Opera Omnia Luigi Einaudi

Il progetto per l’insegnamento superiore

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 27/04/1909

Il progetto per l’insegnamento superiore

«Corriere della sera», 27 aprile 1909

 

 

 

Il nuovo disegno di legge sull’insegnamento superiore distribuito di questi giorni alla Camera non differisce se non per particolari lievissimi da quello che era stato presentato nella tornata del 3 dicembre dell’anno scorso e che era decaduto colla convocazione dei comizi elettorali. Ognuno ricorda come il rigetto del vecchio disegno di legge aveva l’anno scorso dato luogo a voti di protesta e di biasimo da parte dei delegati dell’Associazione nazionale tra i professori universitari. L’atteggiamento di alcuni dei delegati non era piaciuto a moltissimi loro colleghi, ai quali pareva che la dignità stessa dell’ufficio coperto dovesse vietare di scendere a manifestazioni poco dicevoli persino ai più umili dipendenti dello Stato. Pensavano costoro altresì che, se i moventi i quali avevano spinto alcuni deputati a votare contro il vecchio disegno di legge non erano tutti nobilissimi, una giustificazione del voto contrario poteva trovarsi nell’insistenza eccessiva con cui dai professori si era desiderata la approvazione rapida, senza discussione, di un progetto inteso a provvedere nell’apparenza ai soli stipendi e non anche alla scuola. Cosicché la sfortuna toccata ai professori universitari – forse gli unici funzionari dello Stato a cui la Camera aveva detto di no, dopo aver detto di si a tante altre categorie, a cui nessuno si era sognato di chiedere tassativamente una più solerte prestazione d’opera – era sembrata, se non meritata, feconda di utili conseguenze, poiché additava la via su cui lo Stato dovea porsi ogni qualvolta in avvenire volesse provvedere a migliorare le sorti dei suoi dipendenti: aumentare gli stipendi bensì, ma togliere nel frattempo sinecure e rilassatezze contrarie al buon andamento dei servizi.

 

 

Il nuovo disegno di legge non risponde forse in tutto agli interessi supremi della scienza e dell’insegnamento, ma è nel suo complesso meritevole di approvazione. Gli scogli da evitare erano sovratutto due: limitar troppo la portata di esso all’aumento degli stipendi dei soli professori ed estendere la riforma sino ad una instaurazione dalle fondamenta di tutto l’ordinamento scolastico superiore; impresa ardua e quasi impossibile ad attuarsi in poco tempo.

 

 

Ad evitare il duplice scoglio, il disegno di legge dell’on. Rava innesta sul tronco dell’aumento degli stipendi parecchie disposizioni disciplinari ed alcune riforme parziali, le quali se attuate, varrebbero ad innovare non poco lo spirito dell’istituto universitario. Con savio consiglio l’aumento di stipendio viene concesso ai professori ed insieme agli assistenti, ai capitecnici, ai bidelli ed ai custodi. Il che, oltre al rendere più simpatica la causa dei professori universitari, risponde al concetto di giustizia osservato in tutte le riforme di organici, di non trascurare alcuno di coloro che all’opera comune collaborano in varia maniera. Qui è inutile mettere in chiaro le ragioni di giustizia che rendono necessario di elevare le condizioni economiche dell’insegnamento superiore, perché ripetute volte le illustrammo su queste colonne. Aggiungiamo solo come il pericolo annunciato dai competenti di una diserzione dei giovani più promettenti dall’arringo universitario cominci già a diventare un fatto doloroso e preoccupante. Solo i ricchi possono oramai dedicarsi all’insegnamento superiore, aspettando almeno una decina di anni dopo la laurea per giungere al posto di straordinario a 3000 lire. Tutti coloro che hanno d’uopo di vivere del proprio lavoro preferiscono rivolgersi ad altri impieghi più lucrativi e moltiplicatisi negli ultimi tempi nelle professioni liberali, nelle industrie, nello stesso giornalismo quotidiano.

 

 

Continuare così non si può senza danno del progresso scientifico e dell’insegnamento superiore; poiché presto sarebbero mancate le reclute o avrebbe partecipato ai concorsi soltanto gente mediocre ed intrigante.

 

 

Risultati di alcuni recenti concorsi in cui fu possibile indicare un nome solo nella terna dei candidati od andati addirittura deserti riescono ammonitori del peggio che succederà certamente in avvenire, ove non vengano attirate nuove schiere di concorrenti, quando le Commissioni esaminatrici si vedranno costrette, per la necessità di provvedere purchessia alle cattedre, a designare nella terna candidati da tutti riconosciuti inferiori al loro compito.

 

 

Lodevoli le disposizioni che intendono a garantire l’adempimento del proprio dovere da parte dei professori, così cresciuti in dignità: la pubblicità dei nomi di coloro che avranno impartito meno di 50 lezioni l’anno gioverà sicuramente ad innalzare a tal minimo il numero delle lezioni dei più negligenti. Gli scettici del mondo accademico osservarono a questo riguardo che è forse meglio rinunciare alle lezioni di certi professori che averle mal fatte e per forza. Ma è agevole osservare che spesso non fanno lezione coloro che per l’ingegno preclaro sono molto desiderati anche fuor della scuola; e non è supponibile che costoro riescano a spogliarsi delle loro eminenti doti solo per il dispetto di dover far lezione. È più probabile invece che essi si adattino al nuovo ambiente morale ed egregiamente adempiano al dover loro, a cui prima nessuno li richiamava. Anche saggia appare la disposizione per cui è stabilita la nullità della frequenza di quei corsi nei quali per assenza o per tumulti di allievi il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte. Spesso i professori non possono, neanche volendo, far lezione perché nelle aule deserte trovano solo i banchi. Gli studenti, per antica consuetudine, malgrado ogni protesta, se ne sono andati via in corpo, al 1 od al 15 del mese, molto tempo prima dell’inizio delle vacanze legali. I genitori sono d’accordo coi figli, perché risparmiano il fitto della camera e la spesa della pensione.

