Opera Omnia Luigi Einaudi

Il mito dei doppi d’imposta

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1967

Il mito dei doppi d’imposta

Miti e paradossi della giustizia tributaria, Einaudi, Torino, 1967, pp. 38-60

 

 

 

 

19. I doppi di imposta: ecco, dopo quella dei fantasmi, un’altra ossessionante comparsa propria della scena finanziaria. Così ossessionante, che i più la vedono dove essa in realtà non esiste.

 

 

20. È forse un doppio d’imposta l’essere chiamati a pagare all’erario dello stato prima l’imposta sui terreni e poi quella complementare sul reddito, e poi ancora i balzelli sui beni di consumo acquistati con lo stesso reddito? Mai no, perché il legislatore ha piena ragione di prelevare 100 lire ad un sol colpo, ovvero spezzettarne il pagamento in tre o n quote, chiamando l’una imposta sul reddito dei terreni, l’altra imposta complementare sul reddito e la terza, o l’insieme delle terze, imposte sui diversi beni di consumo tabacchi sale pane gas luce caffè spiriti vetture ecc. ecc. acquistati dal contribuente. Qui non v’ha doppio; bensì mero frazionamento fra parecchi titoli di prelievo di un unico carico di imposta, frazionamento voluto per comodità della finanza ed a più agevole allettamento a pagare del contribuente. Colui, il quale si inquieterebbe se gli si chiedesse 100 sol perché egli è proprietario di fondo rustico, meglio si contenta se per tal ragione gli si chieggono solo 30 lire, laddove altre 20 gli son chieste perché ha un dato reddito complessivo da spendere e 50 perché le ha spese nel rifornirsi di tali e tali altri beni. Per questi ultimi egli ha persino l’illusione che, se avesse voluto, egli avrebbe potuto astenersi dal consumo e quindi dall’imposta.

 

 

21. Non è parimenti un doppio il pagare, per lo stesso titolo, ad esempio di possesso di terreni, imposta allo stato, alla provincia, al comune, al consorzio irrigatorio o stradale, all’associazione sindacale, all’istituto di assicurazione per gli infortuni agricoli ecc. ecc. È forse un doppio provvedere, con lo stesso reddito, ai ricevuti dal fornaio, dal macellaio, dal sarto, dal calzolaio, dal padron di casa e via senza fine dicendo? Per la stessa ragione, non è un doppio provvedere a pagare, con quell’unico reddito, con il quale si acquistano a decine od a centinaia i desiderati beni privati, anche i servigi diversi delle varie qualità di enti pubblici, i quali hanno diritto d’imposta. Lo stato provvede alle vie di grande comunicazione; la provincia a quelle intercomunali, il comune a quelle estese al territorio comunale, il consorzio alla piccola strada vicinale. Perché non si dovrebbe pagare tributo ai quattro enti?

 

 

22. Taluno si lamenta di doppi interstatali. Ma, ragionando in logica pura, perché Tizio il quale possiede beni in Argentina e ne consuma il reddito in Italia, non dovrebbe pagar imposta in ambi i paesi? Lo stato argentino non rende forse servizio a lui come proprietario di beni e lo stato italiano di nuovo a lui come residente?

 

 

23. La parola «doppio» è qui usata impropriamente. In verità, i contribuenti non si lamentano del «doppio», bensì del «troppo». Essi talvolta sentono di pagare più di quanto gli enti tassatori danno a lui come singolo e come membro della collettività; e, per manco di analisi, protestano contro i molti che lo spogliano. Potrebbe essere uno solo l’ente tassatore, e la querela sarebbe valida se il tributo fosse eccessivo. Non importa se il 100 sia frazionato in tre o quattro o più quote singole; importa assai se il 100 sia moderato od eccessivo. Il problema vero è di valutazione comparativa delle spese ed entrate pubbliche distintamente per ciascun ente tassatore e nel loro complesso, non di conteggio del numero degli appelli diversi fatti alla borsa del contribuente. Il conteggio degli appelli ha importanza notabile; non razionale, ma empirica. E più agevole eccedere, quando, invece di domandare al contribuente una somma data, 100, in unica soluzione, gli si chieggono, a varii titoli, da enti diversi ed in momenti diversi, parecchie quantità minori, 10, 20, 15 e così via. Accade che il totale ecceda agevolmente il 100 e diventi eccessivo.

 

 

24. La ricerca del vero doppio è assai più sottile ed è un lavorio logico fondato sull’accettazione di determinate premesse. Il doppio esiste o non esiste a seconda della fatta premessa.

 

 

25. Suppongasi che l’imposta debba essere pagata dalla «cosa», da tutte le «cose» produttive di reddito, senza riguardo alla persona del possessore della cosa ovverosia del percettore del reddito. Sia un fondo rustico, fecondo di un reddito netto di 5000 lire, su cui l’imposta del 20% preleva 1000 lire. Sia un capitale di 50000 lire dato a mutuo al 4%, con ipoteca sul fondo rustico di dianzi e fruttifero di un reddito di 2000 lire, su cui, al 20%, cade imposta di 400 lire. Poiché, secondo la premessa fatta, l’imposta è pagata dalla cosa, qui non v’ha doppio. Il fondo rustico frutta, sì o no, 5000 lire nette? Dalla «cosa» fondo non nasce forse il frutto annuo di 5000 lire? Non è quel nascimento un fatto oggettivo, visibile anche cogli occhi del corpo? Sì. Epperciò l’imposta di 1000 lire è dovuta. Il mutuo non è anch’esso una «cosa» produttiva di un frutto civile di 2000 lire nette all’anno? Può dubitarsi che quel frutto di interesse non sorga da quella causa produttrice «mutuo»? No. Quindi, al 20%, l’imposta 400 è anch’essa fuor d’ogni dubbio dovuta.

