Opera Omnia Luigi Einaudi

Il soprapprezzo delle azioni e l’imposta di ricchezza mobile[1]

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1909

Il soprapprezzo delle azioni e l’imposta di ricchezza mobile[1]

«Rivista di diritto pubblico», I, 1909, parte II, pp. 56-58

 

 

 

Uno dei punti più importanti della sentenza – l’unico punto sul quale m’intratterrò benché persuaso che la sentenza sovra trascritta sia meritevole di commento anche da altri punti di vista – è quello in cui il relatore, a dimostrare erroneo l’argomento della equiparazione dei nuovi ai vecchi azionisti, afferma «non essere il maggior valore assegnato alle nuove azioni l’effetto della valutazione che possa aver fatto la Società degli accennati elementi di stima che si pretendono essere i coefficienti del sovrapprezzo, ma la conseguenza necessaria del valore di borsa o di mercato, che hanno già acquistato le vecchie azioni per le cause così molteplici e così diverse, che influiscono sulla quotazione delle azioni di una Società commerciale».

 

 

E seguita affermando «come sia vano andar ricavando nella convenienza di porre ad eguale livello nei rapporti sociali i nuovi e i vecchi azionisti e di dare a questi ultimi un compenso o un corrispettivo di ciò che avessero lasciato di utili nella Società, la ragione o il titolo che valga a legittimare il premio o sovrapprezzo delle nuove azioni, quasiché esso fosse il risultato di un dibattito circa il loro valore di cambio, mentre invece la maggior ragione del prezzo delle nuove azioni è determinata da una condizione di cose prodottasi indipendentemente dai rapporti che vengono a stabilirsi fra i vecchi e i nuovi azionisti, ed è dovuta all’opera di quei fattori per cui le azioni di una qualsiasi Società possono avere acquistato un valore maggiore di quello originario».

 

 

E più oltre: «Che qualunque sia stata la causa che più direttamente abbia potuto determinare l’aumentato valore delle azioni, o che essa consista in una reale prosperità dell’azienda procurata coll’opera di una prudente ed accorta amministrazione, o che risieda nella natura o nell’oggetto dell’impresa che dia affidamento di sicuri maggiori guadagni, o che dipenda dalla fortuna e dalle arti della speculazione sapute destramente adoperare…».

 

 

E infine…. «Giacché come il capitale sociale non diminuisce per il ricambio delle azioni, così non si accresce per l’aumentato valore delle medesime».

 

 

Poiché la questione della natura e della tassabilità del sovrapprezzo delle azioni è insieme economica e giuridica, oso affermare che dal punto di vista economico le frasi sovra citate formano uno dei più bei florilegi dei vecchi errori e pregiudizi che non sia mai accaduto di leggere insieme adunati in poche pagine. Se si vogliono analizzare i concetti, che stanno a base dei ragionamenti della cassazione romana, li possiamo ridurre a questi tre:

 

 

1)    l’idea del giusto prezzo;

 

2)    la supposta differenza tra il valor di borsa ed un ipotizzato valore di cambio o di stima;

 

3)    la incapacità a fra estrazione da casi accidentali e momentanei per assurgere alla concezione del fenomeno normale.

 

 

Che il relatore accarezzasse nella sua mente l’idea del giusto prezzo è manifesto quando contrasta la valutazione fatta dalla Società dei diversi elementi di stima con il «valor di borsa o di mercato»; quando contrappone «il dibattito circa il loro valore di cambio» «ai fattori per cui le azioni di una qualsiasi Società possono avere acquistato un valore maggiore di quello originario»; quando fa l’ipotesi di un capitale sociale immobile malgrado il rinvilio o l’aumento del valore delle azioni.

 

 

Tradotto il altre parole, tutto ciò viene a dire che accanto al prezzo di mercato, alla valutazione di borsa delle azioni rappresentative del capitale sociale, esiste un altro valore che la sentenza chiama a volta a volta valutazione dei diversi elementi di stima o loro valore di cambio e che sarebbe il vero valore, quello soltanto di cui si deve tener conto, in sostanza il vecchio «giusto prezzo». Ora c’è bisogno di dire che la scienza economica non sa dove stia di casa il giusto prezzo, il vero valore di stima o di cambio della sentenza? Gli economisti sanno bensì quale è il prezzo di mercato o «valore di borsa», possono distinguere fra il prezzo corrente o momentaneo in periodi brevi di tempo e il prezzo normale o in lunghi periodi di tempo; ma non ammettano che esista un altro prezzo, detto giusto o vero o anche legale in contrapposto a quello che si determini sul mercato. In nome del giusto prezzo si possono dire degli spropositi, possono anche i governi prendere dei provvedimenti ridicoli o dannosi, coma la fissazione di un calmiere o di un salario minimo; ma sia lecito agli economisti augurare che i magistrati della cassazione (i quali hanno l’obbligo di una maggiore cultura dei tribuni da piazza e dei politicanti) studino meglio la scienza economica e su testi più sicuri.

