Opera Omnia Luigi Einaudi

La confusione degli estimi terrieri e la necessità di nuovi funzionari delle imposte

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/06/1920

La confusione degli estimi terrieri e la necessità di nuovi funzionari delle imposte

«Corriere della Sera», 6 giugno 1920

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. V, Einaudi, Torino, 1961, pp. 793-802

 

 

 

Un volume, ricevuto or ora, di «istruzioni ministeriali» per l’applicazione della imposta straordinaria sul patrimonio mi permette di ritornare sopra un punto della maggiore importanza. Tutto il volume merita di essere conosciuto e sarebbe utilissimo che il ministero delle finanze lo mettesse in vendita a mite prezzo, come quello che può servire di guida ai contribuenti nella risoluzione di parecchie intricate questioni che l’imposta patrimoniale ha fatto sorgere. Esso contiene, oltre alle istruzioni alle agenzie delle imposte, parecchie tavole: per la valutazione dei crediti non ancora scaduti, dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, delle rendite temporanee e vitalizie, delle azioni ed obbligazioni quotate in borsa, del cambio, dei valori di riscatto della imposta per un numero di anni variabile da 1 a 20.

 

 

Vi si leggono altresì la tabella delle aliquote e della misura dell’imposta corrispondenti alle varie cifre di patrimonio imponibile, l’elenco dei comuni danneggiati dai terremoti di Avezzano e del Mugello, la tabella delle zone invase e devastate dalla guerra.

 

 

Fra le importanti tabelle pubblicate in appendice al volume ve n’è una la quale merita un breve commento; quella che dà le cifre esatte della aliquota dell’imposta erariale principale del 1916 per i terreni.

 

 

È noto che provvisoriamente per calcolare il valore dei terreni agli effetti dell’imposta patrimoniale, bisogna moltiplicare per 325 l’imposta erariale principale gravante sui terreni per il 1916. Gran conti si fecero nei giorni passati da contribuenti e vi fu gran ressa alle agenzie ed alle esattorie per chiedere quale fosse l’imposta del 1916. Ho l’impressione che quasi sempre agenzie ed esattorie abbiano, in perfetta buona fede, comunicato cifre sbagliate e che i contribuenti abbiano per lo più eseguiti calcoli erronei. Molti, per disperazione, non fecero calcolo veruno e forse questi furono i più prudenti. Viene ora la tabella, la quale chiarisce definitivamente ogni dubbio.

 

 

Bisogna distinguere innanzi tutto fra provincie a catasto nuovo e quelle a catasto vecchio. Le prime sono: Ancona, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Verona e Vicenza, alle quali bisogna aggiungere i comuni appartenenti al circondario (non agli altri circondari della omonima provincia) di Salerno. In queste provincie l’aliquota erariale principale è uniformemente l’8% del reddito imponibile. Chi ha 100 lire di reddito imponibile doveva nel 1916 pagare 8 lire d’imposta erariale principale. Moltiplicando 8 per 325 si ha il prodotto di 2600 lire, che è il capitale corrispondente a 100 lire di reddito imponibile o ad 8 lire di imposta. Perciò si può anche, per queste province, usare la regola più semplice di moltiplicare per 26 il reddito imponibile.

 

 

Nelle provincie a vecchio catasto, i calcoli sono più complicati. Dati i metodi svariatissimi usati per calcolare l’imponibile: reddito in lire, estimo, ecc., non sarebbe stato possibile riferirsi al reddito ad estimo, variabilissimo da caso a caso; e fu giuocoforza riferirsi all’imposta pagata, ed a quella pagata nel 1916, perché quello fu l’ultimo anno in cui per ogni unità di estimo si pagò una imposta uniforme.

