Opera Omnia Luigi Einaudi

Il primo sperimento della terra ai contadini combattenti

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 20/04/1919

Il primo sperimento della terra ai contadini combattenti

«Corriere della Sera», 20 aprile 1919

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. V, Einaudi, Torino, 1961, pp. 224-229

 

 

 

 

L’Opera nazionale pro combattenti ideata dall’on. Nitti e che fu inaugurata solennemente ora dall’on. Stringher, ha un programma grandioso: quello di promuovere le condizioni tecniche, economiche e civili che consentano la maggiore produttività delle forze di lavoro della nazione. Analizzare quel programma nella sua interezza è impossibile, in un solo articolo di giornale. Mi limito oggi ad illustrare i metodi con cui l’Opera dovrebbe attuare uno dei suoi fini più alti: la terra ai contadini ex combattenti. Dopo tanti discorsi, vani per lo più, perché basati sulla stravagante credenza, inutilmente dimostrata erronea dagli studi più accurati e da indagini sapienti condotte dal ministero di agricoltura, che in Italia esistano estesissime superfici di terreni incolti, le quali non attenderebbero altro che l’opera fecondatrice del lavoratore – ahi! quanto la realtà è più complessa ed ardua – questo è il primo progetto concreto che ci si presenta meritevole di discussione. Esiste un capitale cospicuo: 300 milioni; esistono mezzi di credito atti a portare quella cifra a somme ben più alte. Se il programma della terra ai contadini ha in sé qualcosa di realmente vitale, questa è la volta in cui dall’idea si può passare all’attuazione.

 

 

Innanzi tutto, l’Opera a quali terreni rivolgerà la sua azione?

 

 

In primo luogo, ai terreni che essa, a trattative private, vorrà acquistare coi mezzi provenienti dal suo capitale, dalle obbligazioni emesse e da tutte le altre fonti consentite dallo statuto. Su questa prima categoria di terreni non cade discussione; ed a parer mio è quella che di fatto si paleserà la più feconda di buoni risultati. La buona gente discorre al caffè di terre incolte e ciarla di espropriazioni; ma poiché terre veramente incolte non esistono, l’espropriazione non può non dar luogo, come vedremo subito, a difficoltà gravi. Meno costoso, più rapido è il metodo di comprare da chi vuol vendere. Di solito sono appunto i terreni, non incolti, ma meno bene coltivati, di cui i proprietari incapaci vogliono sbarazzarsi.

 

 

In secondo luogo l’Opera potrà chiedere che siano trasferiti al suo patrimonio i terreni patrimoniali spettanti allo stato, alle provincie, ai comuni, alle opere pie, agli enti pubblici ed agli enti ecclesiastici conservati. Per ottenere il trasferimento, l’Opera deve dimostrare che quei terreni sono suscettivi di importanti trasformazioni culturali o sono soggetti ad obblighi di bonifica. Nel caso che queste condizioni non esistano, ma tuttavia l’Opera ritenga necessario utilizzare certi terreni per conseguire i suoi propri fini, potrà chiederne l’assunzione in enfiteusi od in affitto a lunga scadenza. In sostanza, siccome è ben noto che chi assume in enfiteusi un fondo rustico ha diritto assoluto, non rinunciabile convenzionalmente, al riscatto del fondo, così l’Opera può diventare proprietaria o subito o, attraverso l’enfiteusi, dopo tempo brevissimo, di qualunque terreno appartenente agli enti suaccennati le piaccia di considerare adatto ai propri fini.

 

 

In terzo luogo l’Opera ha diritto di espropriare anche i terreni appartenenti a privati proprietari, i quali soddisfino ad una di queste due condizioni: siano soggetti ad obbligo di bonifica, ovvero risultino, sulla base di un piano di lavori preparato dall’Opera stessa, atti ad importanti trasformazioni culturali. Il privato proprietario potrà però riscattare il fondo espropriato, entro un anno dal giorno in cui, ultimati i lavori, gli sia stato comunicato il piano di utilizzazione del fondo, purché rimborsi, oltre il prezzo di esproprio, il maggior valore acquistato dal fondo e si obblighi ad utilizzare il fondo stesso secondo il piano comunicatogli.

 

 

Occorreva, naturalmente, stabilire le garanzie affinché agli enti od ai proprietari espropriati fosse pagato il giusto prezzo o canone. Se le due parti si accordano, nulla da dire: vige il patto tra esse stipulato. Se vi è disaccordo, provvedono i collegi di arbitri, che sono di due gradi: provinciale e centrale.

 

 

Il collegio arbitrale provinciale è composto da un rappresentante dell’opera espropriatrice, da un rappresentante dell’ente espropriato, nominato dal prefetto, o dal proprietario interessato; ed è presieduto dal presidente del tribunale o da un suo delegato. Qui la composizione è equa, sebbene si possa osservare che per gli enti pubblici o morali non v’è ragione che il rappresentante non sia nominato dall’ente stesso. Perché deve nominarlo il prefetto? E non c’è pericolo che in tal modo tutto il collegio giudiziale sia intieramente sotto l’influenza del governo?

 

 

Nel collegio arbitrale centrale gli interessati da espropriare non hanno più voce. Presidente è un magistrato superiore nominato dal primo presidente della corte di cassazione di Roma; due membri sono tali ex officio e cioè i direttori generali del lavoro e dell’agricoltura, e due sono nominati dal ministro del tesoro tra consiglieri di cassazione e consiglieri di stato.

