Il sistema tributario sabaudo all’aprirsi del secolo XVIII – Parte IV: I tributi nel Contado di Nizza
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1908
Il sistema tributario sabaudo all’aprirsi del secolo XVIII – Parte IV: I tributi nel Contado di Nizza
La finanza sabauda all’aprirsi del sec. XVIII e durante la guerra di successione spagnuola, Officine grafiche della Società tipografico editrice nazionale, Torino 1908, pp. 98-102
27.- Il tributo principale del Contado di Nizza era il donativo, come chiamavasi ancora sull’aprirsi del secolo XVIII il tributo fondiario; ma presto coll’editto della perequazione del 15 gennaio 1702, insieme col riparto, veniva cambiato il nome del tributo in tasso, a somiglianza di quanto si praticava in Piemonte. Si può dire che gli ultimi anni del seicento ed i primi del settecento siano stati tutti impiegati alla grande opera della perequazione, a cui si era dato inizio nel tempo stesso che nei Piemonte: anzi il Contado di Nizza e la provincia di Cuneo erano state le prime regioni misurate nel 1698, 1699 e 1700. Nel 1701 il lavoro delle misure era finito e ferveva l’opera del conguaglio dei contingente fra le comunità del Contado, opera di cui ci rende testimonianza il carteggio nutrito fra il conte Groppello ed il consigliere Pietro Mellarede, allora incidente generale in Nizza, assunto in segreto a più alti onori e cariche più gelose per l’abilità di cui già dava prova ai nostri tempi. Come al solito erano venute in luce sperequazioni ed immunità ingiustificate, sulle quali difettano notizie precise come quelle che potemmo dare pel Piemonte e la Savoia, ma che sono bene sintetizzate nei seguente brano di una lettera del Mellarede del 2 aprile 1701: “Ayant reflechi sur les Moyens d’augmenter le Revenu de V. A. R. dans ce Comté je crois que l’augmentation de la Taille seroit un des plus certains et des plus liquides, si elle etoit repartie avec une juste proportion, et si touts ceux qui possèdent des biens cottisables y contribuaient pour leur part; ce qui ne c’est pas pratique par le passé, y ayant plusieurs, principalement quelques Magistrats, des Seigneurs des Lieux, et les principaux des Communautes qui n’ont pas paye jusques a présent; c’est ce que je découvre des que je suis icy, et en fais un recueil particulier, et je crois qu’il est du service de V. A. R., tout comm’un effet de sa justice, de faire payer en faveur des Communautés les arrérages par ceux, qui n’ont pas paye et de leur faire payer leur cotte a l’avenir, pour que les particuliers estants soulagez payent avec plus de facilité, quand il leur en coûterait moins; et il seroit expédient que V. A. R. eut la bonté de m’en envoyer l’ordre. Je travaille en même temps a faire un relevé de la bonté, fertilité et du produit de chaque communauté, après quoy je feras les remarques par raport du total du Comtè a chaque partie pour le répartement de la taille”[1].
Nel 1702 gli studi preliminari erano finiti e poteva ordinarsi col citato editto del 15 gennaio del 1702 la perequazione del tasso, stabilendosi il contingente totale del Contado in scudi 12.559 d’oro; corrispondenti a lire piemontesi 94.417.10. La ragione della nuova ripartizione del tasso era chiaramente spiegata pel proemio dell’editto: “L’uguaglianza di proportione, che dalla giustitia distributiva si esige, non può essere più convenientemente praticata, che nel ripartimento de pubblici pesi; e però avendo sentite le rappresentationi fatteci da alcune Comunità del Contado di Nizza, le quali ci hanno pienamente rimostrato, che la loro quota o sia tassa, con cui concorrevano al pagamento dell’ordinario carico annualmente dovutoci da quel contado non poteva dirsi accompagnata da quella retta forma di distributione, che conveniva ad un giusto riparto, vedendosi chiaramente che, considerata la situazione, commodità e fertilità de’ luoghi al presente ve ne sono de migliori e più commodi che si trovano tassati a molto meno delli altri che pur sono notoriamente inferiori. E conoscendo noi che questa ragionevole inegualità procede dall’essersi resa per le mutationi, vicende de’ tempi, e cambiamento della faccia de’ beni ingiusta l’antica tassa, habbiamo stimato coll’incessante nostra attentione sempre indirizzata al maggior bene de’ nostri sudditi di dover per quest’effetto devenire al necessario rimedio della perequatione, e formare per conseguenza una nuova tassa, che con regole e misure di proportione più giusta e più stabile bilanciando le forze d’ogni luogo ripartisse e tassasse a caduno d’essi la loro adeguata portione di quell’ordinario carico, che presentemente ci si paga da tutto il Contado, in maniera che in avvenire la detta portione così tassata fermi