Opera Omnia Luigi Einaudi

La confisca dei profitti di guerra. Le «interpretazioni» ministeriali

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/09/1921

La confisca dei profitti di guerra. Le «interpretazioni» ministeriali

«Corriere della Sera», 1 settembre 1921

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1963, pp. 321-325

 

 

 

Una recente normale del ministero delle finanze intorno all’applicazione della legge e del regolamento per l’avocazione dei profitti di guerra allo stato merita, sebbene sia stata oggetto di un comunicato governativo, di essere esaminata per l’importanza che essa ha per i contribuenti e per l’economia generale del paese.

 

 

In sostanza, il ministero delle finanze cerca di rimediare ad un difetto intrinseco della legge, attraverso ad espedienti consigliati dalle eccezionali condizioni di crisi attraversate dal paese. Come ho già avuto occasione di dimostrare altra volta, non si può affermare che un contribuente qualunque abbia avuto, ad esempio, un guadagno di 100.000 lire, solo perché un suo fondo di merci o di macchine o un suo edificio industriale è cresciuto di valore da 100.000 a 200.000 lire. Se mentre il valore in lire cresceva, le sue lire rimpicciolivano, egli può essere sostanzialmente più povero di prima. Ciò non volle riconoscere il legislatore italiano, il quale, con la legge di avocazione 24 settembre 1920, ordinò che gli inventari delle consistenze patrimoniali degli industriali, commercianti ed intermediari soggetti ad avocazione fossero fatti al 30 giugno 1920. Era una data come un’altra ma, disgraziatamente, in essa ebbe il suo culmine il rialzo dei prezzi, i quali, subito dopo cominciarono a ribassare. Sovratutto le merci e gli impianti soggetti alla concorrenza estera, di mercato mondiale, subirono tracolli gravissimi. Navi, valutate allora 2.100 lire la tonnellata lorda, caddero a 400 e 500 lire. I contribuenti, i quali, quando le loro attività erano apprezzate, si reputava avessero ottenuto un guadagno di guerra notevole, se lo videro sfumare in mano, col ribasso di valore delle attività medesime. Mormoravano già contro la confisca dei lucri di guerra, quando i lucri esistevano; si misero a strillare appena videro che essi avrebbero dovuto rigurgitare un aumento di valore che non esisteva più. Avevano ragione contro una legge, la quale si era dimenticata che non si può fare un paragone tra due cose, se il criterio di paragone, se l’unità di lunghezza, o di peso o di volume non è la stessa. Invece il valorimetro o lira era lunga 100 centesimi nel 1914 e 20 centesimi nel 1920; da ciò nascevano confusioni inestricabili.

 

 

In Italia, quando un errore è scritto nella legge, non si muta questa. La si interpreta. La finezza latina si esercita nel tirare il testo della legge, facendogli dire ciò che corrisponde alle variabili opportunità del momento. È un metodo antiscientifico, empirico, il quale può talvolta presentare qualche vantaggio. Si molla qua e là dove le grida sono più moleste. Si commettono ingiustizie in casi particolari, compensate da resistenze in casi in cui soltanto con l’astuzia era possibile lottare con la frode del contribuente. Ecco la ragione delle «interpretazioni» che il ministero ha ora creduto opportuno di dare alla legge di avocazione. Sono tutte giuste ed imposte dalla necessità di non arrecare un iniquo danno al contribuente, portandogli via ciò che non fu mai guadagno di guerra:

 

 