 

 

26. Suppongasi ora che l’imposta sia dovuta dalla persona del possessore della cosa: da Tizio proprietario del fondo rustico e da Caio proprietario del capitale fornito a mutuo a Tizio. Mutata la premessa, mutano le conseguenze. La terra paga imposta per quel che frutta, 5000 lire; Tizio paga su quel che ha, che sono 5000 tratte dalla terra meno 2000 interesse dovuto al capitalista suo creditore. Sarebbe assurdo che egli fosse chiamato a pagare sulle 2000 lire, le quali gli scivolano, in fuga, tra le dita senza recargli alcun giovamento. Al 20% l’imposta dovuta sulle 3000 lire sue è di 600 lire. Caio riceve e gode 2000 lire di interesse e su queste, al 20%, è ovvio debba pagare 400 lire.

 

 

27. La differenza fra i due sistemi, l’uno dei quali nei trattati di pubblica finanza è invalsa l’abitudine di dire «reale» e l’altro «personale», può essere riassunta così:

 

 

 

 

A

Sistema

reale

 

 

Reddito

 netto

Aliquota

Gettito

 Della

 imposta

Fondo rustico

5000

20%

1000

Mutuo

2000

7000

20%

400

1400

 

        Sistema personale  
 

Reddito

netto

 

B

Ad aliquota

invariata

   

C

A gettito invariato

 
   

%

 

Gettito
della
imposta

%

 

Gettito
della
imposta

Tizio, proprietario del fondo rustico

 

3000

20

600

28

840

Caio, capitalista mutuante

2000

5000

 

20

400

1000

28

560

1400

 

D

Sistema reale, modificato coll’eliminazione della finzione

 di un «nuovo» reddito di mutuo

 

 

Reddito netto

 

Aliquota

Gettito

della
imposta

Reddito rimasto al proprietario

3000

28%

840

Reddito trasferito, gravato della relativa imposta, al mutuante

2000

28%

560

Reddito totale del fondo

5000

28%

1400

 

 

Mantenendo costante l’aliquota del 20% il gettito dell’imposta si riduce nel sistema personale a 1000 lire. Volendo conservare il gettito in 1400 lire si deve aumentare l’aliquota al 28%. Se per maggiore chiarezza, si fa il confronto tra i due sistemi A e C a gettito uguale, si vede che la differenza consiste in una diversa distribuzione del peso dell’imposta. A parità di incasso dell’erario in 1400 lire, è preferibile attribuirne 1000 al fondo e 400 al mutuo ovvero 840 al proprietario rustico e 560 al capitalista mutuante?

 

 

28. La ragione del decidere si trova guardando in faccia alla realtà. Un «sistema», sia detto reale ovvero personale, è una definizione, un’ipotesi, uno strumento di analisi della realtà. Definizioni, ipotesi, strumenti sono preziosi per la ricerca della verità; ma non devono imporsi alla nostra mente in guisa da farci arrivare a conclusioni assurde.

 

 

Perché la conclusione a cui giunge il sistema «personale»ci appare, quasi per evidenza, preferibile? Perché esso non urta contro la osservazione semplice della realtà. Noi sappiamo che Tizio riceve bensì 5000 lire di reddito, ma di queste 2000 sono subito date via, sicché egli rimane con 3000. Tassarlo su 5000 perché l’oggetto tassato è il fondo rustico, significa far passare la «definizione», il «sistema» al di sopra della realtà, del fatto oggettivo quale è. Ripugna tassare prima 5000 reddito terriero e poi anche 2000 reddito del mutuo, perché ciò fa quasi supporre che nella realtà esista un reddito totale di 7000 lire, laddove noi sappiamo che quel reddito non esiste, che quella operazione di addizione  è assurda, perché l’uno degli addendi, 2000, è parte dell’altro, è cavato fuori dall’altro.

 

 

Giuocoforza è riconoscere che, se si vuole adottare, per qualche ottima ragione che qui non occorre esaminare, il sistema «reale», importa far sì che il «sistema» adottato non porti all’errore, all’incongruenza logica sostanziale. Analizzando, si scopre che la cosa mutuo ha ragione di possedere, a certi fini, una autonomia necessaria «a quei fini» non ha la virtù di mutare la fisionomia propria, una figura giuridica autonoma; ma che la «realtà». L’autonomia della cosa mutuo giova a far passare 2000, delle 5000 lire fruttate al netto dal fondo rustico, dal possesso e godimento di Tizio al possesso e godimento di Caio; ma non serve a creare, accanto al reddito terriero di 5000 lire, un nuovo addizionale reddito di 2000 del mutuo. La creazione, necessaria, della figura giuridica della «cosa» mutuo giova a spezzare il totale effettivo reddito di 5000 in due parti 3000 spettanti al proprietario e 2000 al creditore; ma non serve alla moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il reddito era di 5000 prima e resta di 5000 dopo il mutuo. La somma 5000 + 2000 = 7000 non si può scrivere, perché illecita.[1] Il risultato dell’operazione ne dimostra la illogicità. Con quale argomentazione, all’infuori di quella del sic volo sic jubeo, si può spiegare nel sistema reale una divisione del totale fabbisogno statale di 1400 lire nelle due quote: 1000 gravanti su chi ha 3000 e 400 su chi ha 2000 lire? La virtù della formula la forme prime le fond trova un limite nell’offesa al senso comune. Non possiamo fare della «realtà» dell’imposta un feticcio da porre sugli altari. È uno strumento, utile nei limiti suoi proprii.

 

 

Se si vuole conservare il sistema reale – ed io sono per la sua conservazione – nulla vieta (sistema D) di far pagare l’imposta, tutta intiera, al fondo rustico in 1400 lire; dando diritto al proprietario di esso di rivalersi sul creditore del mutuo per la quota parte (560 lire), spettante al mutuo proporzionatamente all’importanza rispettiva in cui il reddito del mutuante e quello residuo a favore del proprietario entrano a comporre l’unico reddito totale di 5000 lire. Questa cifra – 5000 lire – è la realtà infrangibile della quale ogni sistema, qualunque siano la sua definizione e la sua logica formale, deve tener conto. La logica formale definitoria deve piegarsi dinnanzi alla realtà.

