Opera Omnia Luigi Einaudi

Imposte di famiglia e complementare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 05/03/1925

Imposte di famiglia e complementare

«Corriere della Sera», 5 marzo 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 129-134

 

 

 

Ai lettori, i quali mi chiedono di spiegare, come si fece altra volta su queste colonne per la patrimoniale, le regole di applicazione della nuova imposta complementare sul reddito, sono costretto a rispondere che per ora regolamento ed istruzioni ministeriali non esistono. Appena si conosceranno, e dovrà essere presto, poiché i contribuenti dovrebbero fare la denuncia al più tardi, entro il 31 maggio, informerò i lettori. La cosa interessa moltissima gente, trattandosi di una nuova imposta diversa da quella detta «complementare» rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1924; nuova nel senso che non colpisce solo i redditi già tassati per ruoli, ma il complesso di tutti i redditi del contribuente.

 

 

Sebbene il ministro delle finanze abbia dato il buon esempio, recandosi per il primo a fare la sua dichiarazione, la legislazione in materia è ancora un po’ in formazione. è di ieri un decreto, il quale avvertiva che per i terreni deve denunciarsi l’imponibile della fondiaria moltiplicato per quattro; è di oggi un altro decreto, il quale determina le aliquote della nuova imposta. Fanno difetto ancora i moduli su cui i contribuenti dovrebbero stendere le loro denunce, moduli simili a quelli della patrimoniale. Sovratutto non sono stati emanati e distribuiti ancora regolamento ed istruzioni. Le istruzioni, senza dubbio, chiariranno molti punti oscuri. Che cosa debbono denunciare i contribuenti? I soli redditi già tassati per ruoli e ritenuta, a nome loro o di altri, e quelli di titoli nominativi? Ovvero anche i redditi di titoli al portatore, già tassati col 15%, aliquota superiore alla massima della nuova imposta (10%), 15% che, come fu deformato, per le insipienti insistenze delle società anonime e dei cacciatori di immaginarie frodi, è divenuto una vera imposta praticamente obbligatoria per i titoli stessi? Quali sono le spese e le passività deducibili? Le sole passività ipotecarie, come si fece per talun tributo di guerra, o tutte le passività in genere, come giustamente fu deciso per la patrimoniale? Che cosa si intende per reddito? Lo stipendio od anche le diarie che, ad es., un commesso viaggiatore riscuote per rimborso spese di permanenza fuori del domicilio? Parrebbe che, entro certi limiti, queste non dovessero essere comprese, poiché esse non crescono il benessere o reddito effettivo della famiglia, le cui spese non scemano solo perché il capo di famiglia è assente. Quid dei redditi esteri di italiani o di stranieri residenti in Italia?

 

 

Chi voglia, potrebbe ricavare dal testo dei decreti istitutivi una risposta «razionale» a tutte queste domande; ma la risposta avrebbe il valore soltanto di una impressione personale. Meglio è attendere regolamento ed istruzioni, in cui a queste ed altre domande saranno date risposte chiare ed esaurienti.

 

 

Temo forte tuttavia che, se il ministero delle finanze non interviene prontamente ed energicamente, lo stato si troverà mietuto il raccolto dai comuni. Condizione essenziale del buon funzionamento di una imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente è che essa sia moderata e che il suo accertamento e il suo incasso spettino solo allo stato. Si può ammettere che lo stato dia ai comuni un moderato diritto di sovraimposizione (venti per cento); quasi ad interessarli nella scoperta dei redditi. Ma basta lì. Se i comuni, accanto alla imposta complementare sul reddito di stato, mantengono una propria imposta di famiglia, che è la stessa, precisissima cosa, rovinano tutte due. La somma delle due aliquote diventa esagerata; ognuno dei due tassatori tira l’acqua al suo mulino ed il contribuente ha ragione di difendersi, come usa in Italia, nascondendo i redditi. Qualche anno fa, appena annunciata la nuova imposta di stato, i comuni fecero la bella pensata di accaparrarsi la materia imponibile e taluno di essi aumentò l’aliquota fino al 25 per cento. Intervenne lo stato e proibì di alzar l’aliquota oltre il 7%.