veramente l’annuo ordinario, reale e perpetuo carico, o sia tasso d’ognuno di detti luoghi. Non potevano certamente essere ne’ maggiori, né più adattate le diligenze et applicationi che da alcuni anni in qua si sono continuamente impiegate per l’ottenimento di questo sì lodevole e vantaggioso fine, poiché non soli, come ognuno sa, abbiamo fatto procedere con spesa non piccola delle nostre finanze ad una misura generale de’ territori di caduna Città e Comunità di quel Contado ed alla ricognitione della situatione e bontà di loro fondi, della quantità e qualità di loro frutti e finalmente del valore et estimo a cui fatta una comune e detratta la parte colonica può ascender in ogni territorio il reddito annuo, che se ne ricava, ma di più ad effetto d’accertare con ogni maggiore sicurezza una operatione di tanta importanza, habbiamo per molte altre strade, e specialmente per mezzo degli Intendenti generali da noi successivamente mandati in quel Contado, come pure d’altri ministri ben informati voluto avere una particolare e ben distinta cognitione dello stato, forze e commodità di cadun luogo, et assieme di tutte quelle circonstanze, e qualità che per l’affare, di cui si tratta, potessero giustamente meritare qualche consideratione; indi avendo raccolte e combinate assieme tutte le suddette notitie, ed havendo riconosciuto anche con diligente esame de’ nostri principali ministri nel riscontro d’esse qual sia veramente lo stato a cui possa bilanciarsi ognuna di dette Città e Comunità in paragone delle altre habbiamo sovra il medesimo e con ogni proportione più equitativa fatto procedere alla suddetta ripartitione del total carico, che si paga annualmente dalla Città e Contado di Nizza” (D. XXII. 983).
Quantunque si fosse data così diligente opera allo scopo di compiere una perfetta perequazione, si era ottenuto soltanto che fosse meglio distribuito il contingente dei 12.089 scudi d’oro fra le città e le comunità del Contado. Restava tutta da fare la seconda parte: la perequazione fra i possessori di beni di ogni territorio in guisa che tutti fossero colpiti e la ripartizione si facesse in ragione del reddito dei beni. L’editto del 15 gennaio 1702 prescrisse infatti che si procedesse a questa seconda parte, che si chiamava la rinnovazione propriamente detta dei catti, a cura delle città e delle comunità. Speciali norme venivano stabilite affinché tutti i beni fossero inclusi nei registri catastali e quelli che non l’erano ancora dovessero essere misurati e stimati[2]. La guerra interruppe questa seconda ed importantissima parte della perequazione tributaria; ma prima il Mellarede era riuscito a togliere gli abusi più gravi nella ripartizione del contingente fra i contribuenti di ogni comunità. Il mezzo di cui s’era servito il coraggioso intendente di Nizza era il rifiuto di rendere esecutivi i bilanci o causati delle comunità, qualora non mutassero la maniera di ripartire i tributi. Fra i tanti esempi, citeremo i seguenti. Nel 1701, trovandosi a Sospello, i poveri ed i mediocri della città, vanno da lui a lamentarsi che il consiglio, per pagare la taglia dovuta al fisco, obbligasse tutti coloro che portavano grani al molino (la città godeva del privilegio esclusivo del molino) a pagare doppio dritto di macinazione, “ce qui surcharge également les Pauvres comme les Riches, les Maneuvres et Gents de Metier, qui n’ont point de bien comme ceux, qui en ont beaucoup, et comme il y at des Pauvres qui ont une famille plus nombreuse que les Riches, ils sont plus chargés qu’eux”. Il Mellarede, reputando “cette manière d’imposer injuste”, la vieta ed ordina che i tributi siano ripartiti per 2/3 sui possessori di beni e per 1/3 sui capi di famiglia. Il registro reale veniva così caricato del pagamento del donativo al fisco regio (2/3 dei tributi imposti a Sospello) e il personale gravavasi soltanto del terzo rimanente, che serviva pel salario del medico e del maestro di scuola, e pel mantenimento della chiesa e delle strade. Era la regola che già da un pezzo si seguiva in Piemonte; ma nel Nizzardo doveva essere una novità, se nello stesso anno egli si vide obbligato a cassare i causati di Pigna dove il consiglio per pagare il donativo e le altre spese comunali avea messo un tributo del 7% sull’olio, sul pane e sul vino, oltre la capitazione e la macina, con oppressione grande dei poveri. Poiché il Mellarede li costrinse a ripartire invece i carichi sui proprietari di terre, forni e mulini, i maggiorenti “fachés de ne pouvoir plus s’engraisser du sang des peuples” si rivolgono al Senato di Nizza, corpo aristocratico ed invidioso della nascente autorità dell’intendenza generale; ma il Mellarede tiene duro e riesce nel suo intento[3].