 

 

29. A questo punto possiamo spiegarci in che consista veramente e solamente il doppio d’imposta. Il doppio non sorge quando si paga due volte sullo stesso reddito, o a due enti diversi. Qui, forse, c’è il troppo. Il doppio sorge quando le mort saisit le vif, quando la forme prime le fond, quando la logica formale si sovrappone alla logica sostanziale, quando il legislatore si lascia trascinare dalla logica apparente di una definizione, di un sistema, di uno strumento ad immaginare la esistenza di un qualche cosa che non esiste nella realtà o, se esiste, ha dimensioni minori di quelle immaginate. Il troppo può essere imposto dalla necessità ed essere consaputamente ragionatamente voluto. Il doppio è figlio dell’errore. Anche l’errore può essere voluto; ma è voluto finché non si scopre essere errore. Il legislatore può immaginare che le 2000 lire reddito del mutuo siano una quantità addizionabile alle 5000 reddito del fondo rustico, per ottenere una materia imponibile totale 7000 ma non può mai fare che le 7000 lire esistano sul serio. Finché il legislatore dice: intendo prelevare 1400 invece di 1000 lire sulle 5000 lire di reddito totale esistente, dice cosa che è in poter suo ordinare. Così facendo, egli eleva l’aliquota dell’imposta dal 20 al 28%. Ma non è in poter suo dire: Voglio incassare 1400 lire e mantener l’aliquota al 20%; perché egli non può far sì che il 20% di 5000 sia 1400 lire, né che le 5000 si convertano in 7000 lire. Se vuole mantenere l’aliquota del 20%, il gettito totale dell’imposta in lire 1400 e configurare un reddito totale di 7000 lire, il risultato ottenuto sarà soltanto di prelevare 1000 lire sulle 3000 residuate al proprietario del fondo rustico (aliquota reale 33 e 1/3 %) e 400 lire sulle 2000 passate al creditore (aliquota reale 20%).

 

 

Forse, invece di doppio d’imposta, si potrebbe parlare di un incongruo od illogico d’imposta; ma l’uso della parola «doppio» è anche appropriato perché giova a far vedere che a base dell’errore sta un gioco visivo per cui lo stesso reddito, la stessa cosa, mutato aspetto, compare dinnanzi agli occhi del legislatore due o più volte, facendogli scambiare un fantasma giuridico per una realtà sostanziale.

 

 

30. Quando il legislatore vede doppio, il contribuente cerca di creare la nebbia intorno a sé. Quale è la ragione per la quale la categoria A dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile[2] è la meno produttiva fra le categorie in cui si divide quella colonna maestra del nostro ordinamento tributario? Si sono moltiplicate le esenzioni a favore degli interessi delle cartelle di credito fondiario ed agrario, di assai obbligazioni emesse da società industriali, di mutui concessi ad enti e per scopi svariatissimi. Formalmente, i motivi dell’esenzione sono particolari ad ogni caso; sostanzialmente si riconosce di fatto quel che non si vuole ammettere in diritto, essere cioè vano irrito e dannoso pretendere di tassare sotto la forma propria di interessi di mutuo quel che è già tassato sott’altra forma, incluso in qualche altro reddito, a cui non si concede la corrispondente detrazione. Se il doppio non esiste, o non è facile scoprirlo, come per i titoli di debito pubblico, statale e locale, si esenta, perché (cfr. sopra par. 5) la tassazione sarebbe cagione alla pubblica finanza, di più grave danno o di minor beneficio dell’esenzione.

 

 

L’esenzione è uno spediente col quale si eliminano doppi e fantasmi tributari. Se esenzione non v’ha, il contribuente si nasconde: preferisce il mutuo cambiario, il chirografario non registrato all’ipotecario pubblico. Esiste formalmente la frode fiscale; ma ad eliminarla non converrebbe che prima il legislatore eliminasse i doppi, che i contribuenti sentono anche quando non sanno chiaramente rendersene ragione? A che titolo paga quel piccolo ammontare (piccolo in confronto alla gran massa degli interessi esenti o non tassati) di interessi la quale cade entro le maglie della tassazione? Anche a chi non voglia tentare una analisi della traslazione dell’imposta sugli interessi dei capitali, appare evidente che la imposta limitata alla minor parte degli interessi esistenti è un qualcosa la cui parentela con una imposta la quale veramente colpisca ed incida sui percettori degli interessi è assai vaga. Colpisce costoro o non piuttosto penalizza i debitori? In che misura il saggio di interesse dei capitali nuovi si risente della tassazione che si verifica solo per accidente o per sfortuna? Quei debitori, di solito disgraziati incapaci di ricorrere a forniture di capitali esenti da tributo, sono le persone più atte a sopportare un carico differenziale di imposta? Val la pena risolvere così sottili quesiti per ridare linfa vitale a quello che oramai e divenuto un ramo secco dell’albero tributario? Non forse la A è meritevole della stessa sorte che abbiamo augurato alla categoria D dei pubblici impiegati, ossia il taglio netto del ramo secco?

 

 

31. Talvolta il doppio di imposta è grossolano ed a tutti apparente; talvolta è sottile e nascosto. Forse il doppio più grossolano è quello della ricomparsa dello stesso reddito prima sotto specie di reddito della società commerciale (categoria B della italiana imposta di ricchezza mobile) e poi di reddito degli azionisti della stessa società.

 

 

Naturalmente, non è un doppio il tassare il reddito della società coll’imposta di ricchezza mobile e poi il reddito degli azionisti coll’imposta complementare sul reddito. Qui sono due imposte diverse ed ognuna di esse tassa una sola volta lo stesso reddito, la prima sotto una specie e l’altra sotto un’altra.

 

 

Non è, parimenti, un doppio tassare prima il reddito della società e poi, di nuovo, quella parte del reddito che sia distribuito alle azioni al portatore. Ché questa seconda non è vera imposta, bensì espediente immaginato allo scopo di persuadere gli azionisti ad iscrivere le proprie azioni al nome; cosa che il legislatore può giudicare vantaggiosa alla finanza per il più facile accertamento dei redditi e dei patrimoni ai fini, in Italia, delle due imposte personali dette complementare sul reddito o di successione. Il fine voluto dal legislatore sarebbe raggiunto quando tutti i titoli fossero iscritti al nome e non esistessero più titoli al portatore sui quali la seconda imposta potesse cadere.[3]

 

 

Non è, anche, un doppio tassare prima il reddito della società e poi, a volta a volta, la quota di esso distribuita agli azionisti al disopra di un certo livello di dividendo definito «normale» (Italia e Germania), ovvero la quota mandata a riserva (Stati Uniti). Nel primo caso il legislatore vuole persuadere gli amministratori a crescere le riserve, nel secondo a tenerle basse. Qui non giova discutere il perché di cosiffatte contrastanti ideologie economiche; basti contrastare che se gli amministratori seguono il consiglio del legislatore, mandando nel primo caso tutto l’utile eccedente il normale a riserva, ovvero, nel caso opposto, distribuendolo tutto, senza mandare nulla a riserva, essi non pagano la seconda imposta.

