Il sindacalismo corporativo
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1949
Il sindacalismo corporativo
Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino, 1949, pp. 104-106
Il buongoverno. Saggi di economia e politica (1897-1954), Laterza, Bari, 1954, pp. 504-506
Un sindacato o lega operaia o padronale, dove esiste sul serio, ha come sua caratteristica essenziale di essere una formazione spontanea. Operai si riuniscono dapprima all’osteria, poi sulla piazza, poi nei locali di un edificio eretto a spese del ceto operaio e che un tempo, già si disse sopra, chiamavasi camera del lavoro; industriali si riuniscono prima al ristorante, poi al circolo, quindi nelle sale di una apposita associazione; e li per atto di spontanea fiducia, scelgono coloro che li guidano nei rapporti con l’altra parte.
Scelta, non elezione a data fissa; e se le elezioni regolari si fanno, è pura forma. L’uomo o gli uomini scelti vengono dalle file degli operai e degli industriali medesimi, e rimangono in carica finché fanno bene, finché serbano la fiducia dei compagni o dei colleghi; o finché la fiducia medesima non li promuova a cariche più alte, di segretari o di presidenti della federazione provinciale, poi regionale e poi nazionale. L’elezione è un mero mezzo di manifestare o confermare apertamente un mandato di fiducia, che deve persistere di fatto in ogni momento, se il sindacato o la lega deve vivere. Manchi la fiducia; il fiduciario non metta più passione, entusiasmo, lavoro, studio nel compito quotidiano, e la fiducia vien meno, i soci non pagano più le quote, la lega intristisce; alle prime avvisaglie di nuove controversie si disanima, perché si sa che la partita è perduta. Un’altra lega, condotta da uomini più zelanti e entusiasti, ne prende il posto. Al luogo della lega di mestiere sottentra quella di industria o quella generale; il posto della lega socialista è preso da quella sindacalista o cattolica.
Nel sistema corporativo italiano era sancito bensì il principio che gli uomini insigniti di cariche sindacali dovevano essere eletti dagli iscritti; e i primi eletti avrebbero dovuto eleggere i segretari e presidenti provinciali e via via più su, sino alle cariche supreme delle confederazioni nazionali. Ma il principio era rimasto lettera morta. Se talvolta i soci erano convocati, era per udire la lettura di nomi che venivano approvati ad alzata di mano ad unanimità. Ma i nomi venivano dall’altro, con designazioni fatte d’autorità dalle gerarchie, come dicevasi, superiori.
Ossia i sindacati non erano sindacati; ma pure branche della amministrazione governativa centrale; branche parallele e simili a quelle che si chiamavano ministeri, prefetture, questure, podesterie, ecc. ecc. Il ministro o, meglio, il capo del governo, sceglieva e nominava i presidenti delle confederazioni e i funzionari più grossi; e, discendendo per li rami, i funzionari più grossi sceglievano i minori, e questi gli inferiori. Il reclutamento non avveniva per scelta spontanea dal basso, tra gli operai stessi, tra gli industriali che riconoscevano la qualità di segretario o presidente, o meglio capo, in chi aveva saputo convincerli meglio, in chi ne aveva espresso più opportunamente la miglior volontà consapevole; in chi, per auto-designazione, li aveva condotti alla vittoria o anche alla onorata sconfitta.
No. Il reclutamento del personale dei sindacati fascistici o corporativi avveniva come quello di qualunque pubblica amministrazione, talora per pubblico concorso, più spesso per amicizia, raccomandazioni, meriti acquistati nel partito e simili. Popolavano quegli uffici, ed erano qualificati delegati ed ispettori di zona, segretari, ispettori o direttori locali, giovani laureati in legge e scienze economiche, diplomati in agraria, ragionieri, cavalieri e commendatori, in luoghi dove ci si sarebbe aspettato di trovare uomini, se non in tuta o in blusa e dalle mani callose, almeno abituati a linguaggio diverso da quello solito burocratico. Dietro gli sportelli stavano le solite signorine, come in qualunque ufficio postale.
Erano quei sindacati organi diretti dello stato totalitario, i quali registravano e cercavano di attuare la volontà del “capo”, strumenti di governo, grazie a cui anche i ceti indipendenti del governo venivano a poco a poco ridotti a dipendenti. L’industriale, il commerciante, l’agricoltore, il professionista, l’operaio, l’artigiano, non negozia più, in regime corporativo, i prezzi dei prodotti, il compenso delle prestazioni; non organizza più l’impresa nel modo che a lui sembra più conveniente; ma – attraverso gli ammassi ai quali deve versare i suoi prodotti, i contingenti grazie ai quali ottiene combustibili e materie prime, i consorzi pubblici i quali assegnano i concimi chimici ed il petrolio per la trattrice e lo zolfo ed il solfato di rame per le vigne, l’ufficio di collocamento sindacale, che gli invia operai a tale o tale salario, i sindacati che gli prescrivono le condizioni del lavoro e gli vietano di aumentare i salari anche a coloro che lo meritano con la minaccia di togliere a chi lavora il libretto di lavoro, il permesso di residenza, lo obbligano a lavorare come e dove egli non vorrebbe – cessa di essere una persona, la quale ha una volontà e la può, senza pericolo di morte di fame, far valere nelle forme legali e diventa un impiegato, un servo di chi è al potere.
Questa è l’essenza del cosiddetto sistema corporativo: la trasformazione di una società varia e sciolta di industriali indipendenti, di agricoltori padroni delle loro terre, di commercianti liberi di rischiare, di lavoratori liberi di muoversi da un’impresa all’altra, di uomini dotati ciascuno di una più o meno grande capacità di resistenza alle pretese altrui, capaci di associarsi diversamente per la difesa dei propri interessi, capaci di contrattare, e di non contrattare, liberi di manifestare il proprio pensiero, in una società di impiegati, molti anche impiegati nel nome e moltissimi solo nel fatto; impiegato anche se non percepisce stipendio propriamente detto, perché dipendente da qualcuno che sta sopra e gli ordina come e quanto produrre, a che prezzo comperare e a quale vendere; quale salario riscuotere, e se egli non ubbidisce, pronuncerà l’interdizione dell’acqua e del fuoco, gli negherà – risuscitando con altro nome l’antico istituto della servitù della gleba – il permesso di residenza, ossia gli toglie l’accesso al lavoro.