28. – Il tasso non era il solo tributo pagato dal Contado di Nizza[4]: fra i tributi ordinari dobbiamo infatti annoverare gli utensili accordati in 2700 lire all’anno al governatore, al comandante e al maggiore della città di Nizza, il cotizzo degli hosti, simigliante all’attuale imposta di esercizio e rivendita, limitata però ad una sola categoria di esercenti, e che dava un gettito presunto di L. 3512.10 ed effettivo oscillante fra le 2 e le 5 mila lire; e fra i tributi straordinari, non connessi alla guerra nostra, il donativo fatto a S.A.R. per la nascita dei serenissimo Principe di Piemonte (cfr. paragrafo 21), che nel Contado di Nizza erasi cominciato a pagare solo col 1700 e diede un gettito durante il periodo del 1700 al 1713 di ben lire 83.6.15.7. I buoni Nizzardi, dopo aver votato il donativo, aveano tentato di non pagarlo col pretesto che il sovrano aveva avocato a sé la gabella del vino, prima di spettanza cittadina. Esigesse il Principe il donativo sugli introiti della gabella divenuta erariale. Ma l’appiglio non fu menato per buono, sicché dovette la città rassegnarsi a pagare sotto la minaccia velata del Mellarede di far dichiarare tributo reale il donativo per la nascita del serenissimo di Piemonte e di esigerlo con i metodi compulsivi usati per il tasso[5].
In Nizza, paese retto con costituzione autonoma, permanevano entrate peculiari provenienti dal giuridico, fra cui i redditi delle segreterie del Senato, delle Prefetture, delle Clauarie, il jus tubae o dritto degli incanti, il tabellione, i banni campestri. Ma erano in complesso entrate mediocrissime, al pari di quelle che si cavavano dai redditi demaniali: fitti di molini, di pascoli, di terreni vuoti, canoni feudali, trezeni, laudemij, sofferte, cavalcate ed alberghe. Miglior frutto si ricavava dal demanio vendendolo, come si fece tra il 1700 e il 1701, ne’ quali anni si incassarono più di 200 mila lire dalla vendita di feudi, giurisdizioni e redditi signorili nel Contado.
Le entrate più cospicue erano quelle delle gabelle e delle gabellette. Nei conti di Nizza non figurano naturalmente (eccetto ché per il 1713) le gabelle generali che facevano parte dell’appalto ai francesi prima ed a Gamba ed Olivero poi, e che in Nizza erano le gabelle del sale, del salnitro, polveri e piombo, posta, lotto e stracci. In Nizza non si esigeva la dogana ed era stata soppressa la tratta, né erano conosciuti i diritti della carta bollata, dell’1% delle carni, corami e foglietta, dell’acquavite, delle candele, dei vetri, delle carte, tarocchi e giuochi, dell’imbottato e del ghiaccio e neve (cfr. paragrafo 12).