 

 

Le provincie a vecchio catasto si dividono alla loro volta in due categorie. La prima è quella in cui c’è un’aliquota unica per tutta la provincia. Riproduco le aliquote, certo di fare cosa grata ai lettori del giornale:

 

 

Aquila (20,177440549), Arezzo (15,963315), Ascoli Piceno (8,517768), Avellino (20,22789818), Bari (20,720448), Belluno (21,440792), Cagliari (15,965666), Caltanissetta (14,0582658), Campobasso (20,700022), Caserta (22,312302), Catania (17,8973957), Catanzaro  (22,722798818), Chieti (21,5766084), Cosenza (23,7237200), Firenze (15,9632806), Foggia (19,444331), Girgenti (14,060081), Grosseto (15,963280), Lecce (19,88244), Livorno (15,9632781), Lucca (15,963278), Macerata (8,5177688), Messina (14,058266), Palermo (14,058265), Parma (20,248576), Perugia (8,517768), Pesaro-Urbino (8,517769), Pisa (15,963279), Reggio Calabria (19,36042363), Roma (8,176182), Rovigo (21,440792), comuni degli altri circondari della provincia di Salerno (22,008195), Sassari (14,0497478), Siena (15,63228), Siracusa (14,0582703), Sondrio (21,4407916), Teramo (20,819601), Trapani (14,058263), Udine (21,4407927), Venezia (21,440791).

 

 

I lettori, non pratici dei sacri misteri della tecnica tributaria sgraneranno gli occhi dinanzi a queste cifre eteroclite. A spiegarle, basti ricordare una circostanza fra le parecchie: che esse non sono stabilite a priori, come per esempio l’8% per le provincie a catasto nuovo, ma sono il risultato di un calcolo per cui si parte da una cifra di imposta in blocco che tutta la provincia doveva pagare nel 1916 allo stato (contingente, più reimposizione, sempre in principale), la si divide per l’estimo totale e si arriva all’aliquota che ho sopra indicato, la quale perciò può ragionevolmente presentare molti decimali.

 

 

Il contribuente il quale possegga terreni in una delle provincie elencate deve armarsi di santa pazienza; prendere l’aliquota sovra citata che gli spetta, moltiplicarla per l’estimo o reddito imponibile dei terreni da lui posseduti all’1 gennaio 1920, estimo o reddito risultante dalla cartella esattoriale, dividere il prodotto per 100 e moltiplicare il quoziente per 325. Il risultato finale è il valore legale o provvisorio del suo fondo.

 

 

La stessa operazione deve farsi per le provincie finora non menzionate: Alessandria (349), Benevento (4), Bologna (95), Ferrara (90), Forlì (62), Genova (216), Novara (477), Piacenza (2), Porto Maurizio (107), Ravenna (19). Ma per questa seconda categoria di provincie a vecchio catasto, non mi è possibile dare le aliquote. Sono troppe. I numeri posti in parentesi dopo il nome della provincia, indicano quante aliquote diverse siano in vigore in ogni provincia. In testa viene Novara, con 477 aliquote e subito dopo Alessandria con 349 aliquote. La molteplicità delle aliquote dipende dal fatto che nelle provincie piemontesi il catasto fu eseguito a cura dei comuni e quindi con metodi ed estimi diversi. Gli estremi più stupefacenti di aliquota si incontrano in provincia d’Alessandria. Vi è un comune, Vigliano d’Asti, in cui i proprietari pagano in principale allo stato solo il 0,0271% dell’estimo. Ve n’è un altro, San Martino Alfieri, in cui invece si arriva a pagare, in solo principale erariale, il 20.893,549% (dico ventimila ottocentonovantatre per cento) dell’estimo. Probabilmente, in questo comune, tenendo conto dei decimi di stato e dei centesimi provinciali comunali, i contribuenti pagheranno ogni anno il 100.000% del loro estimo per imposta terreni. Disgraziati i proprietari di San Martino Alfieri e fortunati quelli di Vigliano d’Asti! esclamerà il lettore. Niente affatto. Queste aliquote stravaganti, che forse per la prima volta sono riunite in un solo elenco, non significano che San Martino Alfieri sia il comune più tassato e Vigliano d’Asti quello meno tassato d’Italia. Tutto dipende dal modo con cui il catasto fu fatto. È probabile che a San Martino Alfieri l’unità d’estimo sia piccolissima: il soldo o il denaro e che quindi, per far pagare abbastanza, l’aliquota sia divenuta iperbolica; mentre il contrario deve essere successo a Vigliano d’Asti.

