Opera Omnia Luigi Einaudi

Il catenaccio sugli spiriti

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 27/08/1910

Il catenaccio sugli spiriti

«Corriere della Sera », 27 settembre[1] e 12 ottobre[2] 1910

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 121-130

 

 

 

 

I

 

Il provvedimento tributario, a cui il decreto del 21 settembre ha dato effetto immediato, si compone di due parti o meglio di un corpo e della sua ombra. Il corpo è il testo del breve decreto e l’ombra è la relazione che lo accompagna. Il primo mi pare vigoroso e forte; mentre l’oscurità che accompagna la sua ombra mi fa rimanere dubbioso.

 

 

Perché a me piaccia il catenaccio Luzzatti sugli alcools è presto detto. L’aumento di 70 lire all’ettolitro della tassa di fabbricazione sugli alcools non è invero una di quelle escogitazioni dottrinali del dilettantismo finanziario, che almanacca tasse per torturare i contribuenti con poco profitto delle finanze. Grazie alla forma del catenaccio che vi dà esecuzione immediata, fin dal 22 settembre, gli agenti della finanza hanno potuto cominciare a liquidare la tassa sulla base della nuova tariffa di 270 anziché di quella di 200 lire: son milioni che cominciano ad entrar subito nelle casse dell’erario pubblico, riducendo al minimo possibile i lucri dell’industria intermediaria tra contribuenti e stato.

 

 

Il decreto (parlo sempre, beninteso, dei quattro articoli del testo, e non della sua ombra) non accresce, ed è il suo secondo pregio, i malanni insiti nella nostra legislazione fiscale sugli spiriti, malanni i quali derivano tutti, come ho già ripetutamente dimostrato l’anno scorso all’epoca della discussione dell’ultima legge Giolitti del regime sugli abbuoni, dall’avere voluto convertire uno strumento fiscale in un arnese di protezione – inutile, del resto – all’industria vinicola. In verità, sarebbe stato desiderabile che si fossero potuti diminuire i difetti del regime degli alcools; ma non sarebbe equo affacciar siffatta pretesa dinanzi ad un semplice decreto del potere esecutivo. Rallegriamoci, anzi, che in questa occasione il potere esecutivo non abbia peggiorata la situazione, lasciando al parlamento l’onore o la colpa di diminuire od aumentare quegli abbuoni che deturpano la nostra legislazione fiscale sugli spiriti.

 

 

Altro pregio, anch’esso negativo del decreto catenaccio (i legislatori ed i governi sono quasi sempre da lodarsi più per ciò che non fanno che per quel che fanno!) è di essere una promessa tacita, ma sicura, che il governo ha respinto, per ottenere maggiori proventi fiscali, il metodo del monopolio o regia, attenendosi al vecchio, semplice e sicuro metodo di aumentare semplicemente la tassa di fabbricazione. L’on. Luzzatti è dotato di troppo fine intuito politico per non avere subito compreso che l’istituzione di un nuovo monopolio avrebbe incontrato un’insormontabile repugnanza nell’opinione pubblica, che è oggi scandolezzata per i risultati delle diverse imprese ferroviarie, telefoniche, marittime che lo stato italiano, con leggerezza ed incoscienza grandissime, si è accollato negli ultimi anni. Sembra anzi che la gran moda – anche in queste gravi questioni la moda impera sovrana – delle statizzazioni e delle municipalizzazioni stia passando; alla febbre di alcuni anni fa è sottentrato anche presso i partiti estremi, in Italia ed altrove, un più calmo ragionare, il quale fa persuasi che lo statizzare in genere è una pazzia pericolosa e solo in rare circostanze può essere opportuno. La statizzazione dell’industria degli alcools sarebbe stata in special modo pazzesca in Italia, dove tanti sono gli appetiti che son nati e si moltiplicano attorno allo stato. In Svizzera è nata la patata di stato, un’invenzione allegra degli agricoltori elettori di quel paese i quali hanno trovato il modo di farsi pagar le patate necessarie alla fabbricazione dell’alcool governativo ad un prezzo due o tre volte superiore al prezzo corrente delle patate comuni. In Italia avremmo avuto le vinacce di stato, le melasse di barbabietole governative, il vino e vinello acido, col gusto di spunto o di vecchio assurti agli onori di agenti elettorali; con quali disastrosi effetti per la finanza pubblica e per la moralità politica è agevole immaginare. Gli italiani non potranno mai essere abbastanza grati al governo di aver saputo resistere alle lusinghe incitatrici della novella statizzazione, che i soli scimmiottatori dell’alcool svizzero e della vodka russa di stato propugnavano; e di essersi attenuti all’antico e già sperimentato metodo dell’aumento della tassa.