 

 

L’imposta sui redditi dei titoli al portatore, se si esentino i titoli nominativi, quella sui dividendi eccedenti, se si esentino gli utili mandati a riserva e quella sugli utili mandati a riserva, se si esentino gli utili distribuiti, non sono imposte propriamente dette del tipo ordinario intese a fornire entrate all’erario pubblico; sono imposte multe od imposte premio, le quali vogliono incitare gli uomini a fare o non fare qualcosa, senza preoccupazione di un qualsiasi provento per l’erario, anzi con il dichiarato e tacito scopo di non fruttar nulla al fisco.

 

 

Il doppio vi sarebbe – ed in talun paese c’è – se la stessa imposta tassasse prima il milione di reddito della società e poi lo stesso milione diviso in quote di 50 lire l’una distribuite ai portatori di ognuna delle 20000 azioni della società; argomentando unicamente dal fatto che la società commerciale è una persona distinta dalle persone dei soci; e che quindi prima la persona società riceve il reddito e poi ne fa quell’uso che più le aggrada, fra cui si novera talvolta la distribuzione ad altre persone dette azionisti, fornite perciò anch’esse di reddito tassabile. La goffaggine dell’argomentazione sarebbe troppo grossa, essendo chiaro che la creazione di una persona detta «società commerciale» può essere legittima a certi fini, ma non ha in sé la virtù di trasformare in due milioni il reddito che, si creino quante persone si vogliano, è di un solo milione. Si può tassare un milione due volte, ma non si può pretendere, con un colpo di bacchetta magica, che i milioni diventino due. Perciò alla troppo goffa argomentazione della sufficienza della creazione di una o due o più persone a legittimare una o due o più tassazioni supplementari, se ne sostituisce di solito un’altra: che il produrre milioni di reddito sia una faccenda non so se più comoda o più fina, certo più passibile di imposta quando è affare di certe persone giuridiche dette società commerciali che non quando è affar di privati. Badisi che non si dice né si vuole o si può dire che la società fabbrichi, a parità di sforzi o di capitali o di altro indice assunto a norma del merito, più facilmente milioni del privato, poiché l’argomento complicherebbe stranamente il problema. Il legislatore può avere già ammesso, per motivi buoni o cattivi, che, se 1 milione deve essere tassato col 20%, 2 milioni debbono essere tassati col 40%. L’ha ammesso, eventualmente, per tutti i contribuenti, privati o società commerciali. Qui si aggiunge, in più, ed è il solo punto da esaminare, che se due contribuenti, industriale singolo e società commerciale, hanno ambedue lucrato un milione, il milione del privato deve essere tassato come uno ed invece il milione della società deve essere tassato come due. Il pretesto addotto – il milione unico passa attraverso due persone distinte, società e azionista – è pacificamente ammesso essere un errore di doppia vista; pur si afferma che, al disotto del miraggio del doppio, esiste un vero: il milione è guadagnato più agevolmente dalla società che dal singolo.

 

 

32. Come si dimostri tal immaginato vero è ignoto. L’osservazione di buon senso parrebbe portare alla conclusione opposta: che cioè un industriale privato, non imbrogliato da consigli di amministrazione, pareri di colleghi, necessità e pubblicità di bilanci o rendiconti, sia, a parità di mezzi, in grado di guadagnar di più di una società. Se le società guadagnano di più, ciò accade perché sono più grosse, perché accolgono maggior massa di mezzi, perché, essendo più grosse, dominano meglio il mercato e riescono più facilmente ad avvicinarsi a posizioni di monopolio. Ciò tocca il confronto fra i due milioni e l’un milione, non fra l’uno e l’uno, ed a ciò il legislatore, per ipotesi, ha già, bene o male, provveduto, tassando più i due milioni che l’uno, e, tassando già i due più che l’uno, non può far differenza fra il grosso singolo ed il grosso società, se ambedue guadagnano due invece che uno. Se, con ugual capitale o mezzi in genere, taluno guadagna due invece di uno, potrà tal fatto autorizzare talun legislatore a tassare maggiormente il guadagno eccedente, ma non si capisce perché, se il maggior guadagno esiste, esso debba essere tassato solo presso la società e non presso il singolo.[4]

 

 

Che ci siano al mondo paesi, ostrogoti od americani, dove cotali fattacci accadano e dove i soliti azzeccagarbugli abbiano inventato una qualche loro giustificazione non monta. Non basta dire che la società è passibile in se stessa, per la sua dichiarata indole di società, di imposta maggiore di quella propria dei privati, i quali lucrano altrettanto. Non basta dire che la società per azioni ha nel mondo moderno, di alto o di basso, di imperversante o di decadente capitalismo, acquistato siffatta importanza da renderla particolarmente atta a pagare imposte. Tutte queste sono chiacchiere, forse «politiche» se con questo aggettivo vogliamo significare concetti che non si sanno o non si osano manifestare apertamente. Noi chierici abbiamo il dovere intellettuale di sollevare il velo e chiedere: che cosa sta sotto al garbuglio? Qualche volta mera invidia bottegaia verso la grande impresa societaria. Tal altra, astuzia di finanziere che vorrebbe gravare su tutti col 40% e, non osando, infligge un secondo 20% su coloro che possono essere denunciati alla folla come l’incarnazione del capitalismo, la sanguisuga del popolo. Quando si vuol portar via a taluno il doppio dell’ordinario, è facile procacciarsi il plauso dei non colpiti, inventando etichette di infamia per gli spogliati.

