Opera Omnia Luigi Einaudi

Il saggio dell’interesse legale

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 29/08/1898

Il saggio dell’interesse legale

«La Stampa», 29 agosto 1898[1]

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), Vol. I, Einaudi, Torino, 1959, pp. 85-88

 

Nella scorsa sessione un progetto d’iniziativa parlamentare proponeva di ridurre il saggio dell’interesse legale. La proposta sembra avere scarsa importanza economica, ma così non è. Come è noto, il codice civile del 1865 fissa l’interesse legale civile al cinque per cento ed il commerciale al sei per cento. Questa determinazione dell’interesse legale non è se non l’ultima sopravvivenza delle leggi che in altri tempi si promulgavano contro l’usura e che invano tentavano di frenare gli abusi dei prestatori di denaro. Le leggi contro l’usura caddero perché aumentavano invece di scemare il saggio dell’interesse; mentre erano impotenti ad accrescere l’abbondanza dei capitali, aggiungevano ai rischi del capitalista – mutuante il pericolo della carcere o della multa quando fosse stato provato il delitto di usura; ed era naturale che da questo eccezionale rischio il venditore di denaro si difendesse aumentando con una speciale quota di assicurazione il saggio dell’interesse e restringendo ai più fidati la cerchia dei mutuatari.

 

 

Nel secolo presente le leggi contro l’usura andarono quasi dappertutto in dissuetudine; e benché ora si tenti di farle risorgere qua e là sotto larvate spoglie, specialmente in difesa della piccola proprietà, è indubbio che la loro scomparsa fu susseguita da una grande espansione del credito sotto forme molteplici e da una graduale e costante diminuzione del saggio dell’interesse.

 

 

I legislatori del 1865, pur abolendo il divieto degli interessi usurari, oramai pienamente liberi, non poterono però rinunciare completamente alla tradizione e riconobbero l’istituto del saggio dell’interesse legale. La fissazione per legge di un interesse legale corrisponde infatti ad una vera necessità. Quando le parti non si sono o non si poterono accordare alla cifra dell’interesse, non può lasciare definire la questione dall’arbitrio del giudice; ne nascerebbe uno strano guazzabuglio di interessi alti o bassi, a seconda delle inclinazioni diverse e variabili della magistratura e si darebbe origine a numerose liti, benefiche solo per avvocati e procuratori, allo scopo di fissare l’importanza degli interessi dovuti.

 

 

Sta bene dunque che il legislatore fissi l’interesse legale; ma è inopportuno che questa fissazione avvenga in una legge fondamentale, difficile a mutarsi, come il codice civile. In questo modo il legislatore si arroga una funzione non sua, ed inevitabilmente si mette in contrapposizione col mercato del denaro, danneggiando a volta a volta creditori e debitori. Se l’interesse legale è minore del corrente, i creditori, invece, ad esempio, del 6% che avrebbero avuto diritto di pretendere, qualora avessero potuto liberamente trattare le condizioni del mutuo, ottengono solo il 5%; ed al contrario rimangono danneggiati i debitori se l’interesse legale è maggiore del corrente.

 

 

A torto od a ragione, l’opinione comune della gran massa è più favorevole ai debitori che ai creditori, perché quelli sono reputate persone bisognose e poco fortunate, e ciò per la maggior parte della popolazione di tutti i paesi.

 

 

Se nell’ultimo trentennio il saggio dell’interesse fosse aumentato dal 5 al 6 od al 7%, i debitori legali avrebbero approfittato di un interesse minore del corrente e ben poche voci si leverebbero per chiedere una modificazione della legge. Invece la crescente abbondanza del denaro, l’internazionalizzazione del mercato monetario hanno fatto sì che le condizioni prospere le quali nell’Inghilterra, nella Francia e nella Germania permettono gli sconti delle cambiali al 2 ed al 3% e talvolta anche all’1%, avessero una influenza benefica sull’Italia, dove, per tacere di altri indici, il reddito dei titoli di debito pubblico, avvicinantesi un giorno al 10%, è sceso progressivamente al 4%, e scenderà ancora più in giù, se gli spropositi fiscali dei governanti non renderanno impossibile l’auspicata conversione al 3,5 od al 3 percento.