In compenso a queste così larghe esenzioni erano imposte in Nizza gabelle speciali. Alcune, come la gabella de’ Quartini o Cartini e la Mandrana od accensa della pesca de’ tonni di S. Hospitio davano un reddito tenuissimo, salvo in alcuni anni di pesche straordinarie. Della principale fra le gabelle nizzarde, il dritto di Villafranca, già si parlato ora (cfr. paragrafo 5) trattando dei dazi di tratta e dogana. Dovea fruttare un 25 mila lire secondo, le previsioni; ma in realtà gittava or più or meno secondo l’attività del commercio e gli impedimenti frapposti all’esazione del dritto da Francia e da Genova. Negli anni dal 1700 al 1705 andiamo da un massimo di lire 47.644.10.2 nel 1700 ad un minimo di lire 13.979.7.3 nel 1705; a cui da aggiungersi il terzo dei proventi delle contravvenzioni al dritto stesso, al netto delle spese d’armamento dei bastimenti che tenevano il mare per conto dei gabellieri. L’altra gabella importante, era quella del vino, detta anche lesda del vino. Fino al 1700 essa esigevasi in Nizza per conte della città; e fu solo in quell’anno che venne incamerata dal fisco ed esatta a vantaggio delle finanze. Era la lesda un diritto di 12 soldi per salmata di vino e di uva che si introducevano o si estraevano o si commerciavano nel territorio della città di Nizza. In dritto era raddoppiato per la vendita fatta agli osti, pasticcieri, cabarettieri e facienti pubbliche donzene e per la vendita al minuto fatta da costoro (D. XXIV. 903). Il provento della gabella era valutato nei bilanci da lire 37.700 a 45.687.17.9; ma in media, pure aggiungendovi la lesda del vino ed acquavite di Villafranca, il prodotto non giungeva a tanto. Le lagnanze della città di Nizza contro l’avocazione della gabella al fisco doveano continuare però ad essere ben vive nei primi anni del secolo, se il Principe si decide con editto del 22 agosto 1705 ad abolirla per dare un attestato del suo gradimento per “le prove del distinto zelo comprovatoci in varie occasioni dalla nostra fedelissima Città di Nizza e massime nelle presenti contingenze di guerra”[6]. Non era però quello tempo da abolire tributi; e questo meno degli altri poteva abolirsi, perché i reggitori della città di Nizza aveano già visto di mal occhio la abolizione avvenuta nel 1700 del dazio sul pesce, che il Principe volle tolto perché sgradito ai poveri ed i maggiorenti volevano mantenuto a favore dell’erario cittadino, probabilmente per non essere costretti a crescere le imposte locali sui possidenti[7].Col pretesto che l’editto del 22 agosto 1705 non fu consegnato alla città di Nizza “salve pochi giorni avanti l’occupazione delle armi francesi” la città continuò ad esigere la gabella “per sovvenire alli molti aggravi et eccessive spese da quella causate”; ed anzi pare strappasse ai funzionari francesi, ignari forse dell’ avocazione del tributo allo Stato, il consenso a devolverne il reddito a suo profitto. Cessata l’occupazione francese, malgrado le sue vane proteste, la lesda del vino veniva nuovamente tolta alla città, ed avocata al fisco, che dimentico dell’abolizione fattane il 22 agosto 1705, continuò ad esigerla per tutto il secolo[8].
[1]A. S. F. II a. Capo 57, Lettere diversa, n. 18 (1699 in 1711), e n. 653, lettera del 24 giugno 1701.
[2]Cfr. in D. XXII. 985. Istruz. 4 febbraio 1702 dell’intendente Mellarede, ivi, pag. 989. Vedi anche A. S. F. 2. a. Capo 54. Registro lettere, n. 16, lettera del Groppello al Mellarode del 24 marzo e 6 agosto 1702; n. 17, lettere del 26 maggio, del 29 luglio e dell’11 agosto 1702. Il Groppello stimolava il Mellarede a far compiere il catasto con la maggior precisione possibile, misurando i beni tutti, a meno che i catasti vecchi fossero esatti. Nelle lettere sono trattate questioni minori, come il catasto dei beni ecclesiastici, dei mulini, forni, paratori, ecc.
[3]A. S. F. 2 a. Capo 57, Lettere diverse, n. 653, lettere del 5 marzo e del 23 maggio 1701. Sulle contese di giurisdizione fra il Senato e l’Intendenza generale di Nizza, cfr. ivi la lettera del presidente del Senato Salmatoris a Groppello del 6 agosto 1701 ed altre passim.
[4]Cfr. a questo proposito Einaudi, B. e C. T. 1700-713, Tabelle I a III e XXII, XXIII (Bilanci generali e conto del tesoriere generale e di milizia del Contado di Nizza).
[5]A. S. F. 2 a. Capo 57, Lettere diverse, n. 652, lettera di Mellarede a Groppello del 17 luglio 1700.
[6]A. S. F. 2 a. Capo 58, n. 3 Registro generale delle Finanze di Discarichi, Ordini, Patenti, ecc., dal 31 gennaio 1701 sino li 8 marzo 1709.
[7]Crescerle bisognava, se la città voleva continuare a pagare i censi e gli interessi sui prestiti, che erano gravosissimi. Il sovrano, persuaso che di quei censi una parte fosse nulla e mantenuta dai reggitori della città per favorire amici e parenti con danno delle popolazioni, avea ordinata una verificazione generale. Vedi l’ordine, dato in Nizza il 21 aprile 1700 dai “Delegati per la verificazione, approbazione o tariffazione dei debiti della Città di Nizza” in A. S. F. 2 a. Capo 57, n. 663. Non si sa quale sia stato l’esito di questa coraggiosa iniziativa.
[8]A. S. F. 2 a. Registro Pareri e Decreti, Capo 48, n. 6, pag. 87.