Opera Omnia Luigi Einaudi

Il diritto di consigliare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 17/03/1925

Il diritto di consigliare

«Corriere della Sera», 17 marzo 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 171-174

 

 

 

Sul contenuto del dibattito e degli ordini del giorno dell’assemblea milanese degli agenti di cambio non importa più ritornare in particolare. I convenuti non misero in dubbio le ottime intenzioni dei ministri; criticarono la furia improvvisa con cui questi avevano menato sciabolate a dritta e a manca sul meccanismo delicatissimo delle borse. Se essi si fossero limitati a estendere l’istituto dello scarto dalle banche che già lo praticavano a tutte le altre e in genere ai riportatori; se lo scarto fosse stato concretato in un deposito di titoli o danaro o in qualsivoglia altra solida garanzia che gli operatori dovessero tenere presso qualche pubblico istituto in proporzione agli impegni non liquidati lungo il mese e prorogati alla fine del mese; se lo scarto fosse stato imposto, come era ovvio si pensasse, soltanto ai nuovi contratti a termine, che fossero stati prorogati alla fine del mese, così da non turbare le posizioni esistenti, il provvedimento avrebbe potuto poco a poco entrare in atto senza perturbazioni. La violenza improvvisa della applicazione fu aggravata dallo scoraggiamento diffuso dal secondo decreto precisamente tra le file di quegli agenti di cambio, i quali dovevano essere gli esecutori del primo decreto. Gli agenti di cambio sono perdonabili se, rispetto al decreto che intende falcidiarne il numero, hanno criticato soltanto la violazione dei diritti acquisiti. L’appello agli ordini professionali degli avvocati, dei medici, dei notai, degli architetti, degli ingegneri, dei ragionieri non dovrebbe rimanere inascoltato.

 

 

Il decreto viola i principii fondamentali di una ordinata società civile: il diritto di proprietà, e, bisogna aggiungere, il diritto alla libertà di lavoro. Il rispetto dei diritti acquisiti (diritto di proprietà) è assolutamente necessario, se non si vuol diffondere l’incertezza in tutti i campi economici. Ma il rispetto alla personalità umana e al diritto dell’uomo di rivolgersi liberamente a quel lavoro a cui si sente più attratto non è una esigenza meno imperiosa. Gli agenti di cambio non devono lottare soltanto per sé; essi debbono lottare anche per coloro che non sono ancora in carica. Non si deve ammettere che lo stato possa, a mano a mano che muoiono o si ritirano gli attuali agenti di cambio, ridurre il numero delle piazze e precludere l’accesso al mestiere ai nuovi venuti. È un male l’offesa al diritto acquisito; ed è un altro male, alla lunga più funesto, il monopolio. La professione deve rimanere libera. Lo stato ne circondi l’accesso di prove rigorose di studi, di perizia, di tirocinio; ma tutti i giovani hanno diritto di poter affrontare la prova. Il solitario esempio francese non è degno di imitazione. Sembra quasi che chi volle il monopolio, si sia fermato con l’immaginazione al mercato statico della Borsa ufficiale di Parigi, dove i titoli vivi sono abbandonati alla coulisse e in cui i titoli nuovi entrano solo dopo lunga attesa. Milano, Torino, Genova sono piazze dove il mercato dei titoli si va appena ora costituendo; e dove importa attirare le simpatie del pubblico a titoli nuovi.

 

 

Sotto questo aspetto le nostre grandi borse lavorano più di quella parigina; e la vivacità dei nostri mercati non può neppure lontanamente essere paragonata alla solennità quasi togata del parquet parigino.