 

 

Se si vuol mondare l’imposta sui dividendi dalla taccia di doppio, uopo è che il legislatore francamente dica: a me le società per azioni dispiacciono e piacciono invece le imprese individuali. Perciò tasso il reddito delle prime al doppio di quello delle seconde. L’eccesso dell’imposta nel primo caso diventa imposta multa contro le società anonime e premio a favore delle imprese individuali.

 

 

Ma affermare o lasciar credere che il reddito 100 è passibile di imposta doppia (più alta) solo perché prodotto da una società per azioni invece che da un imprenditore singolo è commettere reato di doppio. Il doppio è connesso con la bugia (uno è uguale a due) o con l’ipocrisia (vedo il due sotto la specie dell’uno). Al chierico non è lecito essere consapevolmente bugiardo od ipocrita.

 

 

Comunque la si rivolti, la tassazione del reddito della società ed, inoltre, degli azionisti è un doppio grossolano, se contemporaneamente l’industriale singolo, a capo di impresa provveduta di uguali mezzi e feconda di ugual reddito è tassato una volta sola. Il doppio esiste non perché il legislatore non possa tassare, se crede, due volte, ma perché esso non tassa due volte tutti coloro i quali si trovano in quella medesima situazione, in virtù di cui uno dei tanti è tassato due volte.

 

 

33. Talvolta, il doppio di imposta non ha origini così tonte. Sottile è la specie del doppio che nasce dalla distinzione fra capitale e reddito. Mevio, negoziante, Inizia l’impresa con 100000 lire. Dapprima il reddito è negativo, sicché per qualche anno Mevio vive consumando parte del fondo iniziale delle 100000 lire; ed anche questa parte, logicamente dal punto di vista suo, è compresa nel capitale dell’impresa. Come questa potrebbe costituirsi e durare, se il fondatore non potesse vivere? Poi, il reddito nasce ed a poco a poco cresce: da 3000 va a 5000, a 6000, a 10000, a 20000 lire. L’imposta (nel sistema italiano di ricchezza mobile, di cat. B) colpisce annualmente le 3000 e poi le 5000 e così via sino alle 20000 lire; e le decurta del 20%. Contemporaneamente Mevio capitalizza il reddito e negli inventari di fine anno calcola quale sarebbe il valor capitale dell’impresa se egli si decidesse a venderla. All’uopo egli usa un saggio di interesse, più alto, ad ipotesi, di quello del 5% che è, in quel tempo e luogo, usato per capitalizzare redditi di capitale puro. Nel caso suo, il reddito è invero frutto di capitale ed insieme di lavoro. Non converrebbe a lui impiegare capitale e lavoro se il frutto fosse quello soltanto ricavabile dal mero impiego di capitale. Suppongasi perciò che il saggio di interesse adoperato per la capitalizzazione del reddito sia del 10%, uguale al moltiplicatore, un tempo dicevasi al denaro dieci. Il calcolo fatto nei tempi successivi dà i seguenti risultati:

 

 

 

Valor capitale dell’impresa al denaro dieci calcolato alla fine di ogni intervallo di tempo sulla base del reddito netto

Intervalli di tempo

Reddito netto durante l’intervallo di tempo contro indicato

Imposta del 20%

sul reddito

Reddito netto depurato dall’imposta

 

depurato dall’imposta

(colonna d)

lordo

di imposta

(colonna b)

a

b

c

d

e

f

I

zero

II

3000

600

2400

24000

30000

III

5000

1000

4000

40000

50000

IV

10000

2000

8000

80000

100000

V

12500

2500

10000

100000

125000

VI

15000

3000

12000

120000

150000

VII

20000

4000

16000

160000

200000

VIII

25000

5000

20000

200000

250000

IX

20000

4000

16000

160000

200000

X

15000

3000

12000

120000

150000

XI

30000

6000

24000

240000

300000

XII

40000

8000

32000

320000

400000

 

 

I tempi considerati possono non essere consecutivi; e sono un intervallo, che qui implicitamente si suppone essere l’anno. I valori capitali sono calcolati alla fine di ogni intervallo, fatta l’ipotesi che il contribuente immagini, come per lo più fanno gli uomini, che l’ultimo reddito conseguito sia destinato a durare in perpetuo. Il calcolo di capitalizzazione è fondato sull’uso del denaro dieci, il quale comprende, oltre all’interesse del capitale e al salario dell’imprenditore, la opportuna quota di rischio.

 

 

Mevio si sforzerà di non vendere l’impresa prima del tempo V, perché egli non vuole liquidare in perdita; e spera, dall’avvio crescente degli affari, di potere, aspettando, ottenere un profitto. Nonostante temporanee crisi, l’impresa prospera. Al tempo XII, Mevio, ancora nel pieno vigore delle forze fisiche ed intellettuali, ma già avanzato negli anni, preferisce non correre il rischio della vecchiaia e della decadenza e vende. Il reddito, netto da tributo, dell’impresa, essendo di lire 32000, egli può alienarla al prezzo capitale di 320000 lire. In confronto delle 100000 spese, Mevio consegue un lucro di 220000 lire.

 

 

Sono le 220000 lire un lucro tassabile alla pari della serie (colonna b) dei redditi crescenti, con qualche passeggero indietreggiamento, da 3000 a 40000 conseguiti da Mevio nei tempi successivi dal I al XII?

 

 

34. La risposta, come molte in finanza, dipende dalla premessa posta dal legislatore.

 

 

Può darsi che questi si preoccupi esclusivamente di constatare quel che esce dall’impresa in ogni successivo intervallo di tempo, ed entra nell’economia del contribuente in aggiunta al rimborso del capitale iniziale versato dall’impresa.

 

 

Se questa è la premessa, è indubitato che Mevio dal momento iniziale a quello terminale incassò redditi netti periodici di 3000, 5000 ecc. sino all’ultimo di 40000 lire; ed alla fine incassò nuovamente lire 320000, deducendo dalle quali le 100000 iniziali investite, risultano guadagnate lire 220000 nette. Perciò è chiaro che, data la fatta premessa, l’imposta deve dapprima colpire, in ogni intervallo di tempo i redditi periodici di 3000, 5000, …sino a 40000 e poi al termine dell’impresa di Mevio le lire 220000 di buona uscita.