 

 

Ma anche il 7% è troppo alto, se aggiunto al 10% dello stato (amendue aliquote massime); e se la somma delle due si innesta sulle imposte dirette sui redditi (terreni, fabbricati e ricchezza mobile), le quali vanno al 25, al 40, al 50 e più per cento, a seconda dei redditi e dei luoghi. Sovratutto, non si deve far pagare ai comuni né il 7, né il 5, né il 2, né l’1% del reddito, perché il reddito complessivo di un contribuente è materia adatta di tassazione per lo stato, non mai per il comune. Lo stato ha ragione di tassare ciò che tizio ricava da redditi provenienti da Milano, da Roma, dalla Sicilia e entro certi limiti dall’estero. Lo stato è grande e protegge e rende servigi al cittadino dovunque. Ma la città di Roma o di Milano o di Torino qual ragione ha di tassare redditi di campagna o di industrie lontane o di cose situate altrove? Nessunissima.

 

 

Siffatto grave sconcio il legislatore italiano volle togliere quando abolì la imposta di famiglia, a cui i comuni avevano dato una estensione cervellotica ed ingiusta e la sostituì con una moderata sovraimposizione sulla complementare di stato – irrazionale anch’essa per la ragione ora detta, ma almeno almeno non cervellotica – o, meglio, con una imposta sul reddito consumato o goduto sul luogo. Il concetto informatore di questo tributo era chiaro e logico: il comune tassi quel tanto di reddito del contribuente che è goduto nel territorio del comune stesso. Concetto equo e che si potrebbe agevolmente dimostrare avere precedenti numerosi, nazionali e stranieri, vecchi e contemporanei.

 

 

Nossignore. I comuni cominciarono a strillare che il nuovo tributo era ingiusto, perché tassava tutto il reddito di chi, per la sua picciolezza, doveva consumarlo tutto, ed esentava parte dei redditi più grossi, su cui si poteva fare un risparmio. Lasciamo stare questi ultimi, ché scopo del nuovo tributo è appunto quello di farli tassare, nella loro interezza, dallo stato; mentre i comuni non rendono servigi, e non devono perciò poter imporre tributo, se non a quella parte che è luogo. Quanto ai redditi piccoli e medi, la legge non vieta, anzi consiglia di dare larghe esenzioni per ragioni di famiglia, per le spese necessarie all’esistenza, così da tassare solo il comodo, se non il superfluo.

 

 

Ed i comuni a strillare ancor più forte: ma in tal caso non faremo i bilanci, che la imposta non renderà nulla!

 

 

Si noti intanto che i comuni italiani non hanno mai fatto bilanci tanto brillanti, come da quando De Stefani ha messo il catenaccio alle loro fantasie tributarie, ha decretato blocchi di sovrimposta, ecc., ecc. Quando potevano sbizzarrirsi, andavano in malora. Adesso che trovano dei limiti, pensano ai casi loro, meditano prima di fare una spesa ed assestano i bilanci.

 

 

Il ministro delle finanze farà benissimo perciò a non preoccuparsi affatto del misoneismo dei comuni verso la nuova imposta sul reddito consumato ed a tener duro. All’uopo egli però si deve difendere contro una abilissima manovra avvolgente, la quale pare sia stata in qualche località iniziata.

 

 

Bisogna ricordare che l’anno scorso, di fronte alla osservazione dei comuni di non essere pronti ad istituire la nuova imposta sul reddito goduto, egli li autorizzò, con decreto 23 maggio (integrato da altro 4 gennaio 1925), ad esigere ancora per il 1925 la vecchia imposta di famiglia, prima per i tre quarti e poi per l’intiero della somma dovuta secondo le risultanze dei ruoli 1924. Era un espediente transitorio, adottato per dar tempo ai comuni di preparare il lavoro per il nuovo tributo. Ma, secondo la lettera della legge e quella delle istruzioni, era chiarissimo che i comuni dovevano nel 1925 esigere dai contribuenti puramente e semplicemente la somma esatta nel 1924, senza variazioni in più od in meno. Che cosa aveva voluto dire lo stato con ciò? Che esso consentiva ad un prolungamento provvisorio del vecchio sistema; ma voleva avere il terreno libero per sé. Invece, che cosa fa qualche comune, fra cui quello di Milano? Continua a fare accertamenti nuovi; modifica i redditi iscritti. Agisce insomma come se l’imposta di famiglia, invece di una cosa morta e sepolta, fosse un istituto vivo e vitale, destinato a crescere in barba alle leggi ed all’interesse più evidente dello stato. Il ministero delle finanze opererà ottimamente fermando la sua attenzione su queste usurpazioni sul suo terreno tributario ed obbligando i comuni a rientrare nella legge. Tanto più appare quindi urgente la pubblicazione di chiare e semplici istruzioni, messe in vendita a basso prezzo, per la nuova imposta di stato, affinché si sappia da tutti che:

