Opera Omnia Luigi Einaudi

Il nuovo disegno di legge sulle borse

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1913

Il nuovo disegno di legge sulle borse

«La Riforma Sociale», gennaio 1913, pp. 32-33

 

 

 

Intorno al disegno di legge sulle borse, reso noto al gran pubblico da una dichiarazione del Presidente del Consiglio, che ebbe grande eco sui giornali, e dalla sollevazione degli agenti di cambio, abbiamo ricevuto due scritti. Li vogliamo pubblicare amendue, abbenché il primo sia a tratto a tratto non immune da qualche sguaiattaggine che vorrebbe essere sarcastica e poco si addice alla severità di una rivista scientifica. L’autore, il quale, non facendo di professione lo scrittore, non vede la necessità di mettere in piazza il suo nome, appartiene, ci sia consentita l’indiscrezione, alla schiera di quei giornali, sulle cui sorti invano alla Camera si impietosì l’anima misericordiosa del repubblicano on. Carcassi, i quali nel vecchio e moribondo regime delle borse vivevano della professione di procuratori o commessi di borsa “ripromettendosi”, diceva l’onorevole Carcassi pateticamente, “di conquistare nella stessa i loro speroni d’oro”. A queste persone “il disegno di legge toglie il miraggio carezzato lungamente nella loro mente” di diventare agenti di cambio. Onde si comprende come il nostro occasionale collaboratore abbia l’animo alquanto inacidito contro quelli che egli chiama i padreterni della finanza e dell’economia italiana. E si comprende perciò come egli non abbia veduto, anzi abbia a torto menomata, l’importanza dell’unico principio veramente fecondo sancito nel disegno di legge che è la soppressione dell’eccezione di giuoco per i contratti cosidetti differenziali non redatti su fogli bollati, ed il riconoscimento esplicito della validità e commercialità di tutti i contratti di borsa.

 

 

Questa è l’unica norma buona del disegno di legge, intorno a cui il giudizio mio non è in fondo diverso da quello di “Argentario”, sebbene siano per lo meno inutili le divagazioni che egli intorno a questo grottesco parto della sapienza burocratica italiana ha voluto interesse, ed è l’unico punto buono perché contrasta con il concetto paternalistico che informa tutto il progetto. L’abolizione dell’eccezione di giuoco dice che ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni; e, che si sappia, nessuno è riuscito mai a trovare alcun mezzo migliore per educare gli uomini fuori di questo: inspirare la certezza che, se si commettono errori, bisogna pagarne il fio. Frammezzo ad un groviglio di norme tratte dagli archivi polverulenti del governo “paterno”, intorno a cui si sbizzarrisce Argentario, l’unica norma sensata, ragionevole è quella dell’art. 47, che riconosce la validità dei contratti a termine in genere. Sul quale articolo perciò ho pregato l’amico Prof. Carlo Toesca di Castellazzo, libero docente di diritto civile finanziario nell’Ateneo Torinese, di voler dettare uno studio, che sarà letto certo con interesse, per la sua oggettività e dottrina, dai nostri lettori. Ai quali chiediamo venia di dover offrire sullo stesso argomento due articoli di genere così diverso; scientifico, sereno ed alto quello del Toesca, umoristico quello di Argentario. Ma la colpa, più che nostra, è della soggetta materia; essendo un principio sano e fecondo e conforme alle più corrette e nobili tradizioni del diritto quello commentato dal Toesca; ed essendo tutto il resto più adatto a fornir lo spunto alle canzoni del Guerin Meschino che a studio veramente scientifico.

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