Opera Omnia Luigi Einaudi

Il diritto di imposta

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 18/03/1925

Il diritto di imposta

«Corriere della Sera», 18 marzo 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 175-177

 

 

 

Non so, nel momento i cui scrivo, quale data abbia il decreto concernente provvedimenti tributari in materia di bollo; tre giornali da me consultati recano le tre date diverse del 3, 5 e 13 marzo. Comunque sia di ciò e pur ritenendo maggiormente probabile una delle due prime, è chiaro che urgenza vera non c’era, perché non si sarebbero attesi tanti giorni a pubblicare un decreto, per cui vi fosse pericolo in mora. Materia di catenaccio non c’era; poiché non era uno di quei casi in cui si abbia interesse di anticipare lo sdoganamento o l’uscita della merce dallo stabilimento, quando si abbia sentore di una variazione di tariffa. Perché, di grazia, decretare tutti questi inasprimenti tributari, quando si sapeva che la camera si doveva aprire il 9 corrente? Che cosa oramai sta a fare nel nostro ordinamento costituzionale la camera, quando non la si ritiene neppure degna di discutere preventivamente un omnibus tributario, come quello comparso lunedì sera sulla «Gazzetta Ufficiale»?

 

 

Qualcosa pare che la camera, che si insegna ancora nelle scuole essere chiamata a tutelare le ragioni dei contribuenti, potesse osservare a proposito dell’omnibus. I primi articoli del decreto pare infatti abbiano il proposito di restringere la circolazione degli assegni bancari ordinari, di quelli circolari e dei vaglia bancari degli istituti di emissione. Quanto si è scritto sull’imperfezione dei nostri sistemi di pagamento in confronto di quelli anglosassoni! Là, quasi scomparso l’uso del danaro contante; quasi tutti i pagamenti, salvo quelli minimi, compiuti per mezzo di chèques. Mirabili cose si leggono sul vantaggio di risparmiare l’uso della carta-moneta, sui minori pericoli di frode, sulla comodità di pagar chiunque mediante giri di cifre sui conti in banca, ecc. ecc. Ed ora, bisognerà, ogni volta che si emette un assegno bancario, ricordarsi che oltre la tassa fissa di 20 centesimi, ve n’è una graduale, di centesimi 10 per gli assegni da lire 1 a 100, di centesimi 50 da oltre lire 100 sino a 1.000, e di 1 lira oltre 1.000 lire. Naturalmente, questo è il primo assaggio del metodo nuovo. Una volta entrato nella testa dei fabbricanti di decreti il chiodo dell’ingiustizia di far pagare una tassa fissa qualunque sia l’ammontare dello chèque, assisteremo alla moltiplicazione delle categorie e delle tasse. Perché una lira tanto per l’assegno di 1.000 lire, quanto per quello di 10.0000 di 100.000 lire? Non è ingiusto, come era ingiusto far pagare a tutti 20 centesimi? S’intende che la gradualità di queste tasse di bollo è sempre un empirismo ed è spesso una scioccheria. Non c’è nessuna ragione astratta di credere che il pagamento di 1.000 lire sia più vantaggioso a qualcuno del pagamento di 100 lire; potendo ben darsi il contrario. Quando si vogliono esigere imposte in ragion di vantaggi o di guadagni, si fan pagare imposte sui redditi. Le tasse di bollo devono avere come regola suprema il comodo del pagamento. Il pubblico ordinario, che già in Italia diffidava degli assegni, si seccherà ancor più, quando l’emissione di essi possa far incappare in qualche involontaria violazione della legge sul bollo, con grossolane multe relative; e manderà gli chèques a farsi benedire.

 

 

Poteva anche darsi che la camera o le camere trovassero qualcosa da ridire su qualche altro giro di torchio: ad esempio sulla riformetta della tassa sugli scambi. Rileggiamo l’art. 13: «I prodotti alimentari di prima necessità e la benzina e il petrolio sono soggetti alla tassa di scambio di centesimi 50 per 100 lire quando formano oggetto di scambio per usi industriali diversi da quelli esplicitamente preveduti per l’esenzione». E che vuol dire questa frase sibillina? Preveduti dove? Quali sono gli usi industriali che danno l’esenzione? Siccome il decreto non cita niente, suppongo che esso si riferisca al r. decreto 30 dicembre 1923 n. 3273, che si trova nel bel volume di testi unici, la cui pubblicazione fu una delle benemerenze dell’on. De Stefani. Ma, gira e rigira, all’art. 36 vedo solo un elenco di prodotti alimentari di prima necessità e l’indicazione di combustibili (compresi la benzina e il petrolio) che sono dichiarati esenti. Adesso invece gli stessi prodotti sono tassati quando servono ad usi industriali diversi da quelli, ecc. ecc. Ci sarà, nascosto in qualche parte, un qualche altro decreto che elenca gli usi industriali predetti. Ma non è probabile che nella mente degli industriali e dei consumatori nasca una certa confusione tra usi tassati ed usi esenti, sicché i consumatori finiscano per pagare il balzello in tutti i casi, anche in quelli in cui ci dovrebbe essere l’esenzione? E le camere non sono fatte per chiedere sommessamente qualche spiegazione sui misteri contenuti nei disegni di legge?

 

 

Si potrebbe seguitare; ma non ne val la pena. Al disopra delle critiche sui particolari, delle oscurità da rischiarare vi è un problema fondamentale: che cosa sono diventati gli italiani, se, all’infuori di ogni urgenza, in tempi normali, senza delegazione legislativa del parlamento, anzi nell’imminenza dell’apertura della camera e praticamente a camera aperta, e si possono essere tassati a volontà di un ministro? Non esistono paesi civili al mondo, salvo due che sarebbe irriverente per noi anche solo ricordare, dove la gelosissima funzione di istituire, aumentare, abolire imposte sia con tanta disinvoltura assunta dal potere esecutivo, come se il potere legislativo non esistesse, e come se i cittadini paganti non avessero diritto di dir di no attraverso le proprie rappresentanze legali.

 

 

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