Opera Omnia Luigi Einaudi

Il riscatto dell’imposta patrimoniale

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 09/02/1924

Il riscatto dell’imposta patrimoniale

«Corriere della Sera», 9 febbraio 1924

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 582-586

 

 

 

Le norme per facilitare il riscatto dell’imposta patrimoniale sono state sancite con tanti provvedimenti diversi che sembra opportuno chiarirne il contenuto definitivo ad istruzione dei contribuenti.

 

 

Il riscatto ha sovratutto lo scopo di rendere negoziabile ed ipotecabile, ove d’uopo, la casa o il terreno che fa parte del proprio patrimonio. È noto che la finanza gode per l’intiero ammontare dell’imposta, di un privilegio su tutti i beni immobili facenti parte del patrimonio del contribuente. È questo un grosso guaio, perché se si vuol vendere o se si vuol ipotecare un fondo, il compratore o l’istituto mutuante solleverà difficoltà a causa del rischio che egli dovrebbe accollarsi. Se il venditore ha un patrimonio di 1 milione, composto per nove decimi di titoli e per un decimo di una casa, chi vorrà comprare la casa o consentire un mutuo con garanzia ipotecaria su di essa, se c’è il rischio che il venditore venda i suoi titoli o li trasformi al portatore, si renda nullatenente e cessi di pagare l’imposta patrimoniale? La finanza, in tal caso, avrebbe diritto di farsi pagare sul valore della casa, sebbene venduta od ipotecata: prospettiva poco piacevole per il compratore o per il creditore.

 

 

Ai pericoli del privilegio fiscale si pone riparo con il riscatto dell’imposta, sia totale che parziale. Si può cioè rendere libero tutto il proprio patrimonio dal privilegio fiscale, riscattando tutto l’ammontare dell’imposta. Questa è la via più breve, la quale non richiede ulteriori spiegazioni. Ma si può effettuare anche il solo riscatto parziale. Di riscatto parziale ce ne sono tante specie: per brevità accennerò a due principali:

 

 

1)    si può riscattare l’imposta per i soli beni mobili (titoli, azioni, merci, ecc.) compreso il mobilio, i gioielli ed il danaro. In tal caso si può concordare definitivamente con l’agenzia delle imposte il valore dell’intiero patrimonio e pagare il prezzo di riscatto per la sola parte mobiliare, fatto ciò, si può vendere anche un immobile solo, accollandosi il compratore la sola quota d’imposta patrimoniale gravante per gli anni venturi su quel dato immobile. Ha interesse a seguire questa via chi ha pochi beni mobili e molti stabili. Avendo desiderio di vendere od ipotecare qualcuno di questi, si fa valutare tutto il patrimonio, si riscatta la piccola parte relativa ai beni mobili; e si calcola, per il resto, quanta parte dell’imposta, da pagarsi anno per anno, spetti ad ogni singolo stabile. In caso di vendita, la finanza ha diritto di privilegio sullo stabile venduto soltanto per la quota d’imposta che si riferisce ad esso. Il compratore sa esattamente quanto deve pagare e ne tiene calcolo nel prezzo;

 

 

2)    si può riscattare l’imposta anche per un solo stabile, senza procedere alla valutazione definitiva della restante parte del patrimonio. La finanza valuta provvisoriamente il resto, definitivamente l’immobile in discorso, calcola la imposta afferente a questo e il prezzo di riscatto. In tal guisa l’immobile diventa libero da ogni privilegio, perché l’imposta relativa è già stata pagata. Il proprietario può tranquillamente venderlo od ipotecarlo.

 

 

Trattandosi per il voto, di valutazione provvisoria, c’è l’inconveniente che la finanza si tiene molto al largo, per non correre rischi; e quindi può essere più conveniente far fare la valutazione definitiva per tutto, salvo a riscattare solo l’imposta relativa all’immobile che si vuol vendere.

 

 

Quali sono, oltre questi di carattere giuridico, i vantaggi pecuniari del riscatto?

 

 

In primo luogo, lo sconto al 6% delle annualità di imposta ancora da pagare. Oggi, ad esempio, i contribuenti ventennali, quelli cioè che hanno un patrimonio composto, almeno per il 40%, di beni immobili, debbono ancora pagare 15 annualità d’imposta: dal 1925 al 1939 – quella del 1924 fu già pagata in anticipazione -. Supponiamo che Tizio debba pagare 1.000 lire all’anno, ossia 15.000 lire in tutto. Egli può riscattare l’imposta per tutti i 15 anni, pagando subito lire 9.712,25. La diminuzione corrisponde all’interesse scalare al 6% per l’anticipazione. Riscattare vuol dire cioè impiegare il danaro al 6% composto. Per molta gente, l’impiego di danaro è conveniente.