 

 

La più parte degli scrittori non dubita che questa sia la sola premessa possibile. Per quanto ho potuto capire, il fondamento della credenza, agli occhi di quegli scrittori inoppugnabile, è unicamente quello stesso che sta a base dell’accettazione delle verità assiomatiche, l’evidenza intuitiva. La credenza appare siffattamente ovvia ed universalmente ammessa che il negarla sembra cosa assurda e contraria all’ordine naturale del mondo.

 

 

35. Esiste tuttavia una qualche differenza fra l’assioma tributario e quelli che comunemente sono accettati come assiomi. La verità che la retta sia la linea più breve congiungente due punti è un assioma sul serio perché realmente gli uomini non saprebbero, comunque ragionassero, concepire la verità del contrario. Invece la premessa che lo stato debba prelevare imposta su tutte le somme le quali entrano nette nell’economia del contribuente in aggiunta al rimborso del capitale investito è una pura affermazione non provata e non provabile. Non basta dire che siffatta norma è giusta od è reputata giusta dai legislatori di tutti o molti tempi o paesi. Si recita così un atto di fede nella parola scritta, nella voce pubblica, nella parola del legislatore. Non si prova nulla. Non affermo che quella premessa sia erronea; ché tutte le premesse di ragionamento sono lecite se ragionate poi correttamente. Affermo che quella non è la sola premessa lecita.

 

 

36. Taluno potrebbe invero partire dalla premessa che l’imposta, voluta dal legislatore nella misura del 20% di ciò che entra nell’economia del contribuente al di là del rimborso del capitale investito, non produca al contribuente un danno superiore al 20%. Badisi che la misura del 20% non ha nulla di sacro. Potrebbe essere del 10 o del 30, a seconda del fabbisogno pubblico calcolato dal legislatore. La premessa dice solo che, qualunque sia la misura del sacrificio fissata dal legislatore, il sacrificio non sia poi, in virtù di qualche misterioso congegno od accadimento, maggiore o minore. Pare, con sopportazione degli scrittori aderenti all’opinione corrente, che anche questa sia una premessa lecita. Sembra anzi assiomatico ammettere che se il legislatore vuole bianco non voglia invece nero; se vuole 20 non voglia 30.

 

 

37. Orbene, è certo che la soluzione corrente viola la premessa. Non si discute dell’imposta (col. c) la quale colpisce i redditi ottenuti negli intervalli successivi di tempo (col. b). Essa è, ineccepibilmente, riscossa nella misura del 20% voluta dal legislatore. Ma l’imposta, di 44000 lire riscossa sul guadagno finale di 220000 lire, differenza fra la buona uscita di 320000 lire e il capitale investito di 100000 lire? Aritmeticamente, 44000 lire sono il 20% di 220000 lire. Mevio non subisce tuttavia, per fatto dell’imposta, un danno assai maggiore?

 

 

Guardisi all’ultimo rigo delle due ultime colonne. La buona uscita è di fatto di 320000 lire perché il mercato capitalizza al 10% (denaro o moltiplico io) il reddito di 32000 lire già depurato dall’imposta annua periodica. Se, però, l’imposta annua del 20% non esistesse, Mevio non solo otterrebbe un reddito di 40000 invece di quello di 32000 lire, ma potrebbe vendere l’impresa al prezzo di 400000 lire (col. f) invece che a quello di 320000 lire (col. e). Quindi l’imposta, cosidetta del 20% e voluta dal legislatore nella misura del 20%, in verità arreca a Mevio, rispetto all’eventuale guadagno di buona uscita, un danno assai maggiore. Così:

 

 

Valor capitale dell’impresa alla fine dell’intervallo di tempo XII che sarebbe stato ottenuto se non fosse esistita l’imposta del 20% sui redditi annui

Lire 400000

 

Valore capitale effettivamente ottenuto nel medesimo momento, esistendo la sovradetta imposta

320000

 

Danno subito dal contribuente a causa dell’imposta

 80000

 

Imposta del 20% pagata sulla differenza fra il

prezzo di buona uscita ed il capitale investito

44000

Totale danno del contribuente

124000

 

 

 

Qualunque siano i termini ai quali si voglia raffrontare il danno di 124000 lire subito dal contribuente, siano le 220000 effettivamente guadagnate o le 300000 (400000 prezzo di vendita in caso di assenza di imposta, meno le solite 100000 investite), la percentuale del gravame non è quella del 20% voluta dal legislatore, ma un’altra: del 56,36% se il ragguaglio si fa sulle 220000, o del 41,33%, se il ragguaglio si fa sulle 300000 lire. Perché il 56,36% o il 41,33% od una qualunque altra proporzione a scelta invece del 20% voluto dal legislatore?

 

 

38. Il perché non esiste, non essendoci perché atti a spiegare fatti incongrui. Ma la spiegazione dell’incongruenza è ovvia. Coloro i quali pongono la premessa corrente cadono nell’errore di credere che reddito e capitale siano non solo entità formalmente«distinte», che è premessa lecita del discorrere chiaramente, ma inoltre diverse ed «aggiuntive» l’una all’altra, che è affermazione arbitraria e grottesca. Perché esisterebbe, alla fine del tempo XII, un capitale di lire 400000 se non ci fosse imposta e perché, data l’imposta esiste invece un capitale di 320000 lire? La risposta è nota: in assenza di imposta, dinnanzi agli occhi del possessore e dell’eventuale acquirente dell’impresa si profilerebbe una serie infinita di redditi annui di 400000, ed invece, data l’imposta, la serie è soltanto di 32000 lire all’anno. Le due cose, capitale e reddito, non sono soltanto l’una in funzione dell’altra, ma sono due facce della stessa cosa, sono la medesima cosa riguardata da due punti di vista diversi. Se badiamo alle 40000 od alle 32000 lire annue future noi diciamo di vedere «reddito»; se accorciamo quelle visioni del futuro e le concentriamo, per così dire, nel momento presente, noi diciamo di vedere «capitale». Ma vediamo sempre la medesima cosa. L’imposta di 8000 lire annue che colpisce le 40000 e le riduce a 32000 lire annue colpisce nel medesimo istante il capitale; scorciando il reddito da 40000 a 32000, scorcia il capitale da 400000 a 320000. L’imposta che colpisca l’un nome della cosa colpisce ipso facto l’altro nome della stessa cosa. Un’imposta del 20% sul reddito è anche un’imposta del 20% sul capitale; e viceversa un’imposta sul capitale è un’uguale imposta sul reddito. Immaginare di poter stabilire un’imposta sul reddito o sul capitale senza che essa sia (dicesi sia e non si ripercota) altresì un’imposta sul capitale o sul reddito è illusione infantile.

