Opera Omnia Luigi Einaudi

Il patto marinaro e le sue interpretazioni

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 18/11/1923

Il patto marinaro e le sue interpretazioni

«Corriere della Sera», 18 novembre 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 454-458

 

 

 

 

Siamo innanzi ad una nuova formula del «patto marinaro».

 

 

La formula ha nome di «nota interpretativa» presentata da un fiduciario di D’Annunzio, nota non accettata dagli armatori, nonostante le premure del governo e l’opinione espressa in un comunicato ufficioso dell’Agenzia Stefani che la nota metta «sotto una luce di equità e di collaborazione sociale il patto sine nomine». Quale sia il valore giuridico del patto e delle note interpretative è difficile intuire, dappoiché il commissario per la marina mercantile, on. Ciano, si è limitato a dichiarare, a nome del governo, di volere «dare esecuzione alle clausole del patto che lo riguardano direttamente». Parrebbe perciò che il patto sia esecutivo solo per le clausole che riguardino direttamente il commissariato per la marina mercantile; ma quali siano tali clausole, non è facile intendere anche a chi rilegga ripetutamente il patto. Non direi che riguardi il commissariato l’obbligo fatto al governo di restituire alla cooperativa Garibaldi le somme di credito verso lo stato, perché pare che questa sia una faccenda spettante al ministro delle finanze; né l’altro obbligo di agevolare l’acquisto delle navi cisterna alla r. marina superflue, poiché questo è affare della marina militare e non di quella mercantile. Certi problemi secondari come la concessione di indennità alle famiglie degli equipaggi di due piroscafi affondati in guerra parrebbero solo riferirsi al commissariato. Che cosa altro nel patto riguardi l’on. Ciano, non si capisce davvero; e forse la dichiarazione del commissario di voler dare esecuzione solo a ciò che lo tocca direttamente può essere stato un modo garbato di dire al D’Annunzio, al capitano Giulietti, ed agli armatori: «sbrigatevela voi, ché io mi lavo le mani di un arruffio che ogni giorno diventa più imbrogliato».

 

 

Questo famigerato patto è davvero un grosso garbuglio. Parrebbe che le note «interpretative» dovessero chiarire il testo; ma sembra che l’ufficio loro sia invece quello di confondere le idee. È noto che uno dei punti maggiormente controversi del patto sia l’obbligo fatto agli armatori di eseguire sulle paghe dei marinai una trattenuta del 2%, versandone l’importo alla federazione marinara. Sarebbe molto interessante sapere di preciso come in questo punto le «note» interpretino il «patto». Ma se v’è chi possa formarsi su di ciò una opinione chiara e ferma, quegli è bravo. Ecco i due testi:

 

 

Patto d’Annunzio

 

 

Il contributo dei marinai federati, che ha nome antico e recente di significato spirituale e di fraterna comunanza «Provvisione di benefizio», sarà obbligatorio nella misura del 2 %.

 

 

Ma puramente volontario, nella misura del 3 %, sarà quello destinato alla compagnia cooperatrice «Garibaldi». E sarà nei contratti di arruolamento inscritta la formula riguardante l’uno e l’altro contributo, concordata e statuita.

 

 

E dell’impiego socialmente benefico sarà data guarentigia onorevole.

Nota interpretativa

 

 

Fermo restando il principio della libertà d’organizzazione, che il patto, del resto, non contrasta, è inteso che il contributo del 2 % riguarda esclusivamente i rapporti tra la F.I.L.M. e i suoi associati, parimenti la esazione del contributo, la quale dovrà essere effettuata in modo che non risultino in alcuna guisa turbati il lavoro, la disciplina, i rapporti gerarchici. Quindi nessuna clausola riguardante il contributo, ovvero l’esazione, sarà inserita nei contratti di arruolamento, e l’esazione sarà in ogni caso effettuata fuori di bordo e col mezzo di persone che non siano alle dipendenze degli armatori. Analogamente per le quote destinate alla compagnia cooperatrice «Garibaldi», gli armatori, come si asterranno da azioni che possano ostacolare il libero versamento dei tributi da parte dei marittimi, così non applicheranno alcuna sanzione diretta o indiretta contro coloro che non effettueranno pagamenti.

 

 

 

 

D’ora innanzi, i codici bisognerà farli scrivere dai poeti. Saranno ben scritti ed in aggiunta, si saprà cosa vogliono dire. Che cosa abbia voluto D’Annunzio è chiarissimo: gli armatori siano responsabili dell’esecuzione obbligatoria di un pagamento del 2% da parte dei marinai federati alla cassa della federazione; essendo tale pagamento vincolativo per ambi le parti, e gli armatori debbono avvertire i marinai nel contratto di arruolamento che essi eseguiranno sulle paghe tale trattenuta del 2%, vogliano essi oppure no; un ulteriore contributo del 3% alla cooperativa Garibaldi è invece volontario; i marinai saranno invitati nel contratto di arruolamento ad eseguire tale pagamento; ma l’armatore lascerà in materia i marinai liberi di fare quel che vogliono.