 

 

In secondo luogo, se il riscattante paga subito ed in unica soluzione l’intiero prezzo del riscatto, egli è esente dagli aggi di riscossione dovuti all’esattore ed al ricevitore provinciale (non compresi nelle lire 9.712,25 citate sopra, perché variano da comune a comune e da provincia a provincia); e riceve inoltre un abbuono del 4%. Nell’esempio fatto paga lire 388,50 in meno, e così solo lire 9.323,75.

 

 

Se egli non ha i danari da pagare subito, può versare la somma in dodici rate, se è contribuente «mobiliare», ossia con un patrimonio costituito per almeno il 60% di beni mobili, od in diciotto rate se è contribuente «immobiliare», ossia provveduto di patrimonio costituito per meno del 60% di beni mobili. Perciò le lire 9.712,25 si possono pagare, in tre anni, ed in sei rate all’anno: lire 3.237,42 all’anno e lire 539,57 al bimestre. In questo caso però non si ha l’abbuono del 4% e si debbono pagare gli aggi di riscossione.

 

 

In terzo luogo il riscattante può prendere a mutuo da terzi la somma necessaria ad effettuare il riscatto. Se dal contratto di mutuo risulta che la somma è presa a prestito a scopo del riscatto e se il mutuante medesimo versa tutta la somma in tesoreria subito, il mutuo è registrato con tassa minima; e gli interessi del mutuo sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile per gli anni, per cui li anticipa il pagamento dell’imposta.

 

 

Può convenire profittare di questa facilitazione quando il riscattante trovi chi gli dà a prestito danari a meno del 6%. Da una parte si paga l’interesse al 5% al creditore, dall’altra si ottiene l’abbuono del 6% dallo stato. È consigliabile stipulare l’atto pubblico, per poter dimostrare a tutti i fini, di successione o di imposta sul reddito, che il debito esiste.

 

 

In quarto luogo il contribuente riscattante non perde il diritto di detrarre dal proprio reddito, dal 1925 in avanti, l’annualità d’imposta patrimoniale che avrebbe dovuto pagare, se non l’avesse riscattata. Ciò avrà notevole importanza a partire dall’1 gennaio 1925, quando entrerà in vigore la nuova imposta complementare progressiva sul reddito. Tizio, sebbene abbia già riscattato, pagando lire 9.712,25, l’imposta patrimoniale continuerà ad aver diritto di detrarre, per i 15 anni dal 1925 al 1939, lire 1.000 all’anno dal proprio reddito. Egli pagherà cioè l’imposta sul reddito su un ammontare corrispondentemente ridotto.

 

 

In aggiunta ed in quinto ed ultimo luogo, il riscattante, il quale abbia riscattata l’imposta sul patrimonio entro il 31 dicembre 1925, avrà diritto per i tre anni successivi al riscatto a detrarre dal reddito, ai fini della stessa imposta complementare progressiva sul reddito, una quota del 2% del suo patrimonio. Continuando nell’esempio fatto, una imposta di 1.000 lire all’anno corrisponde, per i contribuenti «immobiliari» ad un patrimonio di 260.000 lire. Al 2%, il riscattante acquista il diritto di dedurre dal suo reddito per tre anni, ad esempio 1925, 1926 e 1927, lire 5.200 all’anno. Aggiunte alle 1.000 lire d’imposta dette sopra e del pari detraibili, sono 6.200 lire all’anno che egli può detrarre.

 

 

Se egli non avesse altri redditi se non quelli provenienti dal suo patrimonio di 260.000 lire, e se questi redditi fossero ad esempio, di 13.000 lire, la detrazione di 6.200 lire li ridurrebbe a 6.800 lire. Basta che egli paghi altre differenti imposte o ritenute pensioni o premi di assicurazione sulla vita per 800 lire all’anno, perché il suo reddito non superi le 6.000 lire. In tal caso egli per tre anni è esente dalla nuova imposta sul reddito; il che non accadrebbe senza il riscatto, essendo la detrazione limitata in tal caso all’annualità ordinaria di 1.000 lire.

 

 

Non sempre il riscatto può dare l’esenzione dell’imposta sul reddito, perché questa compete solo a chi non gode un reddito superiore a 6.000 lire. Sempre però esso dà il vantaggio di diminuire il reddito tassabile e quindi, essendo la nuova imposta progressiva, di far pagare una aliquota percentuale minore su un reddito minore. Due vantaggi non certo spregevoli.

 

 

Dopo la illustrazione, che reputo sufficientemente chiara, seppure forse non compiuta, dei vantaggi del riscatto, debbo porre una domanda all’on. De Stefani e al direttore generale D’Aroma: tutti questi vantaggi sono retroattivi, ossia applicabili anche a coloro che in passato esercitarono il riscatto? Riterrei prudente nelle istruzioni prossime essere espliciti ed affermativi in tal senso. Altrimenti, nessuno riscatterà, perché tutti spereranno nuovi vantaggi, che si temeranno non estensibili ai riscattanti anteriori. Bisogna combattere energicamente questa psicologia dell’aspettare, se si desiderano i riscatti; e l’unico modo di combatterla è adottare apertamente il principio della retroattività a favore dei primi riscattanti.

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