 

 

39. Rispetto grandemente coloro che ritengono essere le 320000 lire capitali una entità diversa dalle lire 40000 reddito; ma sarebbe bene che essi chiarissero in che cosa consiste l’affermata diversità, e come quella eventuale diversità basti a spiegare le due tassazioni separate ed aggiuntive. Frattanto resta vero che capitale e reddito sono due entità o concetti forniti delle seguenti curiose proprietà : – se l’una scompare o varia, l’altra scompare o varia nello stesso senso;[5] – l’una non può essere goduta senza rinunciare al godimento dell’altra. Se si vuole godere il reddito, non si può anche ed inoltre godere il capitale; se si vuol godere il capitale non si può altresì godere il reddito; – l’una non può essere falcidiata dall’imposta senza che automaticamente l’altra non sia altresì falcidiata.

 

 

Dinanzi alle quali constatazioni di fatto non è stato possibile a coloro che sostengono doversi, dopo la riduzione delle 400000 a 320000, tassare ancora quel che nelle 320000 vi è in aggiunta alle 100000 investite, continuare a ripetere assiomaticamente: «dio ha comandato che dovesse esser tassato tutto ciò che in ogni successivo momento entra di nuovo nell’economia del contribuente»; perché anche i pappagalli, i quali non siano resi ottusi dalla predicazione secolare delle medesime parole senza senso, hanno la vaga impressione che dei comandamenti divini occorra nella piatta materia finanziaria rendersi conto. Gli ordini di dio o del legislatore entrano nel cuore degli uomini colla persuasione dell’evidenza o della ragione. Come sperare, tuttavia, ragionamenti dai cocoriti i quali da trent’anni mi rinfacciano, ogni volta che tiro fuori questa faccenda dei veri doppi d’imposta, l’offesa a dio il quale ordinò che base sola unica immarcescibile perpetua dell’imposta sia quanto, in ogni successivo intervallo di tempo, entra nell’economia del contribuente in aggiunta al capitale iniziale versato? Verrebbe la voglia di scalpellare il cranio dei ripetitori per vedere come è fatto un cervello inetto a capire che qualunque premessa definizione proposizione (come dire?) è arbitraria provvisoria valida solo nei limiti della sua utilità ragionarci sopra ed a trarne conseguenze. È o non è vero che dall’una definizione nascono gravami di tributo differenti per redditi che il legislatore ha voluto trattare ugualmente? E vero o non è vero che dall’altra definizione tali disuguaglianze non nascono? E vero o non è vero che il dibattito non è tra definizioni, che sarebbe stupidissimo dibattito, ma se si voglia o non quel tale risultato di diversità di peso?

 

 

40. Taluno, che vede l’assurdità del trincerarsi dietro una definizione, prende il toro per le corna e dice: «sì, la tassazione degli incrementi di capitale (col. e) dà luogo ad un maggior onere (56,36 ovvero 41,33% ovvero qualche altra proporzione percentuale) subito dal contribuente in confronto al 20% che il legislatore deliberò in generale. L’errore però non sta nel maggior onere, ma nel non dire apertamente che per l’appunto esso è voluto o dovrebbe essere voluto dal legislatore».

 

 

Questa è una tesi logica. Il legislatore ha piena podestà di tassare l’un reddito col 20% e l’altro col 40 o col 60 od anche col 100%. Si aggiunga solo che i legislatori saggi usano dar ragione di siffatto loro diverso comportamento. Nel caso presente, a spiegare la maggior tassazione, malauguratamente nascosta e che giustamente si vuole fatta palese, si adduce una proprietà che avrebbero gli incrementi [di capitale] in confronto ai redditi e sarebbe la propensione maggiore degli «incrementi»a patire imposta in confronto dei «redditi». Ho messo le parole «di capitale» fra parentesi quadre ad indicare che l’accento deve mettersi sul concetto «incremento», che sarebbe il genere, più che su quello «di capitale», che sarebbe un semplice qualificativo del genere. Esisterebbe cioè negli incrementi una qualche proprietà, una specie di magnetismo che li spingerebbe, quasi attratti da una forza irresistibile, ad abbracciare con maggiore affetto l’imposta, di guisa che il peso di un 40% sull’incremento equivarrebbe, a cagion d’esempio, a mala pena ad un peso del 20% sul reddito.

 

 

41. In che cosa consista la proprietà magnetica filo-tributaria del puro incremento è per altro alquanto misterioso, ove si paragoni, come si deve, il puro incremento di capitale (eccesso oltre l’investito) al puro reddito.

 

 

Non può trattarsi di una maggiore facilità o minor merito di guadagnar incrementi di capitale che non di reddito. Capitale e reddito sono due fratelli siamesi, due facce del medesimo fatto. Se è facile che il capitale passi da 100000 a 400000 ciò accade soltanto perché e purché sia ugualmente facile che il reddito passi da 10000 a 40000. Non si può affermare che occorra, a cagion di presunta maggiore agevolezza di guadagno, tassare più del normale l’incremento di capitale da 100000 a 400000, senza affermare nel tempo stesso la ragionevolezza di tassare altresì nella stessa maggior misura dei normale l’incremento di reddito da 10000 a 40000. Come dimostrare che, se i redditi ed i loro incrementi (col. b) sono tassabili col 20% (col. c), i relativi incrementi di capitale (col. e od f) non più facili o più difficili ad ottenersi degli incrementi di reddito debbono essere tassati con aliquota percentuale due o tre volte maggiore? Nessuno, che io sappia, ha dato una risposta, decentemente presentabile e comprensibile, al quesito.

