uno sperimento degno di essere seguito col massimo interesse.

 

 

II

 

La fine del patronato ed il gestore pubblico per conto degli industriali

 

Il caso Mazzonis sarà certamente ricordato nelle storie economiche e sociali che in avvenire saranno scritte come una delle pietre miliari di una profonda trasformazione avvenuta nei rapporti fra capitale, lavoro e stato. Ho già analizzato le prime fasi del processo; ma le ultime non sono meno prive di interesse.

 

 

Informazioni giuntemi, dopo la pubblicazione del precedente articolo, da diverse parti ed anche da antichi allievi miei, mi consentirebbero di ricostruire la controversia come un esempio tipico di rottura di quei rapporti diretti fra maestranze e principali che in un’epoca passata e fino a ieri ancora in moltissimi casi risolvevano il problema della organizzazione sociale delle imprese. Da una parte una famiglia, una vera dinastia di industriali, venuti su in tre generazioni dal lavoro manuale con l’energia, la perseveranza, la lenta stratificazione di esperienze successive, tecniche e commerciali; orgogliosi e gelosi della propria impresa, non per ostentazione di potenza pecuniaria, ma per coscienza profonda del gran posto che una industria ben diretta, lavorante a bassi costi, può avere per la fortuna del paese. Dall’altro una maestranza legata da lunga consuetudine alla fabbrica, tenuta stretta con convitti diretti da suore per le operaie, con distribuzione di legna nell’inverno, cure mediche, costruzione di case operaie, sussidi in caso di malattia, lavoro continuato a perdita nei tempi di crisi. Pare che i Mazzonis si vantassero con legittima soddisfazione di essere gli industriali che lavoravano al costo minimo in Italia, pur dando salari non inferiori in media a quelli degli altri stabilimenti. Ignoro se il vanto fosse fondato; se lo era, pare non potesse essere dovuto a salari inferiori alla media, se si pensa che dall’ 1 luglio 1919 all’ 8 gennaio 1920 il numero degli operai impiegati negli stabilimenti Mazzonis era cresciuto da 2.591 a 3.499; e molti venivano da luoghi lontani preferendo quelli ad altri opifici più vicini. Volendo spiegarmi il fenomeno, io direi che i Mazzonis, erano duri, inflessibili contro gli operai insubordinati, pagavano scarsamente gli operai che non giungevano ad un minimo di produzione, e più largamente rimuneravano gli operai che quel minimo superavano. Vigeva nei loro stabilimenti un sistema di salari a premio, per cui oltre una produzione minima o base, la produzione ulteriore veniva rimunerata con un premio addizionale il quale andava dal 70 al 200% della tariffa base.

 

 

Era il sistema che noi studiosi di economia abbiamo conosciuto attraverso i grandi libri di Le-Play: il patronato. A Parigi esiste ancora e pubblica una rivista una «Société d’Economie sociale» la quale ha per iscopo di diffondere i principii del patronato industriale. Se in un paese vi fossero cento dinastie simili a quella Mazzonis e se quelle cento dinastie fossero libere di formarsi le loro maestranze ed ottenessero dalle autorità politiche e di pubblica sicurezza la tutela di polizia semplicemente necessaria per mettere alla porta i disturbatori e per proteggere la vita dei lavoratori volonterosi e l’incolumità delle fabbriche, quel paese otterrebbe nell’industria successi grandiosi.

 

 

Tuttavia, vuolsi riconoscere che il sistema è invecchiato. I fautori dottrinali ed i realizzatori del sistema di patronato vanno morendo. Ai rapporti diretti fra industriali ed operai si sostituisce il rapporto fra classe e classe. Alla disuguaglianza delle condizioni fra maestranza e maestranza sottentra una condizione di uguaglianza per cui gli operai di tutti gli stabilimenti di una data industria di tutto un paese sono remunerati su una base uniforme; e la base è discussa in confronto non ai singoli gruppi di operai, ma alla rappresentanza regionale o nazionale degli operai. Perciò io ammetto che avesse ragione il presidente della commissione di conciliazione di Torino quando non approvava l’ostinazione dei Mazzonis nel rifiutarsi di riconoscere le organizzazioni operaie e consigliava l’adozione di condizioni di lavoro corrispondenti nella loro portata economica a quelle adottate nell’industria. Quel lodo sanciva il principio che gli industriali non debbono trattare con i propri operai, bensì e soltanto con i delegati di una classe più ampia di persone, quelle addette all’industria in genere.

 

 

Era tuttavia dovere dell’autorità politica di non trasformare il crollo di un sistema – forse antiquato, ma rispettabile – in un’offesa alle leggi vigenti. Quando il prefetto di Torino – prendo le mosse dal primo atto susseguente all’articolo da me scritto – asseverò che «il contegno della ditta, che si è rifiutata di riconoscere un giudizio pronunciato in conformità delle leggi dello stato e vuole escluderne la applicazione tenendo chiusi i propri stabilimenti, costituisce offesa alle leggi», disse indubbiamente cosa contraria al vero. A parte che di fatto era a cognizione dell’autorità politica la circostanza che la ditta apprestavasi ad aprire gli stabilimenti e ad applicare col tempo imposto dalle necessità tecniche il lodo, pur senza riconoscerlo in diritto, è indiscusso che il lodo della commissione di conciliazione era obbligatorio in un senso molto teorico e non poteva giungere all’estremo della servitù della gleba contro gli industriali; ed è indiscusso che l’ordine del prefetto di Torino di osservare quel lodo con l’esercizio forzato degli stabilimenti era esso, veramente, una «offesa» alle leggi.