 

 

Frattanto quei debitori che per circostanze diverse sono costretti a pagare l’interesse legale, gemono sotto un peso che nelle regioni più civili ed industriose d’Italia comincia a sembrare incompatibile. È vero che nelle campagne più lontane dai grandi centri urbani ed in tutto il mezzogiorno e nelle isole il 5% è inferiore all’interesse corrente; ma in tutta l’Italia superiore ed un po’ nella media la gente operosa e stimata trova agevolmente a scontare ad un interesse variabile dal 3,50 al 4,50. Ora se uno di costoro, abituato a pagare sul mercato libero tali saggi, viene coinvolto in una liquidazione di eredità, in una compera all’incanto, in un giudizio di graduazione od in uno di quegli altri mille casi che danno origine al pagamento impreveduto degli interessi legali, difficilmente si indurrà a credere nella bontà di una legge che per periodi di tempo spesso indefiniti lo obbliga a pagare il 5 od il 6 %.

 

 

Il rimedio contro questa condizione di cose non è già quello di sostituire nel codice civile il saggio del 4 o quello del 5 percento. La sostituzione avrebbe un’efficacia temporanea. Se l’interesse ribassasse al disotto del 4%, occorrerebbe ricominciare una campagna per adattare nuovamente il codice alle mutate condizioni di fatto.

 

 

Si sa quanto durino siffatte campagne in un governo parlamentare prima di giungere alla meta. Occorre un rimedio definitivo, e questo si potrebbe trovare nella sostituzione all’articolo attuale del codice civile della dizione seguente: L’interesse legale fissato ogni anno con decreto reale su proposta del ministro del tesoro sulla base del reddito netto medio largito nell’anno precedente dai titoli del debito pubblico consolidato italiano.

 

 

La nuova norma avrebbe due pregi principali:

 

 

  • Sarebbe facile determinare il saggio dell’interesse legale perché fin d’ora il ministero del tesoro pubblica il corso medio annuo della rendita italiana sulle principali piazze nazionali. Basterebbe fare il rapporto dell’interesse netto al corso medio reale della rendita per averne il reddito medio reale. Del resto il ministero fissa di giorno in giorno il corso del cambio che deve essere pagato per lo sdaziamento delle merci alla frontiera, e la fissazione dell’interesse legale sarebbe impresa molto più agevole.

 

 

  • Il saggio dell’interesse non si troverebbe mai in contraddizione colle tendenze del mercato. Si sa che il corso della rendita riflette molto bene le prospere od avverse condizioni economiche del paese; e si deve aggiungere che si verifica una tendenza, dimostrata da tutta la storia finanziaria del nostro secolo, a diminuire l’interesse pagato ai detentori del debito pubblico. L’interesse legale discenderebbe indubbiamente perciò al disotto del 4%, al quale saggio si vorrebbe ora fissarlo.

 

 

Una cosa importa notare ancora prima di finire. Nella nostra proposta non si fa più alcuna distinzione fra interesse civile e commerciale. Il legislatore del 1865 fissò al 6, invece che al 5, l’interesse commerciale, per la ragione curiosa che i commercianti sogliono guadagnare più dei civili e devono per conseguenza pagare maggiormente sui loro debiti. Nella realtà invece è notorio che i commercianti riescono a scontare le loro cambiali ad un saggio talvolta minore dell’interesse che sui mutui pagano i proprietari fondiari ed in genere tutti i non commercianti che ricorrono al credito. L’interesse commerciale maggiore del civile è un fossile rimasto nel cervello dei giuristi, abituati a guardare il mondo attraverso a leggi datanti da un’epoca in cui il commercio era ritenuto cosa indegna di incoraggiamento. L’unificazione dell’interesse civile e commerciale sarà in Italia uno dei primi passi verso quella unificazione del diritto civile col commerciale a cui tende la moderna evoluzione giuridica.

 

 



[1] Con il titolo Contro il cinque per cento [ndr].

Torna su