 

 

Altrettanto si dica della differenza che il supremo magistrato vorrebbe riscontrare fra il valor di borsa ed il così detto valor di cambio o di stima. Ben può darsi che per fini giuridici od amministrativi od interni si scrivano nei libri e nei bilanci sociali dei valori di stima diversi da quelli di mercato. Ma, astrazion fatta dai casi nei quali un determinato bene non viene mai sul mercato e non se ne conosce quindi il prezzo di borsa o di mercato ed in cui è d’uopo contentarsi, in mancanza di meglio, di valori peritali di stima, quei soli apprezzamenti peritali di stima hanno economicamente importanza i quali coincidono coi prezzi di borsa o di mercato.

 

 

La cassazione sembra quasi volere fare una graduatoria di dignità tra gli apprezzamenti diversi, mettendo di gran lunga prima i valori di stima e dopo, ad un piano molto più basso, i valori di borsa, che si stabiliscono in quelle fucine di cospirazioni infernali, che si chiamano le borse, dove tanti ingenui capitalisti, impiegati, professionisti, magistrati ecc. hanno lasciato le penne nei decorsi anni di febbre speculativa in Italia. Ora, è mestieri dire che anche qui gli economisti hanno una predilezione singolare per i valori di borsa, che proclamano essere i soli esistenti e quindi i soli attendibili economicamente, mentre i «valori di stima», i «capitali legali» per essi sono meno che nulla? Gli economisti – forse per un singolare pervertimento della loro mentalità – persistono nel dire che per sapere quanto realmente vale il patrimonio di una Società non bisogna guardare se non a guisa di uno degli elementi informativi, alle cifre del capitale, delle riserve, ecc. scritte nei bilanci sociali, ma occorra soprattutto riflettere sul valor di borsa delle loro azioni. Alla lunga questo è il misuratore più esatto della effettiva consistenza del patrimonio di una Società. Si può credere sul serio che le stime di un amministratore, interessato forse a dire il falso, di un perito, pagato forse per non dire il vero e in ogni modo guidato da regole uniformi scritte su dei libri di estimo, valgano qualcosa più di zero in confronto dei prezzi che si stabiliscono sul mercato, dove compratori e venditori sono interessati a non sbagliare sotto pena di rimetterci di tasca propria. Solo volgarissimi pregiudizi, purtroppo condivisi dalla gente di toga, contro la banca, la borsa, contro i maneggiatori di denaro, solo l’ignoranza della delicatissima funzione delle moderne borse, funzione adempiuta in modo incomparabilmente più perfetto di quanto il volgo immagini, possono far dubitare della eccellenza dei prezzi di mercato in confronto dei valori di stima, o legali o giusti.

 

 

E qui tocchiamo al terzo punto: la incapacità a far astrazione dei casi accidentali e momentanei per assurgere alla concezione del fenomeno normale. I signori della Cassazione, alla pari di qualunque piccolo capitalista avido e disgraziato, hanno visto nel 1905 e nel 1906 scatenarsi sull’Italia una febbre speculativa, rialzare i titoli di borsa, talvolta di centinaia di volte in confronto al prezzo d’emissione, emettersi nuove serie di azioni con forte premio ed hanno concluso: qui è sorta una nuova industria, del fomentare aumenti in borsa per fare incassare lauti sovrapprezzi a Società esistenti, o inesistenti, a promotori e parassiti. È una industria poco raccomandabile che vive «della fortuna o delle arti della speculazione sapute destramente adoperare». Colpiamola dunque con una buona imposta, sicché debba fare almeno partecipare il fisco ai suoi immorali guadagni. A parte gli scherzi ed a parte la considerazione che le multe e le imposte non sono riuscite mai a distrarre dal male ed a spingere al bene gli uomini, è certissimo che la Cassazione ha confuso anche stavolta l’accessorio col principale. L’accessorio sono i gonfiamenti dei valori in borsa, le febbri speculative che assalgono a tratti i capitalisti i quali ad ogni costo vogliono farsi derubare dalla gente che conserva il suo sangue freddo; ma i palloni si sgonfiano e le febbri terminano quando l’ammalato è morto o guarito. Il fatto principale, permanente, è questo: che le valutazioni di borsa, i rialzi ed i ribassi al disotto del valore nominale sono l’unico mezzo noto, efficace per giudicare sul serio l’andamento delle Società, per spingere i capitali alle imprese più rimunerative e distoglierli dalle imprese sbagliate.

 

 

Disgraziatamente il fatto principale ed utilissimo non è visto subito. Il pubblico, il legislatore, i magistrati (non tutti, per fortuna, poiché una lodevolissima eccezione è fornita nel caso nostro dal Magistrato d’appello di Milano, il quale ha scritto una sentenza quale dal punto di vista economico non potrebbesi desiderare migliore) vedono invece in prima fila gli scambietti della speculazione, e quasiché la borsa e le Società anonime fossero composte esclusivamente di lestofanti e di forsennati, gli uni invocano e gli altri approvano leggi repressive sulle borse, mentre i magistrati seguono pedissequi il fisco nei suoi assalti contro il capitale vivo delle Società.

 

 

Il male che si fa non è di gran lunga superiore al pochissimo bene che da questi provvedimenti eccezionali può nascere? Non sarebbe stato meglio che, per servire efficacemente la giustizia, la suprema Corte avesse un po’ meglio studiato, non fermandosi alle apparenze, la natura economica delle valutazioni di borsa e dei sopraprezzi delle azioni?

 

 



[1] Nota a una sentenza della Corte di cassazione di Roma del 15 dicembre 1908 [Ndr].

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