Opera Omnia Luigi Einaudi

Il contratto di lavoro ed il Congresso di Torino

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 14/01/1903

Il contratto di lavoro ed il Congresso di Torino

«Corriere della sera», 14 gennaio 1903

 

 

 

Torino, 12 gennaio

 

 

Mentre il Parlamento tace, gli uomini di buona volontà lavorano. A Torino, nelle sale della Società promotrice per l’Industria nazionale, si è alcuni giorni or sono adunata la seconda sessione del Congresso delle Società economiche, il quale nell’autunno scorso, dopo di aver discusso a fondo l’argomento dei trattati di commercio e delle convenzioni ferroviarie, trovatosi di fronte al momentoso problema del contratto di lavoro, aveva creduto opportuno rinviarne la discussione.

 

 

Ed ora la discussione è venuta, ampia e fruttuosa, sotto la presidenza intelligente dell’onorevole Boselli e sulla base di una dotta relazione dovuta al prof. Jannaccone. A questa discussione parteciperanno uomini di scienza e uomini di pratica, fra cui piace ricordare a titolo di onore il manipolo – aperto alla comprensione di tutti i nuovi bisogni – degli industriali lombardi.

 

 

Orbene, a chi assisteva alle dotte e cortesi dispute di questa accolta di persone, appartenenti a tutte le gradazioni di pensiero – dal liberalismo puro alla democrazia cattolica – una conclusione ha finito per imporsi spontanea. Ed è che il disegno di legge elaborato da una numerosa Commissione e profondamente modificato dal ministro proponente è un disegno abborracciato ed imperfetto. Un onorevole membro della Camera elettiva non temé di chiamarlo mal digerito; ed un altro deputato aggiunse che soltanto il padre suo – il progresso civile e sociale – era vigoroso e forte; ma per tutto il resto il disegno non poteva, per difetto di origine, non riuscire difettoso e monco.

 

 

Sarebbe agevole cosa comporre un lungo florilegio di tutte le leggiadrie giuridiche delle quali abbonda codesto disegno sul contratto di lavoro. Per accennare solo alle principali che vennero messe in luce dal relatore e dalle discussioni del Congresso, noterò che fin dall’articolo primo si palesa la fretta con cui il disegno fu compilato. Quell’articolo primo dichiara infatti che il contratto di lavoro… è quello per cui un operaio o altro lavoratore manuale si obbliga al servizio di un imprenditore o padrone, mediante equa retribuzione che questo si obbliga di corrispondergli. Il Congresso di Torino opinò che l’aggettivo equa dovesse esser cassato, poiché esso parve od un pleonasmo inutile, poiché a tutti i contratti si presume presiedere l’equità e la buona fede, ovvero un non senso, non potendosi immaginare dei criteri oggettivi, indipendentemente dal consenso delle parti, per giudicare ad es. se una mercede sia equa od iniqua. Ed alla maggioranza dei congressisti parve altresì che la definizione del soggetto del contratto «operaio od altro lavoratore manuale» fosse troppo vaga ed imprecisa e conducesse appunto per la sua imprecisione a sconci gravissimi. Fra i quali mi basterà citare il caso delle persone di servizio – che anch’esse sono lavoratori manuali e cadono perciò sotto le disposizioni della legge. Per esse dunque, per il combinato disposto degli art. 6, 7 e 15 n. 1, il contratto dovrebbe farsi per iscritto, con intervento di notaio o sindaco o conciliatore o presidente del Consiglio dei probiviri, se una delle parti non sapesse scrivere! Cose queste che non paiono neppure verosimili e che furono argomento di risa a più di un congressista. Perciò a ragione il Congresso fece voti che la legge sul contratto di lavoro sia divisa in due parti, di cui l’una contenga disposizioni generali applicabili a tutte le categorie di lavoratori e la seconda si applichi soltanto a coloro che prestano servizio mediante retribuzione nelle imprese agricole, industriali e commerciali alle dipendenze e sotto la direzione di un padrone od imprenditore.