 

 

Le note interpretative rendono incerto ciò che era chiarissimo. Il 3% per la Garibaldi continua ad essere volontario. Gli armatori hanno solo l’obbligo di non ostacolare il versamento e di non punire coloro che non verseranno. Ma su ciò nessuno disputava. La disputa era invece sul punto se il 2% destinato alla federazione dovesse essere obbligatorio, come volevano i federati o libero come volevano gli armatori. D’Annunzio aveva sentenziato in favore dell’obbligatorietà e aveva così, per logica e necessaria conseguenza, obbligato gli armatori ad eseguire a forza la trattenuta sulle paghe le «note» non negano affatto e quindi confermano l’obbligatorietà del pagamento; e solo dichiarano:

 

 

  • che il 2% riguarda solo la federazione ed i suoi associati; proposizione questa perfettamente che gli armatori debbono eseguire la trattenuta per conto della federazione;

 

 

  • che l’esazione del contributo deve essere effettuata in modo che non ne risultino in alcuna guisa turbati il lavoro, la disciplina, i rapporti gerarchici; epperciò deve essere in ogni caso effettuata fuori di bordo e col mezzo di persone che non siano alle dipendenze degli armatori. Regolare, come qui si fa, le modalità dell’esazione, conferma implicitamente l’obbligatorietà del pagamento. Gli armatori restano ugualmente obbligati alla trattenuta, purché il materiale versamento del suo importo sia fatto fuori bordo ad un incaricato della federazione;

 

 

  • dell’esazione e del contributo non si farà menzione nel contratto di arruolamento. Ma se gli armatori sono, in virtù del patto, obbligati ad eseguire le trattenute ed i marinai sono obbligati a versare il 2% alla F.I.L.M., così come debbono obbligarsi essendoché le note li proclamano liberi di organizzarsi; ed un accordo fra la federazione ed il governo a disciolto le corporazioni marinare fasciste; e gli armatori possono praticamente assumere solo personale organizzato – che cosa importa che del 2% si parli oppure no nel contratto di arruolamento?

 

 

Insomma, il contributo del 2% è obbligatorio sì o no; e gli armatori hanno un qualsiasi obbligo di eseguire la trattenuta sulle paghe, a bordo o fuori bordo, con impiegati proprii o con fiduciari della federazione? Ci voleva tanto a parlar chiaro; e per qual motivo invece si sono adoperate frasi volutamente oscure, le quali non mancheranno di procacciare anni di liti ad armatori ad a marinai?

 

 

L’altro punto disputato nel patto marinaro era quello dei regolamenti organici; ed ecco messi di fronte patto e note.

 

 

Patto D’Annunzio

 

 

Sarà interamente osservato l’impegno, assunto dal regio governo, di non sottoporre a nuova discussione i «regolamenti organici» che determinano il servizio degli addetti alle compagnie di navigazione.

 

 

Essi regolamenti non potranno in ogni modo essere ripresi se non quando sia superato il disagio, economico che tuttavia travolge la nazione; e ogni ritocco sarà fatto con largo spirito di equità verso gli addetti e non con intento di menomare il diritto acquistato.

Nota interpretativa

 

A partire dal primo febbraio 1924 i regolamenti organici verranno applicati con le norme risultanti dalla lettera Rossoni del 22 marzo 1923 pur rispettando lo spirito dell’art. 2 del patto che esclude ogni intenzione di menomare i diritti acquisiti. La formulazione degli articoli dei nuovi regolamenti, in correlazione alle menzionate norme, sarà deferita alla commissione di cui al numero seguente.

 

 

Anche qui, il poeta era stato chiarissimo: mantenuti intatti per ora i vigenti regolamenti organici, nessuna variazione vi si potrà apportare «se non quando sia superato il disagio economico che tuttavia travaglia la nazione»; ed anche allora si dovranno rispettare i diritti acquisiti.

 

 

Le note interpretative dicono invece: i regolamenti organici debbono essere variati subito, a norma della lettera Rossoni; ma pur variandoli subito si rispettino i diritti acquisiti. Disgraziatamente, la lettera Rossoni, che altra volta ebbi già qui a lodare per la sua assennatezza, pone i seguenti capisaldi per la riforma dei regolamenti organici:

 

 

  • le sole direzioni responsabili debbono fissare l’ordinamento interno, amministrativo e tecnico delle aziende;
  • le promozioni debbono farsi per merito ed a scelta, salvi restando i diritti di carriera economica anche per anzianità;
  • siano bilateralmente libere le parti di risolvere il contratto di impiego con giusta indennità.

 

 

L’interprete si è evidentemente trovato a mal partito quando contemporaneamente ha voluto far salvi i diritti acquisiti in base ai regolamenti vigenti e far entrare in vigore subito nuovi regolamenti inspirati a principii tutt’affatto diversi; ed ha scaricato l’insolubile problema sulle spalle di una commissione arbitrale. Ma che razza di interpretazione è questa che dice tutto il contrario del patto che tuttavia professa di voler mantenere in vigore; sicché, dopo averlo negato nella clausola essenziale, lo riafferma in quella successiva, che rende impossibile la negazione? Patto e note sono un vero nido di vespe. Per non esserne punti a sangue, sarà giocoforza soffocare col fumo le vespe nel nido; e far redigere al poeta un nuovo patto, chiaro, univoco, che dica chiaramente quel che vuol dire, traducendo in buona lingua italiana la volontà concorde delle parti contendenti.

 

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