 

 

42. Per la stessa ragione non può trattarsi – ma è solo un altro modo di esprimere lo stesso concetto – di una maggiore imprevedibilità dell’incremento, sicché questo sia come un bolide piovuto dal cielo, un qualcosa che lo stato può occupare senza danno, perché il contribuente non se l’aspettava, e, non facendovi assegnamento, non sente vivo il dolore della sua privazione a cagion dell’imposta.

 

 

Di nuovo, l’incremento di capitale è la conseguenza dell’incremento di reddito. Il primo è impreveduto se e nella stessa misura in cui non è preveduto il secondo. Se il contribuente prevede l’incremento di reddito da 10000 a 40000, prevede ipso facto l’incremento di capitale da 100000 a 400000. Quindi se si giudica che il «preveduto» o «prevedibile» sia un fattore differenziale d’imposta, l’imposta deve essere maggiore del normale 20% tanto per l’incremento di reddito quanto per l’incremento di capitale. 43. Gira e rigira, la tassazione dei guadagni od incrementi è un qualcosa di più in confronto alla tassazione normale e di esso non si vede ragione per i soli incrementi di capitale. Se il qualcosa di più è ragionevole, è tale per ambedue: reddito e capitale; ed anche in tal caso il qualcosa di più deve essere applicato soltanto sull’uno ovvero sull’altro, non su ambedue, o, se si vuole distribuirlo un po’ sull’uno e un po’ sull’altro, occorre che la somma dei due oneri sia uguale al prefissato «qualcosa».

 

 

Suppongasi vero che, se il reddito – base o reddito – normale, ad ipotesi 20000 lire, è tassabile col 20%, le eccedenze sulla base o sul normale debbano essere tassate col 40%. Ecco senz’altro colpite altresì col 20 e col 40% le proiezioni attuali dei redditi futuri a cui si dà il nome di capitale.

 

 

 

Reddito netto prima dell’imposta

 

Aliquota dell’imposta

 

Ammontare dell’imposta

 

Reddito netto depurato dell’imposta

 

 

 

Valore capitale corrispondente, al denaro dieci, al reddito netto

 

Perdita di valore capitale conseguente all’imposta sul reddito

prima dell’imposta

depurato dall’imposta

Reddito base

20000

20%

4000

16000

200000

160000

40000

Eccedenza

20000

 

40%

8000

12000

200000

120000

80000

Reddito totale

40000

12000

28000

400000

280000

120000

 

 

L’imposta del 20% sulle prime 20000 lire di reddito e quella del 40% sulle ulteriori 20000, supposte od immaginate più facili o più impreviste ad ottenersi delle prime, più manna o più bolide piovuti dal cielo dove si confezionerebbero i redditi, produce nel tempo stesso automaticamente due effetti inscindibili: riduzione dei redditi normali da 20000 a 16000 e dei redditi eccedenza od incrementi di reddito da 20000 a 12000 e riduzione dei capitali corrispondenti da 200000 rispettivamente a 160000 e a 120000 lire. Il contribuente, pagando 4000 e 8000 all’anno d’imposta su due ammontari identici di reddito, distinti per la sola circostanza del venire l’uno prima e l’altro dopo, soffre perciò anche, senza uopo di nessun altro pagamento, la perdita di 40000 e 80000 lire sui due corrispondenti identici valori capitali. Come potrebbe essere diversamente se i valori capitali altro non sono se non la capitalizzazione al momento attuale dei redditi futuri?

 

 

Non occorre affatto tassare in aggiunta il contribuente sulle 120000 di incremento netto di capitale corrispondente all’eccedenza netta di 12000 lire sul reddito-base per fargli entrare nella testa l’idea che gli incrementi di capitale meritano di essere tassati di più dei capitali. Quell’idea è già penetrata, purtroppo per lui, nel vivo della sua tasca. Quella che gli sarebbe, ora, inculcata sarebbe un’altra diversa idea: dopo avere già sofferto, a causa della sua abilità ad acchiappare la manna nel deserto o della sua incapacità a prevedere il futuro, un 40% invece che un 20% di imposta, egli meriti di pagare un altro aggiuntivo 20 o 40% su quel che gli resta di incremento di capitale. Egli chinerà la testa, sapendo che, se chiedesse ragione della disgrazia che gli tocca, la risposta potrebbe essere solo: quia nominor leo. Risposta perentoria nel mondo reale, non in quello delle dispute teoriche.

 



[1] Perciò nella tabellina del testo quella cifra fu scritta in corsivo e tra parentesi quadre.

[2] Poiché non è necessario che le persone colte conoscano il significato delle lettere dell’alfabeto nel gergo fiscale, giova notare, sebbene si tratti di cosa notissima, che la lettera A indica i redditi di capitale puro (interessi di mutui, pubblici e privati), la B i redditi misti di capitale e lavoro (redditi industriali e commerciali ottenuti da società e da privati), la C1 i redditi incerti e variabili di lavoro (onorati e compensi di esercenti professioni liberali), la C2 i redditi in cifra determinata di lavoro (stipendi, assegni e pensioni di impiegati privati), la D i medesimi redditi di lavoro di impiegati pubblici.

[3] Nel testo si parla di un istituto-imposta sul reddito dei titoli al portatore – il quale aveva per iscopo di persuadere i possessori di azioni di iscriverle al nome, nel qual caso l’imposta non era dovuta. Era sistema ottimo, oggi venuto meno, per l’abolizione delle azioni al portatore [Nota del 1958].

[4] Dicesi «potrà» per ragioni di ipotesi, che qui non si vuol né discutere, né ammettere, ma solo accennare per rigor di distinzione logica di concetti distinti.

[5] Ovviamente la proposizione ora affermata non diventa erronea solo perché mutando qualche altra circostanza, per esempio il saggio di capitalizzazione, alla variazione dell’una cosa in un senso corrisponde una variazione nello stesso senso ma con intensità diversa o addirittura in senso diverso dell’altra cosa. Bisognerebbe poter dimostrare che la variazione di quell’altra circostanza e logicamente legata e in qual modo con la causa di variazione del reddito o del capitale – imposta – che nel caso specifico si considera.

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