 

 

L’aumento della tassa è, infine, l’ultimo e più segnalato pregio del decreto catenaccio. Gli inasprimenti di tassa vanno di solito giudicati sotto due rispetti: in se stessi, a norma del metodo tecnico seguito nell’aumentare il balzello; e in relazione al fine a cui l’accresciuto gettito del balzello deve servire. Qui, per fortuna, posso fare astrazione dal secondo criterio di giudizio; dico per fortuna perché il discorso «delle spese indeclinabili, fatte anche più urgenti da nuove sciagure», le quali rendono necessario, com’è detto nella relazione, ricorrere a nuove entrate, è un discorso che sembrerà calzante a moltissimi, ma è, a mio giudizio, solo una dimostrazione della scarsa o nessuna capacità dei governi parlamentari a resistere alla marea montante delle spese raramente necessarie, spesso inutili e talvolta dannose che con mille pretesti si vanno accollando allo stato moderno. Ma, ripeto, posso fare a meno, in questa occasione, di preoccuparmi se siano necessarie o inutili, benefiche o perniciose le nuove spese a cui si vogliono, coll’aumento da 200 a 270 lire della tassa sugli alcools, apprestare i mezzi, perché l’aumento è plausibile per se stesso. È uno dei pochi casi in cui il finanziere può permettersi il lusso di fare l’arte per l’arte, di mettere una tassa solo per il gusto di metterla, anche senza conoscere l’uso (e quale più ragionevole di quello di diminuire qualche altro balzello?) a cui il suo gettito dovrà servire. Entro i limiti imposti dalla esistenza del contrabbando, la tassa sull’alcool è tanto migliore quanto più è elevata: ecco il principio, non certo di facile attuazione a causa di quel benedetto contrabbando, che dovrebbe imperare in materia di legislazione sugli spiriti. Se è vero che le imposte devono tassare il superfluo, quale ricchezza più superflua di quella di cui il contribuente stesso proclama la inutilità nei suoi riguardi personali buttandola dalla finestra per comprare bevande alcooliche? Se è vero che i tributi debbono astenersi dal togliere ai contribuenti le ricchezze di cui il contribuente farebbe un miglior uso di quello che sia per fare lo stato, quale imposta più opportuna di questa che toglie ai contribuenti la ricchezza solo nel punto in cui, per chiara prova è dimostrato che il possessore si accinge a farne un malo uso?

 

 

Anche ammesso che lo stato italiano sia per dedicare a spese in gran parte milioni derivanti dall’inasprimento odierno di tasse, non potrà però mai lo stato destinarlo a fini così inutili e perniciosi come è il consumo di bevande alcooliche. Accenno appena, come quello che è notorio, al vantaggio, riconosciuto dal Lloyd George nella sua ultima esposizione finanziaria, di far diminuire il consumo delle bevande alcooliche e di promuovere, in maniera efficace, forse la solo praticamente efficace, il diffondersi della temperanza. Quest’ultimo pregio fa nascere la domanda: sarà davvero fecondo di risultati finanziari l’aumento della tassa? O l’aumento di prezzo non farà diminuire il consumo per modo da togliere ogni speranza di maggiori proventi per l’erario? Noi in Italia abbiamo, a questo proposito un precedente, che parrebbe ammonitore, quando nel 1888 la tassa – che era già stata aumentata dalle 20 lire del 1870, alle 30 del 1873, alle 60 del 1880, alle 100 del 1883, alle 150 del 1885, alle 180 del 1886 fu portata, compresa la tassa di vendita, a 240 lire per ettolitro. A questo punto, il provento diminuì fortemente. Era stato di 31,8 milioni di lire nel 1886-87, fu solo di 26,3 milioni nel 1887-88, e precipitò a 19,1 nel 1888-89 ed a 18,4 nel 1889-90: talché il governo, allarmato, dovette correre ai ripari diminuendo la tassa nel 1889 a 140 lire, che divennero nel 1894 di nuovo 180, nel 1900 passarono a 190 e nel 1905 alle attuali 200 lire. Fu soltanto dopo la diminuzione della tariffa che il provento fiscale poté ritornare a quei 35 milioni che sono all’incirca il reddito medio attuale dell’imposta sugli spiriti. Sarebbe spiacevole che all’aumento odierno seguisse nuovamente il risultato antico di una diminuzione di proventi; perché, siccome una vera e propria diminuzione di consumo non parrebbe credibile, si dovrebbe concludere ad una rifioritura del contrabbando, con nocumento della salute pubblica e danno dell’erario.

