Opera Omnia Luigi Einaudi

La confisca dei sovraprofitti ed il ribasso dei prezzi

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/06/1921

La confisca dei sovraprofitti ed il ribasso dei prezzi

«Corriere della Sera», 1° giugno 1921

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 193-196

 

 

 

Tra i problemi finanziari di cui dovrà occuparsi il parlamento vi è nuovamente quello della tassazione od avocazione dei sovraprofitti di guerra. Bene o male, sembrava un problema morto e sepolto, dopo la legge 24 settembre 1920, la quale ordinava la avocazione allo stato di tutti i guadagni di guerra ottenuti dagli industriali, commercianti ed intermediari. Il governo, volendo spiegare il motivo per cui bisogna invece ritornarci sopra, ha affermato, per bocca del ministro delle finanze, che il provvedimento, razionale nel momento della proposta e deliberazione, oggi urta contro difficoltà sorte da mutate circostanze; ed appunto di queste mutate circostanze conviene tener conto.

 

 

Mi sia concesso di dissentire. Non è affatto esatto che siano mutate le circostanze. Trattasi invece delle conseguenze fatali della incredibile ostinazione con cui il governo:

 

 

  • in primo luogo non volle fare al momento della discussione della legge nessuna dichiarazione sul punto se, avocandosi i guadagni di guerra, si intendesse però escludere fermamente, come era giusto, ogni confisca del patrimonio prebellico dei contribuenti;
  • in secondo luogo non accettò neppure le modeste proposte che, entro i limiti letterali della legge, la commissione parlamentare, a cui pure per legge era attribuito il compito di esprimere un parere in merito, aveva fatto per evitare che «avocazione dei guadagni» significasse del tutto «spogliazione del patrimonio che i contribuenti possedevano già prima della guerra».

 

 

La dimostrazione di quanto affermo è facile.

 

 

Supponiamo un contribuente, il quale al 10 agosto 1914 possedesse: a) un fabbricato industriale; b) un certo numero di macchine; c) una scorta di combustibile di 1.000 tonnellate ed una scorta di materie prime (lana, cotone, ferro ecc. ecc.) di 1.000 quintali.

 

 

Costui durante la guerra guadagnò nette milione di lire all’anno. Queste, salvo l’8% sul capitale e una somma fissa franca di 20.000 lire all’anno, gli furono prima tassate ed ora gli sono interamente avocate. Pace sia con esse, e non se ne parli più. Così volle il legislatore ed a nessuno oggi viene in mente di ritornarci sopra.

 

 

Il problema verte su ciò che l’industriale possedeva già al 10 agosto 1914 e che egli conserva invariato, senza aumenti né diminuzioni al 30 giugno 1920, epoca a cui termina la tassazione dei sovraprofitti di guerra. Su a (fabbricato) e b (macchine) la finanza non ha niente da dire. Si vede ad occhi nudi che fabbricato e macchine sono quelle che erano e la finanza li lascia stare, anche perché nessuna legge antica o nuova autorizza a toccarli. Per le scorte combustibili e materie prime (c) è un altro par di maniche. La finanza dice:

 

 

«Quelle 1.000 tonnellate di carbone e quei 1.000 quintali di materie prime a 50 lire l’uno valevano, al 10 agosto 1914, 50.000 più 50.000 lire, ossia 100.000 lire. Adesso al 30 giugno 1920, al prezzo di 500 mila lire l’uno, valgono 1.000.000 di lire. Quindi dammi la differenza, ossia 900.000 lire».

 

 

Ognun vede l’enormità e l’iniquità della cosa. Quel carbone e quel cotone non valgono nulla più di prima. Sono quel che erano. L’unica differenza è che invece di essere misurate con la lira vecchia di 100 centesimi, sono misurate con la lira nuova. È come se il metro si scorciasse ad un decimetro. Un disgraziato conserva, tali e quali, i suoi 100 metri di stoffe: ma viene l’esattore, misura col metro-decimetro e, trovando 1.000 metri piccoli, grida: tu ti sei arricchito! Dammi la differenza di 900 metri!

