Opera Omnia Luigi Einaudi

Il dibattito per gli affitti. L’accordo di Torino

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 20/01/1923

Il dibattito per gli affitti. L’accordo di Torino

«Corriere della Sera», 20 gennaio 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 41-45

 

 

 

Il consiglio federale delle associazioni italiane dei proprietari di case, presenti 36 presidenti di società federate, non ha approvato il concetto informatore dell’accordo intervenuto a Torino fra la associazione dei proprietari di case e quella degli inquilini. L’argomento è grave e merita di essere discusso.

 

 

L’accordo di Torino si inspira ai seguenti criteri:

 

 

  1. Assumere come base di calcolo il fitto di ante guerra, fitto in lire oro del 1914, senza aggiunta di aumenti successivi.

 

 

  1. Consigliare aumenti percentuali su quella base, comprensivi degli aumenti già avvenuti, diversi per cinque categorie di case, foggiati all’incirca sui decreti precedenti, ma con una variante dettata dalle esigenze locali.

 

 

  1. Consentire, per ragioni politiche e sociali, una variazione nelle percentuali di aumento, cosicché queste siano le più basse per i fitti minori e si giunga alla libertà assoluta per i fitti maggiori.

 

 

  1. Le percentuali non siano uniformi, entro ogni categoria, ma abbiano un minimo ed un massimo. Entro i due termini estremi, le percentuali possono variare per tener conto:

 

 

  • della durata della proroga o locazione convenuta. Se la proroga è per un anno solo, l’aumento deve avvicinarsi al minimo: se è per più anni, può tendere o giungere al massimo;

 

 

  • delle diverse condizioni tra alloggio ed alloggio. Per certi alloggi infelicemente situati, o già affittati per un canone alto nel 1914, si potrà andare verso il minimo; per altri, forniti di comodità o situati in località divenute in questi anni più desiderate, o fittati nel 1914 a prezzi bassi, si potrà andare verso il massimo.

 

 

  1. Con queste avvertenze si spiegano le percentuali concordate:

 

 

Categoria A) per fitti fino a lire 1.000 annue, aumento dal 70 al 120 per cento.

 

 

Categoria B) per fitti da lire 1.000 alle 1.600, aumento dall’80 al 130 per cento.

 

 

Categoria C) per fitti da lire 1.600 alle 2.400, aumento dal 100 al 150 per cento.

 

 

Categoria D) per fitti da lire 2.400 alle 4.000, aumento dal 130 al 220 per cento.

 

 

Categoria E) per fitti superiori alle lire 4.000, nessun limite.

 

 

  1. Per tener conto del disposto dell’art. 8 del decreto, ossia dei riguardi dovuti a pensionati, impiegati, operai o persone aventi modesto reddito, si praticherà sulle percentuali sopra indicate una riduzione speciale di favore dal 10 al 20 per cento.

 

 

  1. In caso di controversia, le due associazioni fanno voti che le commissioni arbitrali si attengano in massima nei loro giudizi ai criteri sopra stabiliti; il che vuol dire, implicitamente, che proprietari ed inquilini hanno ragione di dimostrare alle commissioni che circostanze specifiche, ben chiarite e dimostrate, consigliano di salire al disopra o scendere al disotto delle percentuali concordate.

 

 

Il consiglio federale delle associazioni proprietarie obbietta:

 

 

  • che il decreto Mussolini esclude il ricorso alle percentuali fisse;

 

 

  • che esso invece prescrive di fare un duplice esame, caso per caso, del valore obbiettivo di ogni ambiente e delle condizioni soggettive sociali ed economiche degli inquilini.

 

 

Pare a me che le obbiezioni delle associazioni proprietarie non abbiano sostanziale fondamento. Il decreto non prescrive percentuali fisse; ma neppure vieta che, in ogni città, le due parti vengano ad accordi di massima fondati su quelle percentuali. Se è esatto quanto riferiscono i giornali, l’on. Mussolini, autore del decreto e sicuro interprete del suo spirito, avrebbe manifestato il suo compiacimento per l’accordo torinese.

 

 

Certo, lo dissi anch’io e lo ripeto, l’ideale sarebbe il caso per caso. Nessuna regola uniforme può evitare sperequazioni ed ingiustizie. Ma non bisogna neppure portare sino all’estremo la casistica. In fondo noi possiamo assimilare gli appartamenti agli scolari di una classe, alle stature degli uomini e agli altri innumeri fenomeni consimili: la gran massa degli scolari, delle stature, degli appartamenti oscilla attorno ad un punto medio. Molti sono gli scolari mediocri e gli uomini tra 1,60 ed 1,70; pochi i valentissimi e gli asini matricolati; pochissimi quelli che sono appena alti 1,40 o giungono ai 2 metri. I consigli di moderazione e di equità che il presidente del consiglio ha rivolto ai proprietari ed agli inquilini e che le associazioni di questi hanno ripetuto, che cosa vogliono dire se non: astenetevi dalle punte e dai fondi valle, tenetevi ad una media?