 

 

Vi sono tuttavia parecchie ragioni che fanno ritenere improbabile il ripetersi dell’esperienza antica di una diminuzione di gettito conseguente all’aumento delle tasse. Innanzi tutto la tassa sarà adesso in apparenza di 270 lire; in realtà, tenuto conto degli abbuoni, di assai meno, forse di un 200 lire per ettolitro; mentre nel 1880 le 240 lire erano quasi intieramente effettive. Il contrabbando non avrà quindi tutto quello stimolo che potrebbe risultare dalla enunciazione numerica della tariffa, e l’erario potrà sperare di arricchirsi di quasi tutto l’aumento di tassa. Si aggiunga che, dal 1888 ad oggi, l’opera della finanza è divenuta più oculata; e più perfetti sono i mezzi tecnici (contatori, ecc.) per l’accertamento della quantità di alcool prodotta dai distillatori. Né dobbiamo dimenticare infine che la ricchezza media italiana, da un quarto di secolo a questa parte, è cresciuta parecchio; ed è aumentata perciò la capacità di consumo delle masse. Una tassa di 270 lire è oggi meno gravosa di una tassa di 240 lire venti o venticinque anni or sono; cosicché si potrebbe affermare che il passaggio da 240 a 270 lire non fa che seguire la tendenza segnata dai recenti aumenti mondiali di guadagni e di prezzi.

 

 

Poche parole sull’ombra della relazione annessa al decreto: tanto più che sull’argomento si dovrà ritornare quando i propositi oggi vagamente adombrati si concreteranno in un esplicito disegno di legge. Il succo della relazione-ombra sta tutto in questo periodo: «La preservazione dell’interesse finanziario renderà più tranquillo l’esame dei provvedimenti economici, che il governo intende presentare alla camera insieme alla convalidazione di questo decreto. Essi mireranno segnatamente a diminuire i rabbuoni mercé l’aumento del dazio di confine, a facilitare con particolari misure la esportazione dell’alcool, e ad agevolare sempre più l’uso industriale dell’alcool nelle sue molteplici applicazioni». Parole di colore oscuro che, se da un lato aprono l’animo alla speranza quando anticipano una riduzione degli abbuoni, dall’altro fanno intravedere una serie interminabile di compromessi, esiziali per le finanze e per la viticultura e suscitatori di innumeri imprese artificiose, quando si accenna all’aumento della già forte protezione doganale e alle agevolezze all’esportazione degli spiriti. E tutta la vecchia, assurda, complicata macchina degli abbuoni, dei dazi, dei premi di esportazione che queste parole ci fanno sorgere innanzi come un’ombra nefasta, insieme al timore che la si voglia ancora più complicare e crescere. Ma forse l’on. Luzzatti ha scritto queste parole per calmare le attese impazienti di tutti quelli che da un rimaneggiamento delle tasse sugli spiriti sperano sempre un vantaggio personale. Frattanto il decreto catenaccio sarà subito applicato, e delle altre riforme si parlerà con comodo e forse solo in via accademica. Il che, dopo tutto, non sarebbe la peggiore delle soluzioni.

 

 

II

 

Siamo alle solite. La pubblicazione di ogni nuovo provvedimento (sia legge o decreto catenaccio) sugli spiriti provoca un coro di proteste da parte degli industriali colpiti. Le proteste – è bene notarlo subito – non si riferiscono all’aumento della imposta; poiché l’aumento è di pieno diritto per lo stato, né alcuno può pretendere che lo stato vincoli né per breve né per lungo tempo la sua potestà tributaria con pattuizioni private. Le proteste traggono invece motivo da una violazione che lo stato avrebbe perpetrato di diritti acquisiti per gli industriali. La stessa accusa veniva fatta al disegno di legge che diventò la legge del 1910; ed è spiacevole possa essere ripetuta tanto sovente, come quella che fa dubitare della «buona fede» dello stato, contraente e legislatore.