 

 

Ad ogni modo le cifre che ho citato dimostrano ancora una volta ciò che si sapeva: che cioè i dati del catasto non servono a ripartire equamente l’imposta patrimoniale. Una certa equità comparativa c’è nelle provincie a nuovo catasto, sebbene anche per esse tutti i valori debbano essere tirati su. Ma nelle altre provincie domina il disordine e l’assurdo. La valutazione provvisoria non può durare. Bisogna procedere alle operazioni di stima definitiva. Per eseguirle, altra via d’uscita non v’è fuorché adibirvi gli ingegneri ed i geometri del catasto. Non so precisamente quanti siano; ma certo sono qualche migliaio. Essi debbono essere incaricati di un rapido aggiornamento dei catasti nuovi e vecchi. Per le provincie a catasto nuovo, il lavoro sarà più facile, bastando tener conto delle principali variazioni di cultura, di prezzo e di costo nel 1918-19 in confronto al 1874-85. Se si volesse fare opera perfetta si andrebbe troppo per le lunghe. Praticamente, si tratterà di elaborare dei moltiplicatori con cui trasformare, zona per zona, le rendite imponibili catastali di 100 lire in 200 o 250 o 300 lire a seconda delle circostanze. Il risultato empirico ottenuto sarà abbastanza soddisfacente. Per le provincie a vecchio catasto, bisognerà fare qualcosa di simile a quel che fu fatto nella Basilicata: un estimo provvisorio, al quale gioverà molto il catasto agrario, impiantato dal professor Valenti e proseguito dall’ingegnere Zattini del ministero d’agricoltura. Non voglio dire che il catasto nuovo debba essere lasciato in asso. No. Nonostante tutte le critiche, l’operazione del catasto è grandiosa e merita di essere condotta a termine. Anzi, la sospensione delle operazioni d’estimo, permetterà di affrettare le operazioni di misura, che sono quelle più importanti per l’accertamento della proprietà, la definizione delle liti e la trasmissione dei beni. I vantaggi giuridici del catasto geometrico valgono la spesa, anche grave, che si deve per esso sostenere. Quanto alla stima del reddito bisogna abbandonare ogni idea di fare cosa perfetta e definitiva. Bisogna contentarsi del provvisorio e cambiare ogni tanto il provvisorio. Redditi e capitali non sono tutti provvisori?

 

 

Il sistema del distacco di impiegati da altri rami dell’amministrazione finanziaria dovrà essere applicato anche in altri casi. I funzionari delle intendenze si seccano tutte le volte che si scrive che le intendenze dovrebbero essere soppresse; quasi che ciò volesse dire che essi fanno cose inutili. Un intendente mi ha mandato un prospetto comparativo, da cui risulta che le intendenze si occupano di 200 e più leggi fiscali, mentre le agenzie delle imposte si occupano solo di 20 leggi. Ma io guardo l’elenco e vedo che il lavoro delle intendenze è sovratutto di revisione e sovrapposizione al lavoro di altri uffici. Nessuno è disposto a convincersi che ciò sia necessario. No, le intendenze vanno smembrate. Ogni servizio deve funzionare a sé, in modo autonomo. Le imposte, il registro e bollo, le dogane, il debito pubblico, la tesoreria, ecc. ecc., devono essere organizzati a sé e devono direttamente essere collegati con Roma, per mezzo di ispettori. Se c’è qualche servizio che non possa stare a sé, per la sua scarsa importanza, rimanga unito con gli altri consimili minori. Sarà un servizio omnibus, gerito con criteri particolari.

 

 

Lo smembramento delle intendenze non vuol dire danno per i funzionari. Tutt’altro. Spesso costoro hanno titoli e capacità notevoli. Dirigeranno i servizi speciali e, facendo cosa utile, dovranno essere pagati di più.

 

 

Sopprimendo tutte le funzioni di controllo, di revisione, di passacarte, c’è chi dice che si possono immediatamente utilizzare 800 funzionari capaci per l’opera urgente dei nuovi accertamenti tributari. Fa d’uopo però mettersi risolutamente sulla via dei comandi, anche provvisori, di funzionari già pratici dei servizi, se si vogliono far funzionare le imposte vecchie e nuove.

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