Opera Omnia Luigi Einaudi

Il decreto dei 15 miliardi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 10/12/1924

Il decreto dei 15 miliardi

«Corriere della Sera», 10 dicembre 1924

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 897-899

 

 

 

È stato finalmente pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di pochi giorni or sono il decreto-legge dei famosi 15 miliardi di spesa per lavori pubblici. Per quale ragione sia stata datata dall’11 novembre, pochi giorni prima della convocazione del parlamento; e sia stata probabilmente «definita» assai più tardi, quando il parlamento già sedeva, una spesa così colossale, il decreto non dice. Il decreto, anzi, comincia con dei «considerando» che la tecnica legislativa, reputandoli stonati nel testo, aveva pacificamente rinviato alla relazione; ed il primo di questi «considerando» ricorda l’ «opportunità che lo svolgimento dei lavori pubblici abbia luogo in maniera organica e secondo un ponderato programma che tenga conto delle loro interferenze e che sia vagliato dal punto di vista dell’economia generale del paese». Se, dunque, il programma deve essere «ponderato», come poteva esistere l’urgenza somma la quale, dicono i suoi fautori, soltanto spiega l’emanazione del decreto-legge?

 

 

Né questa è la sola offesa recata ai poteri legislativi del parlamento; ché il decreto autorizza il governo a ripartire con decreto reale, su proposta dei ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, i 15 miliardi «fra i vari gruppi e specie di opere». Si fa eccezione solo per le opere speciali risultanti da provvedimenti legislativi posteriori al R. decreto 3 maggio 1923 e si mantiene ferma la attuale ripartizione regionale delle spese. Fermi questi due punti, pare, a leggere il decreto, che il governo abbia facoltà di spendere i 15 miliardi nel modo e secondo l’ordine che esso riterrà più opportuno. La ressa o rissa degli interessi contrastanti è spostata dal parlamento al potere esecutivo; e le ragioni di preferenza, nel tempo e cioè spesso nell’esecuzione medesima, debbono essere valutate in chiuse stanze ministeriali invece che nell’aperto pubblico dibattito delle due camere. Uno dei quindici miliardi potrà persino essere destinato, con semplice decreto ministeriale, attraverso ad un fondo di riserva, dai due ministri per i lavori pubblici e per le finanze «a nuove e maggiori spese», senza neppure il controllo del consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

 

Nulla fa supporre che il decreto-legge attribuisca al potere esecutivo, oltre l’insindacabile scelta delle opere da eseguire, fra quelle per legge già deliberate, anche la deliberazione delle opere stesse; ma il tenue ostacolo a questa seconda usurpazione dei poteri legislativi è facilmente superabile da quei governi i quali, dopo aver promesso di non farvi più ricorso, si tengono stretti alla pratica dei decreti-legge.

 

 

In difesa del decreto dei 15 miliardi si può tuttavia dire che probabilmente esso è stato compilato e pubblicato sovratutto per la platea elettorale e per la fabbricazione del «consenso». La grossa cifra dei 15 miliardi si distingue invero in

 

 

  1. 2.004,9 milioni di lire di residui esistenti al 30 giugno 1924; dunque stanziamenti antichi;

 

 

  1. 1.060,1 milioni di lire apparentemente già stanziati per l’esercizio finanziario 1924-25;

 

 

  1. 1.085 milioni di lire all’anno, per ciascuno degli esercizi dal 1925-26 al 1935-36. Si tratta in gran parte di stanziamenti già esistenti; i quali ora sembra siano stati arrotondati, con una aggiunta, non agevole a determinarsi, la quale forse sta nell’ordine delle grandezze fra uno e tre miliardi. Sono molti, anche uno o tre miliardi, se si pensa che furono deliberati senza previo pubblico dibattito; ma ognun vede come minore sarebbe stato l’effetto su quel pubblico che plaude incondizionatamente all’annuncio di lavori pubblici, se si fosse pronunciata la cifra uno invece di quella, di gran lunga più impressionante, quindici.

 

 

In sostanza, il decreto si limita a compiere, per la sua maggior parte, una operazione di addizione. L’aggiunta degli uno, o due o tre miliardi è, notisi, tanto più offensiva ai diritti della libera discussione, in quanto un governo, il quale già disponeva di dodici o tredici miliardi di spesa, non aveva certamente alcuna urgenza di decretarne altri pochi miliardi, destinati a non essere spesi se non fra una diecina d’anni. Perché impegnare l’avvenire a così lunga distanza? Un piano d’insieme – che è cosa ragionevole e vantaggiosa – non poteva forse essere pensato ed attuato entro i limiti antichi delle spese già deliberate? Era irrazionale, per ragioni tecniche od economiche, la precedente distribuzione nel tempo delle diverse opere pubbliche? Influenze politiche ed elettorali erano riuscite in passato a collocare prime nel tempo opere prorogabili ed ultime alcune urgenti? Savia cosa sarebbe stata se il governo, che afferma di voler tutelare solo i grandi interessi nazionali al disopra dei bassi intrighi elettorali, avesse pubblicamente esposte le ragioni del suo avviso, contrario all’ordine imposto dalle leggi vigenti. Il consenso del Parlamento non sarebbe mancato ad un piano «maturato» ed energicamente sostenuto con buone ragioni. Oggi siamo ridotti a non sapere nemmeno se un qualsiasi piano di insieme si sia sostituito ai vecchi piani venuti su in modo, sia pure caotico ed accidentale; e dobbiamo affidarci in tutto alla saviezza dei ministri e dei funzionari, i quali di fatto disporranno a lor libito di 1 miliardo ed un quarto all’anno – un articolo del decreto stabilisce che i «pagamenti» non debbono superare tal cifra – del danaro pubblico.

 

 

In altri tempi, siffatto arbitrio di elargizione sarebbe parso pericolosissimo per la moralità politica. Oggi, il decreto dei 15 miliardi vuolsi invece da taluno considerare una pietra miliare della ricostruzione nazionale.

 

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