 

 

Agitazioni, artatamente fatte sorgere al momento opportuno, fanno congiungere insieme le vacanze di carnevale con quelle di Pasqua ad anticipare la chiusura dell’anno scolastico. In avvenire rettori e ministro avranno in mano l’arma terribile della nullità dei corsi ridottisi, per colpa degli studenti, a meno di 50 lezioni; ed è da augurare facciano di quest’arma un uso giusto ma severissimo.

 

 

Di queste e di poche altre disposizioni il disegno di legge avrebbe potuto contentarsi. Non sarebbe stata una riforma compiuta e profonda, ma si sarebbero ottenuti alcuni fini importantissimi: l’elevazione del livello dei professori ed assistenti mercé un reclutamento tra più numerosi e scelti concorrenti, una più rigida osservanza del proprio dovere da parte di tutti, insegnanti e scolari. Col tempo tutto ciò avrebbe recato ottimi frutti ed avrebbe consentito più larghe e meditate riforme. Il ministro proponente ha creduto invece aggiungere alle norme economiche e disciplinari, insieme collegate da un nesso logico strettissimo, altre riforme o meglio riformette, piccole in sé stesse, ma tali da suscitare forti dubbi sulla loro bontà e da suscitare giustificate opposizioni in coloro che sovratutto pensano alla dignità ed alla libertà dell’insegnamento superiore. A dirla in breve, vi sono nel disegno di legge parecchie disposizioni che fanno intravvedere il gravissimo pericolo di una intrusione della politica e dei politicanti nel tempio che dovrebbe essere sacro alla scienza. La riforma, da nessuno invocata in tal maniera, del Consiglio superiore della pubblica istruzione, per cui sono riservati 12 posti di consiglieri ad altrettanti deputati e senatori, introduce un elemento pericolosissimo di dissoluzione nel corpo universitario. Se il Consiglio superiore avesse solo funzioni disciplinari, potrebbe essere approvata la scelta di un certo numero di consiglieri fra persone estranee allo spirito di corpo accademico. Ma il Consiglio superiore provvede sulle nomine degli insegnanti, delibera sulle promozioni, in avvenire deciderà a quale facoltà od università debba essere attribuito un posto di ordinario a preferenza di altre facoltà ed università. Chi non vede il pericolo di far entrare in queste delicatissime faccende degli uomini politici?

 

 

L’università italiana ha lottato per quasi mezzo secolo per ridurre al minimo l’ingerenza parlamentare e politica nella scelta degli insegnanti; e se oggi la libertà di pensiero è rispettata in pratica nelle università italiane forse come in nessun altro paese civile; se il reclutamento degli insegnanti avviene con un minimo di ingerenza politica – certo assai minore che in parecchie celebratissime contrade straniere – ciò è dovuto, bisogna pur dirlo, alla indipendenza conquistata passo passo, di fatto e per consuetudine oramai infrangibile, nel modo di formazione delle Commissioni di concorso e del Consiglio superiore. Il disegno di legge Rava ci porta, sotto questo rispetto, indietro di mezzo secolo; e deve essere perciò severamente riprovato. A molti è parso che il pericolo dell’intrusione politicante si celasse in un’altra piccola riforma: nel modo di remunerazione dei professori incaricati che sono anche ordinari o straordinari di altra materia. Oggi essi sono pagati con un assegno che di solito è di 1250 lire l’anno: secondo il disegno di legge saranno pagati con un gettone di 30 lire per lezione effettivamente fatta, fino ad un massimo di L. 1800. Se trascuriamo per il momento lo scopo di indurre automaticamente gli incaricati già professori ufficiali a far lezione, una conseguenza grave deriva da questa variazione, in apparenza insignificante, del modo di pagare gli incaricati: che oggi un professore deputato deve rinunciare, se l’ha, all’incarico essendo vietato al deputato di percepire assegni fissi annui oltre allo stipendio ordinario; domani il deputato potrà invece conservare l’incarico, perché questo è remunerato con una specie di gettone di presenza. Ad evitare l’inconveniente, che fu subito rilevato nelle università e parve una concessione a quei professori deputati, che non si distinguono di solito per soverchio zelo accademico, basterebbe fissare, ad es., in 1500 lire la remunerazione dell’incarico, togliendo 30 lire per ogni lezione non fatta al disotto delle 50, ed aggiungendo 30 lire per ogni lezione fatta in più sino al massimo di 1800 lire, già stabilito dal disegno di legge odierno. Il metodo fu suggerito altra volta dal Corriere, il quale lo voleva applicato a tutti i professori; ed in verità non si capisce perché non possa venire applicato agli ordinari, straordinari ed incaricati semplici, dando ad essi, oltre allo stipendio fisso, una remunerazione di 30 lire per ogni lezione fatta in più del minimo di 50 lezioni, o meglio del normale numero di 60 lezioni fino al massimo portato dal calendario scolastico. Con una spesa probabilmente minore di 200.000 lire l’anno si darebbe un incitamento automatico alla diligenza ed all’osservanza delle buone regole universitarie.

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