 

 

Ecco cosa mi scrive un grande industriale a proposito dell’ultimo decreto catenaccio sugli spiriti:

 

 

«L’articolo, quello che assoggetta all’aumento di tassa anche gli spiriti esistenti nei magazzini vincolati, costituisce una innovazione – vorrei dire illiberale – nella legislazione italiana, perché per la prima volta in materia di alcool (e credo anche in materia di tasse di fabbricazione) si vengono a colpire gli spiriti prodotti e sui quali già venne all’atto della fabbricazione liquidata materialmente la tassa, che non rappresenta quindi altro che un rapporto di conto corrente – ripeto – liquido, tra l’industriale e la finanza. E tutto ciò porta una nuova sperequazione fra l’alcool esistente nei magazzini vincolati dalla finanza, e colpito perciò dall’aumento, e l’alcool che qualche… previdente industriale rese libero di tassa pagandola nelle aliquote fissate dal vecchio regime, entro il 24 settembre.

 

 

Comprendo benissimo come tutte le questioni relative alle tasse debbano essere esaminate dal duplice punto di vista teorico e pratico ma non si possono tuttavia non rilevare senza amarezza le continue (le denominerò benevolmente così) leggerezze con cui si affrontano i problemi fiscali rendendo sempre più vana quella vantata eguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi, che ormai rimane un semplice aforisma scritto solamente sulle pareti delle aule giudiziarie.

 

 

E a proposito di leggerezza le citerò un altro caso tipico relativo al catenaccio.

 

 

L’articolo 10 della legge stabilisce uno speciale trattamento di favore per l’industria dell’aceto, trattamento che sono certo non voleva essere aggravato col recente aumento di tassa. Orbene mentre si è provveduto col secondo comma dell’articolo 2 del decreto 21 settembre a mantenere inalterati i benefici relativi alle esportazioni tanto in natura quanto in miscela per i vini tipici, ecc., si è semplicemente dimenticato l’inciso relativo alle fabbriche di aceto… Semplice dimenticanza, è vero, ma tale da mettere in… liquidazione molte aziende già duramente colpite da due anni di crisi vinicola.

 

 

Una terza e più grave questione si riconnette al recente decreto catenaccio.

 

 

Ella ricorda che per disposizioni dell’articolo 43 comma 2 della legge, agli sventurati industriali, che per l’incoraggiamento stesso del governo avevano tentato la speculazione dell’immagazzinamento dell’alcool di vino agli effetti delle agevolazioni stabilite per la preparazione del cognac, fu imposto con la legge 11 luglio 1909 di seguire una di queste due vie:

 

 

1)    o la trasformazione dei magazzini riducendoli nelle condizioni volute dal nuovo articolo della legge;

 

 

2)    o il mantenimento delle condizioni dei loro magazzini coll’obbligo però della estrazione dell’alcool in ragione di un ottavo all’anno, previo pagamento di una tassa scalare fissata sulle basi di lire 150 da minorarsi per ciascun ottavo per ogni anno di giacenza.

 

 

Veniva per tal modo a stabilirsi un vero e proprio contratto fra l’erario e l’industriale, il quale naturalmente misurava la propria convenienza a seguire l’una o l’altra delle vie, esclusivamente sull’importo della tassa che avrebbe dovuto pagare qualora avesse accettato l’estrazione ad ottavi.

 

 

Ed infatti la maggior parte dei detentori di magazzini che scelse coll’1 luglio la seconda forma, si trova quindi oggi con la grande sorpresa…. di vedersi aumentare di 70 lire quella tassa che era servita di base alla determinazione della propria convenienza, mentre rimangono estranei al nuovo rincrudimento fiscale quegli altri industriali, i quali, essendosi decisi alla trasformazione dei magazzini, potranno ancora estrarre nei dieci anni completamente esente l’alcool da loro immagazzinato.

 

 

Tutto ciò risponde ancora ai criteri di giustizia tanto vantati dalla nostra autorità fiscale? o meglio, tutto ciò è semplicemente onesto?.

 

 