 

 

Notisi che contro le decisioni del collegio centrale non vi è alcun rimedio, né in via giudiziaria, né in via amministrativa. In sostanza è il potere esecutivo, il quale, per mezzo dei suoi delegati, quattro su cinque, decide inappellabilmente su ogni controversia intorno alle espropriazioni desiderate dall’Opera. Ciò può essere assai elegante e moderno. Io mi limito a ricordare che un tempo i nostri avi facevano le rivoluzioni per ridurre i poteri arbitrari del potere esecutivo, per abolire i tribunali straordinari creati dai re e per affidare la conoscenza delle controversie ad una magistratura inamovibile, indipendente e insospettabile.

 

 

Collegi provinciali e collegio centrale dovranno determinare prezzi di acquisto o canoni enfiteutici o d’affitto sulla base dei redditi normali netti ritratti dai beni trasferiti all’Opera, tenendo conto, per gli enti pubblici, dei redditi netti accertati in bilancio. E la norma sarebbe ottima, ove i collegi incaricati di attuarla dessero, mentre non danno, affidamento di indipendenza e di imparzialità. Né si dimentichi che bene spesso i collegi dovranno decidere ben altri problemi, specie per i beni ora spettanti ad enti pubblici o morali. Che cosa accadrà invero se un’opera pia, se un ente morale opponga al desiderio di espropriazione dell’Opera pro combattenti il proposito suo di fare meglio e più a favore dei combattenti? Se si dimostrerà che sul fondo espropriando lavorano già combattenti e famiglie di combattenti in condizioni economiche forse migliori di quelle che posson essere offerte da un istituto lontano e poco pratico dei luoghi?

 

 

È invero sommamente incerto se il regolamento legislativo dell’Opera offra ai combattenti condizioni tanto favorevoli da indurli a disertare i fondi degli enti pubblici e dei privati. Due sono i metodi di concessione dei terreni espropriati e migliorati dall’Opera ai contadini combattenti.

 

 

Vi è prima l’utenza o locazione a miglioria rinnovabile. È un affitto, il quale si differenzia dai soliti affitti, perché il contadino è obbligato ad eseguire le migliorie o trasformazioni prescritte nell’atto di concessione. Se le esegue, ha diritto di preferenza quando l’affitto scada. Se non le esegue può essere, anche prima della scadenza, dichiarato decaduto.

 

 

Tutto ciò sta benissimo sulla carta: miglioramenti, trasformazioni, utenze rinnovabili sono assai belle parole e risonanti. Non so se piaceranno altrettanto ai contadini, i quali amano sovratutto la sicurezza di godere tranquillamente, senza incertezze, dei frutti dei loro terreni, per un dato numero di anni; e basta lì. Un affitto che dura 9 anni, ma può ridursi a 3 od a 2, qualora piaccia ad un funzionario dell’Opera affittante giudicare che l’utente non ha «migliorato» o «trasformato» come era convenuto, temo che non sembrerà un vero affitto al contadino ordinario. È vero che c’è il ricorso al collegio arbitrale centrale; ma il collegio sta a Roma e come farà il contadino a piatire innanzi ad esso?

 

 

La seconda maniera di concessione è l’utenza a miglioria con diritto di acquisto. Rimangono gli obblighi di migliorare e trasformare; ma il contadino, oltre il canone di affitto, versa una somma annua sufficiente a pagare in un dato numero d’anni il valore capitale del terreno. Alla fine del periodo o dei periodi di affitto, quando il prezzo capitale sia stato integralmente versato, il fondo viene, senza spese di trascrizione e volture, trasferito in proprietà all’utente.

 

 

Però, quando il nuovo proprietario voglia in seguito vendere altrui il fondo o, venendo egli a morire, il fondo stesso passi ai suoi eredi, l’Opera avrà, in ogni tempo, diritto a prelazione. Ossia l’Opera potrà impadronirsi del fondo, rimborsando agli aventi diritto solo l’originario prezzo d’acquisto accresciuto del valore delle migliorie apportate. In caso di controversia, questa sarà inappellabilmente risoluta dal collegio degli arbitri.

 

 

Posso sbagliarmi; ma parmi che questo diritto di prelazione sarà un fortissimo ostacolo a far passare le terre ai contadini. Non ho mai conosciuto contadini a cui possa proporsi un contratto simile a quello or ora delineato ed in cui in sostanza si dice: «Assumete il fondo, miglioratelo, pagatene a poco a poco il prezzo; e diventatene alla fine proprietario. Ma ricordate che sempre, in perpetuo, quando lo venderete o quando, per donazione o morte, lo trasferirete ai vostri figli, l’Opera ve lo potrà riprendere, rimborsandovi il prezzo d’acquisto e il valore delle migliorie e nulla più. Se le migliorie vi parranno stimate troppo basse ricorrerete a Roma, ad un collegio di arbitri, nella cui nomina voi non avrete nessuna parte; e poi basta».

 

 

Combattenti o no, i contadini preferiranno a questo contratto stravagante l’acquisto, a prezzo magari doppio, di un terreno libero da un qualunque privato proprietario. Purché l’acquisto sia ben certo, ben definitivo, non soggetto a condizioni, a revoche, a beneplaciti di autorità, a sentenze di magistrati. Conoscono poco i contadini coloro che immaginano sia possibile di indurli a dedicare fatica e tempo a migliorare terreni, di cui essi non abbiano la piena disponibilità. Non si compra quel che non si può vendere; non si migliora se non si è sicuri di far godere di quel miglioramento i propri figli. Non monta il prezzo; quel che conta è quel pezzo di terreno, è quell’albero, è quella casa, quella stalla, quel fienile. Se il possesso permanente del fondo non è sicuro, addio miglioramenti, addio trasformazioni! Un’oncia di sicurezza val più che mille tonnellate di benevolenza governativa e di sentenze di arbitri romani. Quando mai si vorranno comprendere queste verità elementari?

Torna su