Opera Omnia Luigi Einaudi

Il pericolo di un equivoco

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 25/04/1905

Il pericolo di un equivoco

«Corriere della Sera», 25 aprile 1905

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 216-219

 

 

Le parole, che il presidente del consiglio ha pronunciato al senato intorno al rinvio alla legge definitiva della questione dell’arbitrato dei ferrovieri ed all’esame che nel frattempo se ne farà da parte del consiglio superiore del lavoro, meritano un commento. Disse l’on. Fortis che l’argomento non era maturo nel pensiero di alcune delle parti della camera per un equivoco che si nascondeva nella questione. Il ministero credeva «che si potesse costituire per via di compromesso una giurisdizione speciale, una speciale giustizia amministrativa per cui ciascun impiegato ferroviario potesse chiedere e avere giustizia da questo tribunale arbitrale, nei limiti della competenza assegnata al medesimo. Invece nel concetto di altri l’arbitrato, obbligatorio o facoltativo, doveva essere chiamato a risolvere le questioni che potessero sorgere fra la collettività dei ferrovieri, tra la massa organizzata dei ferrovieri e lo stato, la qual cosa è essenzialmente diversa dal concetto del ministero».

 

 

Qui sta veramente l’equivoco sebbene esso sia tanto grave che l’on. Fortis è riuscito a spiegarlo soltanto in una maniera molto approssimativa e nebulosa. Ecco di che cosa si tratta in poche parole. In tutte le controversie fra operai ed imprenditori, e nel caso nostro tra ferrovieri e stato, si possono presentare due ordini di questioni. Le prime che chiameremo giuridiche e che riguardano l’interpretazione dei patti di lavoro convenuti o delle leggi o regolamenti vigenti. Un ferroviere si vede negata la promozione a cui ha diritto secondo l’organico del 1902? O viene punito in una misura che egli non ritiene consentita dai regolamenti vigenti? O un anziano non otterrà l’aumento di paga che gli è garantito dalla legge, or ora votata dal parlamento? Ecco altrettante quistioni giuridiche; che debbono essere risolute dai tribunali sulla base di leggi, regolamenti, organici che si conoscono e che tutti, stato e ferrovieri, debbono osservare. Queste questioni sinora avrebbero dovuto essere risolute dai tribunali ordinari; ma la cosa dava luogo a molti inconvenienti. Il progetto Tedesco istituiva un apposito collegio arbitrale del personale ferroviario, il quale appunto doveva risolvere – ad eccezione delle piccole punizioni e delle controversie di competenza dei comitati amministrativi degli istituti di previdenza – tutte le controversie, nelle quali si facesse questione di un diritto assicurato dalla legge, dal regolamento sul personale e dai regolamenti e norme di servizio. Tutte le questioni giuridiche insomma erano sottoposte alla competenza del collegio arbitrale. Al collegio non erano sottoposte però le questioni della seconda specie, che chiameremo economiche. I ferrovieri non sono contenti dell’organico attuale e ne vogliono attuato un altro che conceda promozioni più rapide? Gli anziani non stanno paghi ai milioni concessi dal parlamento? Dispiacciono agli agenti le punizioni disciplinari stabilite per ogni singola mancanza nei regolamenti e le vorrebbero mitigare, convertendo, ad es., la destituzione in degradazione e questa in sospensione di un mese con o senza trasloco? Ecco altrettante questioni economiche. I ferrovieri non si lamentano di un loro diritto violato, di un regolamento interpretato a loro danno; ma vogliono creare un diritto nuovo, vogliono migliorare le loro condizioni al di là di quello che consentano le leggi vigenti.