 

 

Giova notare, a sua lode, che l’assemblea milanese dimostrò di essere preoccupata, almeno come degli interessi dei suoi membri, di un fatto di interesse pubblico e cioè delle pericolose conseguenze a cui i due decreti fatalmente condurranno se non intervengono immediati rimedi. Su questo punto non avevo insistito nei giorni scorsi; ma gli accenni gravi e ripetuti di autorevolissimi uomini consentono ora di confermare che la situazione tecnica di borsa è considerata dai competenti grandemente pericolosa. Si è parlato apertamente di moratoria, di proroga della liquidazione; avvenimenti rarissimi, che appena appena furono tollerati in seguito allo scoppio della guerra europea. Avrebbe torto chi, appartenendo al pubblico degli estranei alla borsa, reputasse che le insolvenze ed i disguidi di fine mese sui mercati dei titoli non interessano la collettività. La borsa è, invero lo strumento attraverso a cui il risparmio va ad investirsi nelle industrie. Abolite le borse; e le società anonime, non potendo collocare azioni ed obbligazioni, non potranno altresì procurarsi i capitali necessari al proprio funzionamento. Il pubblico non compra azioni per attrazione spontanea. Bisogna che qualcuno lo indirizzi e lo spinga; bisogna che esistano speculatori i quali acquistano il titolo nella speranza di un futuro rialzo e lo tengano a balia per mesi ed anni, pagando l’8 per cento di interesse sul capitale preso a mutuo per il baliatico. Senza le borse e senza la speculazione lo stato non riuscirebbe a collocare i suoi prestiti e le industrie rimarrebbero senza capitali. Le borse vivono della fiducia che i contratti stipulati verbalmente, tra un vocio infernale, saranno scrupolosamente rispettati. Non esiste nessun altro mercato in cui il rispetto ai contratti sia così profondo e in cui così infinitesime le insolvenze.

 

 

In un mercato di questo genere, di una delicatezza estrema, i due decreti agirono come bombe esplodenti di una potenza enorme. Come poterono gli autori di essi non riflettere alle conseguenze dei loro atti? In nessuna materia, e tanto meno in questa, è possibile legiferare senza consultarsi prima con gli esperti. Nessun ministro, nessuno scienziato può immaginare gli effetti che una nuova norma legislativa può avere sul meccanismo economico. Soltanto i pratici, coloro che vivono della vita quotidiana delle borse e delle banche, possono intuire quegli effetti. I ministri possono tenere in dispetto e in sospetto banchieri ed operatori di borse; ma hanno il dovere di sentirli prima di commettere atti irreparabili. Dopo averli sentiti, i ministri facciano quel che la coscienza e l’interesse pubblico loro comandano; ma non v’ha deliberazione «ex-informata conscientia» da parte di chi si chiude nella torre d’avorio di un gabinetto ministeriale. Quanti e quali furono i banchieri e gli agenti di cambio sentiti prima dei due decreti? Sarebbe necessario conoscerne i nomi, allo scopo di pesare i responsabili del consiglio respinto dalla grandissima maggioranza dei loro colleghi.

 

 

Che se il consiglio dei periti non fu sentito, non è manifesta la terribile pericolosità del sistema del decreto-legge? Una assenza momentanea; un lampo di quella superbia a cui tutti gli umani vanno soggetti ed ecco l’uomo, solo perché fornito del potere di ministro, immaginare di poter piegare al suo volere il meccanismo economico; ed ecco sorgere d’un tratto, il pericolo della rottura di quel meccanismo. Contro il pericolo non vale la sapienza di chi può fabbricare la legge a suo libito. Il potere assoluto persuade volentieri chi lo detiene della bontà dei suoi propositi e della nequizia degli avversari. Solo la procedura lenta e fastidiosa della legge parlamentare può salvare il paese dai pericoli della norma imposta da chi non vede limiti al suo compito di ricostruttore. Legge parlamentare significa diritto dei non consultati, dei non chiamati di farsi sentire, di dire le proprie ragioni e di vederle respinte od accolte. Il ministro non deve essere arbitro delle persone a cui egli chiede consiglio. In un paese libero, tutti, anche i più umili, anche coloro che comunemente non si sognano di partecipare alla cosa pubblica, hanno l’inalienabile diritto di imporre il proprio consiglio innanzi che il principe e gli ottimati deliberino.

 

 

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