  • Se Tizio perdette in uno dei tre periodi 1914-15, 1916 o 1917, ma guadagnò nel 1918, nel 1919 o nel primo semestre 1920 – e spetta a lui dimostrare all’evidenza le perdite avvenute – finora non era ammessa la compensazione tra perdite dei primi periodi e guadagni dei secondi, per quello che riguarda l’imposta sui profitti di guerra. Ora si dispone che le perdite di uno o di tutti i primi tre esercizi possano detrarsi dagli eventuali guadagni degli altri tre. Non viceversa: se Tizio guadagnò prima e perdette dopo, le perdite non si detraggono dai lucri; e ciò, dice la circolare, perché la finanza ha già incassato l’imposta sui lucri dei primi tre esercizi e non la vuole restituire. Peggio per il contribuente, il quale abbia fatto succedere le perdite ai lucri.
  • Per la stessa ragione, si ordina che il reddito ordinario debba essere detratto dal reddito netto totale per tutti gli anni di guerra, anche se in uno di essi il bilancio si chiude in perdita. Un contribuente aveva, prima della guerra, un reddito ordinario di 50.000 lire. Durante 5 dei 6 periodi di guerra, supposti, per semplicità, tutti uguali, guadagnò 250.000 lire nette all’anno. Nel sesto periodo non guadagnò nulla. Dal reddito netto totale di 250.000 x 5 = 1 milione e 250 mila lire bisogna detrarre 5 ovvero 6 volte le 50.000 lire che sono il reddito ordinario antebellico? Oggi, il ministero risponde che bisogna detrarre le 50.000 lire per 6 volte, perché il guadagno di guerra è un tutto unico, che va dal primo agosto 1914 al 30 giugno 1920, e costituisce l’eccedenza oltre ciò che il contribuente guadagnava già prima della guerra. Se quindi il contribuente guadagnava in media 50.000 lire, bisogna detrarre questa media per tutti i 6 periodi e non solo per 5. Quindi l’eccedenza da confiscarsi risulta di 950.000 lire e non di milione di lire.
  • Ancora e per la stessa ragione, dal reddito avocabile, bisogna detrarre la quota annua di 20.000 lire, che il legislatore volle esente da avocazione, per ognuno degli anni in cui il contribuente esercitò l’industria e non solo per quelli in cui egli ottenne profitti avocabili.
  • Se un contribuente ha dovuto pagare interessi su debiti contratti all’estero, finora egli subiva l’ingiustizia che siffatti interessi, i quali per lui costituiscono una spesa, non erano considerati detraibili e quindi entravano a far parte dei redditi avocabili. Chi dunque aveva la disgrazia di aver dovuto pagare ad un creditore straniero 100.000 lire a titolo di interessi, doveva subire l’altra disgrazia di vederseli per sovrammercato confiscare dallo stato italiano. Ora si ripara all’ingiustizia, ammettendo che gli interessi pagati all’estero siano deducibili, purché pienamente provati e non eccedenti la misura normale.
  • Lo stesso si dica delle provvigioni pagate all’estero, prima non ammesse tra le spese deducibili, poi ammesse per un quarto ed ora completamente, purché provate e purché pagate nella misura usuale.
  • Con un rinvio al caso per caso si risolvono benevolmente certe vessate questioni intorno al sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione ed al contributo di enti pubblici per costruzione di opere di pubblica utilità, che qui sarebbe troppo lungo spiegare. Il ministero promette di esaminare ogni singola situazione, così da evitare che si confischi come reddito ciò che in realtà è apporto di capitale o rimborso di spese vive.
  • Si prescrive che, se durante la guerra furono trascurate le riparazioni ad una nave, e queste si dovettero eseguire, accumulate, dopo il 30 giugno 1920, esse si debbano considerare tuttavia come spese deducibili quando si dimostri che riguardavano gli esercizi di guerra.
  • Se un tale eseguì un deposito di 1 milione di lire presso la Cassa depositi e prestiti allo scopo di ottenerne la esenzione quando egli l’avesse in seguito reinvestita in navi od impianti industriali; e poi vendette il deposito stesso per 600.000 lire a chi in vece sua si obbligò ad eseguire il reinvestimento, egli è tassabile per il valsente di 600.000 lire e non per quello di 1 milione di lire. Infatti, il suo lucro eventuale fu relativo alla prima cifra e non alla seconda. Le restanti 400.000 lire saranno avocabili nelle mani del cessionario, qualora costui non provi di averle perdute a causa di un cattivo investimento, che poi scemò di valore.

 

 

 

Per queste risoluzioni giuste, già in gran parte invocate dalla commissione parlamentare, merita lode il ministero delle finanze. Esse tolgono di mezzo ingiustizie stridenti ed asprezze vessatorie che inferocivano il contribuente, soggetto a spogliazioni invece che a quella avocazione di profitti che il legislatore aveva voluto.

 

 

Rimane però viva la questione principe, quella della data, alla quale si debbono compilare gli inventari delle consistenze patrimoniali. Qui il ministero ritiene di trovarsi dinanzi ad una contraddizione per ora insormontabile: da un lato la necessità di fissare una data terminale, oltrecché una iniziale per il periodo di guerra. Si sono voluti confiscare i profitti di guerra; epperciò fa d’uopo stabilire quando cominci e quando finisca la guerra. La data d’inizio è certa: primo agosto 1914; la data finale fu fissata al 30 giugno 1920. Ma a quella data, e questo è l’altro lato del problema, il ciclo economico non era chiuso. I prezzi erano saliti allo zenit, e solo dopo cominciò il ribasso. In linea di perfetta giustizia, bisognerebbe attendere che il ciclo sia chiuso, che i prezzi si siano equilibrati e che sia possibile conoscere tutte le perdite derivanti dalla guerra per compensarle coi guadagni.

 

 

Perciò il ministero dispone che, pur mantenendo ferma la data del 30 giugno 1920, si attenda fin dopo il 31 dicembre 1921 per rivalutare le consistenze patrimoniali. Allora, si spera, i prezzi si saranno equilibrati; si potrà sapere che cosa valgono sul serio in modo stabile quelle navi, quelle merci, quelle macchine, quegli impianti; e si potranno valutare perdite e guadagni e confiscare solo e tutti i guadagni netti.

 

 

È questa una approssimazione alla giustizia tributaria, la quale è incerto in che modo possa concretarsi. Nulla è meno sicuro della precisione di una relativa stabilità di prezzi dopo il 31 dicembre 1921. Siamo in balia della politica finanziaria, monetaria e generale del presente governo e dei successivi. Con un governo socialpopolare-democratico, a base di lavori pubblici, e di prestiti ricostruttivi, la lira può ancora ridursi a 10 centesimi ed i prezzi andare nuovamente su. Gli espedienti hanno il vantaggio di stancheggiare ambe le parti e di indurle, per disperazione, ad un compromesso. Forse finirà, così, per esaurimento, anche il problema della confisca dei guadagni di guerra.

 

 

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