 

 

Per codeste controversie il progetto Tedesco non concedeva il ricorso al collegio arbitrale e sembra non lo voglia concedere nemmeno il ministero presieduto dall’on. Fortis. E se ne capisce facilmente il perché. Se il collegio arbitrale potesse decidere anche le questioni economiche, i ferrovieri per ottenere un aumento di paga o una diminuzione di orario o il riposo festivo, non avrebbero bisogno del consenso del parlamento, ossia dei rappresentanti di quei contribuenti che dovrebbero pagare lo scotto; basterebbe portare il desiderio dinanzi al collegio arbitrale; e se il presidente desse loro ragione, la cosa sarebbe fatta. Un potere grandissimo sarebbe dato al capo del collegio arbitrale, potendo egli far pendere la bilancia a suo talento a favore dello stato o dei ferrovieri. Suppongasi che il presidente sia un magistrato alla Magnaud, desideroso di popolarità, od un delegato – come vorrebbero i socialisti – del consiglio superiore del lavoro scelto per caso fra i membri radicaleggianti o magari socialisti di quella rispettabile assemblea, e lasciamo immaginare ai lettori il risultato. Il bilancio delle ferrovie verrebbe sottratto alla votazione libera del parlamento. Il ministro del tesoro non reggerebbe più i cordoni della borsa dello stato. Parlamento e tesoro dovrebbero senz’altro pagare i milioni concessi dal collegio arbitrale o meglio dai rappresentanti dei ferrovieri insieme col presidente del collegio. E ciò magari in anni di disavanzo; o quando i milioni fossero dal parlamento ritenuti necessari per qualche altro scopo, forse una riduzione d’imposte.

 

 

Per questi motivi il progetto Tedesco stabiliva che allo scadere di ogni decennio l’amministrazione ferroviaria di stato dovesse bensì esaminare le condizioni organiche del trattamento del personale in relazione a quelle generali di retribuzione del lavoro ed a quelle speciali dell’azienda; e riconoscendone l’opportunità, sentito il consiglio generale del personale, potesse presentare al governo le sue proposte. Ma su queste proposte il solo giudice era il parlamento; e nessuna modificazione degli organici poteva essere consentito se non per legge.

 

 

Ove le cose non si mettano in chiaro sin da principio, possiamo avere brutte sorprese. L’on. Fortis – per quanto ritenga che le sole quistioni giuridiche debbano essere sottoposte all’arbitrato – ha consentito alla domanda dei deputati socialisti di sottoporre la questione, insieme con tutte le altre relative alla composizione del collegio arbitrale, all’esame del consiglio superiore del lavoro. Noi non abbiamo nulla da osservare intorno all’opportunità di far fare un esame preventivo della legge da quest’alto consesso consultivo. Ma desideriamo che il campo su cui esso sarà chiamato a dare il suo parere, sia ben delimitato. Comprendiamo che gli si chieda come debba essere composto il collegio arbitrale, come debba funzionare, e quali controversie giuridiche siano di sua competenza. Ma escludiamo che il governo possa sottoporgli la questione se le controversie economiche abbiano ad essere sottoposte all’arbitrato. Nessun governo che abbia la coscienza dei suoi doveri verso il paese, che non voglia violare deliberatamente lo statuto, il quale fa il solo parlamento giudice delle entrate e delle spese nazionali, può ammettere per un istante che al parlamento possa essere tolta la facoltà di votare i bilanci e data ad un irresponsabile capo di un collegio arbitrale.

 

 

Sarebbe gravissima novità e nessuno può dire che l’on. Fortis abbia in senato voluto ammettere una siffatta tesi. Intanto però il comitato d’agitazione nell’ultimo suo proclama affida i ferrovieri «che il governo accetta il principio dell’arbitrato e delle trattazioni con le rappresentanze delle organizzazioni nelle questioni di indole economica che interesseranno la causa dei ferrovieri». Qui vi è un equivoco voluto, che importa subito chiarire. Non dimentichiamo che le equivoche promesse del 1902 furono il pretesto all’agitazione odierna; e non diamo adesso nuova esca ad equivoci che potrebbero dare in avvenire amarissimi frutti.

 

 

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