 

 

Alle associazioni federate torna ostica la divisione dei fitti in categorie. Essa, sotto parecchi rispetti, è certamente ingiusta e dannosa. Avvantaggia i proprietari di case signorili a danno dei proprietari di case popolari, che sono quelle più dilapidate, più costose ad amministrare, bisognevoli di maggiori riparazioni, che negli anni passati godettero di aumenti minori. Insofferenti del danno che li colpiva, i proprietari di case popolari si costituirono in associazione separata e forte si lagnano di una affermata indifferenza dell’associazione generale a loro riguardo. Credo l’accusa ingiusta, perché avendo dovuto, in commissioni ufficiali e parlamentari, interrogare rappresentanti di ogni categoria, non ho mai visto nessuno che più del presidente della federazione, comm. Stucchi, fosse tenace difensore dei proprietari cosidetti di questa categoria. Ma Stucchi ha sempre fatto, su questo punto, dei gran buchi nell’acqua, e seguiterà a farne. Dopo aver tutto detto e tutto consentito, a filo di giustizia e di ragione, a pro di questi che possono veramente essere detti i paria della classe proprietaria, sta di fatto che il criterio politico dell’ordine pubblico ha soverchiato ogni altro criterio. È una fortuna di guerra, questa, contro cui è vano lottare. Nessun governo, nessun parlamento, nessuna commissione arbitrale concederà mai l’uguale aumento all’alloggio ricco e all’alloggio povero. Bisogna rassegnarsi ad uscir fuori dal disordine attuale, dall’imbroglio dei vincoli attraverso ad altri disordini ed imbrogli. Zoppicando, incespicando, correndo gli uni ed andando adagio gli altri, aiutando lo stato col procurare di evitare le oscillazioni della lira, si arriverà alla meta. Bisogna ricorrere ad espedienti, che permettano, alla meglio, di avvicinarsi alla libertà effettiva delle contrattazioni ed alla normalità. Ci si metterà ancora qualche anno, ma l’importante è di incamminarsi. L’accordo torinese mi sembra sia un buon punto di partenza. Offre una guida a cui attenersi ed a cui la gran massa si atterrà. Toglie di mezzo le animosità personali: adeguandosi all’accordo, anche le parti possono consolarsi pensando di essersi attenute a ciò che anche gli altri osserveranno. Si oppone la più efficace risposta alle rabbiose opposizioni di quei giornali, tipo «Giustizia», i quali vorrebbero, per aver agio a provocare malcontento e fomentar rivolta, che ai proprietari fosse data assoluta libertà di far come vogliono. Accordandosi tra di loro, proprietari ed inquilini dimostrano che l’individualismo «estremo ed assoluto» è, anche in questo campo, come in tutti gli altri, una maligna e menzognera invenzione del socialismo catastrofico. Il mondo vive di accomodamenti e di transazioni; e queste sono necessarie sovratutto nei periodi di transizione dal regime di vincolo a quello di libertà. Bisogna che i proprietari paghino il costo dell’attrito.

 

 

Dopo tutto, il criterio seguito a Torino delle percentuali sul fitto del 1914 è il più comprensivo. Il fitto ante guerra teneva già conto della cubatura, dei metri quadrati, dell’esposizione, della centralità, delle comodità, ecc. ecc. Ognuno di questi elementi deve essere considerato, non però in senso assoluto, sibbene per valutazione. Ed i fitti, che son valori, ne tenevano già conto.

 

 

S’intende che dopo il 1914, molte circostanze oggettive possono essere mutate: la casa può essere dilapidata, o divenuta più centrale; od il fitto del 1914 essere fin d’allora troppo vecchio e quindi troppo alto o troppo basso. Perciò l’accordo di Torino non fissa una percentuale unica, ma una massima ed una minima, entro le quali è possibile muoversi. E, per tener conto delle condizioni soggettive di scarso reddito indicate dal decreto, l’accordo di Torino propone di concedere riduzioni dal 10 al 20% sugli aumenti concordati.

 

 

S’intende che l’accordo torinese non deve essere copiato alla lettera dappertutto. In ogni città, le due parti terranno conto delle condizioni locali, distingueranno i fitti in categorie adatte all’altezza dei fitti vigente nella città stessa; eviteranno gli errori gravi insiti nelle classificazioni dei decreti generali per tutto lo stato. Potrà darsi che in alcune città non si facciano categorie. In alcune città, si preferirà un aumento minore di fitto, pur di potere accollare agli inquilini una parte dell’aumento delle imposte. Altrove, come a Torino, le due parti preferiranno invocare dal governo una mora nelle revisioni degli imponibili. Sovratutto, deve essere ammesso implicitamente od esplicitamente, che gli accordi servono solo per la generalità. Vi possono essere casi di eccesso o di difetto originario, nella base del 1914, così stridenti che deve essere non solo lecito ma consigliabile fare eccezioni alla regola ed in caso di disaccordo, farlo risolvere dalle commissioni arbitrali. Sarebbe augurabile anzi che le commissioni arbitrali, attenendosi per il 90% dei casi controversi alle norme concordate, facessero oggetto di attentissimo esame i casi che da una seria documentazione – è agevolissimo distinguere questa dalle allegazioni comuni di carattere puramente litigioso – risultassero davvero eccezionali; e dare per questi lodi inspirati a criteri di eccezione. Parmi che questo sia il primo dovere delle commissioni ed il mezzo più efficace per collaborare al ritorno verso la normalità.

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