 

 

Oramai questa è storia passata. Dall’offesa alle leggi perpetrata dal prefetto di Torino sono derivate alcune singolarissime conseguenze:

 

 

  • Un funzionario dello stato, ing. Mario Fusconi, fu incaricato della gestione degli stabilimenti Mazzonis per conto della ditta medesima. Questo è il principio di diritto nuovissimo che farà epoca nella storia. Ignoro se il principio abbia precedenti in Italia e fuori d’Italia. D’ora innanzi, quando un industriale non vorrà eseguire gli ordini imposti dalle maestranze o meglio dalle rappresentanze regionali o nazionali delle maestranze alla autorità politica, questa nominerà un gestore degli stabilimenti. Il gestore avrà la firma della ditta, potrà obbligarsi in nome suo. Se trattasi di una società anonima, avrà il diritto, determinato dalla sua probabile inesperienza, di consumarne l’intiero capitale; se trattasi di un privato o di una società in nome collettivo, egli potrà , dopo consumato il capitale investito nell’impresa, dar fondo al patrimonio privato dei membri della ditta. È probabile che, in questo primo sperimento, non si giungerà a tanto e si troverà qualche avvedimento per scongiurare la jattura. Ma il principio è posto ed in avvenire se ne potrà seguire lo sviluppo.

 

 

  • Frattanto il gestore ha già, per conto della ditta messa d’autorità sotto tutela, riammesso tutti gli operai e le operaie, compresi quelli licenziati nell’ultimo periodo, salvo i colpevoli di riconosciute mancanze gravi.

 

 

  • Ha convenuto con la organizzazione operaia l’applicazione dei concordati vigenti negli altri stabilimenti della regione.

 

 

  • Ha dichiarato di riconoscere l’organizzazione sindacale di classe e le commissioni interne di fabbrica, queste ultime con le attribuzioni loro consentite consuetudinariamente negli altri stabilimenti cotonieri della provincia.

 

 

  • Si è impegnato fin d’ora di applicare in avvenire quei concordati di carattere generale che venissero stipulati fra le aziende cotoniere del torinese.

 

 

Passo sopra ad altri impegni di carattere transitorio relativi alle date di applicazione dei concordati e di pagamento dei salari. I principii di carattere duraturo sono per se stessi d’importanza straordinaria. D’ora innanzi è bene che gli industriali sappiano che ad essi è vietato, se non dalle leggi, dall’arbitrio del potere politico di applicare sistemi di remunerazione diversi da quelli accettati dalle rappresentanze paritetiche delle due classi. È un punto capitale che merita di essere chiarito. Sarà lecito ancora applicare un sistema di salari a premio, per cui gli operai più abili e volonterosi ottengano salari notevolmente superiori a quelli dei meno capaci e meno laboriosi? Parrebbe di sì, nulla vietando ad un industriale di aggiungere supplementi di salario ai minimi stabiliti nei concordati fra le organizzazioni. Ma indubbiamente si pone un ostacolo grave ai perfezionamenti nei metodi di remunerazione ed all’intensificazione della produzione, perché i sistemi concordati possono essere tali da noi, dare una base ragionata alla superimposizione di premi e di remunerazioni accessorie. In qual modo potranno applicarsi i sistemi che chiamerò , per intenderci, a tipo Taylor, se, ogni qualvolta la parte operaia vi vedrà un’offesa ai principii sanciti nei concordati, si dovrà procedere alla nomina di un gestore pubblico a dirimere la controversia? Da qualunque parte la si guardi, questa novità del gestore pubblico per conto privato appare grave di conseguenze impensate e pericolose. Andiamo avviandoci verso un regime di soppressione delle iniziative individuali, di cristallizzazione delle forme di gestione universalmente accettate e perciò probabilmente non rispondenti ai bisogni del domani. Se tutti dovranno seguire gli stessi sistemi, chi sperimenterà i sistemi nuovi? Se dopo aver faticato per formarsi una fortuna e più per costruire una impresa industriale, ad ogni divergenza con le minoranze dei propri operai, con quelle minoranze le quali dominano sempre nei partiti e nelle organizzazioni di qualunque specie, si deve essere preparati a dar fortuna e impresa nelle mani di un pubblico gestore, qual uomo di vaglia vorrà ancora correre i rischi dell’industria?

 

 



[1] Con il titolo Il caso Mazzonis [ndr].

[2] Con il titolo Il gestore pubblico per conto privato (Ancora a proposito del caso Mazzonis) [ndr].

Torna su