 

 

  • 1) la vecchia complementare, che era una costruzione deforme, è morta col 31 dicembre 1924;
  • 2) la vecchia imposta di famiglia sopravvive nel 1925 solo come un prolungamento, per una volta tanto, di quella del 1924;
  • 3) che nel 1925 sarà posta in essere la nuova complementare progressiva sul reddito complessivo di stato;
  • 4) che le norme secondo cui i contribuenti debbono fare la denuncia del loro reddito sono tali e talaltre;
  • 5) che, a partire dal 1926, i comuni avranno solo la scelta fra una moderata sovrimposizione alla nuova complementare di stato e la istituzione della nuova imposta sul reddito consumato e goduto; cosicché siano indotti a prepararvisi e perdano la speranza di potere imperversare ancora nel 1926 con la imposta di famiglia, la quale, ripeto, pei comuni è un assurdo.

 

 

Così almeno dice il sistema tributario, che a me pare sano e produttivo, organizzato con i decreti De Stefani. Se qualche comune desidera far mutar la legge, si facciano proposte e si discutano. Ma quella essendo la legge, importa farla osservare.

 

 

La «Gazzetta Ufficiale» del 3 marzo pubblica il r. decreto 19 febbraio 1925 n. 177, citato sopra nell’articolo, il quale riguarda le aliquote per l’imposta complementare sul reddito. è evidente che tutti questi successivi decreti preludono alla pubblicazione di istruzioni per funzionari e contribuenti. Frattanto, a spiegare del nuovo decreto, il cui tenore testuale è inutile riprodurre, perché riuscirebbe incomprensibile, si può ricordare che la nuova imposta è regolata secondo la seguente scala di aliquote;

 

 

Reddito imponibile

Aliquota percentuale all’imposta

3.000

1

5.000

1,22

10.000

1,61

20.000

2,12

50.000

3,05

100.000

4,01

200.000

5,28

500.000

7,60

1.000.000

10

 

 

Reddito imponibile è la somma dei redditi netti di cui gode la famiglia, risultante dopo la detrazione degli interessi dei debiti, delle imposte, delle tasse, dei contributi obbligatori, ecc., e dopo la riduzione di un ventesimo per ciascun componente la famiglia, escluso il capo famiglia ed il coniuge fino ad una riduzione massima di lire 3.000 per persona a carico. I redditi imponibili inferiori a lire 3.000 sono esenti.

 

 

Naturalmente i nove redditi di lire 3.000, 5.000, 10.000 ecc. non sono i soli redditi esistenti. Numerosi redditi di 3.001, 3.002, 3.003, 5.001, 5.002, 5.003, ecc. ecc. esistono tra una e l’altra delle cifre indicate sopra. Sarebbe stato troppo minuzioso e fastidioso stabilire una diversa per ognuno dei possibili 997.001 redditi esistenti fra quello di 3.000 e quello di 1 milione di lire. Di quelli superiori al milione non occorre occuparsi perché sono tutti tassati al 10 per cento.

 

 

Per diminuire il numero dei possibili redditi intermedi fra quelli sopra riportati, si applica il metodo degli arrotondamenti:

 

 

Per i redditi imponibili

I redditi sono arrotondati

fra lire

3.000

e lire

5.000

alle lire

50

fra lire

5.000

e lire

10.000

alle lire

100

fra lire

10.000

e lire

50.000

alle lire

500

fra lire

50.000

e lire

100.000

alle lire

1.000

fra lire

100.000

e lire

200.000

alle lire

2.000

fra lire

200.000

e lire

500.000

alle lire

5.000

fra lire

500.000

e lire

1.000.000

alle lire

10.000

 

 

Il che vuol dire che per i redditi da lire 3.000 a lire 5.000 le frazioni di 50 lire si trascurano, se vanno da 1 a 25 e si arrotondano a 50 se superiori a 25, per i redditi da lire 5.000 a lire 10.000 le frazioni di 100 lire si trascurano, se vanno da 1 a 50 e si arrotondano a 100 se superiori a 50; e così via per le altre categorie. Così il numero dei redditi possibili è grandemente ridotto; e ad ognuno di essi si applica una aliquota speciale, secondo una tabella pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale». Le istruzioni dovranno contenere la tabella, affinché ogni contribuente possa controllare l’ammontare dell’imposta che deve pagare.

 

 

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