 

 

A questa stregua, l’Austria che vide le sue corone ridotte ad un centesimo, poteva dire a tutti i suoi cittadini i «Voi avete 100 corone dove prima avevate 1 corona. Datemi il sovrappiù che è un guadagno». Che razza di guadagno è questo, che obbligherebbe il contribuente a rimanere con una centesima od una decima parte di ciò che possedeva? Forseché, per riparlare dell’industriale, quelle 1.000 tonnellate di carbone e quei 1.000 quintali di materie prime non sono la dotazione normale e necessaria del suo stabilimento? Che differenza c’è fra l’edificio e le macchine, che la finanza riconosce dover rimanere di proprietà dell’industriale, e le merci di cui essa vuole appropriarsi? È vero che carbone e materie prime si cambiano ad ogni tratto; alle antiche si sostituiscono le nuove. Ma anche le macchine, anche l’edificio cambiano, sebbene più lentamente. Ogni giorno è una riparazione, una sostituzione; sicché alla fine di un dato numero di anni del vecchio nulla rimane. Muta la specie, ma il genere rimane quello. Se fosse giusto espropriare l’industriale dei nove decimi o dei due terzi del carbone e delle materie prime che egli possedeva prima, sarebbe giusto espropriarlo altresì dei nove decimi o dei due terzi delle macchine e degli edifici che egli aveva; sarebbe giusto infine portar via a tutti la maggior parte di ciò che avevano al primo agosto 1914, col pretesto che il valore in lire è aumentato.

 

 

Se ciò si vuole lo si dica; ma si dica anche che questa non è «avocazione dei profitti di guerra» ma espropriazione della ricchezza precedente alla guerra, ottenuta con un miserabile trucco di mutazione dell’unità di misura, indegno dello stato, che è o dovrebbe essere il massimo tutore della onestà nelle contrattazioni.

 

 

Tutte queste cose furono dette durante la discussione parlamentare e furono chieste dichiarazioni precise al governo in merito. Il ministro delle finanze preferì girare alla larga e starsene su questo punto capitalissimo muto come un pesce.

 

 

La commissione di tre senatori e tre deputati incaricata dalla legge di dare un parere sul regolamento per l’avocazione dei guadagni di guerra, nel silenzio della legge e del governo, credette di interpretare correttamente lo spirito del legislatore proponendo questa formula:

 

«Ai fini dell’avocazione dell’aumento di patrimonio non si procede a rivalutazione secondo la media dei prezzi correnti nell’anno 1920 in confronto dei prezzi correnti al primo agosto 1914, della scorta di combustibile e monte merci esistente al 30 giugno 1920, purché questa non ecceda la scorta minima necessaria all’esercizio dell’industria. Qualora la scorta esistente al 30 giugno 1920 ecceda quella minima si fa la rivalutazione solo per la eccedenza».

 

 

Più prudenti di così era difficile essere nell’interesse della finanza. Si riconosceva all’industriale solo il diritto di non vedersi confiscata la scorta minima e necessaria all’esercizio. L’eccedenza poteva essere rivalutata e avocata, anche se posseduta al primo agosto 1914. Era ingiusto; ma evidentemente la commissione volle abbondare in garanzie a favore della finanza.

 

 

Neppure questo modestissimo temperamento fu accettato dal governo. Nell’art. 15 del regolamento non c’è infatti traccia della proposta della commissione.

 

 

Ed ora, sotto la minaccia di dover chiudere le fabbriche, perché la finanza urta via le scorte necessarie all’esercizio, gli industriali si lamentano e il governo dice che le lagnanze hanno del giusto, essendo mutate le circostanze. Spero di essere riuscito a dimostrare che il mutamento delle circostanze è una fandonia e che si tratta di un caso tipico, conclamato di uno di quei soliti tentativi ostinati della finanza di volere snaturare i principii informatori delle leggi fiscali per far denari ad ogni costo, a casaccio, menando sciabolate a dritta ed a manca, senza riflettere alle iniquità, alle sperequazioni ed ai disastri che da una simile politica nascono.

 

 

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