Che simili accuse di disonestà e di mancata fede alle convenzioni conchiuse, alle liquidazioni già intervenute possano essere elevate contro lo stato, è grave. Mi sia lecito però ricordare l’osservazione già fatta l’anno scorso durante l’analogo dibattito provocato dalla riduzione dei vantaggi concessi ai fabbricanti di cognacs o pseudo cognacs. Che cioè altro è una convenzione di diritto privato, fra privato e privato, o anche fra privato e stato ed altro è una convenzione o meglio un provvedimento di diritto pubblico, sulla fede del quale i privati abbiano ritenuto di poter vantare non solo legittime aspettative, ma veri e propri diritti acquisiti. Se tra due privati, o anche tra privato e stato è intervenuta una convenzione, questa deve essere osservata. Chi la violi, non solo incorre nella taccia di disonestà, ma può essere costretto dai tribunali all’osservanza del contratto ed al risarcimento dei danni. A lume di buon senso, e ragionando a fil di logica e di equità, lo stesso dovrebbe accadere quando lo stato solennemente con una legge ha promesso qualcosa od ha stabilite le condizioni in base alle quali i privati possono esercitare la loro attività. Se non ci fosse una certa probabilità che le leggi dello stato saranno di fatto osservate, nessuno più si azzarderebbe ad impiantare industrie, ad esercitare commerci od a fare quella qualunque cosa la cui sorte dipenda dalla osservanza delle leggi.

 

 

Ciò in tesi generale. Possono esservi però delle circostanze in cui, per motivi pubblici, come sarebbe il bisogno di rifornire le casse dell’erario, lo stato creda opportuno di mutare gli ordinamenti esistenti e in ispecie quelli tributari. In siffatte circostanze fin dove si deve spingere l’osservanza ai diritti acquisiti in base alle leggi precedenti? Sembra a me che un criterio adatto sia questo: cercare di non arrecare ai contribuenti colpiti nessun danno maggiore di quello che sia il dover pagare l’aumento di tributo. Non può negarsi il diritto dello stato di aumentare l’imposta, ossia di mettere un’imposta aggiuntiva nuova anche sulle merci o derrate su cui si è già liquidata l’imposta vecchia, perché negar ciò equivarrebbe a negare il diritto dello stato di aggiungere un nuovo decimo su quei fabbricati o terreni, ad esempio, per cui fosse già stato compilato il ruolo per l’imposta vecchia.

 

 

È vero, ad esempio, come dice l’autore della lettera sovra citata, che sull’alcool esistente nei magazzini vincolati la tassa era già stata liquidata. Ma qual danno, all’infuori del dover pagare le 70 lire in più, subiscono essi in conseguenza del dover pagare l’aumento di tassa? Sarà spiacevole vedere che il concorrente, il quale ha avuto l’accortezza di svincolare un giorno prima l’alcool, non ha pagato il sovrappiù d’imposta; ma non è questo un danno, bensì è tutt’al più un minor guadagno straordinario; perché si può essere sicuri che il fortunato concorrente venderà il suo alcool a 70 lire in più precisamente come se avesse pagato l’imposta. Né il dover pagare le 70 lire d’aumento si può qualificare un danno per gli industriali, poiché quelle 70 lire verranno trasferite sui consumatori. Lo stesso ragionamento si può ripetere per i possessori di cognacs in magazzino. È vero che coloro i quali si decisero alla trasformazione e possono ritirare entro i dieci anni completamente esenti i loro cognacs fanno un guadagno straordinario di 70 lire; ma ciò non vuol dire che gli altri, i cosidetti ottavini, che estraggono l’alcool ad ottavi in otto anni, subiscano una perdita. Essi non hanno quel guadagno straordinario di cui fruiscono gli altri; ma non sembra che a questo extra guadagno potessero vantare un diritto acquisito.

 

 

Assai più incerta si presenta la questione dell’aceto, per cui pare proprio si tratti di una strana dimenticanza, che dovrebbe essere riparata nel disegno di legge, il quale, secondo i propositi del governo, dovrebbe regolare in modo stabile questa complicata materia dell’imposta sugli spiriti. Finché però l’opinione pubblica non si sarà persuasa che l’imposta sugli spiriti deve soltanto ed esclusivamente servire a procacciare un’entrata all’erario e non invece a far vendere i vini acidi o spunti o sovrabbondanti ai viticultori od a far nascere talune più o meno vere o false cooperative, ci sarà poca probabilità di potersi mettere sulla via giusta. Oserà il governo profittare di quest’annata, in cui i viticultori, affaccendati a vendere il loro scarso raccolto a prezzi magnifici, mai più visti da un ventennio in qua, non pensano all’alambicco, per sopprimere tutti gli abbuoni? Sarebbero altri 15 milioni guadagnati all’erario e potrebbero essere, con i 20 del catenaccio, lo strumento di una vera politica di riforme tributarie ben più feconda della politica di largizioni alle innumeri clientele governative.

 



[1] Con il titolo Catenaccio sull’alcool [ndr].

[2] Con il titolo Il catenaccio sugli spiriti viola i diritti acquisiti? [ndr].

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