 

 

Fra le altre stranezze rilevate dai congressisti è degna di nota quella che il disegno parla di una legge sui probiviri per l’agricoltura, legge che ancora non esiste ed alla quale avrebbero dovuto convenientemente essere rinviate tutte le disposizioni procedurali contenute nel presente disegno.

 

 

Né più comprensibile è l’altra norma la quale nei conflitti collettivi rinvia le parti per la conciliazione dinanzi alla Giuria del collegio dei probiviri; e ciò quando in ogni collegio probivirale esiste un ufficio che dicesi appunto «di conciliazione»!

 

 

Ma non è dicevole fermarsi più a lungo su codeste imperfezioni tecniche; e neppure mi fermerò a lungo a far rilevare la incongruenza enorme dell’articolo 59, ult. cap., che dichiara nulli i patti coi quali si stabiliscono singolarmente condizioni di lavoro inferiori a quelle fissate nell’atto di conciliazione o nella risoluzione arbitrale; e, dopo d’aver sancito questa norma a favore degli operai, si dimentica di dichiarare nulli altresì i patti che – in odio ad un atto conciliativo o lodo arbitrale – stabiliscano condizioni superiori estorte dagli operai all’imprenditore colla minaccia di altri scioperi.

 

 

Neppure parve felice la clausola che parifica, per la procedura da seguirsi nei conflitti, ai servizi pubblici tutti i lavori da compiersi in tali condizioni che l’astensione od il rifiuto cagioni in modo irreparabile la perdita di animali, di prodotti del suolo, della pesca, dell’industria e simili. Quale sarà la sospensione di lavoro per cui non si possa dimostrare che essa sia causa della perdita di prodotti dell’industria? Ma infelicissimo sovratutto parve il tentativo – non chiaro ed aperto – di introdurre il principio che nelle deliberazioni prese da gruppi di operai o di imprenditori la volontà della maggioranza imperi. L’art. 10 del disegno di legge dice invero che quando, secondo i suoi termini, occorrano deliberazioni collettive, esse sono obbligatorie, purché prese a maggioranza assoluta. Il Congresso fece voti affinché quest’articolo fosse soppresso in quanto esso non si applicava in sostanza se non a casi di poco momento e parve pericoloso risolvere così la gravissima questione di principio se tutti gli operai debbano per virtù di legge assoggettarsi al volere delle maggioranze. L’assoggettare, senza alcun riparo, la minoranza alla maggioranza parve ai congressisti di Torino una violenza alla libertà individuale ed un impedimento frapposto altresì alla libera associazione medesima degli operai.

 

 

Così pure parve ad alcuni troppo timida la proposta del disegno di legge di mantenere l’arbitrato facoltativo e solo formalmente audace – e priva in realtà di qualsiasi sanzione – la norma per cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, cosicché il Congresso «rendendosi ragione delle gravi difficoltà che allo stato attuale si frappongono ad una risoluzione pratica ed efficace delle controversie collettive e riconoscendo incomplete ed inefficaci le disposizioni del disegno di legge» espresse il voto che la soluzione della questione debba essere rinviata, coll’augurio che maggiori studi ed una più netta coscienza del paese ne preparino la soluzione.

 

 

Così è; la coscienza giuridica nostra non è preparata ancora ad una legiferazione organica su questo arduo tema. Il Congresso di Torino ha proclamato – ed ha fatto opera saggia – codeste immaturità per quel che s’attiene alla risoluzione delle controversie collettive. Ma forse lo stesso si potrebbe dire dell’intiero disegno di legge; e le critiche mosse ad ogni parte di esso lo dimostrano. Se non vuolsi fare opera legislativa abborracciata è d’uopo elaborare meglio il disegno attuale. E nel frattempo perché non si potrebbe compiere un’inchiesta pubblica, alla foggia inglese, sui desideri delle classi imprenditrici ed operaie? Perché imprenditori ed operai non dovrebbero essere interrogati sia individualmente, sia per mezzo delle loro Associazioni o Leghe; ed interrogati non per iscritto, ma a viva voce ed in contraddittorio?

 

 

Molte osservazioni interessanti verrebbero fuori senza dubbio. A Torino alcune fra le cose migliori furono dette da uomini pratici che avevano passata la loro vita nell’industria.

 

 

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